Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note di trattazione scritta disposte in luogo dell'udienza del 15 novembre 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3716/2021 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall' avv. Claudia Cartellà, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Terranova Sappo Minulio (RC), al largo Roma n. 5, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della rappresentato Controparte_2
e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Gallì, con cui elettivamente domicilia in Locri, alla via Firenze n. 113, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.10.2021, la ricorrente in epigrafe riassumeva dinanzi all'intestato Tribunale l'opposizione inizialmente instaurata dinanzi al Tribunale di Palmi avverso l'intimazione di pagamento n. 09420179008740814000, notificatale dall' in data 13.12.2017, con riferimento Controparte_4
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3.928,11. Nello specifico, eccepiva la prescrizione quinquennale del credito maturata (anche) dalla data di notifica dell'avviso di addebito, in assenza di ulteriori comprovati atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiedendo, previa sospensione dell'efficacia dell'intimazione opposta,
[...]
l'annullamento della stessa, vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' anche in nome e per conto della CP_1 Controparte_2 eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per indeterminatezza dello stesso e, in subordine, l'inammissibilità dell'opposizione non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile. In via ulteriormente subordinata, eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente, la tardività dell'opposizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Parimenti costituitasi l' eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione
******* In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' e dall' . CP_1 Controparte_4
Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia CP_4 CP_3
l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente. Osserva, inoltre, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Controparte_3
Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , Controparte_3 in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. CP_6
Ciò posto, va esaminata -in via assorbente- l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dello stesso, non riguardando la cartella di pagamento opposta contributi di competenza dell'ente previdenziale.
2 La doglianza è fondata. Invero, sebbene la ricorrente sia stata invitata dal giudicante -una volta rilevata la difformità tra il numero di cartella di pagamento riportato nel corpo del ricorso e quello indicato nelle conclusioni- a prendere posizione sul punto;
con le note di trattazione scritta da ultimo depositate ha specificato che “invero l'atto oggetto di impugnazione è da intendersi l'intimazione di pagamento n. 09420179005334986000” (cfr. note di trattazione scritta del 6.11.2024). Ciononostante, la documentazione allegata in atti sia dalla ricorrente che dall' si riferisce, al contrario, a ben altra intimazione di pagamento ossia all'atto CP_6
n. 09420179008740814000.
Tanto premesso, com'è noto, il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 c.p.c.). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 c.p.c., perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. 22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n. 820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva
3 (Cass. Cass., sez. lav., ord. 1.2.2019, n. 3143, conf. Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930, Cass. lav. 29.1.99, n. 817). Di recente la Cassazione civile sez. VI, 1° dicembre 2021 n. 37774, ha osservato che “è principio consolidato in sede di legittimità secondo cui, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (fra le altre, Cass. n. 19009 del 2018); la piana lettura dello stesso contenuto del ricorso introduttivo di cassazione induce infatti a reputare corretto quanto ritenuto in secondo grado proprio in considerazione dell'assenza di elementi idonei in termini di allegazione, anche alla luce dell'integrale difetto di qualsivoglia delimitazione spazio- temporale del presunto rapporto di lavoro”.
La coerente applicazione delle premesse di diritto sin qui svolte alla fattispecie di causa, fonda la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo. Nel caso di specie, infatti, parte ricorrente indica nelle conclusioni un atto diverso sia da quello riportato nel corpo del ricorso che da quello allegato e, in sede di chiarimenti, insiste nella indicazione di una cartella di pagamento diversa dall'intimazione di pagamento indicata ed allegata al ricorso introduttivo. Tale palese nullità del ricorso, nello specifico attinente al petitum, non si presta ad essere sanata, similmente a quanto avviene per l'atto di citazione, attraverso una estensione analogica del meccanismo processuale delineato dall'art. 164, comma 5, c.p.c., se si considera che la ricorrente, pur se sollecitata ad una rituale allegazione dei fatti, ha soltanto contribuito ad ingenerare maggiore incertezza sull'oggetto della domanda, ossia l'atto impugnato. Tenuto conto che la verifica della sussistenza o meno dei requisiti di validità dell'atto introduttivo va effettuata preliminarmente rispetto all'esame del merito delle pretese esposte e dei presupposti della tutela cautelare, il ricorso, formulato in termini generici, contraddittori ed insufficienti al raggiungimento dello scopo e quindi in contrasto con gli art. 156, 414, 416 c.p.c., non può che ritenersi nullo con conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda, restando così preclusa ogni ulteriore indagine.
La natura della pronuncia, in considerazione del mancato esame del merito della controversia, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 13 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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