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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/10/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.71/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 73/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CELLUPICA MARIA Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 12.01.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso
“l'avviso di addebito n. 347 2022 00021849 23 000, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 5-12-2022, con il quale l' Sede di Frosinone le ha addebitato la somma CP_1 totale di € 14.684,72 per recupero contributi IVS sul reddito eccedente il minimale dall'1-
2014 al 12-2014, sanzioni evasione, interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica, conseguenti all'accertamento unificato n. TKQ015D01032 per l'anno 2014, notificato il 18-
9-2019 dall'Agenzia delle Entrate di Frosinone.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere impugnato l'accertamento sottostante (n.
TKQ015D01032) dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ed in seguito di avere proposto appello alla sentenza n. 484/ 2020 avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, per non iscrivibilità a ruolo del credito ed per infondatezza della pretesa.
L non si è costituito in giudizio. CP_1
Il procedimento è stato quindi istruito con l'acquisizione della documentazione offerta alla parte ricorrente e deciso all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2025.
Deve rilevarsi che parte ricorrente ha documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata contributi pendenti ex L. 197/2022, tra cui quelli contenuti nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Il Supremo Collegio si è più volte pronunciato nel senso che la presentazione della istanza di definizione agevolata e/o rottamazione, accettata dall'ente di riscossione comporta l'estinzione del giudizio non essendo necessario il pagamento integrale delle somme individuate (Cass. ordinanza n. 11540/ 2019; Cass. ord. n. 29293/2020; Cass. N.
29310/2021).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite tra le parti.
Cassino 29.10.2025
Il Giudice Onorario
VA IN
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G.71/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA IN, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 73/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. CELLUPICA MARIA Parte_1
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 12.01.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso
“l'avviso di addebito n. 347 2022 00021849 23 000, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 5-12-2022, con il quale l' Sede di Frosinone le ha addebitato la somma CP_1 totale di € 14.684,72 per recupero contributi IVS sul reddito eccedente il minimale dall'1-
2014 al 12-2014, sanzioni evasione, interessi di mora, oneri di riscossione e spese di notifica, conseguenti all'accertamento unificato n. TKQ015D01032 per l'anno 2014, notificato il 18-
9-2019 dall'Agenzia delle Entrate di Frosinone.”
A fondamento della domanda ha dedotto di avere impugnato l'accertamento sottostante (n.
TKQ015D01032) dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone ed in seguito di avere proposto appello alla sentenza n. 484/ 2020 avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, per non iscrivibilità a ruolo del credito ed per infondatezza della pretesa.
L non si è costituito in giudizio. CP_1
Il procedimento è stato quindi istruito con l'acquisizione della documentazione offerta alla parte ricorrente e deciso all'esito dell'udienza cartolare del 28.10.2025.
Deve rilevarsi che parte ricorrente ha documentato di avere presentato istanza di definizione agevolata contributi pendenti ex L. 197/2022, tra cui quelli contenuti nell'avviso di addebito oggetto del presente giudizio.
Il Supremo Collegio si è più volte pronunciato nel senso che la presentazione della istanza di definizione agevolata e/o rottamazione, accettata dall'ente di riscossione comporta l'estinzione del giudizio non essendo necessario il pagamento integrale delle somme individuate (Cass. ordinanza n. 11540/ 2019; Cass. ord. n. 29293/2020; Cass. N.
29310/2021).
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite tra le parti.
Cassino 29.10.2025
Il Giudice Onorario
VA IN