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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/02/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 9062/2024 R.G., chiamata all'udienza del
17/2/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Toma Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. C. La Gatta
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/7/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato, in data 8/4/2021, domanda tesa ad ottenere la quota di pensione indiretta/reversibilità, in seguito al decesso del proprio padre, Persona_1
avvenuta in data 2/12/2020, esponeva che l' accoglieva la Controparte_2
domanda, comunicando che la posizione era stata definita in data 29/10/2021 e che il pagamento sarebbe stato effettuato secondo le modalità richieste e lamentava che solamente nel settembre 2023 vedeva riconosciuto il proprio diritto con accredito sul conto corrente della somma netta di € 153,76- prestazione indiretta/reversibilità, quale
“quota dovuta ad altro contitolare”, ma non degli arretrati. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, al fine di sentire accertare il proprio diritto alla liquidazione degli arretrati della pensione di reversibilità in contitolarità – n. 023090038040340 liquidata dal settembre
2023 con decorrenza gennaio 2021 e/o comunque dalla data della presentazione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo di aver provveduto alla Controparte_2
liquidazione del dovuto;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Giunta la causa sul ruolo della scrivente Giudicante, all'udienza odierna, parte ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna della resistente al pagamento delle spese di lite;
ditalchè, la controversia è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la corresponsione della somma liquidata da , CP_1
giusta provvedimento datato 27/1/2025 (cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
Pag. 2 di 4 la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda attraverso la liquidazione delle somme dovute effettuata da parte di in data CP_1
27/1/2025, vale a dire in epoca successiva tanto alla introduzione del giudizio quanto a quella della notifica del ricorso (cfr. all. ricorso), ditalchè, in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse devono essere poste a carico di e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato in data 11/7/2024, Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
1.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 17/2/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 9062/2024 R.G., chiamata all'udienza del
17/2/2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Toma Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. C. La Gatta
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11/7/2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver presentato, in data 8/4/2021, domanda tesa ad ottenere la quota di pensione indiretta/reversibilità, in seguito al decesso del proprio padre, Persona_1
avvenuta in data 2/12/2020, esponeva che l' accoglieva la Controparte_2
domanda, comunicando che la posizione era stata definita in data 29/10/2021 e che il pagamento sarebbe stato effettuato secondo le modalità richieste e lamentava che solamente nel settembre 2023 vedeva riconosciuto il proprio diritto con accredito sul conto corrente della somma netta di € 153,76- prestazione indiretta/reversibilità, quale
“quota dovuta ad altro contitolare”, ma non degli arretrati. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, Sezione
Lavoro, al fine di sentire accertare il proprio diritto alla liquidazione degli arretrati della pensione di reversibilità in contitolarità – n. 023090038040340 liquidata dal settembre
2023 con decorrenza gennaio 2021 e/o comunque dalla data della presentazione della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo di aver provveduto alla Controparte_2
liquidazione del dovuto;
chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Giunta la causa sul ruolo della scrivente Giudicante, all'udienza odierna, parte ricorrente si associava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna della resistente al pagamento delle spese di lite;
ditalchè, la controversia è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta, nel corso del giudizio, la corresponsione della somma liquidata da , CP_1
giusta provvedimento datato 27/1/2025 (cfr. all. memoria).
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza);
Pag. 2 di 4 la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); parte ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della fondatezza della propria domanda attraverso la liquidazione delle somme dovute effettuata da parte di in data CP_1
27/1/2025, vale a dire in epoca successiva tanto alla introduzione del giudizio quanto a quella della notifica del ricorso (cfr. all. ricorso), ditalchè, in ordine alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, esse devono essere poste a carico di e liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato in data 11/7/2024, Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
1.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge, con distrazione.
Bari, 17/2/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Foggetti
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