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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA MA, nella causa iscritta al N. 6629/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
AR SE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 12.07.2024, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa non veniva istruita con C.T.U. medico legale – ritenuta sufficiente la documentazione medica e le relazioni in atti - e veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, con termine per note conclusive.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 68%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Esiti di nodulectomia (04/2024) mammella destra e successivo intervento di radicalizzazione della nodulectomia mammaria destra (05/2024) per tumore filloide in follow-up oncologico negativo in soggetto con ipertensione arteriosa complicata da retinopatia ipertensiva (II stadio) e con diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO;
esiti di frattura scomposta perone sinistro trattata con osteosintesi (in sede); anemnestica diagnosi di diverticolosi, di MERG, di epatite cronica HCV-correlata già trattata farmacologicamente con negatività sierologica”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U in fase di A.T.P., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo ascritto “Gli esiti di nodulectomia (04/2024) mammella destra e successivo intervento di radicalizzazione della nodulectomia mammaria destra (05/2024) per tumore filloide in follow-up oncologico negativo” ai codici 9322 e 9323, assegnando il 30%.
Il C.T.U. non può che attribuire un solo codice tabellare, in via diretta o per analogia, attribuendo poi la percentuale ivi prevista, non una diversa a propria discrezione, sicché, avendo il consulente ritenuto che la neoplasia a prognosi favorevole che affligge parte ricorrente comporta conseguenza non lievi, dovrà attribuire il cod. 9323, che prevede la percentuale fissa di invalidità del 70%.
Può, poi, condividersi l'applicazione all'ipertensione arteriosa complicata da retinopatia ipertensiva (II stadio) del cod. 6441 con applicazione della percentuale massima prevista da detto codice del 30%, al diabete mellito di tipo
2 in trattamento con IGO in assenza di complicanze del codice 9312, per analogia indiretta, con assegnazione della percentuale fissa del 25%, e agli esiti di frattura scomposta del perone sinistro e alle anamnestiche diagnosi di diverticolosi, di
MERG, di epatite cronica HCV-correlata (già trattata farmacologicamente con negatività sierologica) del cod. 7225 con attribuzione del 7%, non raggiungendo così una percentuale del 10%.
Dette patologie vanno giudicate tutte coesistenti poiché esplicano incidenza funzionale su apparati diversi, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo riduzionistico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 84%.
Tale percentuale di invalidità, presente sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come ritenuto dal C.T.U. per le medesime patologie cui ha attribuito erroneamente una percentuale invalidante inferiore a quella prevista dalle Tabelle di legge, comporta in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano – in favore dell'Erario dello Stato - in parte CP_1
dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
LA MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA MA, nella causa iscritta al N. 6629/2025 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1
AR SE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 12.07.2024, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa non veniva istruita con C.T.U. medico legale – ritenuta sufficiente la documentazione medica e le relazioni in atti - e veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte, con termine per note conclusive.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 68%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “Esiti di nodulectomia (04/2024) mammella destra e successivo intervento di radicalizzazione della nodulectomia mammaria destra (05/2024) per tumore filloide in follow-up oncologico negativo in soggetto con ipertensione arteriosa complicata da retinopatia ipertensiva (II stadio) e con diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO;
esiti di frattura scomposta perone sinistro trattata con osteosintesi (in sede); anemnestica diagnosi di diverticolosi, di MERG, di epatite cronica HCV-correlata già trattata farmacologicamente con negatività sierologica”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U in fase di A.T.P., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo ascritto “Gli esiti di nodulectomia (04/2024) mammella destra e successivo intervento di radicalizzazione della nodulectomia mammaria destra (05/2024) per tumore filloide in follow-up oncologico negativo” ai codici 9322 e 9323, assegnando il 30%.
Il C.T.U. non può che attribuire un solo codice tabellare, in via diretta o per analogia, attribuendo poi la percentuale ivi prevista, non una diversa a propria discrezione, sicché, avendo il consulente ritenuto che la neoplasia a prognosi favorevole che affligge parte ricorrente comporta conseguenza non lievi, dovrà attribuire il cod. 9323, che prevede la percentuale fissa di invalidità del 70%.
Può, poi, condividersi l'applicazione all'ipertensione arteriosa complicata da retinopatia ipertensiva (II stadio) del cod. 6441 con applicazione della percentuale massima prevista da detto codice del 30%, al diabete mellito di tipo
2 in trattamento con IGO in assenza di complicanze del codice 9312, per analogia indiretta, con assegnazione della percentuale fissa del 25%, e agli esiti di frattura scomposta del perone sinistro e alle anamnestiche diagnosi di diverticolosi, di
MERG, di epatite cronica HCV-correlata (già trattata farmacologicamente con negatività sierologica) del cod. 7225 con attribuzione del 7%, non raggiungendo così una percentuale del 10%.
Dette patologie vanno giudicate tutte coesistenti poiché esplicano incidenza funzionale su apparati diversi, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo riduzionistico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 84%.
Tale percentuale di invalidità, presente sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come ritenuto dal C.T.U. per le medesime patologie cui ha attribuito erroneamente una percentuale invalidante inferiore a quella prevista dalle Tabelle di legge, comporta in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano – in favore dell'Erario dello Stato - in parte CP_1
dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 11/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
LA MA