Articolo 10 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 9Articolo 11
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8 novembre 1970
Art. 10. (Valutazione dei titoli)

Per la valutazione dei titoli sono stabiliti quattro diversi coefficienti:

il primo in base ai titoli accademici e professionali;
il secondo in base alla attivita' comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualita' di medico chirurgo;
il terzo in base al servizio prestato in qualita' di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni;
il quarto in base alle pubblicazioni scientifiche.
Per il primo coefficiente sono disponibili sette punti.
La commissione, ai fini della valutazione dei titoli accademici e professionali, tiene conto: del voto riportato nel conseguimento del diploma di laurea, dei corsi di perfezionamento seguiti da esami, delle specializzazioni, delle libere docenze in discipline aventi tutte attinenza o comunque riferimento all'attivita' sanitaria che l'aspirante e' tenuto a svolgere presso l'istituto cui si riferisce il concorso.
Per il secondo coefficiente sono disponibili dieci punti e per il terzo otto punti. La commissione, ai fini della valutazione dei relativi titoli, tiene conto della durata, della continuita' e della qualita' del servizio prestato.
Per il quarto coefficiente sono disponibili cinque punti.
La commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, tiene particolare conto di quelle aventi attinenza alla attivita' professionale del medico penitenziario.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970