TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 23 Settembre
2024 e l'8 Aprile 2025 in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2700 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da il signor , nato il [...] a [...] e ivi residente, in via Parte_1
Agrigento n. 9, C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e CodiceFiscale_1
disgiuntamente, giusto mandato in calce al ricorso ex art. 445bis, VI comma, c.p.c. depositato il 13/11/2023, dagli Avv.ti Giuseppe Giglione e Giuseppe Scerra, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio del primo, sito ad Agrigento, nella via Mazzini n. 12,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone n. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti, allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata il 21/11/2023,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 13 Novembre 2023 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
1 le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 21 Novembre 2023 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna,
in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 Aprile 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 23 Settembre 2024 e l'8 Aprile 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dal ricorrente.
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 222 del 12 Giugno 1984 prevede che, per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità lavorativa dell'assicurato deve essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Dott.ssa
[...]
durante il presente giudizio, ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Per_1
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetto il signor , considerate globalmente, lo invalidano per Parte_1
più di due terzi delle sue capacità lavorative e di guadagno. Per quel che concerne la decorrenza,
il perito ha affermato che, questa deve farsi coincidere con il mese di Ottobre 2023 (cfr.: relazione tecnica d'ufficio).
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dal ricorrente si palesa accoglibile.
Considerato che, durante il presente giudizio la sussistenza dell'enunciato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della domanda
2 amministrativa e di deposito della C.T.U. nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti in contesa le spese dei due procedimenti in argomento. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che il signor è affetto da patologie che lo invalidano per Parte_1
più di due terzi delle sue capacità lavorative e di guadagno a decorrere dal mese di Ottobre
2023;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Agrigento in data 11 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
3