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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2627/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Picchi Giorgio giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Petricca Serena giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
17/12/24
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio contenzioso, trasformato in corso di causa in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 7/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/11/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
[...]
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio Pt_1 Controparte_1 concordatario ( rectius con rito civile ) con la in Torrice ( FR ) il CP_1
1 17/6/01; che dalla loro unione coniugale è nato il figlio ( il 26/11/01 Per_1
), maggiorenne ma economicamente non indipendente;
che con sentenza di questo Tribunale n. 738 del 18/7/19 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi “alle seguenti condizioni (all.to 3): - quanto al regime di affidamento del minore: affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso Persona_2 la madre;
- quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione del genitore non convivente con il figlio minore: possibilità per il genitore non collocatario di vedere il figlio quando vuole, previo avviso e accordo con la madre e nel rispetto degli impegni reciproci e del minore, e comunque: pre tre giorni a settimana, il Lunedì, il
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 15,30 fino alla mattina successiva, orario di inizio delle lezioni scolastiche;
un fine settimana ogni 15 giorni dall'uscita di scuola nella giornata di sabato sino alla mattina del lunedì ( d'orario di inizio delle lezioni scolastiche); ad anni alterni, per periodi continuativi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio;
3 gg nella settimana Santa, comprendenti ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta;
20 gg continuativi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed individuato, in difetto di accordo, dal 1 al
20 agosto;
- quanto alla casa coniugale: assegnazione della casa coniugale sita in Ceccano, Via Borgo
Garibaldi n 59 alla moglie , che vi vivrà con il figlio;
- quanto al mantenimento del minore: Controparte_1 obbligo a carico del Sig. di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 Parte_1 Controparte_1 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti ovvero Per_1 tramite vaglia postale o bonifico bancario al domicilio della stessa con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento agosto 2020), oltre il 50% delle spese sanitarie, scolastiche e ricreative documentate e previamente concordate, sostenute dal genitore collocatario nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese per i minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal ConSIlio Nazionale Forense il 27/11/2017; - quanto al mantenimento della moglie : obbligo a carico del Sig. di corrispondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 CP_1
la somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti ovvero
[...] tramite vaglia postale o bonifico bancario al domicilio della stessa con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT ( primo aggiornamento agosto 2020)”; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economiche delle parti e del figlio, concludendo nel merito come segue: “Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis Nel merito: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.06.2001 nel Comune di Torrice tra il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_1
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Torrice e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale
[...] di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) nulla disporre sull'affidamento, il collocamento e le visite con il genitore non collocatario relativamente al figlio oramai divenuto Persona_2
2 maggiorenne;
3) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente sita in Via (03023)Ceccano, Via
Borgo Garibaldi n. 59; 4) disporre che non venga versato alcun importo a titolo di assegno divorzile a favore della SI.ra poichè dotata di idonea capacità lavorativa esercitando attività lavorativa sia pure Controparte_1 in maniera saltuaria;
5) Disporre la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e economicamente autosufficiente stante lo svolgimento dell'attività lavorativa Persona_2 da parte dello stesso e considerati i tempi di permanenza presso il padre. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in caso di opposizione.”.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 2/5/24, nulla opponendo all'avversa domanda divorzile, svolgendo proprie allegazioni fattuali sulle condizioni economiche delle parti e del figlio . Concludeva come Per_1 segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Frosinone, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta ogni valutazione opportuna: 1) accertare la sussistenza di ogni presupposto di legge e, per l'effetto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17 giugno 2001 tra la e , Controparte_1 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torrice al n°2, Parte I, anno 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lett. B) e dell'art. 4 della L. 898/1970 così come integrata e modificata dalla L.
n°74/87, anche con sentenza parziale e ordinare la trasmissione degli atti al competente Ufficio di Stato Civile per la successiva trascrizione e annotazione di legge;
2) accertare la sussistenza di ogni presupposto di legge e dichiarare il diritto della SI.ra a vedersi corrispondere la somma di € 500,00, ovvero Controparte_1 nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, non comunque inferiore a quella attuale, a titolo di mantenimento della moglie;
3) accertare la sussistenza di ogni presupposto di legge e dichiarare il diritto della SI.ra a vedersi corrispondere la somma di € 500,00, ovvero nella maggiore e/o minore Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, non comunque inferiore a quella attuale, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , con spese straordinarie nella misura del 70% a carico di e, per Per_1 Parte_1
l'effetto, condannare a corrispondere a beneficio di la somma di € Parte_1 Controparte_1
500,00, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, non comunque inferiore a quella attuale, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , da versarsi entro il giorno 05 di ogni Per_1 mese a mezzo bonifico bancario, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
4) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita a Ceccano in Via Borgo Berardi n°59 a beneficio della SI.ra , in Controparte_1 proprio e nella qualità di genitore collocatario del figlio . Con vittoria di spese e compensi.”. Per_1
All'udienza di comparizione delle parti del 4/6/24 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione, in esito al quale le parti chiedevano l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sullo status coniugale, riservandosi di sviluppare nelle more trattative bonarie per l'individuazione condivisa delle condizioni del loro divorzio.
3 Con sentenza non definitiva n. 595 del 7/6/24 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa al G.rel. per la prosecuzione della prima udienza di comparizione delle parti al fine di consentire alle stesse di svolgere nelle more trattative bonarie sulle condizioni del loro divorzio.
All'udienza 12/11/24 i difensori delle parti chiedevano ulteriore rinvio per proseguire le trattative bonarie.
Alla successiva udienza del 7/2/25 le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni del loro divorzio nei sensi seguenti: “1) il SInor si obbliga a versare Pt_1 alla SI. l'assegno divorzile mensile di € 400,00 (quattrocento), da versarsi entro il 5 di ogni mese, a CP_1 mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
2) al figlio ad oggi Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 330,00 ( trecentotrenta/00 ) entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma così ripartita: quanto ad € 200,00 ( duecento/00 ) direttamente al figlio;
quanto ad € 130,00 ( centotrenta/00 ) verranno versati direttamente alla SI. Per_1 con le medesime modalità a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
3) Le spese straordinarie CP_1 per il figlio maggiorenne verranno ripartite al 50% tra le parti, previo accordo preventivo tra le Persona_2 stesse, tranne spese urgenti, come da protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone;
4) quanto alla casa coniugale sita in Ceccano, FR, Via Borgo Garibaldi 59, di proprietà del SI. , la stessa resterà Parte_1 assegnata in godimento alla SI.ra , in qualità di genitore collocatario del figlio Controparte_1 Persona_2
fino al raggiungimento della di lui indipendenza economica. La SI.ra provvederà alle
[...] Controparte_1 spese ordinarie inerenti l'abitazione; 5) le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, già pronunciato il divorzio tra le parti con la cit. sentenza non definitiva n. 595 del 7/6/24, quanto alle condizioni del divorzio non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle condizioni sulle quali le parti hanno concordato nel corso del presente giudizio all'udienza del 7/2/25 e sopratrascritte.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone che il divorzio tra e , già pronunciato Parte_1 Controparte_1 con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 595 del 7/6/24, sia regolamentato con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 7/2/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese di lite, dando atto della rinuncia da parte dei difensori delle parti alla solidarietà professionale.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di conSIlio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2627/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Picchi Giorgio giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Petricca Serena giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
17/12/24
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio contenzioso, trasformato in corso di causa in divorzio congiunto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 7/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/11/23 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi
[...]
e . A tal fine ha esposto di avere contratto matrimonio Pt_1 Controparte_1 concordatario ( rectius con rito civile ) con la in Torrice ( FR ) il CP_1
1 17/6/01; che dalla loro unione coniugale è nato il figlio ( il 26/11/01 Per_1
), maggiorenne ma economicamente non indipendente;
che con sentenza di questo Tribunale n. 738 del 18/7/19 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi “alle seguenti condizioni (all.to 3): - quanto al regime di affidamento del minore: affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento dello stesso presso Persona_2 la madre;
- quanto alla regolamentazione del diritto di frequentazione del genitore non convivente con il figlio minore: possibilità per il genitore non collocatario di vedere il figlio quando vuole, previo avviso e accordo con la madre e nel rispetto degli impegni reciproci e del minore, e comunque: pre tre giorni a settimana, il Lunedì, il
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 15,30 fino alla mattina successiva, orario di inizio delle lezioni scolastiche;
un fine settimana ogni 15 giorni dall'uscita di scuola nella giornata di sabato sino alla mattina del lunedì ( d'orario di inizio delle lezioni scolastiche); ad anni alterni, per periodi continuativi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio;
3 gg nella settimana Santa, comprendenti ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta;
20 gg continuativi nel periodo estivo, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno ed individuato, in difetto di accordo, dal 1 al
20 agosto;
- quanto alla casa coniugale: assegnazione della casa coniugale sita in Ceccano, Via Borgo
Garibaldi n 59 alla moglie , che vi vivrà con il figlio;
- quanto al mantenimento del minore: Controparte_1 obbligo a carico del Sig. di corrispondere alla ricorrente la somma di € 400,00 Parte_1 Controparte_1 mensili a titolo di mantenimento per il figlio minore entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti ovvero Per_1 tramite vaglia postale o bonifico bancario al domicilio della stessa con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento agosto 2020), oltre il 50% delle spese sanitarie, scolastiche e ricreative documentate e previamente concordate, sostenute dal genitore collocatario nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese per i minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal ConSIlio Nazionale Forense il 27/11/2017; - quanto al mantenimento della moglie : obbligo a carico del Sig. di corrispondere alla ricorrente Controparte_1 Parte_1 CP_1
la somma di € 400,00 mensili a titolo di mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese, in contanti ovvero
[...] tramite vaglia postale o bonifico bancario al domicilio della stessa con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT ( primo aggiornamento agosto 2020)”; che i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Svolgeva inoltre allegazioni fattuali sulle condizioni economiche delle parti e del figlio, concludendo nel merito come segue: “Piaccia all'Ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis Nel merito: 1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.06.2001 nel Comune di Torrice tra il SI. e la SI.ra Parte_1 CP_1
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Torrice e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale
[...] di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) nulla disporre sull'affidamento, il collocamento e le visite con il genitore non collocatario relativamente al figlio oramai divenuto Persona_2
2 maggiorenne;
3) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla resistente sita in Via (03023)Ceccano, Via
Borgo Garibaldi n. 59; 4) disporre che non venga versato alcun importo a titolo di assegno divorzile a favore della SI.ra poichè dotata di idonea capacità lavorativa esercitando attività lavorativa sia pure Controparte_1 in maniera saltuaria;
5) Disporre la revoca dell'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e economicamente autosufficiente stante lo svolgimento dell'attività lavorativa Persona_2 da parte dello stesso e considerati i tempi di permanenza presso il padre. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio in caso di opposizione.”.
La convenuta si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 2/5/24, nulla opponendo all'avversa domanda divorzile, svolgendo proprie allegazioni fattuali sulle condizioni economiche delle parti e del figlio . Concludeva come Per_1 segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Frosinone, disattesa ogni contraria istanza, ritenuta ogni valutazione opportuna: 1) accertare la sussistenza di ogni presupposto di legge e, per l'effetto, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17 giugno 2001 tra la e , Controparte_1 Parte_1 trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torrice al n°2, Parte I, anno 2001, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lett. B) e dell'art. 4 della L. 898/1970 così come integrata e modificata dalla L.
n°74/87, anche con sentenza parziale e ordinare la trasmissione degli atti al competente Ufficio di Stato Civile per la successiva trascrizione e annotazione di legge;
2) accertare la sussistenza di ogni presupposto di legge e dichiarare il diritto della SI.ra a vedersi corrispondere la somma di € 500,00, ovvero Controparte_1 nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, non comunque inferiore a quella attuale, a titolo di mantenimento della moglie;
3) accertare la sussistenza di ogni presupposto di legge e dichiarare il diritto della SI.ra a vedersi corrispondere la somma di € 500,00, ovvero nella maggiore e/o minore Controparte_1 somma ritenuta di giustizia, non comunque inferiore a quella attuale, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , con spese straordinarie nella misura del 70% a carico di e, per Per_1 Parte_1
l'effetto, condannare a corrispondere a beneficio di la somma di € Parte_1 Controparte_1
500,00, ovvero nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, non comunque inferiore a quella attuale, a titolo di concorso per il mantenimento del figlio , da versarsi entro il giorno 05 di ogni Per_1 mese a mezzo bonifico bancario, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
4) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita a Ceccano in Via Borgo Berardi n°59 a beneficio della SI.ra , in Controparte_1 proprio e nella qualità di genitore collocatario del figlio . Con vittoria di spese e compensi.”. Per_1
All'udienza di comparizione delle parti del 4/6/24 il Giudice rel. espletava tentativo di conciliazione, in esito al quale le parti chiedevano l'immediata pronuncia di sentenza non definitiva sullo status coniugale, riservandosi di sviluppare nelle more trattative bonarie per l'individuazione condivisa delle condizioni del loro divorzio.
3 Con sentenza non definitiva n. 595 del 7/6/24 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e con separata e contestuale ordinanza la causa veniva rimessa al G.rel. per la prosecuzione della prima udienza di comparizione delle parti al fine di consentire alle stesse di svolgere nelle more trattative bonarie sulle condizioni del loro divorzio.
All'udienza 12/11/24 i difensori delle parti chiedevano ulteriore rinvio per proseguire le trattative bonarie.
Alla successiva udienza del 7/2/25 le parti raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni del loro divorzio nei sensi seguenti: “1) il SInor si obbliga a versare Pt_1 alla SI. l'assegno divorzile mensile di € 400,00 (quattrocento), da versarsi entro il 5 di ogni mese, a CP_1 mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
2) al figlio ad oggi Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 330,00 ( trecentotrenta/00 ) entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma così ripartita: quanto ad € 200,00 ( duecento/00 ) direttamente al figlio;
quanto ad € 130,00 ( centotrenta/00 ) verranno versati direttamente alla SI. Per_1 con le medesime modalità a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
3) Le spese straordinarie CP_1 per il figlio maggiorenne verranno ripartite al 50% tra le parti, previo accordo preventivo tra le Persona_2 stesse, tranne spese urgenti, come da protocollo adottato dal Tribunale di Frosinone;
4) quanto alla casa coniugale sita in Ceccano, FR, Via Borgo Garibaldi 59, di proprietà del SI. , la stessa resterà Parte_1 assegnata in godimento alla SI.ra , in qualità di genitore collocatario del figlio Controparte_1 Persona_2
fino al raggiungimento della di lui indipendenza economica. La SI.ra provvederà alle
[...] Controparte_1 spese ordinarie inerenti l'abitazione; 5) le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.”.
Quindi i difensori delle parti concludevano congiuntamente come sopra e il
Giudice rel. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, già pronunciato il divorzio tra le parti con la cit. sentenza non definitiva n. 595 del 7/6/24, quanto alle condizioni del divorzio non risultano ragioni ostative al recepimento da parte del Tribunale del regime espresso nelle condizioni sulle quali le parti hanno concordato nel corso del presente giudizio all'udienza del 7/2/25 e sopratrascritte.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, nonché inoltre in ragione della richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dispone che il divorzio tra e , già pronunciato Parte_1 Controparte_1 con la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 595 del 7/6/24, sia regolamentato con le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 7/2/25, sopratrascritte;
b) compensa tra le parti le spese di lite, dando atto della rinuncia da parte dei difensori delle parti alla solidarietà professionale.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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