TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/12/2024, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 7573/2024
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 7573/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/06/2024 da
, con l'avv. Garosi Nicola, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Garosi Nicola, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“La pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e in data 14/10/2006 a Tribano (PD), trascritto nel Registro degli
[...] Parte_1
atti di matrimonio del Comune di Tribano al N. 5, Parte I, S Ufficio 1, anno 2006, ordinando al Comune di Tribano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dichiarare che le spese legali per l'assistenza legale prestata dall'Avv. Nicola Garosi nel
1 presente procedimento, siano ripartite in parti uguali tra i medesimi, omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti e di non pretendere e/o richiedere all'altro, nessun tipo di contributo al mantenimento o agli alimenti.
2) Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Persona_1
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e continuerà a risiedere in via prevalente con la mamma in Tribano (PD) alla
Via Casetta nr. 38/a presso il quale ha la residenza anagrafica e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità di seguito esposte, con obbligo di avviso alla madre in caso di impossibilità di esercizio del diritto di visita, e compatibilmente con gli impegni scolastici e con le condizioni di salute del figlio: - due pomeriggi alla settimana, da concordarsi tra i coniugi, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, con preavviso alla sig.ra ; - a fine Parte_1
settimana alterni dal sabato dalle ore 15.00 alla domenica alle ore 19.30; - per due settimane consecutive durante il periodo estivo, nei giorni da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio, per cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno, un anno con la madre ed un anno con il padre;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, un anno con la madre ed un anno con il padre. Inoltre, i coniugi si autorizzano entrambi a portare in vacanze il proprio figlio anche all'estero, per un periodo massimo di venti giorni.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla gestione del tempo libero e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) In ossequio al principio di proporzionalità disposto dal sopra citato art. 155 c.c., così come modificato dalla Legge nr. 54/2006, il sig. corrisponderà a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00 Per_1
(quattrocento/00) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla mamma nel conto corrente acceso presso Parte_1
Poste Evolution al seguente IBAN [...].
5) Il papà contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie, da non ritenersi incluse nell'assegno periodico, quali: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non
2 erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500 annui, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, dopo-scuola, attività sportiva e pertinente attrezzatura;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
(oltre ad un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) La casa coniugale di proprietà del sig. sita in Tribano (PD) in Via Casette Controparte_1
n. 38/A, dalla quale lo stesso si è già trasferito in sede di separazione consensuale, continuerà ad essere assegnata in via esclusiva con diritto di abitazione alla sig.ra . Parte_1
7) I ricorrenti si impegnano a prestare il consenso e l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio ” Per_1
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 14/10/2006 in Tribano (PD) e trascritto nel relativo registro al n.5, Parte
I dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
21.9.2021 e la separazione è stata omologata il 22.9.2021.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
3 separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 14/10/2006 in Tribano (PD) e trascritto nel Controparte_1
relativo registro al n.5 parte I anno 2006 del Comune di Tribano (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
4
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 7573/2024 promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/06/2024 da
, con l'avv. Garosi Nicola, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Garosi Nicola, come da mandato in atti;
Controparte_1
- Ricorrenti -
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“La pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri CP_1
e in data 14/10/2006 a Tribano (PD), trascritto nel Registro degli
[...] Parte_1
atti di matrimonio del Comune di Tribano al N. 5, Parte I, S Ufficio 1, anno 2006, ordinando al Comune di Tribano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e dichiarare che le spese legali per l'assistenza legale prestata dall'Avv. Nicola Garosi nel
1 presente procedimento, siano ripartite in parti uguali tra i medesimi, omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) Entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti e di non pretendere e/o richiedere all'altro, nessun tipo di contributo al mantenimento o agli alimenti.
2) Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Persona_1
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e continuerà a risiedere in via prevalente con la mamma in Tribano (PD) alla
Via Casetta nr. 38/a presso il quale ha la residenza anagrafica e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità di seguito esposte, con obbligo di avviso alla madre in caso di impossibilità di esercizio del diritto di visita, e compatibilmente con gli impegni scolastici e con le condizioni di salute del figlio: - due pomeriggi alla settimana, da concordarsi tra i coniugi, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, con preavviso alla sig.ra ; - a fine Parte_1
settimana alterni dal sabato dalle ore 15.00 alla domenica alle ore 19.30; - per due settimane consecutive durante il periodo estivo, nei giorni da concordarsi tra i coniugi entro il mese di maggio, per cinque giorni durante il periodo natalizio, alternando il giorno di Natale e quello di Capodanno, un anno con la madre ed un anno con il padre;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, un anno con la madre ed un anno con il padre. Inoltre, i coniugi si autorizzano entrambi a portare in vacanze il proprio figlio anche all'estero, per un periodo massimo di venti giorni.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla gestione del tempo libero e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4) In ossequio al principio di proporzionalità disposto dal sopra citato art. 155 c.c., così come modificato dalla Legge nr. 54/2006, il sig. corrisponderà a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00 Per_1
(quattrocento/00) rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla mamma nel conto corrente acceso presso Parte_1
Poste Evolution al seguente IBAN [...].
5) Il papà contribuirà nella misura del 50% delle spese straordinarie, da non ritenersi incluse nell'assegno periodico, quali: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari e urgenti non
2 erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) tickets sanitari;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500 annui, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, dopo-scuola, attività sportiva e pertinente attrezzatura;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
(oltre ad un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) La casa coniugale di proprietà del sig. sita in Tribano (PD) in Via Casette Controparte_1
n. 38/A, dalla quale lo stesso si è già trasferito in sede di separazione consensuale, continuerà ad essere assegnata in via esclusiva con diritto di abitazione alla sig.ra . Parte_1
7) I ricorrenti si impegnano a prestare il consenso e l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio del figlio ” Per_1
Per il P.M: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 14/10/2006 in Tribano (PD) e trascritto nel relativo registro al n.5, Parte
I dell'anno 2006.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
21.9.2021 e la separazione è stata omologata il 22.9.2021.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con le note depositate per l'udienza del 1.10.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la
3 separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 14/10/2006 in Tribano (PD) e trascritto nel Controparte_1
relativo registro al n.5 parte I anno 2006 del Comune di Tribano (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
4