Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1408/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1408/2024 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENTI FEDERICO ( ), come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._1 eletto presso il suo studio in Empoli, v.le Giotto 25 - parte attrice opponente -
CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c. : “1) Nel merito, in via princi- pale, previo accertamento della natura simulata dell'atto di cessione di azienda a titolo oneroso de quo e dichiarazione della reale natura di atto a titolo gratuito del negozio giuridico intercorso inter partes, revo- care e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, il D.I. opposto per i motivi esposti nel corpo del presente atto, dichiarando le parti opponenti obbligate al solo pagamento delle rate mensili sca- dute da Dicembre 2023 ad Aprile 2024. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali di causa a favore degli Scriventi Procuratori che si dichiarano antistatari”
E
- ), parte rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
SANDRONI ANDREA ( ), come da procura in calce a C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA
GUIDO MONACO 92 AREZZO - parte convenuta opposta -
1
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la premesso che: aveva rice- Parte_1
vuto notificazione del Decreto n. 329/2024, depositato il 09.05.24, con cui il Tribunale di
Arezzo le aveva ingiunto il pagamento in favore di di € 33.000,00 oltre Controparte_1
interessi e spese, a titolo di prezzo di cessione di azienda (ditta individuale-macelleria) del
18/07/23, come da contratto e da contratto di comodato gratuito immobile in Arezzo, via Po
31, da sostituirsi con contratto di locazione. Nel proporre opposizione, deduceva quale unico motivo la ravvisabilità di un' ipotesi di contratto relativamente simulato nel contratto di ces- sione di azienda, dissimulante una donazione, realizzata per evitare accertamenti rettifiche da parte della Agenzia delle Entrate. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l' accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta contestava l' ex avdverso prospettato (e non provato con controdichiarazione scritta) accordo simulatorio, privo di motivazione, avendo le parti inteso effettivamente acquistare e, rispettivamente, cedere l'attività, ad un prezzo congruo, oltre a disciplinare i rapporti fra le parti in merito al relativo immobile, concesso in comodato gratuito per il tempo della convenuta rateizzazione e poi da sostituirsi con una locazione a canone determinato in € 750,00 mensili;
aveva regolarmente pagato le tasse sulla succes- sione . Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo
2 promosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361 del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Il Giudice all'esito del processo, è tenuto a pronunciarsi sempre sul merito della pre- tesa creditoria e non può limitarsi, né pronunciarsi, in merito a motivi di opposizione con cui si alleghi che il decreto sarebbe stato illegittimamente emesso (Cass., S.U., 19.04.82 n. 2387) in base ai presupposti previsti dagli art. 633 e 634 del c.p.c.. Il Giudice dell'opposizione non può revocare il decreto ingiuntivo emesso sulla sola base dell'assenza, pur ove accettata, dei presupposti previsti dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c..
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il
3 creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l'art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha biso- gno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cass, III, 5.3.09, n. 5356; 10.11.10, n. 22837).
La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-responsabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peral- tro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”.
La contestazione, inoltre, deve essere tempestiva;
l'ultimo momento utile per conte- stare i fatti avversi è, infatti, la prima difesa utile (Cass., 21.5.08, n. 13078).
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia la conclusione di un contratto di cessione di azienda, avente ad oggetto una ditta individuale (attività di macelle- ria), al prezzo (residuo) di € 33.000,00, quale differenza tra quello convenuto dalle parti e quanto successivamente corrisposto.
Ciò posto, l'opposizione non è fondata e merita rigetto.
In particolare, parte attrice ha dedotto quale unico motivo la simulazione (relativa) del detto contratto, invero dissimulante un contratto di donazione (rectius, cessione di
4 azienda a titolo gratuito), del quale, tuttavia, non è stata data prova, mediante la produzione della cd. controdichiarazione scritta.
Invero, l'Art.1417 c.c. esclude che nell'azione di simulazione proposta dalle parti della simulazione le stesse possano invocare la prova testimoniale, tranne l'ipotesi di illiceità del negozio dissimulato.
Peraltro, nel caso di specie non vi sono elementi idonei a ritenere che il contratto di donazione sia illecito e, in particolare, nessun elemento induce a sospettare di essere in pre- senza di una fattispecie truffa (quale è stata prospettata da parte opponente, la quale ha all' uopo sporto querela), e correttamente il G.I. ha rigettato l'istanza di prova testimoniale ex
Art. 2722 del c.c..
Le parti della simulazione hanno pertanto l'onere di provare la simulazione mediante la produzione in giudizio della “controscrittura” in quanto, giusta la previsione di cui all' art. 2722 del c.c., si tratta di dimostrare un fatto contestuale o anteriore, cioè l'accordo simulato- rio, contrario al documento dal quale risulta il contratto simulato (ex plurimis Cass., II,
11/01/2024, n. 1122).
Si deve anche rilevare che, ex Art 2725 del c.c., “quando, secondo la legge, la forma scritta del contratto è richiesta sotto pena di nullità, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente”. La legge prevede, appunto, la forma scritta ad substantia per il contratto di donazione (Art 782 del c.c.).
Appare pertanto plausibile e ragionevole la motivazione addotta dall'opposto all' operazione posta in essere tra le parti: lo stesso, per non appesantire finanziariamente le fasi iniziali dell'attività della opponente, acconsentì che quest'ultima fosse esentata dal paga- mento del canone e ciò sino a quando la società opponente fosse stata impegnata nel paga- mento rateale del prezzo di vendita;
una volta esaurita questa fase essa avrebbe cominciato a pagare il canone di locazione.
Inoltre, si deve aggiungere che l'opposto ha regolarmente pagato le tasse sulla ces- sione pari al 20% calcolato sulla plusvalenza del prezzo di cessione dell'azienda e quindi per un importo di €6.717 (all. 4), per cui non si spiega il motivo per cui l'opposto, oltre a donare la propria azienda, avrebbe dovuto sostenere anche il pagamento delle tasse di cessione.
5 Al rigetto dell'opposizione segue la condanna di parte opponente al pagamento delle spese, secondo la regola di soccombenza. In applicazione dei valori intermedi (studio, intro- duttiva) e minimi (istruttoria/trattazione, decisionale), delle fasi di giudizio effettivamente espletate nell'ambito dei giudizi del valore (€ 33.000,00) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi € 5261 per competenze, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa ogni altra do- manda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da in per- Parte_1
sona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso il Decreto Ingiuntivo n.
329/2024, depositato il 09.05.24, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di
; Controparte_1
- Condanna in persona del suo legale rap- Parte_1
presentante pro-tempore, alle spese di giudizio per € 5.261,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 05/06/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
6