TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 13.11.2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., con il deposito di note scritte, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2602 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Catanzaro, via A. Turco n. 27/A, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Gennaro Pierino Mellea (C.F. , che li rappresenta e difende, giusta C.F._3 procura in calce all'atto di citazione in opposizione opponenti
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Ciuoffo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Lamezia C.F._4
Terme, piazza Mazzini n. 28, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Missineo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposta nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Michele Ferrari
(C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._5 intervento ex art. 111 cod. proc. civ. intervenuta
Conclusioni delle parti così come precisate nelle note scritte depositate entro il 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione per l'udienza del 30.01.2021, iscritto a ruolo il 20.7.2020, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2020, emesso da questo Parte_2
Ufficio il 12.6.2020, con cui, su istanza della Controparte_3 gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 206.247,57, oltre interessi moratori e spese, in qualità di fideiussori della società “ quale saldo debitorio del conto Parte_3 corrente n. 002/152550, estinto in data 10.7.2019, e del mutuo chirografario concesso alla predetta società in data 6.2.2019, revocato con decadenza dal beneficio del termine il 10.7.2019 in ragione del mancato pagamento di quattro rate.
A sostegno dell'opposizione, gli attori deducevano genericamente l'illegittimità della pretesa creditoria perché inficiata dalla applicazione illegittima di interessi anatocistici e, in secondo luogo,
l'inefficacia della garanzia fideiussoria, per violazione dell'obbligo, da parte dell'opposta, di comportarsi secondo buona fede nel momento esecutivo del rapporto;
concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
L'opposto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché meramente dilatoria e infondata, oltre la conferma del decreto ingiuntivo;
il 20.7.2021 si costituiva con intervento ex art. 111 cod. proc. civ. la cessionaria del credito fatto valere in fase sommaria, facendo Controparte_2 proprie le conclusioni rassegnate dall'istituto di credito opposto, chiedendo l'estromissione di quest'ultimo.
A seguito della prima udienza, con ordinanza del 24.1.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto su istanza dell'intervenuta; infine, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. - depositate solo dall'opposta e dall'intervenuta - la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, per la discussione, decisa ex art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ. a seguito dello scadere dei termini di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
***
Preliminarmente, va esaminata la richiesta di estromissione formulata dalla nei Controparte_2 confronti dell'istituto di credito opposto, in quanto cessionaria del diritto controverso;
va evidenziato, infatti, che entrambe le società (l'opposta e l'intervenuta), per mezzo dei loro difensori hanno continuato a dare impulso al giudizio pur in presenza di un'incontestata cessione del credito.
Si rileva che, come è noto, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo pagina 2 di 7 fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né
l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr. Cass., n.
22503/2014; Cass., SS.UU., n. 22727/2011, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare;
Cass., n. 6945/2007; Cass., n. 15674/2007; Cass., n. 2200/1999).
4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Cass., SS.UU., n. 6418/1986). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà («può») di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario. … Tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111, terzo comma, c.p.c., per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (così in motivazione, Cass. Ordinanza n. 10442/2023).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la cessionaria ha aderito integralmente alla domanda e alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta della banca cedente;
l'adesione della cedente, inoltre, può desumersi dalla mancata partecipazione in giudizio successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 cod. proc. civ.; peraltro, gli opponenti non hanno mai negato – in seguito alla sua costituzione – la titolarità attiva della cessionaria. pagina 3 di 7 Tuttavia, trattandosi di elemento di merito, valutabile dal giudice anche d'ufficio dal complesso delle prove raccolte (cfr. Cass., SS.UU., n. 2951/2016), deve rilevarsi che nessuna delle suddette cessioni risulta dimostrata in giudizio. Infatti, ai fini della prova della cessione in blocco e della sua opponibilità erga omnes (così rendendo inutile la notificazione ai debitori), occorre la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
La società nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente gli estratti Controparte_4 della Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24.11.2020 ove si evince la cessione;
tuttavia, difettano le produzioni del contratto di cessione stipulato con la banca opposta-cedente e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Alla luce di tali incertezze, pertanto, mancando la prova effettiva della cessione, va esclusa la titolarità attiva in capo all'intervenuta, non potendo tale mancanza essere sopperita dalla sua mera costituzione ex art. 111 cod. proc. civ.; a tale ultimo proposito, infatti, in assenza di estromissione
(possibile solo con il consenso delle parti), l'opposta e l'intervenuta mantengono la loro qualità di autonome parti processuali, stante la diversità soggettiva delle stesse e la mancanza di dimostrata successione nel diritto controverso.
Passando ad esaminare i motivi di opposizione formulati con l'atto di citazione, deve premettersi che, secondo la pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; oggetto dell'eventuale giudizio di opposizione, pertanto, non è tanto la valutazione della legittimità e della validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Le peculiarità dello strumento processuale in esame si caratterizza, in via precipua, per la cd. inversione della iniziativa processuale – svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte questa tutela sia dovuta – e per una consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo, avente natura esclusivamente formale, non incidente sulla posizione sostanziale delle parti, che non varia rispetto ad un ordinario processo di cognizione per ciò che concerne l'oggetto del processo (richiesta di tutela e allegazione dei fatti;
onere della prova;
domande riconvenzionali).
Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, graverà, quindi, sul creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre al debitore opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi incombenti secondo pagina 4 di 7 quanto previsto dall'art. 2697, comma 1 e 2 cod. civ.; pertanto, l'onere della prova si distribuisce, quindi, non secondo la posizione processuale delle parti (attore e convenuto), ma in ragione della posizione sostanziale (chi fa valere in giudizio un diritto e chi ne contesta l'esistenza).
Da tanto deriva che, in ragione della causa petendi, il creditore che agisce per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
contrariamente, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001 e, conf., da ultimo,
Cass., n. 23479/2024).
Ebbene, a fronte dell'incontestato rapporto di fideiussione e del debito residuo, gli opponenti hanno proposto doglianze del tutto generiche, ai limiti della nullità della citazione, la quale è stata esclusa solo dalle compiute difese dell'opposta; peraltro, nel merito non hanno provato (e neppure compiutamente allegato) alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa creditoria.
Nel dettaglio, quanto l'eccezione di anatocismo, si rammenta che ove siano sollevate eccezioni relative ai tassi ed agli interessi applicati, l'opponente deve precisare ed indicare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur; è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto, oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Tale precisazione – che costituisce corollario minimo di diritto processuale, che impone ad una domanda accoglibile una soglia di intellegibilità specifica – è pacificamente accolta anche dalla giurisprudenza la quale ritiene costantemente che spetta al cliente muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (cfr., ex multis, Cass., n. 14849/2000; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass., n. 8077/2012); in assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 cod. proc. civ.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
L'assoluta genericità dell'eccezione sollevata dagli opponenti si desume dal tenore letterale delle contestazioni, con le quali si sono limitati ad affermare che “la banca ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi”, pagina 5 di 7 senza che sia stata neppure accennata l'indicazione delle concrete modalità di verificazione del preteso anatocismo, neppure nel corso delle concesse memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., del tutto omesse.
Medesimo grado di specificazione si rinviene in ordine al secondo motivo di opposizione, relativo alla pretesa liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., laddove gli opponenti si sono limitati ad allegare genericamente ad una condotta della Banca che abbia determinato l'inefficacia della garanzia fideiussoria, richiamando giurisprudenza non meglio specificata.
L'eccezione non può essere accolta in quanto le parti, oltre ad essere incorse e in profonde carenze nell'allegazione, non hanno tenuto assolutamente conto dell'onere della prova su di essi gravante ai fini dell'operatività dell'art. 1956 cod. civ., consistente nell'onere di provare che “successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito” (cfr. Cass., ordinanza n. 34685 del 24 novembre 2022).
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 e secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontante, ad eccezione della fase decisionale (non dovuta), avendo la difesa opposta smesso di partecipare al giudizio dopo il deposito delle memorie istruttorie.
Nei rapporti tra l'opponente e l'intervenuta, pur avendo quest'ultima spiegato un intervento adesivo dipendente in giudizio – sostenendo il subentro nella posizione dell'opposta – deve rilevarsi che la mancata prova della successione nel diritto controverso la rende soccombente nei confronti dell'opponente, la quale, tuttavia, non ha approntato specifiche difese nei suoi confronti e ha sostanzialmente abbandonato il giudizio in seguito all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; tale ragione consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 512/2020 pronunciato dal Tribunale di Catanzaro il 12.6.2020;
2. Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in complessivi € 4.925,00 per Controparte_5 compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
3. Compensa le spese di lite tra gli opponenti e l'intervenuta.
Così deciso, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito della discussione tenutasi all'udienza del 13.11.2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., con il deposito di note scritte, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2602 dell'anno 2020 R.G.A.C., vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Catanzaro, via A. Turco n. 27/A, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Gennaro Pierino Mellea (C.F. , che li rappresenta e difende, giusta C.F._3 procura in calce all'atto di citazione in opposizione opponenti
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giuseppe Ciuoffo (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Lamezia C.F._4
Terme, piazza Mazzini n. 28, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Missineo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo opposta nonché
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'Avv. Michele Ferrari
(C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di C.F._5 intervento ex art. 111 cod. proc. civ. intervenuta
Conclusioni delle parti così come precisate nelle note scritte depositate entro il 13.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con atto di citazione per l'udienza del 30.01.2021, iscritto a ruolo il 20.7.2020, e Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 512/2020, emesso da questo Parte_2
Ufficio il 12.6.2020, con cui, su istanza della Controparte_3 gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 206.247,57, oltre interessi moratori e spese, in qualità di fideiussori della società “ quale saldo debitorio del conto Parte_3 corrente n. 002/152550, estinto in data 10.7.2019, e del mutuo chirografario concesso alla predetta società in data 6.2.2019, revocato con decadenza dal beneficio del termine il 10.7.2019 in ragione del mancato pagamento di quattro rate.
A sostegno dell'opposizione, gli attori deducevano genericamente l'illegittimità della pretesa creditoria perché inficiata dalla applicazione illegittima di interessi anatocistici e, in secondo luogo,
l'inefficacia della garanzia fideiussoria, per violazione dell'obbligo, da parte dell'opposta, di comportarsi secondo buona fede nel momento esecutivo del rapporto;
concludevano, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
L'opposto si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché meramente dilatoria e infondata, oltre la conferma del decreto ingiuntivo;
il 20.7.2021 si costituiva con intervento ex art. 111 cod. proc. civ. la cessionaria del credito fatto valere in fase sommaria, facendo Controparte_2 proprie le conclusioni rassegnate dall'istituto di credito opposto, chiedendo l'estromissione di quest'ultimo.
A seguito della prima udienza, con ordinanza del 24.1.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto su istanza dell'intervenuta; infine, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 cod. proc. civ. - depositate solo dall'opposta e dall'intervenuta - la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, per la discussione, decisa ex art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ. a seguito dello scadere dei termini di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
***
Preliminarmente, va esaminata la richiesta di estromissione formulata dalla nei Controparte_2 confronti dell'istituto di credito opposto, in quanto cessionaria del diritto controverso;
va evidenziato, infatti, che entrambe le società (l'opposta e l'intervenuta), per mezzo dei loro difensori hanno continuato a dare impulso al giudizio pur in presenza di un'incontestata cessione del credito.
Si rileva che, come è noto, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo pagina 2 di 7 fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né
l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr. Cass., n.
22503/2014; Cass., SS.UU., n. 22727/2011, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare;
Cass., n. 6945/2007; Cass., n. 15674/2007; Cass., n. 2200/1999).
4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (cfr. Cass., SS.UU., n. 6418/1986). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà («può») di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario. … Tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111, terzo comma, c.p.c., per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare” (così in motivazione, Cass. Ordinanza n. 10442/2023).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che la cessionaria ha aderito integralmente alla domanda e alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta della banca cedente;
l'adesione della cedente, inoltre, può desumersi dalla mancata partecipazione in giudizio successivamente al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 cod. proc. civ.; peraltro, gli opponenti non hanno mai negato – in seguito alla sua costituzione – la titolarità attiva della cessionaria. pagina 3 di 7 Tuttavia, trattandosi di elemento di merito, valutabile dal giudice anche d'ufficio dal complesso delle prove raccolte (cfr. Cass., SS.UU., n. 2951/2016), deve rilevarsi che nessuna delle suddette cessioni risulta dimostrata in giudizio. Infatti, ai fini della prova della cessione in blocco e della sua opponibilità erga omnes (così rendendo inutile la notificazione ai debitori), occorre la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
La società nel costituirsi in giudizio, ha prodotto esclusivamente gli estratti Controparte_4 della Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24.11.2020 ove si evince la cessione;
tuttavia, difettano le produzioni del contratto di cessione stipulato con la banca opposta-cedente e l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Alla luce di tali incertezze, pertanto, mancando la prova effettiva della cessione, va esclusa la titolarità attiva in capo all'intervenuta, non potendo tale mancanza essere sopperita dalla sua mera costituzione ex art. 111 cod. proc. civ.; a tale ultimo proposito, infatti, in assenza di estromissione
(possibile solo con il consenso delle parti), l'opposta e l'intervenuta mantengono la loro qualità di autonome parti processuali, stante la diversità soggettiva delle stesse e la mancanza di dimostrata successione nel diritto controverso.
Passando ad esaminare i motivi di opposizione formulati con l'atto di citazione, deve premettersi che, secondo la pacifica giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; oggetto dell'eventuale giudizio di opposizione, pertanto, non è tanto la valutazione della legittimità e della validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria, con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
Le peculiarità dello strumento processuale in esame si caratterizza, in via precipua, per la cd. inversione della iniziativa processuale – svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte questa tutela sia dovuta – e per una consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo, avente natura esclusivamente formale, non incidente sulla posizione sostanziale delle parti, che non varia rispetto ad un ordinario processo di cognizione per ciò che concerne l'oggetto del processo (richiesta di tutela e allegazione dei fatti;
onere della prova;
domande riconvenzionali).
Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, graverà, quindi, sul creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre al debitore opponente incomberà la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto, donde il permanere dei rispettivi incombenti secondo pagina 4 di 7 quanto previsto dall'art. 2697, comma 1 e 2 cod. civ.; pertanto, l'onere della prova si distribuisce, quindi, non secondo la posizione processuale delle parti (attore e convenuto), ma in ragione della posizione sostanziale (chi fa valere in giudizio un diritto e chi ne contesta l'esistenza).
Da tanto deriva che, in ragione della causa petendi, il creditore che agisce per l'adempimento della prestazione deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
contrariamente, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., S.U., n. 13533/2001 e, conf., da ultimo,
Cass., n. 23479/2024).
Ebbene, a fronte dell'incontestato rapporto di fideiussione e del debito residuo, gli opponenti hanno proposto doglianze del tutto generiche, ai limiti della nullità della citazione, la quale è stata esclusa solo dalle compiute difese dell'opposta; peraltro, nel merito non hanno provato (e neppure compiutamente allegato) alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa creditoria.
Nel dettaglio, quanto l'eccezione di anatocismo, si rammenta che ove siano sollevate eccezioni relative ai tassi ed agli interessi applicati, l'opponente deve precisare ed indicare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime, nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur; è necessario indicare i tassi di interesse concordati per iscritto, oltre che gli importi che sarebbero stati illegittimamente contabilizzati in correlazione all'erogazione del credito.
Tale precisazione – che costituisce corollario minimo di diritto processuale, che impone ad una domanda accoglibile una soglia di intellegibilità specifica – è pacificamente accolta anche dalla giurisprudenza la quale ritiene costantemente che spetta al cliente muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (cfr., ex multis, Cass., n. 14849/2000; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass., n. 8077/2012); in assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 cod. proc. civ.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
L'assoluta genericità dell'eccezione sollevata dagli opponenti si desume dal tenore letterale delle contestazioni, con le quali si sono limitati ad affermare che “la banca ha provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute, in quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi”, pagina 5 di 7 senza che sia stata neppure accennata l'indicazione delle concrete modalità di verificazione del preteso anatocismo, neppure nel corso delle concesse memorie ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., del tutto omesse.
Medesimo grado di specificazione si rinviene in ordine al secondo motivo di opposizione, relativo alla pretesa liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., laddove gli opponenti si sono limitati ad allegare genericamente ad una condotta della Banca che abbia determinato l'inefficacia della garanzia fideiussoria, richiamando giurisprudenza non meglio specificata.
L'eccezione non può essere accolta in quanto le parti, oltre ad essere incorse e in profonde carenze nell'allegazione, non hanno tenuto assolutamente conto dell'onere della prova su di essi gravante ai fini dell'operatività dell'art. 1956 cod. civ., consistente nell'onere di provare che “successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito” (cfr. Cass., ordinanza n. 34685 del 24 novembre 2022).
Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio, nei rapporti tra l'opponente e l'opposta, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 e secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontante, ad eccezione della fase decisionale (non dovuta), avendo la difesa opposta smesso di partecipare al giudizio dopo il deposito delle memorie istruttorie.
Nei rapporti tra l'opponente e l'intervenuta, pur avendo quest'ultima spiegato un intervento adesivo dipendente in giudizio – sostenendo il subentro nella posizione dell'opposta – deve rilevarsi che la mancata prova della successione nel diritto controverso la rende soccombente nei confronti dell'opponente, la quale, tuttavia, non ha approntato specifiche difese nei suoi confronti e ha sostanzialmente abbandonato il giudizio in seguito all'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; tale ragione consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
pagina 6 di 7 1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 512/2020 pronunciato dal Tribunale di Catanzaro il 12.6.2020;
2. Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della
[...]
che liquida in complessivi € 4.925,00 per Controparte_5 compensi professionali, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%;
3. Compensa le spese di lite tra gli opponenti e l'intervenuta.
Così deciso, 24 novembre 2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 7 di 7