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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 23600/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23600/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. CRACIUN
CLAUDIU che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Galati (Romania) il Parte_1 Parte_2 21/08/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/05/2010 e il 17/09/2006. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_3 abituale presso la madre;
Parte_1
DISPONE che il padre veda il figlio liberamente, previ accordi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici, e non, del minore, dei suoi desideri e delle sue richieste. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
• un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola al giorno successivo;
• fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
• vacanze estive al 50% con periodo da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e i secondi quindici in quelli dispari);
• vacanze natalizie periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01;
• vacanze pasquali periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì pagina 2 di 4 dell'Angelo;
• ponti, festività e compleanni dei minori ad anni alterni.
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli (un minorenne e un maggiorenne non autosufficiente economicamente) l'importo di € 200,00 mensili (100,00 euro cadauno), assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario.
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per i figli, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino 15.03.2016.
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente Parte_1 l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che le parti si accordano come segue per la divisione dell'immobile sito in Torre Pellice (TO), Via Condrè n. 5 descritto come segue:
1) fabbricato di civile abitazione sito in via Condrè civico numero 5 composto da:
- ingresso, cucina, soggiorno, salotto ed accessori al piano terreno (primo fuori terra);
- due camere, studio ed accessori al piano primo (secondo fuori terra);
- cantina, locale di sgombero ed accessori al piano interrato;
con cortile di pertinenza, con autorimessa privata pertinenziale alla suddetta casa e posta in corpo distaccato nel predetto cortile, il tutto entrostante a terreno di pertinenza distinto in Catasto Terreni al foglio 14 numeri 934 e 935; fra i confini: proprietà mappali 129-1136-574-573-501-134-610 e 645 tutti del foglio 14…
Dette entità immobiliari risultano censite al Catasto Urbano del Comune censuario di Torre Pellice come segue:
- Foglio 14 - numeri 500 et 934/2 graffati -Via Condrè numero 5 – piani S-T-1 – categoria A/3 – classe 2 – consistenza vani 8,5 – superficie catastale totale metri quadrati 199 totale escluse aree scoperte metri quadrati 192 – rendita 285,34;
- Foglio 14 – numero 935 – subalterno 2 – via Condrè numero 5 – piano T- categoria C/6 – classe 2 – consistenza metri quadrati 22 – superficie catastale totale metri quadrati 30 – rendita euro 37,49.
2) Appezzamento di terreno adibito a giardino di pertinenza del fabbricato di cui sopra della superficie catastale di mq. 573 (cinquecentosettantatre) e censito a Catasto Terreni del Comune Censuario di Torre Pellice come segue:
- Foglio 14 – numero 645 – prato irriguo arborato di classe 2 – di ettari 00.05.73 (ettari zero are cinque e centiare settantatré) – R.D.E. 2,37 – R.A.E. 2,37 fra i confini: proprietà mappali 610-133-132-129-934 e 935 tutti del foglio 14…];
- la signora si impegna a cedere la propria quota di proprietà, pari a ½, al marito Parte_1 Pt_2
, che accetta, con le seguenti tempistiche e modalità:
[...]
− il trasferimento avverrà con atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio,
pagina 3 di 4 con spese notarili a carico della parte acquirente;
− a fronte della vendita/cessione di quota, il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
l'importo di 25.000,00 euro con le seguenti tempistiche e modalità:
[...]
a) € 10.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
b) € 5.000,00 entro i successivi sei mesi dalla sottoscrizione;
c) € 5.000,00 entro i successivi sei mesi dal pagamento di cui al punto b);
d) € 5.000,00 entro i successivi sei mesi dal pagamento di cui al punto c);
− Il signor si impegna ad accollarsi formalmente il mutuo residuo o, in ogni caso, a Parte_2 corrispondere integralmente tutte le rate residue, sino ad estinzione, manlevando il coobbligato coniuge da ogni pretesa della Banca mutuante.
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché i veicoli vengano divisi in natura come segue:
- la vettura SKODA Octavia tg. EV 109 SA e la vettura tg. GB155EB al signor Parte_3 Pt_4
. La voltura relativa alla vettura SKODA Octavia tg. EV 109 SA in favore di
[...] Parte_2 dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
- la vettura SKODA tg. CV661JE alla signora . Pt_5 Parte_1
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché le tasse e imposte sino maturate sull'immobile sino alla data dell'atto notarile vengano corrisposte esclusivamente dal sig. , il quale ha il Parte_2 possesso di fatto.
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché i ratei relativi ai due finanziamenti intestati alla ricorrente e contratti in costanza di matrimonio da , vengano corrisposti al 50% da Parte_1 entrambi i coniugi sino ad estinzione.
PRENDE ATTO che la ricorrente intende mantenere il cognome acquisito a seguito del Parte_1 matrimonio ” a seguito dello scioglimento dello stesso e che il marito presta il consenso a tale Pt_1 fine ai sensi dell'art. 383 comma 1 codice civile romeno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 23600/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. CRACIUN
CLAUDIU che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Galati (Romania) il Parte_1 Parte_2 21/08/2005.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/05/2010 e il 17/09/2006. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 07/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando l'applicazione della legge nazionale rumena (c.d. divorzio diretto).
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile.
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale di entrambi i coniugi in Italia.
Quanto all'individuazione della legge applicabile in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, può trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE 1259/2010, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni – fatto espressa e congiunta richiesta.
Ciò posto, deve rilevarsi che il Codice della Famiglia rumeno prevede fra le varie ipotesi di dissoluzione del matrimonio l'esistenza di rapporti fra coniugi gravemente deteriorati, tali da rendere impossibile la continuazione del matrimonio.
Nella specie, la congiunta richiesta delle parti di pronunciare lo scioglimento del matrimonio ed il comportamento processuale delle parti rendono evidente l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Appare, dunque, integrata la fattispecie prevista dall'ordinamento rumeno per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Per il resto, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 Pt_2
.
[...]
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza Persona_3 abituale presso la madre;
Parte_1
DISPONE che il padre veda il figlio liberamente, previ accordi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici, e non, del minore, dei suoi desideri e delle sue richieste. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
• un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola al giorno successivo;
• fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
• vacanze estive al 50% con periodo da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e i secondi quindici in quelli dispari);
• vacanze natalizie periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01;
• vacanze pasquali periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì pagina 2 di 4 dell'Angelo;
• ponti, festività e compleanni dei minori ad anni alterni.
DISPONE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli (un minorenne e un maggiorenne non autosufficiente economicamente) l'importo di € 200,00 mensili (100,00 euro cadauno), assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario.
DISPONE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per i figli, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino 15.03.2016.
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente Parte_1 l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
PRENDE ATTO che le parti si accordano come segue per la divisione dell'immobile sito in Torre Pellice (TO), Via Condrè n. 5 descritto come segue:
1) fabbricato di civile abitazione sito in via Condrè civico numero 5 composto da:
- ingresso, cucina, soggiorno, salotto ed accessori al piano terreno (primo fuori terra);
- due camere, studio ed accessori al piano primo (secondo fuori terra);
- cantina, locale di sgombero ed accessori al piano interrato;
con cortile di pertinenza, con autorimessa privata pertinenziale alla suddetta casa e posta in corpo distaccato nel predetto cortile, il tutto entrostante a terreno di pertinenza distinto in Catasto Terreni al foglio 14 numeri 934 e 935; fra i confini: proprietà mappali 129-1136-574-573-501-134-610 e 645 tutti del foglio 14…
Dette entità immobiliari risultano censite al Catasto Urbano del Comune censuario di Torre Pellice come segue:
- Foglio 14 - numeri 500 et 934/2 graffati -Via Condrè numero 5 – piani S-T-1 – categoria A/3 – classe 2 – consistenza vani 8,5 – superficie catastale totale metri quadrati 199 totale escluse aree scoperte metri quadrati 192 – rendita 285,34;
- Foglio 14 – numero 935 – subalterno 2 – via Condrè numero 5 – piano T- categoria C/6 – classe 2 – consistenza metri quadrati 22 – superficie catastale totale metri quadrati 30 – rendita euro 37,49.
2) Appezzamento di terreno adibito a giardino di pertinenza del fabbricato di cui sopra della superficie catastale di mq. 573 (cinquecentosettantatre) e censito a Catasto Terreni del Comune Censuario di Torre Pellice come segue:
- Foglio 14 – numero 645 – prato irriguo arborato di classe 2 – di ettari 00.05.73 (ettari zero are cinque e centiare settantatré) – R.D.E. 2,37 – R.A.E. 2,37 fra i confini: proprietà mappali 610-133-132-129-934 e 935 tutti del foglio 14…];
- la signora si impegna a cedere la propria quota di proprietà, pari a ½, al marito Parte_1 Pt_2
, che accetta, con le seguenti tempistiche e modalità:
[...]
− il trasferimento avverrà con atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio,
pagina 3 di 4 con spese notarili a carico della parte acquirente;
− a fronte della vendita/cessione di quota, il signor corrisponderà alla signora Parte_2 Pt_1
l'importo di 25.000,00 euro con le seguenti tempistiche e modalità:
[...]
a) € 10.000,00 entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
b) € 5.000,00 entro i successivi sei mesi dalla sottoscrizione;
c) € 5.000,00 entro i successivi sei mesi dal pagamento di cui al punto b);
d) € 5.000,00 entro i successivi sei mesi dal pagamento di cui al punto c);
− Il signor si impegna ad accollarsi formalmente il mutuo residuo o, in ogni caso, a Parte_2 corrispondere integralmente tutte le rate residue, sino ad estinzione, manlevando il coobbligato coniuge da ogni pretesa della Banca mutuante.
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché i veicoli vengano divisi in natura come segue:
- la vettura SKODA Octavia tg. EV 109 SA e la vettura tg. GB155EB al signor Parte_3 Pt_4
. La voltura relativa alla vettura SKODA Octavia tg. EV 109 SA in favore di
[...] Parte_2 dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso congiunto;
- la vettura SKODA tg. CV661JE alla signora . Pt_5 Parte_1
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché le tasse e imposte sino maturate sull'immobile sino alla data dell'atto notarile vengano corrisposte esclusivamente dal sig. , il quale ha il Parte_2 possesso di fatto.
PRENDE ATTO che le parti si accordano affinché i ratei relativi ai due finanziamenti intestati alla ricorrente e contratti in costanza di matrimonio da , vengano corrisposti al 50% da Parte_1 entrambi i coniugi sino ad estinzione.
PRENDE ATTO che la ricorrente intende mantenere il cognome acquisito a seguito del Parte_1 matrimonio ” a seguito dello scioglimento dello stesso e che il marito presta il consenso a tale Pt_1 fine ai sensi dell'art. 383 comma 1 codice civile romeno.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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