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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 857/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv. Silvana Mariotti, Mauro Elberti e
Gianluca Tellone,
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, Controparte_1 li avv.ti F. Ferrari e N. Allocati
APPELLATO E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 agli avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi
APPELLATA
1
OGGETTO: Sanità pubblica - Unità o Aziende sanitarie locali - Personale - Diritti ed obblighi - Infermieri assunti dall'università degli Studi di Napoli destinati ai policlinici universitari - art. 1 l.r. Campania n. 10 del 1978 ratione temporis vigente - Transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali - Trattamento di fine servizio - Maturazione - Computabilità del periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari - Sussistenza - Fondamento. Natura previdenziale della prestazione. Termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1816/2024, pubblicata in data 8.03.2024, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
aveva dichiarato il diritto dello stesso al ricalcolo del TFS con
[...] servizio prestato dal 16.8.1978 al 12.6.1985 e condannato l' al pagamento delle CP_3 differenze economiche, quantificate in € 10.194,76 lordi, interessi legali dal 30.6.2020. Interpone appello l' censurando la sentenza di primo grado sotto il profilo CP_3 dell'omessa pronuncia circa l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado;
in ordine, ancora, all'errata interpretazione delle norme assumendo che il rapporto di lavoro fuori ruolo antecedente al 12 giugno 1985 – in quanto svolto di fatto in favore del
[...] con onere economico a carico della Regione C Controparte_4 non poteva considerarsi, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure – reso senza soluzione di continuità con quello prestato alle dipendenze della (poi divenuta con inizio dal 12 giugno 1985, rilevando che il era neppure CP_1 tto alla gestione ex NA;
in subordine ev roneità dei calcoli chiedendo di limitare l'importo del dovuto ad euro 8.738,37 lordi. Si è costituita l' eccependo la carenza di legittimazione passiva. Controparte_2
Il zio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
A nza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO L'appello è infondato.
1.Le circostanze dedotte in ricorso, incontestate o coperte da giudicato interno vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr Cass. ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
1.2 Si deve conseguentemente sottolineare che è pacifico che l'odierno appellato, infermiere professionale in servizio presso la Facoltà Medicina CP_5
2
[...] dell' , dell Controparte_6 Controparte_7 eva
[...] nel periodo dal 16/8/78 al 12/6/85. Controparte_8
1.2.1 Il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in base all'art. 1 della legge regionale Campania del 28/4/78 n.10 che stabiliva quanto segue: “La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l' la convenzione di cui all'articolo 18 della Legge 17 Parte_3 agosto 1974, n.386, per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari”…"Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari".
1.2.2 In virtù dell'art. 2 della stessa legge la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l Parte_3
Con detta convenzione doveva essere determ
[...] ssistenza ospedaliera, ivi compreso l'onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che avesse espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e fosse regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.
1.2.3 Detta convenzione non era stata mai siglata e la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle Pt_4 queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operar policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici.
1.2.4 A seguito della soppressione delle era transitato alle dipendenze della Pt_4
anche in questo caso senza inte el rapporto di lavoro. CP_9
1.2.5 È, invero, incontroverso che l'appellato ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il alle dipendenze Controparte_4 della Regione Campania, prima, e della p di cui è causa. CP_9
Tale circostanza è confermata dal rico - da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dal 16.08.1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatta dalla (in atti), che dall'incontroverso CP_9 inserimento degli anni di cui è causa nella dete del trattamento pensionistico.
1.2.6 Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A.
1.2.7 Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca CP_3 antecedente a .1985, essendo al contrario emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
3 1.2.8 Irrilevante, ai fini del decidere, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'NA, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
1.3 È altresì pacifico che per il periodo antecedente al 12/06/1985 non risultava versata la relativa contribuzione ai fini previdenziali.
1.3 Tanto premesso è pacifico che al momento del collocamento in quiescenza, l'Indennità di Fine Servizio era stata calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dal 16.08.1978 al 12.06.1985.
1.4 Non è in contestazione la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore CP_3 ex lege dell' a determinare la misura ed rispondere la prestazione CP_10 rivendicata i pale (TFS).
1.5 Con riguardo al merito del presente giudizio -sussistenza di un diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 16.08.1978 al 12.06.1985, che l ha ritenuto di Pt_1 escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”- si è di recente pronunciata la Suprema Corte, con giurisprudenza a cui questa Corte intende prestare ossequio – cfr. Cass. civ. sez. lav 24.05.2024, n.14626 cui adde Cass. civ. sez. lav 31.07.2024 n.21476- che su casi del tutto analoghi (nei quali l' prospettava CP_3
"violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10; violazione e falsa applicazione degli articoli 1 ed 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152; violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 207/85"), ha affermato il seguente principio di diritto: “Per gli infermieri assunti dall' e Parte_3 destinati ai policlinici universitari exart. 1 della l.r. Campania n. 10 del 1978,ratione temporis vigente, il successivo transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali non ha fatto venire meno la continuità del loro rapporto di lavoro, sicché, ai fini della maturazione del trattamento di fine servizio, deve computarsi, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, anche il periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari, in applicazione del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. (così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997).
1.5.1 In particolare la Suprema Corte ha richiamato i principi enunciati nel suo precedente arresto - Cass. n. 27427 del 2020 -, sull'automatismo delle prestazioni previdenziali.
1.5.2 Infatti, con la sent. n. 374/1997, la Corte Costituzionale, pur arrivando al rigetto, ha chiarito che il principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione - in virtù dell'art. 2116 c.c. –
“salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Pertanto, potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Secondo la Consulta “Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali
4 inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
1.5.3 E di conseguenza anche la Suprema Corte - collocandosi in scia a tale ricostruzione del sistema – ha affermato che “il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore” (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460).
1.5.4 Più di recente (v. Cass. 22 giugno 2017, n. 15589) è stato evidenziato che, in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.
1.6 In sostanza, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Un siffatto tipo di norma esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
1.7 In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c., fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore, mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione (v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
1.8 Tornando al caso di specie, la previsione di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 1 (secondo cui “l'iscrizione obbligatoria all'NA (ora ai fini del trattamento di CP_3 previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a norma delle Pt_1 disposizioni vigenti, purchè il personale predetto a meno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”) va coniugata con l'art. 2116 c.c., comma 1.
1.9 Da tanto discende l'esistenza del diritto del lavoratore subordinato al computo anche dei periodi fuori ruolo muniti delle caratteristiche di cui alla norma stessa e per i quali il datore non abbia adempiuto all'obbligo di versamento della contribuzione, non
5 potendosi escludere il diritto solo per la carenza di contribuzione e per l'asserita prescrizione della medesima.
1.9.1 Nella sent. n. 19574/2024 è stato, pertanto, ribadito che “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.
1.10 Ne consegue che in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e che, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
2. La natura previdenziale della prestazione a cui ha fatto riferimento la richiamata giurisprudenza di legittimità impone di esaminare l'eccezione di decadenza annuale e, in subordine triennale dell'azione ex art.47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, avendo l'originario ricorrente depositato il ricorso in data 06.04.2023
2.1 Orbene l'eccezione di decadenza annuale ex art. 47, comma 3 e s.m., appare manifestamente infondata avuto riguardo al prevalente orientamento della Suprema Corte, consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni unite 29 maggio 2009 n. 12720 - che conferma le tesi della precedente Cass. SU n. 6491 del 1996 - in base al quale la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito dalla L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito dalla L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all'adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto.
3. È infondata, inoltre, l'eccezione di decadenza triennale. Il predetto termine decorre dal momento in cui il provvedimento amministrativo diventa definitivo (e sempre che ciò si verifichi successivamente al 19/9/92 per non incorrere nella disposizione speciale di cui al comma 3, del citato art.4 L.438/92 che, in caso contrario, ritiene operante il previgente termine decennale). Tali termini vanno intesi, sulla scorta di quanto disposto dall'art.6 del D.L. 106/91, come termini di decadenza sostanziale dal diritto. Questa disposizione troverebbe applicazione in correlazione con quanto disposto dall'art. 38 co.1 lett. d) del d.l. n.98/2011 convertito nella legge n.11/2011 secondo il quale: «d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine,
6 il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte"» Orbene, nel caso di specie, al dipendente cessato dal servizio in data 30 giugno 2020, con decorrenza dal 1 luglio 2020, la comunicazione di liquidazione del TFS con riconoscimento parziale della prestazione, è avvenuta in data 25.1.2021, per cui nessuna decadenza è, dunque, maturata all'atto del deposito del ricorso nel giudizio di primo grado.
4. Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto aveva l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051). Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda;
specificamente contestati tardivamente dalla Difesa dell'appellante sulla base di un prospetto riliquidazione allegato all'atto di appello, con cui ha effettuato il calcolo del servizio prestato dall'appellato dalla data del 16/8/78 sino alla data della cessazione, portando il TFS da 35 anni utili a 41 anni.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va rigettato.
6. La novità, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
7. La Corte dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' così provvede: CP_3
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
7 Compensa tra le parti le spese di giudizio. Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10/02/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv. Silvana Mariotti, Mauro Elberti e
Gianluca Tellone,
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, Controparte_1 li avv.ti F. Ferrari e N. Allocati
APPELLATO E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 agli avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi
APPELLATA
1
OGGETTO: Sanità pubblica - Unità o Aziende sanitarie locali - Personale - Diritti ed obblighi - Infermieri assunti dall'università degli Studi di Napoli destinati ai policlinici universitari - art. 1 l.r. Campania n. 10 del 1978 ratione temporis vigente - Transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali - Trattamento di fine servizio - Maturazione - Computabilità del periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari - Sussistenza - Fondamento. Natura previdenziale della prestazione. Termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 1816/2024, pubblicata in data 8.03.2024, il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
aveva dichiarato il diritto dello stesso al ricalcolo del TFS con
[...] servizio prestato dal 16.8.1978 al 12.6.1985 e condannato l' al pagamento delle CP_3 differenze economiche, quantificate in € 10.194,76 lordi, interessi legali dal 30.6.2020. Interpone appello l' censurando la sentenza di primo grado sotto il profilo CP_3 dell'omessa pronuncia circa l'eccezione di decadenza sollevata in primo grado;
in ordine, ancora, all'errata interpretazione delle norme assumendo che il rapporto di lavoro fuori ruolo antecedente al 12 giugno 1985 – in quanto svolto di fatto in favore del
[...] con onere economico a carico della Regione C Controparte_4 non poteva considerarsi, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure – reso senza soluzione di continuità con quello prestato alle dipendenze della (poi divenuta con inizio dal 12 giugno 1985, rilevando che il era neppure CP_1 tto alla gestione ex NA;
in subordine ev roneità dei calcoli chiedendo di limitare l'importo del dovuto ad euro 8.738,37 lordi. Si è costituita l' eccependo la carenza di legittimazione passiva. Controparte_2
Il zio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
A nza, sostituita con la trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter cpc, acquisite le note dei procuratori costituiti, la Corte, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO L'appello è infondato.
1.Le circostanze dedotte in ricorso, incontestate o coperte da giudicato interno vanno
“escluse dal tema d'indagine” (cfr Cass. ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
1.2 Si deve conseguentemente sottolineare che è pacifico che l'odierno appellato, infermiere professionale in servizio presso la Facoltà Medicina CP_5
2
[...] dell' , dell Controparte_6 Controparte_7 eva
[...] nel periodo dal 16/8/78 al 12/6/85. Controparte_8
1.2.1 Il rapporto di lavoro aveva avuto inizio, in base all'art. 1 della legge regionale Campania del 28/4/78 n.10 che stabiliva quanto segue: “La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con l' la convenzione di cui all'articolo 18 della Legge 17 Parte_3 agosto 1974, n.386, per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera da parte dei Policlinici universitari”…"Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari".
1.2.2 In virtù dell'art. 2 della stessa legge la Regione Campania si era assunta il relativo onere finanziario fino all'approvazione di apposita convenzione con l Parte_3
Con detta convenzione doveva essere determ
[...] ssistenza ospedaliera, ivi compreso l'onere e i modi per l'assunzione da parte dei policlinici di n. 250 unità di personale paramedico che avesse espletato il corso di formazione per il conseguimento del diploma di infermiere generico e fosse regolarmente iscritto agli Uffici di collocamento.
1.2.3 Detta convenzione non era stata mai siglata e la Regione aveva continuato a sostenere l'onere finanziario fino al trasferimento delle funzioni sanitarie alle Pt_4 queste ultime, al fine di consentire che il personale continuasse ad operar policlinici, ne sostenevano i relativi oneri economici.
1.2.4 A seguito della soppressione delle era transitato alle dipendenze della Pt_4
anche in questo caso senza inte el rapporto di lavoro. CP_9
1.2.5 È, invero, incontroverso che l'appellato ha espletato, senza soluzione di continuità, la medesima attività lavorativa (infermiere) presso il alle dipendenze Controparte_4 della Regione Campania, prima, e della p di cui è causa. CP_9
Tale circostanza è confermata dal rico - da parte degli Enti resistenti - della anzianità di servizio maturata prima della immissione in ruolo del 12.06.1985 (id est dal 16.08.1978) che risulta essere comprovata sia dalle indicazioni relative alla data di assunzione di cui alla busta paga redatta dalla (in atti), che dall'incontroverso CP_9 inserimento degli anni di cui è causa nella dete del trattamento pensionistico.
1.2.6 Va considerato che la legge regionale n. 10 del 1978 è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29, all. A.
1.2.7 Le argomentazioni che precedono danno conto della erroneità della deduzione difensiva dell' in ordine alla natura “convenzionale” del servizio reso in epoca CP_3 antecedente a .1985, essendo al contrario emerso che la prestazione lavorativa di cui è causa è stata espletata con le medesime modalità e senza soluzione di continuità per l'intero periodo di cui è causa.
3 1.2.8 Irrilevante, ai fini del decidere, è la eventuale inadempienza nella iscrizione del ricorrente all'NA, non potendo la stessa condizionare la insorgenza del diritto di cui è causa, siccome non normativamente condizionato alla formale iscrizione del personale presso il predetto ente.
1.3 È altresì pacifico che per il periodo antecedente al 12/06/1985 non risultava versata la relativa contribuzione ai fini previdenziali.
1.3 Tanto premesso è pacifico che al momento del collocamento in quiescenza, l'Indennità di Fine Servizio era stata calcolata senza tenere conto del periodo lavorativo compreso dal 16.08.1978 al 12.06.1985.
1.4 Non è in contestazione la legittimazione passiva dell' (nella qualità di successore CP_3 ex lege dell' a determinare la misura ed rispondere la prestazione CP_10 rivendicata i pale (TFS).
1.5 Con riguardo al merito del presente giudizio -sussistenza di un diritto del ricorrente ad ottenere l'inserimento, nella base di computo del trattamento di fine di servizio, del periodo di servizio compreso dal 16.08.1978 al 12.06.1985, che l ha ritenuto di Pt_1 escludere in quanto afferente ad un servizio prestato “fuori ruolo”- si è di recente pronunciata la Suprema Corte, con giurisprudenza a cui questa Corte intende prestare ossequio – cfr. Cass. civ. sez. lav 24.05.2024, n.14626 cui adde Cass. civ. sez. lav 31.07.2024 n.21476- che su casi del tutto analoghi (nei quali l' prospettava CP_3
"violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge regionale Campania 28 aprile 1978, n. 10; violazione e falsa applicazione degli articoli 1 ed 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152; violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 3 della legge 207/85"), ha affermato il seguente principio di diritto: “Per gli infermieri assunti dall' e Parte_3 destinati ai policlinici universitari exart. 1 della l.r. Campania n. 10 del 1978,ratione temporis vigente, il successivo transito alle dipendenze delle unità sanitarie locali non ha fatto venire meno la continuità del loro rapporto di lavoro, sicché, ai fini della maturazione del trattamento di fine servizio, deve computarsi, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979, anche il periodo di servizio fuori ruolo presso i policlinici universitari, in applicazione del principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c. (così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997).
1.5.1 In particolare la Suprema Corte ha richiamato i principi enunciati nel suo precedente arresto - Cass. n. 27427 del 2020 -, sull'automatismo delle prestazioni previdenziali.
1.5.2 Infatti, con la sent. n. 374/1997, la Corte Costituzionale, pur arrivando al rigetto, ha chiarito che il principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione - in virtù dell'art. 2116 c.c. –
“salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”. Pertanto, potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Secondo la Consulta “Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali
4 inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di, assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”.
1.5.3 E di conseguenza anche la Suprema Corte - collocandosi in scia a tale ricostruzione del sistema – ha affermato che “il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore” (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460).
1.5.4 Più di recente (v. Cass. 22 giugno 2017, n. 15589) è stato evidenziato che, in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.
1.6 In sostanza, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Un siffatto tipo di norma esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.
1.7 In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c., fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore, mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione (v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.
1.8 Tornando al caso di specie, la previsione di cui alla L. n. 152 del 1968, art. 1 (secondo cui “l'iscrizione obbligatoria all'NA (ora ai fini del trattamento di CP_3 previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a norma delle Pt_1 disposizioni vigenti, purchè il personale predetto a meno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro”) va coniugata con l'art. 2116 c.c., comma 1.
1.9 Da tanto discende l'esistenza del diritto del lavoratore subordinato al computo anche dei periodi fuori ruolo muniti delle caratteristiche di cui alla norma stessa e per i quali il datore non abbia adempiuto all'obbligo di versamento della contribuzione, non
5 potendosi escludere il diritto solo per la carenza di contribuzione e per l'asserita prescrizione della medesima.
1.9.1 Nella sent. n. 19574/2024 è stato, pertanto, ribadito che “il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, opera, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'Ente previdenziale alla percezione dei contributi, circostanza che non emerge nella fattispecie in esame.
1.10 Ne consegue che in occasione del passaggio dei dipendenti ospedalieri alle dipendenze delle unità sanitarie locali, a seguito della riforma sanitaria, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro, e che, in base alla disciplina dell'art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, il diritto al trattamento di fine servizio matura a seguito del collocamento in quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero”.
2. La natura previdenziale della prestazione a cui ha fatto riferimento la richiamata giurisprudenza di legittimità impone di esaminare l'eccezione di decadenza annuale e, in subordine triennale dell'azione ex art.47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, avendo l'originario ricorrente depositato il ricorso in data 06.04.2023
2.1 Orbene l'eccezione di decadenza annuale ex art. 47, comma 3 e s.m., appare manifestamente infondata avuto riguardo al prevalente orientamento della Suprema Corte, consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni unite 29 maggio 2009 n. 12720 - che conferma le tesi della precedente Cass. SU n. 6491 del 1996 - in base al quale la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, al D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito dalla L. n. 166 del 1991 e al D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito dalla L. n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo all'adeguamento della prestazione già ottenuta, perchè riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto.
3. È infondata, inoltre, l'eccezione di decadenza triennale. Il predetto termine decorre dal momento in cui il provvedimento amministrativo diventa definitivo (e sempre che ciò si verifichi successivamente al 19/9/92 per non incorrere nella disposizione speciale di cui al comma 3, del citato art.4 L.438/92 che, in caso contrario, ritiene operante il previgente termine decennale). Tali termini vanno intesi, sulla scorta di quanto disposto dall'art.6 del D.L. 106/91, come termini di decadenza sostanziale dal diritto. Questa disposizione troverebbe applicazione in correlazione con quanto disposto dall'art. 38 co.1 lett. d) del d.l. n.98/2011 convertito nella legge n.11/2011 secondo il quale: «d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine,
6 il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte"» Orbene, nel caso di specie, al dipendente cessato dal servizio in data 30 giugno 2020, con decorrenza dal 1 luglio 2020, la comunicazione di liquidazione del TFS con riconoscimento parziale della prestazione, è avvenuta in data 25.1.2021, per cui nessuna decadenza è, dunque, maturata all'atto del deposito del ricorso nel giudizio di primo grado.
4. Con riferimento, infine, al quantum dovuto, calcolato da parte attorea e riconosciuto dal Tribunale, va rilevato che nel rito del lavoro il convenuto aveva l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051). Ne discende la correttezza dei conteggi attorei posti a base della domanda;
specificamente contestati tardivamente dalla Difesa dell'appellante sulla base di un prospetto riliquidazione allegato all'atto di appello, con cui ha effettuato il calcolo del servizio prestato dall'appellato dalla data del 16/8/78 sino alla data della cessazione, portando il TFS da 35 anni utili a 41 anni.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va rigettato.
6. La novità, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione integrale.
7. La Corte dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' così provvede: CP_3
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
7 Compensa tra le parti le spese di giudizio. Contributo unificato come in motivazione. Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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