Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 16/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1682/2023
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
nella persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, all'esito della camera di consiglio del 16 aprile 2025, assenti i procuratori delle parti (non comparsi in aula all'esito della camera di consiglio) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di secondo grado rubricato sub R.G. 1682/2023 e introdotto dall'atto di appello avverso la sentenza n. 104/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti
a definizione del procedimento, già pendente dinanzi detto Giudice, rubricato sub R.G. 878/2022, vertente
TRA
nato a [...] l'[...], c.f.: Parte_1 C.F._1 il quale, in quanto avvocato, si difende personalmente ex art. 86 cpc e che è elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege presso la stessa
APPELLATA
e sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
1
MOTIVAZIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
104/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti a definizione del giudizio di primo grado rubricato sub R.G. 878/2022.
Ha dedotto che tale giudizio era stato introdotto dall'opposizione di esso odierno appellante avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia di Rieti prot. M_IT PR_RIUTG 00006081 Area III dell'11.10.2022 con la quale era stata rigettata la propria originaria opposizione, rivolta a tale Organo, proposta avverso il verbale di accertamento di violazione n. V8426/V dell'1.4.2022 formato dalla Polizia Municipale di Poggio Moiano, notificatogli il
4.4.2022 e che era relativo alla violazione dell'art. 142, comma 8 C.D.S. rilevata sul proprio veicolo FD684MK il giorno 2.2.2022 in località Poggio Moiano, SS. 4, km 54, dir. Rieti con l'ausilio di un'apparecchiatura elettronica modello 105SE che aveva misurato automaticamente la velocità.
Ha dedotto che il Giudice di Pace, all'esito del giudizio di primo grado, in cui la si era costituita, aveva rigettato il proprio ricorso. CP_1
Ha allegato che la sentenza del Giudice di Pace, ora impugnata, era erronea e meritava di essere riformata (per le ragioni che nel successivo paragrafo saranno sintetizzate).
La si è costituita anche nel presente grado di Controparte_2 giudizio contestando le deduzioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
Il presente giudizio di appello, così introdotto, è stato istruito documentalmente.
All'odierna udienza sono state precisate le conclusioni dalla parte appellante. La parte appellata non è comparsa.
2. Ciò premesso, è fondato il proposto motivo di appello con il quale
[...] si duole della violazione e falsa applicazione, da parte del giudice Parte_1 di prime cure, dell'art. 142, comma 8 C.d.S. e dell'art. 2700 c.c. per aver questo ritenuto assolto l'onere della prova incombente sulla controparte in ordine al superamento del limite di velocità da parte del veicolo di esso appellante in ragione e per effetto della avvenuta produzione, da parte della , di un CP_1
2 fotogramma ritraente la parte posteriore del detto veicolo che sarebbe stato scattato dall'autovelox all'atto dell'asserita violazione.
Invero, va anzitutto chiarito, al fine di non incorrere in errori logici nell'applicazione delle norme di riferimento, che in tema di violazione del Codice della strada accertata con i dispositivi di rilevamento a distanza ex art. 4, L. n.
168 del 2002, il verbale non gode di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Ciò in quanto i fatti ivi descritti non avvengono sotto la diretta percezione del verbalizzante. La prova dunque deve essere fornita attraverso una serie di documenti, da leggere nella loro reciproca interrelazione: a) l'attestazione dell'omologazione e della periodica taratura dell'apparecchiatura di rilevamento a distanza della velocità, che è funzionale a provare l'affidabilità e l'esattezza della misurazione;
b) le rappresentazioni fotografiche o i videofilmati, funzionali a provare che quella misurazione effettuata sia riferibile ad un determinato veicolo;
che esso sia identificabile (mediante la ripresa della targa); che tale veicolo sia quello, in particolare, la cui velocità è stata misurata.
Ne consegue che laddove la P.A., sulla quale incombe l'onere di provare la fondatezza della propria pretesa sanzionatoria, non depositi i fotogrammi o i formati video, oppure depositi fotogrammi o videofilmati il contenuto dei quali non abbraccia tutta la condotta illecita, non può assolvere l'onere di provare l'illecito amministrativo, e dunque l'opposizione deve essere accolta in virtù di quanto dispone l'art. 7, comma 10, D.lgs. 150/2011.
Che i fotogrammi e i videofilmati debbano essere tali, per numero e/o per significatività delle immagini e/o per durata, da restituire la prova, in particolare, del passaggio di un determinato veicolo tra due punti all'interno dei quali è misurata la velocità, e quindi della condotta della cui illiceità si discute, si ricava dalla regola generale posta dall'art. 2697 c.c. Tale regola, invero, non solo delinea i criteri di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, ma indica, appunto, anche il contenuto stesso della prova che la parte ha l'onere di fornire: tale contenuto, in particolare, è modellato di volta in volta sulla specificità dei fatti costitutivi del diritto che si intende far valere oppure, nel caso di accertamento di una violazione (come nel caso di specie), sulla specificità dei fatti integranti la fattispecie sanzionata (e quindi, nel caso di specie, la marcia di un determinato veicolo;
il superamento di una determinata velocità in un determinato tratto stradale).
Se questo è il contenuto che deve avere la prova che la parte onerata deve fornire, è evidente come un unico fotogramma che rappresenti meramente la
3 targa di un veicolo al conducente del quale sia imputato il superamento di un determinato limite di velocità non è certamente bastevole.
Proseguendo ora con la ricognizione del dato normativo positivo, si evidenzia come l'art. 4, comma 3 del D.L. 121/2002, convertito con modifiche dalla L.
168/2002 costituisca specifica applicazione della indicata regola generale posta dall'art. 2697 c.c. nell'ambito dell'accertamento dei superamenti dei limiti di velocità accertati con sistema di rilevazione a distanza. In particolare, tale norma al comma 1 recita: “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Il comma 3 di tale articolo recita: “nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
La giurisprudenza di legittimità, muovendo da tali dati normativi, ha chiarito che
“in alcune strade l'accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell'operatore e senza necessità della contestazione immediata purchè il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell'evento” (Cass. civ., sent. 14514/2009).
Tanto chiarito in diritto, va ora rilevato che nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha prodotto, a supporto della prospettazione della avvenuta
4 violazione del limite di velocità da parte dell'autovettura di proprietà dell'odierno appellante, un unico fotogramma il quale rappresenta la targa del veicolo e null'altro. Tale fotogramma di per sé e da solo non dà conto, quindi, di alcuno di quegli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito che sono stati esplicitati supra, ad iniziare dal passaggio di quel veicolo – e solo di quel veicolo - tra i punti segnanti il tratto di strada la cui velocità era misurata. Ad es., detto fotogramma, come tale e di per sé, non consente di escludere che la misurazione della velocità compiuta dall'autovelox sia stata effettuata, in ipotesi, in relazione ad altro veicolo che percorreva il tratto stradale immediatamente davanti a quello dell'odierno appellante (poi ripreso da tergo: v. fotogramma) o in fase di sorpasso e dunque interferente con quest'ultimo proprio nel tratto oggetto di rilievo da parte dell'apparecchiatura elettronica. Sarebbe stato possibile escludere ciò solo visionando un insieme di fotogrammi ritraenti il passaggio del veicolo, nella sua interezza, da un punto all'altro fissati dall'autovelox per il rilievo della velocità di percorrenza.
3. Dunque l'ordinanza prefettizia impugnata dinanzi il Giudice di Pace deve essere annullata.
4. Per l'effetto la sentenza resa a definizione del primo grado di giudizio, che ha rigettato l'impugnazione di tale ordinanza, deve essere integralmente riformata.
5. L'Amministrazione resistente, soccombente, deve essere condannata a rifondere al ricorrente, nonché odierno appellante, le spese di entrambi i gradi di giudizio, che sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando quale giudice di appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Rieti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in riforma della sentenza n. 104/2023 emessa dal Giudice di Pace di Rieti, accoglie il ricorso proposto da avverso l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione del Prefetto della III dell'11.10.2022, avente Controparte_3
n. prot. M_IT PR_RIUTG 00006081, e per l'effetto annulla tale atto amministrativo e il presupposto verbale di accertamento di violazione n.
V8426/V del 2.2.2022 formato dalla Polizia Municipale di Poggio Moiano;
5 2) condanna la a rifondere Controparte_4
a le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € Parte_1
278,00 per compenso professionale, oltre € 43,00 per esborsi, oltre IVA (se o ove dovuta in relazione al regime fiscale scelto dal beneficiario), C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014, nonché le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso professionale,
€ 64,50 per esborsi, oltre IVA (se e ove dovuta in relazione al regime fiscale scelto dal beneficiario), C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M.
55/2014.
Dato in Rieti il 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Roberto Colonnello
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