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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 420/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR CC, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 811/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 (in Persona Dell'Amministratore P.t. Dott. Ricorrente_2) - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1372/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 04/08/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 49799/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, il Ricorrente_1 di Sannicandro di Bari, proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione
Tributaria provinciale di Bari del 18 febbraio/4 agosto 2022 che aveva respinto il suo ricorso contro il provvedimento di irrogazione di sanzione per evasione delle accise su consumi elettrici.
La Commissione, infatti, constatata la manomissione del gruppo di misura riferibile al contraente Ricorrente_1, riteneva la legittimità dell'atto di irrogazione della sanzione sia rispetto alla motivazione che all'accertamento dei fatti e, non di meno, alla tempestività della notifica rispetto ai termini di decadenza e di prescrizione del credito,
Circa l'entità della sanzione riteneva corretta la determinazione in base all'energia potenzialmente
“prelevabile” o “consumabile” dall'utente, per espressa previsione normativa che non tiene conto del consumo effettivo, ma di una misura in base a indici presuntivi.
Di tanto si doleva l'appellante che muoveva alla sentenza varie ragioni di censura, articolando nuovamente l'eccezione di decadenza e di prescrizione, come pure quella relativa al difetto di motivazione, di indeterminatezza ed erronea considerazione del presupposto di fatto, nonché di irragionevolezza, considerando come la ricostruzione presuntiva dei consumi era contraddetta dalle fatture di conguaglio emesse precedentemente dalla società distributrice, dalla destinazione dell'energia a pochi impianti condominiali e dai consumi storici.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane che resisteva all'appello, ritenendo del tutto corretta e completa la motivazione della decisione, e ribadiva che la manomissione del contatore condominiale era stata constatata dai verificatori e praticata mediante la rimozione della calotta anteriore, e quindi con una modalità che permetteva di accedere ai circuiti interni del misuratore ed escludere la registrazione dei consumi e la limitazione di potenza.
Escludevano il ricorrere dei termini di decadenza dell'azione accertatrice e di prescrizione del credito facendo decorrere i primi dalla violazione e i secondi dalla constatazione del fatto illecito.
Aggiungeva che il Ricorrente_1 non aveva assolto all'onere di prova nel dimostrare l'assoluta assenza di colpa, e rilevava in atto, che non era stata fornita alcuna giustificazione della manomissione, consentendo l'utilizzo indifferenziato dell'energia con modalità che permettevano la mancata registrazione dei consumi.
Quanto alla determinazione della sanzione, ne giustificava l'entità con la ricostruzione presuntiva fornita dalle società erogatrici, che erano state tre succedutesi nel tempo, secondo l'importo direttamente discendente dalla fatturazione da loro praticata a seguito del ricalcolo dei consumi.
All'odierna udienza, in esito alla discussione delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato secondo gli argomenti che seguono.
In ordine alla questione di diritto concernente la sanzionabilità dell'azione cosciente e volontaria, va ricordata la più recente giurisprudenza di legittimità, confermando principi ricorrenti sul tema, ne fa espressa applicazione alla materia doganale. Con ordinanza del 21.12.2024, n. 33839, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'esclusione di responsabilità dell'incolpato richiede la dimostrazione del proprio difetto assoluto di colpa, facendo discendere tale prova dall'adozione della diligenza del caso, mediante lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari e le opportune verifiche per evitare di commettere (o comunque di incorrere nel) l'illecito.
Applicando tale statuizione al caso di specie ci si avvede del mancato raggiungimento da parte del
Ricorrente_1 di una tale dimostrazione a suo vantaggio, militando invece elementi gravemente presuntivi della sua colpevolezza. Infatti, la manomissione dell'impianto era di tutta evidenza perché consisteva nella rimozione della calotta anteriore e nella conseguente possibilità di accedere ai circuiti interni, impedire la registrazione dei consumi e alterare la limitazione di potenza.
Il fatto che al momento della verifica il contatore funzionasse regolarmente, non è elemento che esclude né la colpevolezza, basata sull'omissione di controllo, né i presupposti sanzionatori bastando la mera potenzialità del prelievo illecito in ragione della rilevanza che la norma attribuisce anche al solo tentativo.
Ora, anche a prescindere dalle conclusioni che derivano dall'utilità della frode, e che consentono di individuare nel beneficiario del consumo abusivo il Ricorrente_1 ovvero il ceto indifferenziato dei condomini, trattandosi di un contatore centralizzato, quel che rileva ai fini della sanzionabilità della condotta è, in ogni caso, il fatto acclarato, e cioè che il Ricorrente_1 non ha adottato la dovuta diligenza. Quello, infatti, era il contraente intestatario ed era parimenti utilizzatore della fornitura, cosicchè non poteva sottrarsi a un dovere di controllo della funzionalità dell'impianto. Siffatta diligenza si ravvisa di per sé connaturale alla custodia dell'impianto di misurazione e alla conservazione della sua efficienza, e a maggior ragione doveva essere adottata dal
Ricorrente_1, stante l'accesso indifferenziato al luogo di conservazione del contatore, aperto all'utilizzo illecito una volta compiuta la manomissione. Il fatto materiale della rimozione abusiva della calotta era poi immediatamente rilevabile con l'adozione di una semplice verifica, basata sulla percezione visiva del contatore e della possibilità di accedere ai circuiti.
Quanto alla ricostruzione dei consumi, la fede privilegiata delle rilevazioni degli accertatori trova conferma nelle pronunce della Corte di Cassazione sul tema (“con riguardo alle sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo, compiuta dai dipendenti dell'Società_1
- incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” Cass. 12 marzo 2020,
n. 7075).
In ogni caso, la natura afflittiva della sanzione punisce il comportamento abusivo indipendentemente da una sottrazione di energia “consumata”, essendo piuttosto correlata all'evasione o anche al mero tentativo di evasione dell'accisa (art. 59 TUA).
La commisurazione della sanzione all'illecito così è graduata da un minimo a un massimo (dal doppio al decuplo) in ragione della minore o maggiore gravità della condotta, e ha come base il valore dell'evasione.
Il sistema di pagamento del tributo, che prevede la responsabilità della società erogatrice di energia, anche a prescindere dal riversamento sull'utente finale, è dipendente, secondo l'esatta ricostruzione della normativa esposta dall'Agenzia appellata, dalla quantificazione della società di distribuzione, di modo che il consumatore finale è estraneo al rapporto d'imposta e in caso di illecito risponde a solo titolo sanzionatorio.
Questo esclude qualsiasi rilievo alla deduzione che il Ricorrente_1 ritrae dal minor consumo computabile in base alla serie storica e alla pochezza degli impianti collegati a quella rete. E in effetti, la rimozione della calotta non può che collegarsi a un intento di sottrazione di energia e il posizionamento del contatore in un'area condominiale accessibile consentiva il prelievo di energia attraverso una derivazione utile a bypassare il meccanismo di misurazione e a escludere la limitazione di potenza. Nè può darsi un qualsiasi rilievo a una precedente fatturazione di conguaglio contabilizzata sui consumi registrati dal misuratore, ed emessa prima della constatazione della manomissione che consentiva di non registrare i consumi.
In ogni caso, derivando la sanzione a carico dell'utente abusivo dall'obbligo della società venditrice e dagli accertamenti del distributore, il calcolo è direttamente dipendente dall'imposta versata dalla venditrice, che definendo il rapporto d'imposta costituisce base di calcolo della sanzione.
Dunque, la determinazione concreta dell'importo della sanzione, graduata in ragione della gravità del fatto,
è comunque vincolata all'importo dell'accisa di cui la società venditrice si è fatta carico.
L'eventuale accertamento di un consumo abusivo inferiore ai calcoli presuntivi elaborati dalla società di distribuzione profilerebbe, al più, un illecito risarcitorio che il Ricorrente_1 dovrebbe perseguire con azione civile.
Quanto poi all'eccezione di decadenza e a quella di prescrizione, l'Agenzia ha rigorosamente rispettato i termini di legge come correttamente computati nella sentenza di primo grado con esatta applicazione dell'art. 20 dlgs n. 472/1997 (31 dicembre del quinto anno successivo alla constatazione dell'illecito) che fissando il limite decadenziale ha consentito di far retroagire il calcolo dei consumi dal febbraio 2010 fino alla verifica, così come determinati dalle società erogatrici, e dell'art. 57, co. 3 dlgs. n. 504 1995, che parimenti indica in 5 anni dalla verifica dell'illecito il termine prescrizionale (cfr. Cass. 30 dicembre 2022, n. 38127, confugrandosi come fatto omissivo anche il mancato pagamento conseguente alla manomissione del contatore).
Il Ricorrente_1 appellante risulta così totalmente soccombente e vanno poste a suo carico le spese anche di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e della difesa dell'appellata da parte di suoi funzionari.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia appellata che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Bari, 29 gennaio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Claudio Luigi Leuci
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GR CC, RE
AULENTA MARIO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 811/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 (in Persona Dell'Amministratore P.t. Dott. Ricorrente_2) - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 1 - Sede Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1372/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 10 e pubblicata il 04/08/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 49799/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, il Ricorrente_1 di Sannicandro di Bari, proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione
Tributaria provinciale di Bari del 18 febbraio/4 agosto 2022 che aveva respinto il suo ricorso contro il provvedimento di irrogazione di sanzione per evasione delle accise su consumi elettrici.
La Commissione, infatti, constatata la manomissione del gruppo di misura riferibile al contraente Ricorrente_1, riteneva la legittimità dell'atto di irrogazione della sanzione sia rispetto alla motivazione che all'accertamento dei fatti e, non di meno, alla tempestività della notifica rispetto ai termini di decadenza e di prescrizione del credito,
Circa l'entità della sanzione riteneva corretta la determinazione in base all'energia potenzialmente
“prelevabile” o “consumabile” dall'utente, per espressa previsione normativa che non tiene conto del consumo effettivo, ma di una misura in base a indici presuntivi.
Di tanto si doleva l'appellante che muoveva alla sentenza varie ragioni di censura, articolando nuovamente l'eccezione di decadenza e di prescrizione, come pure quella relativa al difetto di motivazione, di indeterminatezza ed erronea considerazione del presupposto di fatto, nonché di irragionevolezza, considerando come la ricostruzione presuntiva dei consumi era contraddetta dalle fatture di conguaglio emesse precedentemente dalla società distributrice, dalla destinazione dell'energia a pochi impianti condominiali e dai consumi storici.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane che resisteva all'appello, ritenendo del tutto corretta e completa la motivazione della decisione, e ribadiva che la manomissione del contatore condominiale era stata constatata dai verificatori e praticata mediante la rimozione della calotta anteriore, e quindi con una modalità che permetteva di accedere ai circuiti interni del misuratore ed escludere la registrazione dei consumi e la limitazione di potenza.
Escludevano il ricorrere dei termini di decadenza dell'azione accertatrice e di prescrizione del credito facendo decorrere i primi dalla violazione e i secondi dalla constatazione del fatto illecito.
Aggiungeva che il Ricorrente_1 non aveva assolto all'onere di prova nel dimostrare l'assoluta assenza di colpa, e rilevava in atto, che non era stata fornita alcuna giustificazione della manomissione, consentendo l'utilizzo indifferenziato dell'energia con modalità che permettevano la mancata registrazione dei consumi.
Quanto alla determinazione della sanzione, ne giustificava l'entità con la ricostruzione presuntiva fornita dalle società erogatrici, che erano state tre succedutesi nel tempo, secondo l'importo direttamente discendente dalla fatturazione da loro praticata a seguito del ricalcolo dei consumi.
All'odierna udienza, in esito alla discussione delle parti, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato secondo gli argomenti che seguono.
In ordine alla questione di diritto concernente la sanzionabilità dell'azione cosciente e volontaria, va ricordata la più recente giurisprudenza di legittimità, confermando principi ricorrenti sul tema, ne fa espressa applicazione alla materia doganale. Con ordinanza del 21.12.2024, n. 33839, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'esclusione di responsabilità dell'incolpato richiede la dimostrazione del proprio difetto assoluto di colpa, facendo discendere tale prova dall'adozione della diligenza del caso, mediante lo svolgimento di tutti gli accertamenti necessari e le opportune verifiche per evitare di commettere (o comunque di incorrere nel) l'illecito.
Applicando tale statuizione al caso di specie ci si avvede del mancato raggiungimento da parte del
Ricorrente_1 di una tale dimostrazione a suo vantaggio, militando invece elementi gravemente presuntivi della sua colpevolezza. Infatti, la manomissione dell'impianto era di tutta evidenza perché consisteva nella rimozione della calotta anteriore e nella conseguente possibilità di accedere ai circuiti interni, impedire la registrazione dei consumi e alterare la limitazione di potenza.
Il fatto che al momento della verifica il contatore funzionasse regolarmente, non è elemento che esclude né la colpevolezza, basata sull'omissione di controllo, né i presupposti sanzionatori bastando la mera potenzialità del prelievo illecito in ragione della rilevanza che la norma attribuisce anche al solo tentativo.
Ora, anche a prescindere dalle conclusioni che derivano dall'utilità della frode, e che consentono di individuare nel beneficiario del consumo abusivo il Ricorrente_1 ovvero il ceto indifferenziato dei condomini, trattandosi di un contatore centralizzato, quel che rileva ai fini della sanzionabilità della condotta è, in ogni caso, il fatto acclarato, e cioè che il Ricorrente_1 non ha adottato la dovuta diligenza. Quello, infatti, era il contraente intestatario ed era parimenti utilizzatore della fornitura, cosicchè non poteva sottrarsi a un dovere di controllo della funzionalità dell'impianto. Siffatta diligenza si ravvisa di per sé connaturale alla custodia dell'impianto di misurazione e alla conservazione della sua efficienza, e a maggior ragione doveva essere adottata dal
Ricorrente_1, stante l'accesso indifferenziato al luogo di conservazione del contatore, aperto all'utilizzo illecito una volta compiuta la manomissione. Il fatto materiale della rimozione abusiva della calotta era poi immediatamente rilevabile con l'adozione di una semplice verifica, basata sulla percezione visiva del contatore e della possibilità di accedere ai circuiti.
Quanto alla ricostruzione dei consumi, la fede privilegiata delle rilevazioni degli accertatori trova conferma nelle pronunce della Corte di Cassazione sul tema (“con riguardo alle sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo, compiuta dai dipendenti dell'Società_1
- incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” Cass. 12 marzo 2020,
n. 7075).
In ogni caso, la natura afflittiva della sanzione punisce il comportamento abusivo indipendentemente da una sottrazione di energia “consumata”, essendo piuttosto correlata all'evasione o anche al mero tentativo di evasione dell'accisa (art. 59 TUA).
La commisurazione della sanzione all'illecito così è graduata da un minimo a un massimo (dal doppio al decuplo) in ragione della minore o maggiore gravità della condotta, e ha come base il valore dell'evasione.
Il sistema di pagamento del tributo, che prevede la responsabilità della società erogatrice di energia, anche a prescindere dal riversamento sull'utente finale, è dipendente, secondo l'esatta ricostruzione della normativa esposta dall'Agenzia appellata, dalla quantificazione della società di distribuzione, di modo che il consumatore finale è estraneo al rapporto d'imposta e in caso di illecito risponde a solo titolo sanzionatorio.
Questo esclude qualsiasi rilievo alla deduzione che il Ricorrente_1 ritrae dal minor consumo computabile in base alla serie storica e alla pochezza degli impianti collegati a quella rete. E in effetti, la rimozione della calotta non può che collegarsi a un intento di sottrazione di energia e il posizionamento del contatore in un'area condominiale accessibile consentiva il prelievo di energia attraverso una derivazione utile a bypassare il meccanismo di misurazione e a escludere la limitazione di potenza. Nè può darsi un qualsiasi rilievo a una precedente fatturazione di conguaglio contabilizzata sui consumi registrati dal misuratore, ed emessa prima della constatazione della manomissione che consentiva di non registrare i consumi.
In ogni caso, derivando la sanzione a carico dell'utente abusivo dall'obbligo della società venditrice e dagli accertamenti del distributore, il calcolo è direttamente dipendente dall'imposta versata dalla venditrice, che definendo il rapporto d'imposta costituisce base di calcolo della sanzione.
Dunque, la determinazione concreta dell'importo della sanzione, graduata in ragione della gravità del fatto,
è comunque vincolata all'importo dell'accisa di cui la società venditrice si è fatta carico.
L'eventuale accertamento di un consumo abusivo inferiore ai calcoli presuntivi elaborati dalla società di distribuzione profilerebbe, al più, un illecito risarcitorio che il Ricorrente_1 dovrebbe perseguire con azione civile.
Quanto poi all'eccezione di decadenza e a quella di prescrizione, l'Agenzia ha rigorosamente rispettato i termini di legge come correttamente computati nella sentenza di primo grado con esatta applicazione dell'art. 20 dlgs n. 472/1997 (31 dicembre del quinto anno successivo alla constatazione dell'illecito) che fissando il limite decadenziale ha consentito di far retroagire il calcolo dei consumi dal febbraio 2010 fino alla verifica, così come determinati dalle società erogatrici, e dell'art. 57, co. 3 dlgs. n. 504 1995, che parimenti indica in 5 anni dalla verifica dell'illecito il termine prescrizionale (cfr. Cass. 30 dicembre 2022, n. 38127, confugrandosi come fatto omissivo anche il mancato pagamento conseguente alla manomissione del contatore).
Il Ricorrente_1 appellante risulta così totalmente soccombente e vanno poste a suo carico le spese anche di questo grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e della difesa dell'appellata da parte di suoi funzionari.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia appellata che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Bari, 29 gennaio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Claudio Luigi Leuci