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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.1.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1047/22 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Ignorato Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Controparte_1 CP_2
Licenziati
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.5.22 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza n.
1716/21 del 19.11.21 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro,
aveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo per il decesso dipendente da causa di servizio di , nella qualità di erede di quest'ultimo la unitamente agli altri eredi Controparte_3 Pt_1 CP_4
e .
[...] Controparte_5
Il decedeva per infarto del miocardio e la con gli altri due eredi avanzava richiesta CP_3 Pt_1
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale evento;
con una prima delibera l'ente comunale (presso cui il de cuius svolgeva l'incarico di “seppellitore”) riconosceva la causa di servizio, con una seconda adottava decisione diametralmente contraria. Con il ricorso introduttivo del primo grado invocavano il passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania 42/04 che aveva accolto il loro ricorso avverso la delibera di Giunta del marzo 1998 che annullava la precedente del giugno del 1997 la quale, a sua volta, riconosceva come dipendente da causa di servizio il decesso del loro de cuius, chiedendo il pagamento della somma di euro 8038,90 quale equo indennizzo.
Il Tribunale rigettava la domanda;
riteneva insufficiente la mera prospettazione dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della delibera di revoca in assenza di allegazioni su circostanze di fatto e di natura medico legale (“….il diritto fatto valere nel presente Giudizio trova la sua scaturigine
unica ed esclusiva nella prima delibera di Giunta comunale, ritenuta da sola sufficiente a sostenere
la legittimità originaria della domanda di “equo indennizzo da causa di servizio”. Nel resto rimasta
orfana di qualsivoglia corredo espositivo e documentale…”); riteneva che il mero annullamento della seconda delibera non fosse sufficiente a fondare la pretesa, attesa la natura del vizio (di motivazione)
rilevato dal Tar a fondamento dell'annullamento della seconda delibera (che il Tribunale rilevava risiedere nell'aver la delibera impugnata seguito il parere della senza tener in Controparte_6
alcun conto il giudizio medico legale della Commissione medica -giudizio medico, quest'ultimo, che supportava la prima delibera); vizio -quello di motivazione- quindi che non inciderebbe sulla situazione in fatto e diritto precedente, che constava di una prima delibera che recepiva il parere della
Cpmo ma era poi stata seguita da un parere contrario / negativo dell'equo indennizzo da parte della
Commissione pensioni.
Parte appellante lamenta la erroneità di tale pronuncia, ne chiede la integrale riforma con l'accoglimento della sua originaria pretesa. L'ente comunale di cui in epigrafe, contumace nel primo grado, si costituiva nel presente grado per la conferma della prima pronuncia.
All'esito della camera di consiglio del 28.1.25 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le seguenti motivazioni che costituiscono integrale condivisione della motivazione a base della pronunzia gravata.
Appellante poco e male si confronta con le motivazioni del primo Giudice (“….Orbene questa difesa
non capisce per quale recondito motivo il Giudice di prime cure intende mettere in discussione una
sentenza di un Organo Giudiziario Amministrativo che è ormai cosa giudicata, non si comprende
altresì quale altro accertamento si sarebbe dovuto fare per riconoscere che la morte del Sig. CP_3
era dovuta a causa di servizio. ”), ciò anche con espressioni incontinenti (“…Il
[...] [...]
contumace nel giudizio di primo grado viene difeso dal Giudice adito ….”); Controparte_1
motivazioni, che come riassunto in narrativa, hanno negato la possibilità di dare accesso alle pretese degli originari ricorrenti per la radicale insufficienza delle loro allegazioni;
perché queste ultime basate sul mero avvicendamento di due provvedimenti di giunta senza alcun riferimento alle condizioni di fatto legittimanti il riconoscimento di una causa di servizio nella morte del loro congiunto e in ordine ad una sorta di reviviscenza del primo deliberato di giunta, questo posto poi quale unico presupposto della sostenibilità della loro pretesa (“….domanda attorea che, ignorando
completamente la ricostruzione storico-mansionale e medico-sanitaria della vicenda, pretende di
annettere valenza risolutiva alla sentenza di annullamento della delibera reiettiva della domanda
amministrativa, sulla base di una improponibile riemersione della delibera di accoglimento. Che, al
contrario, rimane “superata” dalle determinazioni successive della P.A. (richiesta di nuovo parere)
e da un responso tecnico del tutto negativo.).La sentenza impugnata non ha per nulla negato l'effetto di annullamento della seconda delibera -per effetto del pronunciamento del Tar;
ha però -
chiaramente- affermato che tale annullamento non era sufficiente all'accoglimento della pretesa
(“L'annullamento della seconda delibera non seguito, per esplicita allegazione espositiva attorea, da alcun atto “conseguenziale” riflette una situazione giuridica men che “neutra” (cfr. infra) che
avrebbe dovuto indurre i ricorrenti ad una rigorosa perimetrazione della vicenda, in realtà mai
risolta a livello amministrativo. ….La questione da affrontare prioritariamente è proprio quella del
“dovuto”. Che, contrariamente all'assunto attoreo, non è processualmente desumibile dai tre atti -
due delibere e una sentenza del TAR- valorizzati nell'atto introduttivo di lite. .…Il Giudice
amministrativo si è determinato a quella decisione solo per riscontrato difetto di motivazione della -
seconda- delibera.
Questi, in sintesi, i passaggi significativi della sentenza…..L'unica questione intangibile qui
spendibile come tale è costituita dall'intervenuto annullamento della delibera n.244/1998. “ ); ha poi richiamato con dovizia di riferimenti particolari le circostanze affrontate dalle due delibere per cui è
causa e l'esito del giudizio amministrativo.
Il primo Giudice ha efficacemente sottolineato come la prima delibera aveva sì richiamato il giudizio della Commissione medica, la quale a sua volta aveva visto una relazione tra l'evento mortale occorso al (cardiopatia ischemica, infarto del miocardio) e le condizioni lavorative (dipendente del CP_3
Comune quale seppellitore) ma la seconda delibera si basava sul parere negativo della Commissione
pensioni. Ora, tale secondo parere -che giunge ad escludere alcun ruolo anche concausale alle condizioni lavorative in ragione della condizione medica riscontrata in capo al al tempo del CP_3
decesso (questo il tenore del parere della seconda commissione sulle condizioni di salute del de cuius al tempo del decesso:”…..l'infermità letale…..non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio,
trattandosi di necrosi acuta del miocardio legata prevalentemente a predisposizione costituzionale
del soggetto, dovuta a sclerosi coronarica quale manifestazione distrettuale di malattia
aterosclerotica….”)- non è affatto considerato. Il “tema” della assenza di dati di valutazione favorevoli alla riconduzione dell'evento mortale alle condizioni di lavoro (ovvero alla causalità di servizio) non risulta per nulla affrontato e/o censurato / contrastato dall'appellante; deve convenirsi con il primo Giudice circa la assoluta “esploratività” di un accertamento peritale, anche in questa sede, in assenza di qualsivoglia critica all' “ostacolo” alla liquidazione dell'equo indennizzo rappresentato dal secondo parere;
parere che pone un limite alla liquidazione e per nulla considerato dalla ricorrente che vorrebbe che la prima delibera fosse sufficiente all'accoglimento della loro pretesa. Ciò non è giuridicamente possibile in quanto la prima delibera afferma solo la dipendenza dell'evento morte da causa di servizio;
è poi seguita da accertamento negativo e, soprattutto,
dall'assenza di nuovo provvedere del a seguito dell'annullamento della delibera di revoca. CP_1
Allora, il ricorso avrebbe dovuto rivendicare e giustificare autonomamente la dipendenza da causa di servizio;
la rivendica della completezza delle proprie allegazioni sconta il mancato confronto con la evidenza del rilievo del primo Giudice circa il mero richiamo alle due delibere ed al giudizio amministrativo. Di poi, anche, la rivendicazione di una corretta e completa allegazione circa la quantificazione della pretesa di equo indennizzo è infondata perché si assume di avere bene giustificato la propria pretesa (“così evidenziato/in grassetto il passaggio nell'atto di appello: ……Per
quanto attiene invece alla statuizione in merito alla mancata indicazione delle qualità lavorative del
Sig. , il Giudice di prime cure erra notevolmente quando scrive nell'impugnata sentenza che CP_3
la presente difesa ha omesso di indicarle, ciò in quanto nel calcolo tabellare allegato al ricorso
introduttivo del giudizio di prime cure vi sono indicati tutti i dati necessari ed obbligatori ai fini della
liquidazione. ……”); quindi facendo riferimento a “tabelle” di liquidazione allegate al ricorso introduttivo così volendo attribuire una , non consentita, autosufficienza alla produzione documentale in assenza di alcun argomentazione nelle difese del ricorso.
Va, poi, sottolineato il carattere di assoluta novità -a fronte della presenza nel ricorso di primo grado della mera indicazione fattuale della emissione di due delibere, con l'annullamento giudiziale della seconda di queste- sia delle particolari e nuove precisazioni sui motivi dell'annullamento della delibera di revoca a pag 4 e sulle considerazioni sui due pareri, per nulla neanche evocati in primo grado, sia di tutte le considerazioni e prospettazioni , sottolineate in “grassetto”, nell'appello circa gli effetti dell'annullamento di un provvedimento amministrativo ciò a partire da pag. 5 (“….appare
significativa la sistematica proposta da alcuni autori ( ), la quale individua tre ordini di effetti Per_1
della sentenza di annullamento:……..”). A tratti le difese dell'appellante risultano anche contraddittorie, allorquando si pongono affermazioni sostanzialmente in “linea” con le motivazioni del primo Giudice (vedasi pag. 7: “…Annullamento intervenuto per le ragioni esposte e foriero di
possibili percorsi in astratto a disposizione dell'ente per adeguarsi alle statuizioni sentenziali. Per il
resto, non può annettersi alla sentenza del TAR alcuna valenza di “pre-giudicato” sul diritto azionato
dagli eredi del sig. …..”) con la prospettazione della necessità di un ulteriore Controparte_3
provvedere a fronte di un annullamento ( “La sentenza di annullamento del Giudice Amministrativo
non deve essere considerata solo nella prospettiva dell'eliminazione di un atto amministrativo: il
potere amministrativo non si esaurisce per effetto della sentenza che accolga il ricorso, dal momento
che in molti casi un nuovo esercizio del potere risulta necessario per attuare la sentenza.”).
Per tutti i suddetti motivi l'appello è rigettato.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità
della controversia.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.1.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28.1.25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1047/22 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Ignorato Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Controparte_1 CP_2
Licenziati
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.5.22 la parte appellante di cui in epigrafe ha impugnato la sentenza n.
1716/21 del 19.11.21 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro,
aveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo per il decesso dipendente da causa di servizio di , nella qualità di erede di quest'ultimo la unitamente agli altri eredi Controparte_3 Pt_1 CP_4
e .
[...] Controparte_5
Il decedeva per infarto del miocardio e la con gli altri due eredi avanzava richiesta CP_3 Pt_1
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale evento;
con una prima delibera l'ente comunale (presso cui il de cuius svolgeva l'incarico di “seppellitore”) riconosceva la causa di servizio, con una seconda adottava decisione diametralmente contraria. Con il ricorso introduttivo del primo grado invocavano il passaggio in giudicato della sentenza del Tar Campania 42/04 che aveva accolto il loro ricorso avverso la delibera di Giunta del marzo 1998 che annullava la precedente del giugno del 1997 la quale, a sua volta, riconosceva come dipendente da causa di servizio il decesso del loro de cuius, chiedendo il pagamento della somma di euro 8038,90 quale equo indennizzo.
Il Tribunale rigettava la domanda;
riteneva insufficiente la mera prospettazione dell'annullamento da parte del giudice amministrativo della delibera di revoca in assenza di allegazioni su circostanze di fatto e di natura medico legale (“….il diritto fatto valere nel presente Giudizio trova la sua scaturigine
unica ed esclusiva nella prima delibera di Giunta comunale, ritenuta da sola sufficiente a sostenere
la legittimità originaria della domanda di “equo indennizzo da causa di servizio”. Nel resto rimasta
orfana di qualsivoglia corredo espositivo e documentale…”); riteneva che il mero annullamento della seconda delibera non fosse sufficiente a fondare la pretesa, attesa la natura del vizio (di motivazione)
rilevato dal Tar a fondamento dell'annullamento della seconda delibera (che il Tribunale rilevava risiedere nell'aver la delibera impugnata seguito il parere della senza tener in Controparte_6
alcun conto il giudizio medico legale della Commissione medica -giudizio medico, quest'ultimo, che supportava la prima delibera); vizio -quello di motivazione- quindi che non inciderebbe sulla situazione in fatto e diritto precedente, che constava di una prima delibera che recepiva il parere della
Cpmo ma era poi stata seguita da un parere contrario / negativo dell'equo indennizzo da parte della
Commissione pensioni.
Parte appellante lamenta la erroneità di tale pronuncia, ne chiede la integrale riforma con l'accoglimento della sua originaria pretesa. L'ente comunale di cui in epigrafe, contumace nel primo grado, si costituiva nel presente grado per la conferma della prima pronuncia.
All'esito della camera di consiglio del 28.1.25 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per le seguenti motivazioni che costituiscono integrale condivisione della motivazione a base della pronunzia gravata.
Appellante poco e male si confronta con le motivazioni del primo Giudice (“….Orbene questa difesa
non capisce per quale recondito motivo il Giudice di prime cure intende mettere in discussione una
sentenza di un Organo Giudiziario Amministrativo che è ormai cosa giudicata, non si comprende
altresì quale altro accertamento si sarebbe dovuto fare per riconoscere che la morte del Sig. CP_3
era dovuta a causa di servizio. ”), ciò anche con espressioni incontinenti (“…Il
[...] [...]
contumace nel giudizio di primo grado viene difeso dal Giudice adito ….”); Controparte_1
motivazioni, che come riassunto in narrativa, hanno negato la possibilità di dare accesso alle pretese degli originari ricorrenti per la radicale insufficienza delle loro allegazioni;
perché queste ultime basate sul mero avvicendamento di due provvedimenti di giunta senza alcun riferimento alle condizioni di fatto legittimanti il riconoscimento di una causa di servizio nella morte del loro congiunto e in ordine ad una sorta di reviviscenza del primo deliberato di giunta, questo posto poi quale unico presupposto della sostenibilità della loro pretesa (“….domanda attorea che, ignorando
completamente la ricostruzione storico-mansionale e medico-sanitaria della vicenda, pretende di
annettere valenza risolutiva alla sentenza di annullamento della delibera reiettiva della domanda
amministrativa, sulla base di una improponibile riemersione della delibera di accoglimento. Che, al
contrario, rimane “superata” dalle determinazioni successive della P.A. (richiesta di nuovo parere)
e da un responso tecnico del tutto negativo.).La sentenza impugnata non ha per nulla negato l'effetto di annullamento della seconda delibera -per effetto del pronunciamento del Tar;
ha però -
chiaramente- affermato che tale annullamento non era sufficiente all'accoglimento della pretesa
(“L'annullamento della seconda delibera non seguito, per esplicita allegazione espositiva attorea, da alcun atto “conseguenziale” riflette una situazione giuridica men che “neutra” (cfr. infra) che
avrebbe dovuto indurre i ricorrenti ad una rigorosa perimetrazione della vicenda, in realtà mai
risolta a livello amministrativo. ….La questione da affrontare prioritariamente è proprio quella del
“dovuto”. Che, contrariamente all'assunto attoreo, non è processualmente desumibile dai tre atti -
due delibere e una sentenza del TAR- valorizzati nell'atto introduttivo di lite. .…Il Giudice
amministrativo si è determinato a quella decisione solo per riscontrato difetto di motivazione della -
seconda- delibera.
Questi, in sintesi, i passaggi significativi della sentenza…..L'unica questione intangibile qui
spendibile come tale è costituita dall'intervenuto annullamento della delibera n.244/1998. “ ); ha poi richiamato con dovizia di riferimenti particolari le circostanze affrontate dalle due delibere per cui è
causa e l'esito del giudizio amministrativo.
Il primo Giudice ha efficacemente sottolineato come la prima delibera aveva sì richiamato il giudizio della Commissione medica, la quale a sua volta aveva visto una relazione tra l'evento mortale occorso al (cardiopatia ischemica, infarto del miocardio) e le condizioni lavorative (dipendente del CP_3
Comune quale seppellitore) ma la seconda delibera si basava sul parere negativo della Commissione
pensioni. Ora, tale secondo parere -che giunge ad escludere alcun ruolo anche concausale alle condizioni lavorative in ragione della condizione medica riscontrata in capo al al tempo del CP_3
decesso (questo il tenore del parere della seconda commissione sulle condizioni di salute del de cuius al tempo del decesso:”…..l'infermità letale…..non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio,
trattandosi di necrosi acuta del miocardio legata prevalentemente a predisposizione costituzionale
del soggetto, dovuta a sclerosi coronarica quale manifestazione distrettuale di malattia
aterosclerotica….”)- non è affatto considerato. Il “tema” della assenza di dati di valutazione favorevoli alla riconduzione dell'evento mortale alle condizioni di lavoro (ovvero alla causalità di servizio) non risulta per nulla affrontato e/o censurato / contrastato dall'appellante; deve convenirsi con il primo Giudice circa la assoluta “esploratività” di un accertamento peritale, anche in questa sede, in assenza di qualsivoglia critica all' “ostacolo” alla liquidazione dell'equo indennizzo rappresentato dal secondo parere;
parere che pone un limite alla liquidazione e per nulla considerato dalla ricorrente che vorrebbe che la prima delibera fosse sufficiente all'accoglimento della loro pretesa. Ciò non è giuridicamente possibile in quanto la prima delibera afferma solo la dipendenza dell'evento morte da causa di servizio;
è poi seguita da accertamento negativo e, soprattutto,
dall'assenza di nuovo provvedere del a seguito dell'annullamento della delibera di revoca. CP_1
Allora, il ricorso avrebbe dovuto rivendicare e giustificare autonomamente la dipendenza da causa di servizio;
la rivendica della completezza delle proprie allegazioni sconta il mancato confronto con la evidenza del rilievo del primo Giudice circa il mero richiamo alle due delibere ed al giudizio amministrativo. Di poi, anche, la rivendicazione di una corretta e completa allegazione circa la quantificazione della pretesa di equo indennizzo è infondata perché si assume di avere bene giustificato la propria pretesa (“così evidenziato/in grassetto il passaggio nell'atto di appello: ……Per
quanto attiene invece alla statuizione in merito alla mancata indicazione delle qualità lavorative del
Sig. , il Giudice di prime cure erra notevolmente quando scrive nell'impugnata sentenza che CP_3
la presente difesa ha omesso di indicarle, ciò in quanto nel calcolo tabellare allegato al ricorso
introduttivo del giudizio di prime cure vi sono indicati tutti i dati necessari ed obbligatori ai fini della
liquidazione. ……”); quindi facendo riferimento a “tabelle” di liquidazione allegate al ricorso introduttivo così volendo attribuire una , non consentita, autosufficienza alla produzione documentale in assenza di alcun argomentazione nelle difese del ricorso.
Va, poi, sottolineato il carattere di assoluta novità -a fronte della presenza nel ricorso di primo grado della mera indicazione fattuale della emissione di due delibere, con l'annullamento giudiziale della seconda di queste- sia delle particolari e nuove precisazioni sui motivi dell'annullamento della delibera di revoca a pag 4 e sulle considerazioni sui due pareri, per nulla neanche evocati in primo grado, sia di tutte le considerazioni e prospettazioni , sottolineate in “grassetto”, nell'appello circa gli effetti dell'annullamento di un provvedimento amministrativo ciò a partire da pag. 5 (“….appare
significativa la sistematica proposta da alcuni autori ( ), la quale individua tre ordini di effetti Per_1
della sentenza di annullamento:……..”). A tratti le difese dell'appellante risultano anche contraddittorie, allorquando si pongono affermazioni sostanzialmente in “linea” con le motivazioni del primo Giudice (vedasi pag. 7: “…Annullamento intervenuto per le ragioni esposte e foriero di
possibili percorsi in astratto a disposizione dell'ente per adeguarsi alle statuizioni sentenziali. Per il
resto, non può annettersi alla sentenza del TAR alcuna valenza di “pre-giudicato” sul diritto azionato
dagli eredi del sig. …..”) con la prospettazione della necessità di un ulteriore Controparte_3
provvedere a fronte di un annullamento ( “La sentenza di annullamento del Giudice Amministrativo
non deve essere considerata solo nella prospettiva dell'eliminazione di un atto amministrativo: il
potere amministrativo non si esaurisce per effetto della sentenza che accolga il ricorso, dal momento
che in molti casi un nuovo esercizio del potere risulta necessario per attuare la sentenza.”).
Per tutti i suddetti motivi l'appello è rigettato.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità
della controversia.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 28.1.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone