Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.264/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
- Dr. Marco Giacomo Ferrucci Consigliere
- Avv. Antonio Aprea Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di rinvio n. 264/2022 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
12634-22 del 19-01/20.04.2022, avente ad oggetto: “risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, vertente tra
c.f. e P. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione, dall'avv. Luigi De
Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Duca degli
Abruzzi n.4.
ATTRICE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
e
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Claudio Neri, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobasso, v. Mazzini n. 107.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza dell' 11.12.2024, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
FATTO
NN RI IO convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso l' Controparte_2
editrice della testata giornalistica ed il relativo direttore responsabile
[...] Controparte_3
; , editrice della testata giornalistica “Il Tempo” e “Il Tempo CP_4 Controparte_5
Molise” ed il relativo vice direttore con funzioni di direttore responsabile;
nonché Persona_1
l' editrice della testata giornalistica “ ”, al fine di sentirli Parte_1 Controparte_6
condannare al risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione subito in seguito alla pubblicazione nei predetti quotidiani di alcuni articoli a contenuto diffamatorio.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 686/2007, in accoglimento della domanda attorea,
accertò la natura diffamatoria degli articoli pubblicati dalla società Editrici e, ritenendo che il pregiudizio subito dalla fosse in re ipsa, condannò le società editrici e i rispettivi direttori CP_1
responsabili al risarcimento del danno quantificandolo in via equitativa in € 10.000,00 per l'
[...]
, l' , e ed € 15.000,00 per CP_2 CP_4 Controparte_5 Persona_1
Parte_1
Detta sentenza venne impugnata, con separati atti di appello, dall' Controparte_2 [...]
e dalla Per quel che qui rileva, quest'ultima dedusse la mancata prova del CP_4 Parte_1
danno non patrimoniale subito dalla e l'erroneità, o comunque, la sproporzione dell'importo CP_1
liquidato in via equitativa. Riuniti i giudizi, la Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza n. 239 del 26.06.2019, accoglieva l'appello proposto dall' e da;
rigettava invece il gravame Controparte_2 CP_4
proposto dalla sul presupposto che il linguaggio utilizzato dall'estensore fosse Parte_1
comunque idoneo a mettere in pericolo la reputazione della . CP_1
Avverso tale decisione la proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi;
Parte_1
resistiva con controricorso. Controparte_1
Per quel che qui interessa, nel secondo motivo la ricorrente lamentatava la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di gravame con il quale la società aveva lamentato la carenza di prova del danno non patrimoniale, nonché l'erroneità della liquidazione equitativa.
Sul punto, con ordinanza n. 12634-22 del 19-01/20.04.2022, la Cassazione si è espressa affermando che in effetti “La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello
proposto da relativo alla mancata prova del danno non patrimoniale”. Parte_1
Pertanto la S.C. con la suddetta ordinanza accoglieva il secondo motivo di ricorso come in motivazione, assorbito il primo, cassava in relazione la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione.
Con citazione ex art. 392 c.p.c. notificata il 19-21/07/2022, la ha riassunto il giudizio Parte_1
e ha chiesto all'adita Corte di Appello l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ” 1- accertare e
dichiarare che la sentenza di prime cure ha violato gli artt. 2043 e 2029, 2056, 1223, 1226, 2697,
2727 e 2729 c.c. in combinato disposto con l'art. 115 c.p.c., ritenendo il pregiudizio patito
dall'appellata in re ipsa;
2- accertare e dichiarare che l'appellata non ha provato il danno non
patrimoniale, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità; per l'effetto, riformare la
sentenza cassata e rigettare la domanda di risarcimento del danno promossa dalla sig.ra nei CP_1
confronti della 3 - con vittoria di spese di lite del doppio grado di appello e del Parte_1
giudizio di cassazione, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge”. Con comparsa del 9.12.2022 si è costituita in giudizio chiedendo di rigettare Controparte_1
l'appello proposto dalla con conseguente condanna della stessa alle spese ed onorari Parte_1
dell'intero giudizio compreso quello di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito della controversia, val la pena di rammentare che l'appellante ha redatto la propria comparsa conclusionale riproducendo, in sostanza, il contenuto dell'atto di citazione in appello, alla quale ha aggiunto, (A) alcuni assunti – secondo i quali nel corso del giudizio di primo grado non sarebbe “emerso alcun valido fatto secondario tale da poter provare il pregiudizio non
patrimoniale richiesto dalla , né controparte ( n.d.r. sempre secondo l'appellante) ha provato CP_1
o solo allegato alcunchè, rimanendo il preteso danno non patrimoniale totalmente sfornito di prova”
- e (B) alcuni arresti giurisprudenziali in base ai quali “la sussistenza di un danno non patrimoniale
in concreto subito deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni,
assumendo a tal fine rilevanza, quali paramenti di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza
dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass., Sez. 3 – ordinanza n. 25420 del 26.10.2017.
A tal fine il Giudice può avvalersi di presunzioni gravi precise e concordanti sulla base, però, di
elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19434 del 18.07.2019)” (cfr.
pag. 11 della comparsa conclusionale della ). Parte_1
Orbene, il Collegio ritiene di dover trascrivere testualmente solo per ragioni di sintesi alcuni arresti giurisprudenziali richiamati dall'appellante – confermativi, peraltro, degli altri precedenti di legittimità pur'essi invocati dalla – proprio perché dalla applicazione di tali principi Parte_1
giurisprudenziali alla fattispecie in esame, deriva l'infondatezza dell'appello proposto dalla Società
in ragione delle seguenti circostanze, ragioni ed argomentazioni.
Prima però di affrontare i dedotti assunti dell'appellante, val la pena di circoscrivere il thema
decidendum alla statuizione dettata dalla Suprema Corte, in base alla quale - dunque - “la Corte
territoriale ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello proposto da Parte_1
relativo alla mancata prova del danno non patrimoniale”. Sicchè, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, la Suprema Corte non ha affatto ed in alcun modo escluso che la abbia – invece – richiamato ed allegato fatti e circostanze in base alle CP_1
quali, anche a titolo di presunzioni, la stessa appellata avesse fornito la prova del danno subito.
In realtà la Corte adita, non avendo all'epoca delibato, mediante la sentenza cassata, il motivo di gravame secondo il quale l'attrice non avrebbe dato la prova del danno non patrimoniale subito, deve pronunciarsi solo su tale specifico motivo, non avendo la S.C. mai sostenuto che l'appellata non aveva dato, mediante le proprie allegazioni e le presunzioni utilizzabili, la prova del danno.
Pertanto, con riferimento ai richiamati assunti e principi giurisprudenziali dedotti ed invocati dalla stessa appellante, il Collegio ritiene di dover sinteticamente evidenziare quanto appresso, ferma restando la portata e la valenza diffamatorie delle accuse rivoltele.
In proposito, infatti, è appena il caso di ricordare che il quotidiano edito dalla Società appellante, il più diffuso fra i giornali locali, aveva attribuito alla , nell'esercizio delle sue funzioni, CP_1
all'epoca, di Direttrice della Casa Circondariale di Campobasso, di aver formulato nei confronti di alcuni agenti “falsi giudizi complessivi”, con un commento ancora più grave e distruttivo, quale quello secondo il quale “si tratterebbe di falso in atto pubblico”. Tale commento di sostanziale accusa di aver commesso un reato, era stato pubblicato sul quotidiano in questione il 21.09.1999, al quale, il successivo 25 settembre, era stata seguita la pubblicazione dell'esortazione “INTERVENGA IL
MINISTRO”, con l'ulteriore “auspicio” di una “immediata sostituzione della ”. CP_1
La sentenza di appello cassata aveva quindi ritenuto il danno non patrimoniale subito dalla CP_1
come “in re ipsa” ed, aveva così confermato la sentenza appellata confermando – altresì - la mai contestata gravità delle suindicate accuse e la loro valenza particolarmente diffamatoria.
La Suprema Corte di Cassazione, dunque, ha ritenuto che il danno non patrimoniale subito dall'appellata non potesse essere considerato in re ipsa ed ha, così rimesso a questa Corte, in diversa composizione , tale specifica ed esclusiva questione.
Fatte tali premesse e precisazioni, la , sin dalla citazione introduttiva del giudizio di primo CP_1
grado e, di seguito, anche in tutti gli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio riassunto, ha richiamato, enunciato e provato specifiche circostanze – peraltro mai contestate dalla controparte –
in presenza delle quali risulta incontestabile la sussistenza del danno non patrimoniale subito,
invocando la relativa e circostanziata prova costituita da una serie di presunzioni univoche e concordanti, derivanti: a) dalle visite ispettive subite in data 29.09.1999, 6.10,1999 e 27.10,1999,
immediatamente successive agli articoli di stampa pubblicati dal quotidiano in questione, da parte del Provveditore regionale - suo superiore gerarchico- per effetto ed in conseguenza della accuse diffamatorie subite (ispezioni comprovate dai relativi verbali prodotti;
b) dai risultati positivi per la comprovati dalla prodotta relazione ispettiva del 14.03.2020; c) dal rilevante ruolo e funzione CP_1
anche di educatrice esercitati all'epoca in qualità di Direttrice della Casa Circondariale di
Campobasso; c) dalle finalità persecutorie e demolitorie della sua personalità e moralità perseguite mediante le false accuse rivoltele di aver commesso reati;
d) dall'impatto – mai smentito dall'appellante – fortemente lesivo e lacerante che tali accuse hanno avuto sulla delicata e complessa funzione esercitata e sulla sua immagine di funzionario dello Stato e di garante della legalità
all'interno di una casa di pena: immagine costruita mediante l'impegno profuso per decenni e risultata così gravemente infangata;
e) dalla rilevante diffusione del quotidiano edito dalla Società appellante in ambito regionale.
Pare quindi opportuno soffermarsi, sia pur sinteticamente, sulla elaborazione giurisprudenziale che il
Giudice di legittimità ha effettuato a proposito della forza e valenza probatoria che hanno le presunzioni, quali sono quelle derivanti dai fatti e dalle circostanze innanzi richiamate sub lettere a)
– e), tanto più che si tratta di allegazioni fatte fin dal giudizio di primo grado e rimaste del tutto incontestate, anche perché appartenenti alla comune esperienza.
Orbene, la Cassazione a SS.UU., con sentenza n.13546/2006, a proposito delle presunzioni, ha in generale chiarito che la prova del danno non patrimoniale può essere data anche a mezzo di presunzioni, richiamando sul punto numerosi precedenti univocamente formatisi in materia, fra i quali
Cass. Civ. SS.UU. n. 6572 del 24,03.2006: “le presunzioni … non costituiscono uno strumento
probatorio di rango
caso a sostanzialmente facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato,
trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria”; “una volta che la presunzione semplice
si sia formata essa ha la medesima efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris
tantum”.
Tali principi giurisprudenziali sono stati, come detto, enunciati dalle Sez. Un. della Corte di
Cassazione con la richiamata sentenza n. 13546/2006 e, poi, in particolare, sono stati ripresi e applicati nello specifico tema del risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa,
laddove “la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite
presunzioni, assumendo, come parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza
dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato
contesto sociale” (cfr., tra le numerose altre, Cass. Civ. Sez. III, n. 13153/2017; n. 4005/2020 e n.
8861/2021); tutte circostanze che ricorrono specificamente nella fattispecie in esame.
Sicchè, il gravame proposto dalla Società appellante è destituito di fondamento, dal momento che la prova del danno subito dalla è data dalle funzioni di educatrice e garante della legalità dalla CP_1
stessa svolte, dall'importante ruolo ricoperto nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia, dalla falsità delle accuse di reato rivoltele, dalle visite ispettive subite per effetto e conseguenza di tali gravi accuse, dalla relazione favorevole redatta in conseguenza delle ingiuste ispezioni subite, dalla importante e rilevante diffusione in ambito regionale del quotidiano, fattosi portatore acritico di tali accuse, dalle finalità persecutorie di tali accuse con l'invito rivolto al Ministro di rimuovere l'appellata dal prestigioso incarico svolto e dall'impatto assolutamente lesivo che tali accuse hanno avuto sul piano della positiva immagine conquistata anche sul piano sociale dalla accusata ingiustamente ed illecitamente.
Per tali motivi l'appello va disatteso.
Atteso l'esito complessivo ed unitario del giudizio che registra la sostanziale soccombenza della vanno poste a suo carico le spese processuali relative al giudizio di primo grado (negli Parte_1 importi liquidati dal Tribunale), al giudizio di secondo grado (negli importi liquidati dalla Corte di
Appello), al giudizio di legittimità e al presente di rinvio.
Le spese relative al giudizio di legittimità si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 55/2014
e succ. modif., parametri medi per fasi di studio, introduttiva e decisionale;
mentre quelle relative al presente giudizio si liquidano in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 15.000,00)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile di rinvio n. 264/2022 R.G. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 12634-22 del 19-
01/20.04.2022, sull'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 686/2007 del Tribunale di Campobasso, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, Parte_1
in favore di delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, Controparte_1
che si liquidano in € 100,00 per spese vive, € 700,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
delle spese processuali relative al giudizio di secondo grado, che si liquidano in € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1,620,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 2.935,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
delle spese processuali relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.809,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario nella percentuale del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello dell'8 maggio 2025
IL PRESIDENTE est.- DR.SSA Rita Carosella