Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2697 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale del giorno 23/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Tommaso Bancheri in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso l'avv.to Simone Galluccio con studio in Frosinone via Tagliamento n. 18;
APPELLANTE
E
1
dall'avv.to Riccardo Ernesto Di Vizio in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di detto difensore, Email_1
APPELLATO
Controparte_2
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 918/2019 del Tribunale di Frosinone pubblicata in data 25/09/2019
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: < notificato, ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Pt_1 P_
chiedendo 1) di accertare che l'atto di donazione rogato dal notaio
[...]
in data 17.12.2013, rep. 68556/19603, trascritto il 10.01.2014 Persona_1
(reg. part. 307, reg. gen. 323), con il quale donava alla figlia, Parte_1
l'immobile di Anagni, via Casalotto, distinto in catasto Controparte_2
al fg. 79, part. 416, e il terreno sito sempre in Anagni, via Casalotto, distinto in catasto al fg. 75, part. 417, era scientemente compiuto dal debitore in pregiudizio del diritto di credito di dell'importo di euro Controparte_1
95.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, riconosciuto con decreto ingiuntivo n. 785/2015, emesso dal Tribunale di Frosinone il
26.06.2015; 2) di dichiarare, quindi, inefficace nei confronti del detto creditore la donazione menzionata. Al riguardo l'attore ha evidenziato che, con il detto atto dispositivo, il debitore aveva reso nulla la propria garanzia patrimoniale generica;
aveva trasferito i beni nella consapevolezza di pregiudicare il credito, sorto nel corso dell'anno 2012, ciò che si sarebbe
2 potuto inferire dall'entità del credito e dalla professione di imprenditore commerciale del debitore, il quale aveva anzi dolosamente preordinato l'atto a ridurre al minimo la propria consistenza patrimoniale. Si è costituito
[...]
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in Parte_1
fatto e in diritto. Ha, infatti, osservato al riguardo che, con l'atto contestato, aveva inteso trasferire, in occasione della separazione di fatto dalla moglie,
a questa e alla figlia l'immobile acquistato nel 1989 e destinato da sempre a loro residenza abituale, anche come contributo morale e materiale in favore delle stesse (la figlia aveva inoltre contribuito al pagamento del prezzo); con il detto atto non distraeva tutto il suo patrimonio, ma solo destinava la casa familiare alle esigenze del nucleo, onde non far ricadere sullo stesso debiti estranei poiché di natura imprenditoriale;
restava pertanto titolare di svariati altri fabbricati siti in Anagni, sicché il patrimonio residuo era ampiamente idoneo a coprire l'esiguo debito. Ha, invece, scelto la contumacia l'altra convenuta La causa è stata istruita disponendo Controparte_2
l'assunzione dell'interrogatorio formale del Con Parte_1
provvedimento del 28.11.2017, la causa, già assunta in decisione nell'udienza del 26.05.2017, è stata assegnata dal Presidente del Tribunale
(con l'o.d.s. 191/2017) a questo Giudice. Nelle prime memorie conclusionali le parti hanno chiesto l'accoglimento delle domande spiegate negli scritti di costituzione in giudizio, l'attore censurando altresì la temerarietà della condotta processuale di controparte. Celebrata in data 28.09.2018 la nuova udienza di precisazione delle conclusioni, il processo è stato trattenuto a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Nelle più recenti note conclusionali le parti hanno reiterato le domande in atti, il convenuto costituito insistendo anche per l'ammissione delle prove orali disattese nel corso della fase istruttoria.>>
§ 2. – Il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 918/2019 così statuiva: << in accoglimento dell'azione revocatoria promossa ex art. 2901 c.c.,
3 pronuncia l'inefficacia, nei confronti di della donazione Controparte_1
effettuata da in favore della figlia con Parte_1 Controparte_2
atto pubblico rogato dal notaio di Anagni nella data del Persona_1
17.12.2013 (atto rep. n. 68556, racc. n. 19603; trascritto al n. 307 in data
10.01.2014); dispone l'annotazione in margine alla trascrizione di tale atto ex art. 2655 c.c.; condanna e in solido tra loro, a Pt_1 Controparte_2
rifondere, in favore di le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
6.715,00 per compensi, oltre ad euro 545,00 per esborsi,15% di spese generali, iva e cpa come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<<
2. Nel merito,
l'azione promossa è meritevole di accoglimento.
2.1. Nessun dubbio sulle ragioni creditorie sottese al rimedio conservativo promosso, attesa la condanna al pagamento del debito pronunciata da questo Tribunale nei confronti di con il decreto ingiuntivo n. 785/2015, versato in Parte_1
atti (cfr. all. 1 alla citazione), che si è affermato non essere stato opposto
(dato fattuale rimasto privo di contestazione).
2.2. Quanto all'eventus damni, la sussistenza del presupposto oggettivo dell'azione pauliana è evincibile dai connotati fattuali della vicenda dispositiva tacciata di inefficacia. Deve premettersi, in punto di diritto, che, da un lato, il pregiudizio derivante alle ragioni creditorie dall'atto revocando non deve necessariamente consistere in un depauperamento effettivo e attuale del patrimonio del debitore né nella totale compromissione della sua consistenza, potendo essere integrato anche da una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli;
dall'altro, la prova di tali modificazioni della garanzia patrimoniale deve essere resa dal creditore, mentre è onere del debitore provare la sufficienza del suo patrimonio residuo a soddisfare il creditore (in termini Cass. 19207/2018 per cui “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza
4 patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” ; Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009). Nel caso di specie, con la donazione del 17.12.2013, rogata dal notaio di Anagni (atto Persona_1
rep. N. 68556, racc. n. 19603; trascritto al n. 307 in data 10.01.2014), il debitore trasferiva alla figlia l'abitazione di Anagni, della consistenza di ingresso, soggiorno/cucina, tre camere e bagno, dotata di patio e due piccoli manufatti insistenti sulla corte pertinenziale, oltre al terreno circostante di are 27,35, di cui è dichiarato il valore di euro 51.500,00 (cfr. relativo documento, all. 2 alla citazione). Il si è costituito senza nulla Parte_1
osservare al riguardo. In ciò si coglie la modificazione peggiorativa, sul piano tanto quantitativo quanto qualitativo, del patrimonio del debitore. Il detto convenuto ha, invece, elencato svariati altri immobili di sua proprietà aggredibili esecutivamente a garanzia della propria solvenza. Ma, a fronte della contestazione attorea circa lo scarso valore degli stessi e la titolarità solo pro quota in capo al tanto da essere inidonei a rendere Parte_1
certa e completa la soddisfazione del credito, nessuna specifica allegazione riguardante il valore degli stessi (ad esempio mediante produzione di consulenza di parte) né prova di ciò (versando, ad esempio, in atti documentazione ipocatastale o fotografica ovvero richiedendo l'espletamento di CTU di stima del compendio) sono state offerte in giudizio dal debitore.
2.3. Quanto al requisito soggettivo della scientia damni del debitore deve evidenziarsi quanto segue. L'atto dispositivo posto in essere era a titolo gratuito e deve ritenersi successivo all'insorgenza del credito.
5 L'anteriorità del credito rispetto all'atto è inferibile da alcuni elementi in atti e, in particolare, dalla deduzione di parte attrice della insorgenza della situazione creditoria nel 2012, non contestata dal debitore costituito;
dalla produzione da parte del debitore stesso di quietanze di pagamenti parziali, che ha dedotto essere relativi al debito per la cui tutela si è agito nel presente giudizio, aventi riferimento al periodo giugno - luglio 2014 (vedi all. alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di parte convenuta), ciò che rende verosimile la collocazione temporale della fonte di tale debito antecedentemente al dicembre 2013 in cui era stipulata la donazione;
unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito al
[...]
da assumersi sulla circostanza per cui il credito era sorto e divenuto Parte_1
liquido ed esigibile nel corso degli anni 2012 – 2014, elemento da valorizzarsi ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. verbale dell'udienza dell'11.11.2016). Ne consegue l'irrilevanza tanto della consapevolezza del terzo beneficiario circa la lesività dell'atto per le ragioni dei creditori del disponente (in termini anche Cass. 19234/2009); quanto della dolosa preordinazione dell'atto a compromettere la soddisfazione dei detti creditori.
Sicché va accertata, sul piano soggettivo, la sola sussistenza della scientia damni del debitore. Al riguardo convincono della coscienza del pregiudizio determinato dall'atto alle ragioni creditorie tanto la rilevanza dell'importo dovuto (inizialmente pari a circa euro 101.000,00, poi ridotto ad euro
95.000,00 per effetto di parziali corresponsioni), di cui era iniziata infatti una restituire rateale da parte del debitore;
quanto la presumibile consapevolezza del funzionamento dei rapporti economici e degli strumenti di recupero dei crediti connessa allo svolgimento di attività di imprenditore commerciale da parte del debitore;
nonché la situazione di insolvenza in cui si è detto versare, all'epoca, le imprese riferibili al (tanto da essere stato Parte_1
dichiarato un fallimento nell'anno 2015, circostanza rappresentata nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dell'attore, non contestata
6 dal convenuto costituito;
rispetto al menzionato fallimento nulla è stato neppure dedotto circa l'estensione anche al della procedura Parte_1
fallimentare), decozione verosimilmente influente sulle sostanze personali dello stesso Consegue alla revocatoria dell'atto trascritto Parte_1
l'annotazione della sentenza che ciò statuisce, ai sensi del disposto dell'art. 2655 c.c.
3. Non si coglie nella generica affermazione per cui il convenuto costituito “in termini processuali, secondo è incorso nei Controparte_1
rigori dell'art. 96 c.p.c.”, di cui alla prima memoria di replica dell'attore, una istanza di risarcimento del danno per avere la sua controparte resistito temerariamente in giudizio. La necessità di una domanda al riguardo (in termini C. Cost. 435/2008), come detto, non elevata nella specie, persuade,
a monte, di non dover rendere alcuna statuizione sul punto.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, nella misura di cui in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, applicando una riduzione della metà in considerazione della prossimità della misura del credito alla soglia minima dello scaglione di riferimento in base al valore della causa, nonché in ragione del tenore delle difese svolte dalle parti e della ridotta attività istruttoria espletata.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dei dedotti motivi a) nel merito, in riforma della gravata sentenza “In via principale, in accoglimento della domanda di parte attrice, Voglia la Corte
d'Appello di Roma rigettare la domanda di revocatoria ex art. 2901 cc in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità del Controparte_1
gravame ex art. 348 bis e 342 co. 1 c.p.c. e comunque, in subordine,
7 l'infondatezza in fatto ed in diritto dello stesso. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione, anche in punto di gravame, respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque, infondato – in fatto come in diritto, per le ragioni sopra esposte e da intendersi in detta sede per ripetute e trascritte – l'appello proposto dal sig. per l'effetto Parte_1
confermando la sentenza di primo grado impugnata, in ogni sua parte;
In subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche soltanto parziale, dell'appello proposto dal debitore sig. - attesi gli Parte_1
accertamenti operati in corso di istruttoria dal Giudice del Tribunale di
Frosinone e non adeguatamente contestati per tempo, con riguardo alle relative risultanze, dall'odierno appellato, nonché il contegno processuale documentato relativamente al medesimo sig. in ordine ai fatti di Parte_1
causa - Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare comunque, la sussistenza dei requisiti essenziali all'espletamento dell'azione revocatoria intentata dall'odierno creditore appellato con riguardo Controparte_3
all'atto di liberalità dell'anno 2013, oggetto di revoca, ai fini della conseguente inefficacia in favore del creditore, a far data dal deposito della relativa istanza di revoca, già in primo grado. In ogni caso, si insiste per la declaratoria di rigetto dell'odierno gravame con conseguente stralcio della produzione documentale prodotta dal sig. appellante, di cui, Parte_1
eminentemente, al punto n. 4 degli allegati dell'atto di appello (cfr. “Perizia del procedimento TRIBUNALE DI FROSINONE CAUSA CIVILE N.
2967/2015”). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre
IVA e CPA come per legge.>>
§ 4. 2– All'udienza di prima comparizione del 13 maggio 2022 la Corte rinviava la causa all'udienza del 23 settembre 2022 per produzione in giudizio della relata di notifica dell'atto di appello a . Controparte_2
8 § 4.3– Successivamente la causa veniva erroneamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo, all'udienza del 9 maggio 2025 previo mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. I difensori delle parti costituite hanno ritualmente depositato le note.
§ 4.4– All'udienza del 9 maggio 2025 il Collegio preliminarmente, rilevato che non risultava acquisita la prova della rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di rinviava all'udienza del Controparte_2
23 maggio 2025 per il deposito della prova di detta notifica.
§ 4.5– Il difensore di parte appellante ha prodotto telematicamente la relata di notifica dell'atto di citazione in appello a . Controparte_2
§ 4.6– All'odierna udienza la Corte ha dichiarato la contumacia di P_
; i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e
[...]
discutevano brevemente la causa richiamandosi anche al contenuto delle note autorizzate depositate. La Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << errore in giudicando – errata ricostruzione dei fatti di causa. Inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. >> l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto l'azione revocatoria pur in difetto dei presupposti.
Sosteneva che il credito era posteriore all'atto di donazione del 17/12/2013, mentre il primo Giudice aveva errato allorché aveva considerato tale credito sorto nel 2012, convincimento che aveva inesattamente fondato sulla mancata risposta all'interrogatorio formale giudicato quale elemento da
9 valutarsi ex art. 232 c.p.c. L'appellante muovendo dal presupposto della anteriorità dell'atto di donazione rispetto al sorgere del credito censurava la motivazione nel suo complesso per errore in giudicando, derivato dall'errata ricostruzione dei fatti di causa. Sosteneva la mancanza del requisito soggettivo. Quanto ai requisiti oggettivi, evidenziava che la sentenza era errata avendo il giudice travisato anche sotto detto profilo i fatti di causa non essendosi avveduto della totale mancanza dell'eventus damni, posto che il patrimonio di esso appellante era costituito da ulteriori beni di rilevante valore (valutati in altro procedimento in entità pari ad euro 186.000,00), in grado di consentire l'adempimento delle obbligazioni contratte. Evidenziava che la disponibilità di un ingente patrimonio residuo, libero da pegno, ipoteche e facilmente aggredibile, stava ad escludere la volontà di esso appellante di voler sottrarre bene alla garanzia del suo creditore.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << erronea valutazione delle prove.
Mancata ammissione delle prove articolate >> sosteneva che dalle richieste istruttorie formulate in primo grado si sarebbe desunto che la destinazione del prestito concesso da ad esso riguardava la sua attività CP_1 Parte_1
imprenditoriale essendo l'importo stato consegnato ad esso appellante quale legale rappresentante pro- tempore delle società Controparte_4
e della versato nella casse delle medesime e che, in una delle CP_5
ricevute, l'appellato riferiva di aver ricevuto la somma di euro CP_1
20.000,000. Lamentava che il Tribunale non aveva ammesso le prove richieste, valutazione errata e che aveva pregiudicato le sue difese. Con ulteriore profilo evidenziava che il Tribunale aveva errato nella parte in cui non aveva valutato la condotta di esso debitore, che aveva donato alla propria figlia la casa di residenza abituale della famiglia. Ribadiva, altresì, di non aver distratto tutto il proprio patrimonio, ma di aver solo destinato la casa familiare alle esigenze di moglie e figlia, al fine di non far ricadere su di loro i debiti di natura diversa, maturati da esso quale imprenditore. Parte_1
10 § 6 – Le questioni preliminari
6.1 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 6.2 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello.
Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
11 Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Il primo motivo non è fondato.
L'appellante muove dal presupposto che il tribunale abbia errato nel ritenere che il credito sia insorto in data anteriore all'atto di disposizione. Nel motivo in esame, tuttavia, non prende in considerazione l'articolato iter Parte_1
motivazionale di prime cure.
Il tribunale ha osservato che il prestito ricevuto da risale al 2012 e CP_1
che tale circostanza non risulta contestata. L'importo elargito era pari ad €
101.500,00.
Il primo giudice ha poi osservato che: 1) aveva fornito la prova che CP_1
aveva rimborsato solo in parte detto prestito;
2) la circostanza Parte_1
risultava confermata dalle ricevute di pagamento allegate dallo stesso alla memoria ex art. 183 co, 6 c.p.c. terzo termine;
3) tali pagamenti Parte_1
si collocavano, in virtù dei riscontri documentali, nel periodo compreso fino a giugno 2014.
Osserva il Collegio che Tribunale, sulla scorta di tanto e valorizzando l'elemento probatorio della mancata risposta di all'interrogatorio Parte_1
formale deferitogli sulle seguenti circostanze: << 1) vero che il credito vantato nei suoi confronti da è sorto ed è divenuto liquido ed esigibile nel corso Controparte_1
degli anni 2012-2014; 2) vero che tale credito è sorto per rapporti personali estranei alle sue attività professionali? 3) vero che detto credito conteneva in sé, ancorché in minima
12 parte, anche sue esposizioni verso terzi, che il si è accollato;
( CP_1 [...]
, 4) a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta il suo avvocato CP_6 CP_7 scrive: “il sig. non ha distratto tutto il suo patrimonio, bensì ha solo Parte_1
destinato la casa della propria famiglia alle esigenze della stessa, per non far ricadere sulla medesima debiti di natura completamente diversa”. Conferma tale affermazione?
5) alla data del 17.12.2013 (data della donazione) di quali società era titolare, contitolare e/o amministratore? 6) qual è la situazione attuale di dette società? 7)
[...]
risultava creditore anche di tali società ( CP_1 Controparte_8 [...]
e ? Per quale somma? >> fissava il CP_9 Controparte_10
formarsi della ragione creditoria (pari a circa centomila euro) di nei CP_1
confronti di in data anteriore al rogito del 17 dicembre 2013. Parte_1
Ragione creditoria derivata da un prestito non rimborsato dal 2013 e che ha trovato definitiva consacrazione nel decreto ingiuntivo n. 785/2015 di €
95.000,00 ritualmente notificato e non opposto, spedito in forma esecutiva il
21.10.2015.
Va disatteso il motivo di gravame in esame nella parte in cui illustra, tra le ragioni di inammissibilità della domanda di revocatoria, la circostanza che il presente giudizio doveva essere sospeso ex art 295 c.p.c. “in ipotesi di pendenza di controversia sullo stesso credito” e ciò per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché il credito non è litigioso essendo divenuto esecutivo il decreto ingiuntivo non opposto emesso sulla base del riconoscimento di debito di in data 11.02.2015; in secondo luogo, Parte_1
in quanto la giurisprudenza citata dall'appellante (Cass. n. 960/1996) risulta superata dalla pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9440/2004
e dal più recente ed ormai consolidato e conforme orientamento formatosi sul principio così enunciato:<< Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi
13 dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito.>>
Osserva la Corte che la conferma della sentenza di prime cure con riguardo alla posteriorità dell'atto di disposizione a titolo gratuito (donazione) rispetto al formarsi della ragione di credito comporta l'infondatezza del gravame nella parte in cui critica la mancata applicazione da parte del primo giudice dei presupposti dell'art. 2901 cod. civ., che disciplinano l'accertamento della fondatezza della domanda di revocatoria per l'ipotesi di anteriorità dell'atto di disposizione del patrimonio rispetto al formarsi della ragione creditoria.
Il motivo in esame va disatteso anche nell'ultima parte, fondandosi il gravame su un documento nuovo: la perizia del procedimento Tribunale di
Frosinone causa civile n. 2967/2015 prodotta in allegato n. 4 all'atto di appello.
Al riguardo, va osservato che il primo giudice ha evidenziato, richiamando i principi espressi da Cass. n. 19207/2018 in tema di distribuzione dell'onere della prova, che il pregiudizio derivante alle ragioni creditorie di a CP_1
causa dell'atto della cui revocazione si discute non deve necessariamente consistere nell'effettivo depauperamento del patrimonio del debitore, potendo essere integrato anche per l'ipotesi in cui, come quella in esame,
14 esso venga ad arrecare al creditore una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità dei mezzi per soddisfare quanto dovutogli. Nello specifico, il primo giudice ha evidenziato che, a fronte del rilievo di che alcun Parte_1
pregiudizio la donazione poteva arrecare a avendo esso debitore un CP_1
patrimonio immobiliare costituito, al momento della donazione, da altri cespiti, il veva opposto che il residuo patrimonio era rappresentato CP_1
da beni in comproprietà di scarso valore. Il tribunale ha rilevato che sarebbe stato onere di fornire la prova della consistenza del restante Parte_1
patrimonio e della facile aggredibilità del medesimo, prova che non aveva fornito, avendo omesso di prendere posizione sul valore dei suoi beni residui e di produrre documentazione che ne potesse dimostrare il valore.
L'appellante con la produzione documentale di cui all'allegato n. 4 intende superare il ragionamento del primo giudice evidenziando che il valore della sua quota di comproprietà di 1/3 di detti beni risultava stimato in €
186.000.00. Trattasi, tuttavia, di prova documentale inammissibile che avrebbe dovuto depositare entro i termini delle preclusioni Parte_1
istruttorie formatesi in primo grado, oppure avrebbe dovuto allegare, in questo grado, che trattasi di documenti di formazione successiva allo spirare di quei termini o, ancora, che non aveva potuto produrre in primo grado per ragioni indipendenti dalla sua volontà e diligenza, attività assertiva che è del tutto assente nel motivo in esame.
Osserva la Corte che, sulla base delle prove ritualmente acquisite al processo,
è emersa la circostanza che l'immobile donato da alla figlia Parte_1
era l'unico bene di cui egli era proprietario e che i beni residui, P_
che formavano il suo patrimonio, erano di valore scarso, come eccepito da
– circostanza non opposta in primo grado se non genericamente – CP_1
e dei quali egli era comproprietario per la quota di 1/3 fatto, quest'ultimo, che comportava obiettivamente una maggiore difficoltà per il creditore di
15 aggredirli in sede di esecuzione. La motivazione di prime cure è quindi conforme alle risultanze istruttorie acquisite, che risultano attentamente esaminate e che conducono a qualificare l'atto di disposizione come atto che ha determinato una variazione peggiorativa, in termini quantitativi e qualitativi, del patrimonio del debitore, essendo stato alienato l'unico bene di cui egli era unico proprietario e così facilmente aggredibile, oltre che di valore significativo (dichiarato nel rogito € 51.500) rispetto al debito (€
95.000,00).
§ 7.2 – Il secondo motivo non è fondato
In disparte dal rilievo che l'appellante non ha avanzato conclusioni volte ad ottenere la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento delle prove orali non ammesse in primo grado, essendosi limitato ad evidenziarne la pertinenza ove assunte in primo grado, osserva la Corte che i capitoli di prova non ammessi sono del tutto irrilevanti, in quanto finalizzati a dimostrare la circostanza che il prestito era stato erogato da ad esso non CP_1 Parte_1
quale persona fisica, ma quale amministratore della Controparte_4
[... e della ovvero su circostanza di segno opposto a quelle oggetto CP_5
dei capitoli di interrogatorio formale deferiti ad esso e ritenute Parte_1
ammesse dal giudicante - non essendo egli comparso a rendere l'interrogatorio ed avendo omesso di giustificare la mancata comparizione – con motivazione rimasta in parte qua esente da censure nell'atto di impugnazione.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore di ulla base dello scaglione di valore della causa CP_1
dato dal credito per cui si agisce (fino € 260.000,00), nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati;
nulla in favore di che non ha svolto attività defensionale. Controparte_2
16 § 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di contro la
[...] Controparte_1 Controparte_2
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Frosinone n. 918/2019 pubblicata in data 25/09/2019, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
nulla in favore di che non ha svolto attività defensionale. Controparte_2
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 23/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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