Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 01/07/2025, n. 12925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12925 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 12925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11119/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11119 del 2022, proposto da
UI OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previo accertamento del diritto del ricorrente ad avanzare al grado superiore con anzianità assoluta dal 28.01.2019, dell’impugnata nota della Direzione Generale per il personale militare prot. n. 0409852 del 17.07.2022 con il quale il Ministero della difesa ha rigettato la richiesta del 06.06.2022 avente ad oggetto la richiesta di ricostruzione della carriera del Guardia Marina ricorrente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore
e, per l'effetto, condannare l'amministrazione ai conseguenti variazioni matricolari ed adeguamenti stipendiali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il proposto gravame, notificato il 12 settembre 2022 e depositato in data 2 ottobre 2022, il ricorrente in epigrafe ha impugnato la nota della Direzione Generale per il personale militare prot. n. 0409852 del 15 luglio 2022 ove recante il mancato accoglimento dell’avanzata richiesta di ricostruzione della carriera dello stesso, in servizio quale Guardia Marina nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.
1.1. Il ricorso, nel ripercorrere i precedenti di carriera dell’interessato – nominato nel gennaio 2017 quale Guardia Marina in ferma prefissata della Marina Militare all’esito della relativa procedura concorsuale (per l’ammissione al 16° corso per allievi ufficiali) e posto in congedo al termine del periodo di ferma prefissata, successivamente nominato quale Guardia Marina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore per effetto del superamento del concorso per il reclutamento di n. 19 Ufficiali in servizio permanente effettivo indetto con Decreto Dirigenziale n. 22/1D del 9 novembre 2018 – è affidato alla deduzione di profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere asseritamente inficianti la nota gravata, incentrati sulla contestazione dell’individuata decorrenza dell’anzianità assoluta nell’anzidetto grado (laddove identificata nel 23 settembre 2019, anziché nell’antecedente data del 28 gennaio 2017 assunta dal medesimo ricorrente) nonché del mancato inquadramento nel grado superiore (coincidente con quello di Sottotenente di Vascello) al momento dell’immissione in servizio permanente; reca, in conclusione, la domanda di annullamento della nota gravata, previo accertamento del diritto del medesimo ricorrente ad avanzare al grado superiore (di Sottotenente di Vascello) con anzianità assoluta dall’invocata data del 28 gennaio 2019 e la conseguente condanna dell’Amministrazione alle correlate variazioni matricolari ed ai relativi adeguamenti stipendiali.
2. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare successivamente proposta, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari, preso atto della rinuncia formulata dal ricorrente nel corso della discussione orale, come riportato nel relativo verbale.
4. In vista dell’udienza di merito, la resistente Amministrazione ha depositato documentazione e memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a sostegno dell’eccepita inammissibilità del medesimo ricorso e della ritenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
4.1. Parte ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a., insistendo nella richiesta di accoglimento del proposto ricorso.
5. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, nel corso della discussione orale il Collegio ha prospettato possibili profili di inammissibilità correlati all’impugnazione di un atto meramente confermativo, come riportato a verbale.
5.1. All’esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, in disparte la prospettata questione in rito involgente l’eventuale inammissibilità del proposto ricorso postulante l’individuazione della natura giuridica della nota impugnata (ove configurabile in termini di atto meramente confermativo ovvero di conferma in senso proprio), lo ritiene comunque infondato nel merito, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
7. Alla disamina delle censure mosse giova anteporre la ricostruzione dell’oggetto della fattispecie controversa, ai fini dell’esatta delimitazione del thema decidendum .
Dal tenore del proposto ricorso emerge, in particolare, come nell’impugnare la nota in epigrafe emanata dall’intimata Amministrazione il 15 luglio 2022 in riscontro all’avanzata richiesta del medesimo ricorrente, le contestazioni formulate nell’atto di gravame siano rivolte esclusivamente avverso l’operato inquadramento dello stesso militare al momento dell’immissione in servizio permanente effettivo – nella specie coincidente con la nomina quale Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, con anzianità assoluta e decorrenza assegni dalla data del 23 settembre 2019, motivata sulla base della dichiarata applicazione dell’apposita previsione posta dalla lex specialis dell’anzidetta procedura selettiva (ossia l’articolo 16 del relativo bando) – con le relative conseguenze in punto di avanzamento al grado superiore di Sottotenente di vascello.
Nel censurare l’anzidetto inquadramento, la prospettazione in ricorso si fonda sul rivendicato titolo dell’interessato all’avanzamento nel grado (superiore) di Sottotenente di Vascello con decorrenza assoluta alla data del 28 gennaio 2019, sull’assunto della maturata legittimazione all’avanzamento nell’anzidetto grado durante lo svolgimento del servizio in ferma prefissata in ragione del compimento del secondo anno di permanenza nel grado di Guardia marina – alla data del 28 gennaio 2019 – prima della scadenza del periodo di ferma prefissata (di trenta mesi, con termine al 19 aprile 2019), con la correlata denuncia dei ritardi imputabili all’intimata Amministrazione nel mancato avvio della valutazione di avanzamento.
La delineata prospettazione emerge altresì dal contenuto dell’avanzata istanza dell’odierno ricorrente – pervenuta all’intimata Amministrazione in data 7 giugno 2022 (cfr. doc. n. 1 unito alla memoria della resistente Amministrazione depositata il 23 aprile 2025) e riscontrata con la nota resa oggetto di gravame nella presente sede – laddove reca l’invocato riconoscimento del grado di Sottotenente di Vascello con anzianità assoluta dal 28 gennaio 2019 e la correlata richiesta di ricostruzione della carriera, all’esito delle deduzioni svolte in ordine al mancato avanzamento correlato al servizio prestato in ferma prefissata e al conseguente inquadramento all’atto dell’immissione in servizio permanente effettivo dopo il superamento della relativa procedura concorsuale.
8. Ciò posto quanto alla perimetrazione dell’oggetto del presente giudizio, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente le censure articolate, focalizzate sulla prospettazione di profili di violazione di legge – rispetto al dedotto parametro dell’articolo 1240 d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM) in materia di avanzamento degli Ufficiali in ferma prefissata, nonché di eccesso di potere per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione e del principio della gerarchia delle fonti (correlata all’asserita deroga all’invocato articolo 1240 COM ad opera della disposizione posta dall’articolo 16 del bando emanato nell’anno 2018, espressamente richiamata dall’intimata Amministrazione nell’ambito della gravata nota), risultando accomunate dalle medesime argomentazioni sul piano logico-giuridico, riconducibili esclusivamente alla contestazione dell’inquadramento operato dalla medesima Amministrazione all’atto della nomina dell’odierno ricorrente quale Ufficiale in servizio permanente effettivo all’esito della relativa procedura concorsuale sul presupposto del mancato avanzamento al grado superiore nell’ambito del servizio prestato durante il periodo svolto come Guardia Marina in ferma prefissata.
9. Le doglianze articolate non sono suscettibili di condivisione, per le assorbenti considerazioni nel prosieguo illustrate.
9.1. Come evidenziato dall’intimata Amministrazione nel contenuto della nota gravata (cfr. doc. n. 1 unito all’atto di ricorso), la richiamata disposizione del bando concorsuale risalente all’anno 2018 (cfr. doc. n. 5 unito alla memoria difensiva dell’Amministrazione) prevede, per quanto di interesse, che “ gli … appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata … saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande ” e, in applicazione della stessa, l’odierno ricorrente è stato nominato con provvedimento del 5 marzo 2020 quale “ Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore con anzianità assoluta 23 settembre 2019 … ” (cfr. doc. n. 7 unito alla memoria della resistente Amministrazione) in ragione della mancata maturazione, alla data di scadenza dell’anzidetto termine – nella specie coincidente con il 3 gennaio 2019 (cfr. doc. n. 4 unito alla memoria della resistente Amministrazione) – del requisito necessario per l’avanzamento al grado superiore nel contesto del servizio prestato in ferma prefissata ai sensi dell’invocato articolo 1240 COM, rappresentato in particolare dalla permanenza di due anni nel grado (perfezionatosi nella successiva data del 28 gennaio 2019, quale elemento altresì confermato sul piano temporale dallo stesso ricorrente: cfr. atto di ricorso, pagina 7, nonché memoria ex art. 73 co, 1, c.p.a., in specie le relative pagine 3 e 4).
9.2. Le determinazioni assunte dall’Amministrazione costituiscono, dunque, diretta attuazione delle pertinenti previsioni della lex specialis dell’anzidetta procedura concorsuale per il reclutamento degli ufficiali (ivi individuati) in servizio permanente effettivo, volte ad individuare il grado spettante ai fini dell’inquadramento dei candidati vincitori ove appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, e all’esito delle quali lo stesso ricorrente è stato inquadrato, con apposito provvedimento di nomina del 5 marzo 2020 (cfr. doc. n. 7 unito alla memoria della resistente Amministrazione), nel grado individuato (di Guardia Marina) con la relativa decorrenza, come confermato dall’intimata Amministrazione nell’ambito della nota oggetto di gravame, con le relative ricadute in termini di successivo avanzamento nel grado superiore (cfr. doc. n. 8 unito alla memoria dell’Amministrazione).
Il contestato inquadramento risulta dunque meramente conseguenziale ad un assetto originario (risalente al momento dell’immissione nel servizio permanente effettivo) ormai consolidatosi nei suoi effetti – unitamente alla richiamata previsione del bando pubblicato nel dicembre 2018, del quale l’inquadramento effettuato all’atto della nomina (con apposito provvedimento del 5 marzo 2020) costituisce mera applicazione per quanto di interesse dell’odierno ricorrente – in ragione della relativa inoppugnabilità, connotandosi la specifica materia dell’inquadramento dalla presenza di atti aventi natura autoritativa, soggetti all’onere di impugnazione entro il previsto termine di decadenza ai fini della relativa contestazione (in termini sostanzialmente analoghi, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 20 febbraio 2025, n. 1441, in specie punti 8.2 e 6.3; in tal senso, cfr. altresì TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 24 febbraio 2025, n. 4034, in specie punto 9).
9.3. Nella delineata prospettiva, gli elementi riportati dall’intimata Amministrazione nel contenuto della nota impugnata inevitabilmente riprendono l’articolazione del percorso di carriera dell’odierno ricorrente dispiegatosi a partire dall’iniziale posizione dello stesso, cristallizzata dall’inquadramento in sede di nomina nel corpo degli ufficiali in servizio permanente effettivo.
10. Ad una diversa conclusione neppure può pervenirsi sulla base delle ulteriori deduzioni evocanti una asserita violazione del principio di parità di trattamento rispetto ai tre militari espressamente individuati in ricorso – partecipanti alla medesima procedura concorsuale risalente all’anno 2018 – sull’assunto della mancata applicazione agli stessi del disposto della richiamata previsione del bando dell’anzidetta procedura, per l’assorbente considerazione che la dedotta identità di posizione non risulta supportata dall’allegazione di elementi concreti e puntuali, limitandosi alla mera prospettazione della comune provenienza dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, anche a fronte delle specifiche argomentazioni svolte dalla resistente Amministrazione nell’ambito della prodotta memoria difensiva circa l’addotta non assimilabilità delle rispettive posizioni in ragione del diverso grado maturato e rivestito dagli indicati militari al momento individuato dallo stesso articolo 16 del citato bando concorsuale (cfr. memoria della resistente Amministrazione, in specie pagine 5 e 6).
11. Per le esposte ragioni, il proposto ricorso va respinto in quanto infondato.
12. Le spese di giudizio, seguendo il principio della soccombenza, vengono liquidate nell’intero in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), quale importo da compensare tra le parti in causa nella misura della metà, in ragione della particolare natura della fattispecie controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei riguardi della resistente Amministrazione, che vengono liquidate nell’intero in euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), da compensare tra le parti in causa nella misura della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Chiara Cavallari, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Chiara Cavallari | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO