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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/02/2024, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 3414/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IVA , costituita con DGRC n. Parte_1 P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale,
l.r.p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti Mariarosaria
Dessi (C.F. e Guido Cortese, (C.F. C.F._1
) in virtù di procura generale per atto C.F._2 pubblico per Notaio Dott. registrato a Persona_1
Napoli in data 30.07.2020 al n. 12684 serie 1T, elett.te domiciliato con lo stesso presso l in Organizzazione_1
Torre del Greco (NA), Via Marconi n. 66
Opponente E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1
Venezia-Mestre, Via Terraglio n.63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia , REA n. P.IVA_2
0247118, rappresentata e difesa, giusta procura alla lite allegata agli atti, dagli avv.ti Angelo Paletta (C.F.:
) e Alessandro Paletta (C.F.: C.F._3
), e con gli stessi elettivamente domiciliata C.F._4 in Roma, Via Emilia n.88
Opposta
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi RG 3414/2021
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 22 giugno 2023
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.06.2021, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 665/2021 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 11.05.2021, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 52.693,92, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva la inesistenza e infondatezza della pretesa creditoria in assenza di atto/i di cessione crediti;
la carenza probatoria dei tardivi pagamenti.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione ed instando per il suo rigetto.
All'esito dell'udienza del 25.11.2021, lo scrivente concedeva la provvisoria esecuzione richiesta;
la lite poi, sulla mera produzione documentale, assente qualsiasi istanza istruttoria, era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di
. 2 RG 3414/2021
ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
In tal senso, qualsiasi questione inerente alla legittimità del d.i. si rivela superflua.
Quanto alla legittimazione dell'attrice sostanziale, è a dirsi che la stessa risulta documentata mercé produzione degli atti di cessione dei crediti.
2. La agiva in monitorio premettendo di essere CP_1 cessionaria di vari crediti vantati dalle case farmaceutiche e dai fornitori della e di Parte_1 ricevere dalla debitrice pagamenti a soddisfo dei crediti acquistati: se corrisposti in ritardo rispetto ai tempi di legge, essa emette fatture per interessi di mora CP_1 suffragate da prospetti contenenti il numero della fattura pagata in ritardo, i giorni di ritardato pagamento e il dettaglio del calcolo degli interessi moratori.
Nello specifico aveva emesso fatture per interessi di mora dovuti in ragione dei ritardati pagamenti per la complessiva somma di € 52.693,92 come da allegate fatture
(e prospetti):
1) n. 764 del 07/05/2019 di € 7.447,85;
2) n. 765 del 07/05/2019 di € 12.166,68;
3) n. 1061 del 19/09/2019 di € 207,85;
4) n. 1062 del 19/09/2019 di € 8.112,07;
5) n. 1291 del 20/11/2019 di € 14.380,96;
6) n. 1290 del 20/11/2019 di € 295,11;
. 3 RG 3414/2021
7) n. 133 del 25/02/2020 di € 448,54;
8) n. 134 del 25/02/2020 di € 1.004,18;
9) n. 344 del 08/06/2020 di € 3.424,02;
10) n. 645 del 24/09/2020 di € 444,14;
11) n. 646 del 24/09/2020 di € 4.762,52.
Come ben chiaro, il monitorio aveva come presupposto oggettivo il tardivo pagamento del credito da parte della a cagione del quale la cessionaria attivava Parte_1 richiesta di riconoscimento del credito risarcitorio a titolo di interessi di mora ex D. Lvo 231/02, anche previa diffida del 05.01.2021 (in atti del fasc.mon.).
L'opposta, come già trascritto sopra, ha dato prova della sua legittimazione mercé allegazione atti di cessione dei
Part crediti, nonché dei pagamenti effettuati dalla in
Part ritardo, ragion per cui l'opposizione della si palesa davvero pretestuosa.
Sulla questione inerente o meno il riconoscimento dei cd. interessi commerciali, di cui al D. L.vo 09.10.2002,
n. 231 – eccepita, invero, tardivamente dall'opponente in comparsa conclusionale - questo Tribunale si è più volte espresso in senso favorevole.
E' a dirsi, in breve, che, dopo aver individuato il soggetto, la P.A. agisce iure privatorum stipulando con la struttura accreditata un apposito negozio per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo relativo:
l'accordo de quo assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente sussumibile nelle “transazioni commerciali” di cui al D. L.vo. 231/2002.
2.1. Il decreto ingiuntivo, pertanto, merita conferma.
L'opposta ha chiesto, altresì, la condanna di controparte ex art. 96, co. 1 e 3, cpc.
. 4 RG 3414/2021
Come sopra riportato l'opposizione rivela tutta la sua pretestuosità a fronte dell'ampia, esaustiva e oggettiva produzione documentale, ragion per cui si ritiene di poter accogliere la domanda per lite temeraria e condannare l'opponente a corrispondere all'opposta, all'attualità, la somma di € 5.270,00, pari al 10% dell'importo di cui al d.i. opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula di parte, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e dello scaglione di riferimento (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei Parte_1 confronti della disattesa ogni Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento di € 5.270,00 in favore dell'opposta, per quanto di motivazione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in Controparte_1 complessivi euro 5.600,00, di cui euro 100,00 per spese ed euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al
15% di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55.
Torre Annunziata, 3 febbraio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 3414/2021 del R.G. avente ad
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(P. IVA , costituita con DGRC n. Parte_1 P.IVA_1
505 del 20.03.2009, in persona del Direttore Generale,
l.r.p.t., rappresentato e difeso, dagli avv.ti Mariarosaria
Dessi (C.F. e Guido Cortese, (C.F. C.F._1
) in virtù di procura generale per atto C.F._2 pubblico per Notaio Dott. registrato a Persona_1
Napoli in data 30.07.2020 al n. 12684 serie 1T, elett.te domiciliato con lo stesso presso l in Organizzazione_1
Torre del Greco (NA), Via Marconi n. 66
Opponente E
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Controparte_1
Venezia-Mestre, Via Terraglio n.63, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia , REA n. P.IVA_2
0247118, rappresentata e difesa, giusta procura alla lite allegata agli atti, dagli avv.ti Angelo Paletta (C.F.:
) e Alessandro Paletta (C.F.: C.F._3
), e con gli stessi elettivamente domiciliata C.F._4 in Roma, Via Emilia n.88
Opposta
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi RG 3414/2021
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza, a trattazione scritta, del 22 giugno 2023
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.06.2021, la
[...] proponeva opposizione avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 665/2021 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 11.05.2021, col quale le veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro 52.693,92, oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepiva la inesistenza e infondatezza della pretesa creditoria in assenza di atto/i di cessione crediti;
la carenza probatoria dei tardivi pagamenti.
Pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i., con quanto di conseguenza, con vittoria delle spese di lite ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione ed instando per il suo rigetto.
All'esito dell'udienza del 25.11.2021, lo scrivente concedeva la provvisoria esecuzione richiesta;
la lite poi, sulla mera produzione documentale, assente qualsiasi istanza istruttoria, era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Ciò rammentato, nel merito è a dirsi che l'opposizione non è fondata e va, pertanto, rigettata.
1. In generale, è noto che - come da orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità - l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice
è tenuto ad appurare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso, secondo le normali regole di
. 2 RG 3414/2021
ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore opposto - avente veste sostanziale d'attore per aver richiesto l'ingiunzione di pagamento - la prova dell'esistenza del credito ingiunto, ed a carico del debitore opponente - avente veste di convenuto sostanziale - quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione o del rapporto contrattuale (cfr, ex multis, Cass. sent. n. 8718/00; Cass. sent. n. 5055/99).
In tal senso, qualsiasi questione inerente alla legittimità del d.i. si rivela superflua.
Quanto alla legittimazione dell'attrice sostanziale, è a dirsi che la stessa risulta documentata mercé produzione degli atti di cessione dei crediti.
2. La agiva in monitorio premettendo di essere CP_1 cessionaria di vari crediti vantati dalle case farmaceutiche e dai fornitori della e di Parte_1 ricevere dalla debitrice pagamenti a soddisfo dei crediti acquistati: se corrisposti in ritardo rispetto ai tempi di legge, essa emette fatture per interessi di mora CP_1 suffragate da prospetti contenenti il numero della fattura pagata in ritardo, i giorni di ritardato pagamento e il dettaglio del calcolo degli interessi moratori.
Nello specifico aveva emesso fatture per interessi di mora dovuti in ragione dei ritardati pagamenti per la complessiva somma di € 52.693,92 come da allegate fatture
(e prospetti):
1) n. 764 del 07/05/2019 di € 7.447,85;
2) n. 765 del 07/05/2019 di € 12.166,68;
3) n. 1061 del 19/09/2019 di € 207,85;
4) n. 1062 del 19/09/2019 di € 8.112,07;
5) n. 1291 del 20/11/2019 di € 14.380,96;
6) n. 1290 del 20/11/2019 di € 295,11;
. 3 RG 3414/2021
7) n. 133 del 25/02/2020 di € 448,54;
8) n. 134 del 25/02/2020 di € 1.004,18;
9) n. 344 del 08/06/2020 di € 3.424,02;
10) n. 645 del 24/09/2020 di € 444,14;
11) n. 646 del 24/09/2020 di € 4.762,52.
Come ben chiaro, il monitorio aveva come presupposto oggettivo il tardivo pagamento del credito da parte della a cagione del quale la cessionaria attivava Parte_1 richiesta di riconoscimento del credito risarcitorio a titolo di interessi di mora ex D. Lvo 231/02, anche previa diffida del 05.01.2021 (in atti del fasc.mon.).
L'opposta, come già trascritto sopra, ha dato prova della sua legittimazione mercé allegazione atti di cessione dei
Part crediti, nonché dei pagamenti effettuati dalla in
Part ritardo, ragion per cui l'opposizione della si palesa davvero pretestuosa.
Sulla questione inerente o meno il riconoscimento dei cd. interessi commerciali, di cui al D. L.vo 09.10.2002,
n. 231 – eccepita, invero, tardivamente dall'opponente in comparsa conclusionale - questo Tribunale si è più volte espresso in senso favorevole.
E' a dirsi, in breve, che, dopo aver individuato il soggetto, la P.A. agisce iure privatorum stipulando con la struttura accreditata un apposito negozio per definire le prestazioni da fornire e il corrispettivo relativo:
l'accordo de quo assume la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive astrattamente sussumibile nelle “transazioni commerciali” di cui al D. L.vo. 231/2002.
2.1. Il decreto ingiuntivo, pertanto, merita conferma.
L'opposta ha chiesto, altresì, la condanna di controparte ex art. 96, co. 1 e 3, cpc.
. 4 RG 3414/2021
Come sopra riportato l'opposizione rivela tutta la sua pretestuosità a fronte dell'ampia, esaustiva e oggettiva produzione documentale, ragion per cui si ritiene di poter accogliere la domanda per lite temeraria e condannare l'opponente a corrispondere all'opposta, all'attualità, la somma di € 5.270,00, pari al 10% dell'importo di cui al d.i. opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in assenza di notula di parte, come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e dello scaglione di riferimento (esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla nei Parte_1 confronti della disattesa ogni Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna l'opponente al pagamento di € 5.270,00 in favore dell'opposta, per quanto di motivazione;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in Controparte_1 complessivi euro 5.600,00, di cui euro 100,00 per spese ed euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e
CPA, se documentate con fattura, e rimborso forfetario al
15% di cui all'art. 2 del d.m. Giustizia 10-3-2014 n. 55.
Torre Annunziata, 3 febbraio 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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