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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa MA IE Presidente
- Dott.ssa ME AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13981 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- , nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Ballatore, giusta procura in atti;
E
- , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Larizza, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 24.11.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. Responsabilità genitoriale
La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, educazione, residenza abituale, ecc.).
2. Collocazione della minore
La residenza anagrafica della minore sarà presso la madre, SI.ra , in Parte_1
Roma, via Leonardo da Vinci 109, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé liberamente ed in misura paritaria, nel rispetto dei desideri della figlia, e comunque, in difetto di diverso accordo con le seguenti modalità:
DURANTE LA SETTIMANA
La minore sarà in modo paritario con entrambi i genitori trascorrendo una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, con cambio previsto il lunedì pomeriggio prima di cena.
PER LE VACANZE ESTIVE
1 Nei mesi di luglio e agosto ogni genitore potrà avere con sé la figlia per due settimane consecutive. Le settimane di vacanza dovranno essere determinate di comune accordo tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI
• Natale: - il 24 dicembre con la madre;
- il 25 ed il 26 dicembre con il padre;
- il resto del periodo delle vacanze scolastiche natalizie sarà alternato di anno in anno, in modo paritario, tenendo in considerazione i desideri della figlia.
• Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta con l'altro, con alternanza annuale.
3. Mantenimento
Considerata l'omogeneità dei redditi di entrambi i genitori e la pariteticità dei tempi di permanenza, le parti non prevedono alcun assegno di mantenimento e ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui la stessa soggiorna con lui/lei.
4. Spese straordinarie
Le spese straordinarie occorrenti alla figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, in applicazione del Protocollo d'intesa siglato in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale Civile di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che le parti intendono espressamente richiamare. Il conteggio e l'eventuale versamento a favore del genitore che ha effettuato spese maggiori saranno effettuati entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario.
5. Rapporti genitoriali e comunicazioni
I genitori si impegnano a collaborare lealmente e a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto, favorendo in ogni modo il sereno sviluppo della minore e la costante presenza di entrambi i genitori nella sua vita”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della minore ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal Per_1 contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data
24.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ME AL MA IE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa MA IE Presidente
- Dott.ssa ME AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13981 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- , nata a [...] il [...], , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Ballatore, giusta procura in atti;
E
- , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Larizza, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 24.11.2025; viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. Responsabilità genitoriale
La minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse (salute, istruzione, educazione, residenza abituale, ecc.).
2. Collocazione della minore
La residenza anagrafica della minore sarà presso la madre, SI.ra , in Parte_1
Roma, via Leonardo da Vinci 109, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé liberamente ed in misura paritaria, nel rispetto dei desideri della figlia, e comunque, in difetto di diverso accordo con le seguenti modalità:
DURANTE LA SETTIMANA
La minore sarà in modo paritario con entrambi i genitori trascorrendo una settimana con ciascun genitore, a settimane alterne, con cambio previsto il lunedì pomeriggio prima di cena.
PER LE VACANZE ESTIVE
1 Nei mesi di luglio e agosto ogni genitore potrà avere con sé la figlia per due settimane consecutive. Le settimane di vacanza dovranno essere determinate di comune accordo tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E PASQUALI
• Natale: - il 24 dicembre con la madre;
- il 25 ed il 26 dicembre con il padre;
- il resto del periodo delle vacanze scolastiche natalizie sarà alternato di anno in anno, in modo paritario, tenendo in considerazione i desideri della figlia.
• Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì di Pasquetta con l'altro, con alternanza annuale.
3. Mantenimento
Considerata l'omogeneità dei redditi di entrambi i genitori e la pariteticità dei tempi di permanenza, le parti non prevedono alcun assegno di mantenimento e ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della figlia nei periodi in cui la stessa soggiorna con lui/lei.
4. Spese straordinarie
Le spese straordinarie occorrenti alla figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno, in applicazione del Protocollo d'intesa siglato in data 17 dicembre 2014 tra il Tribunale Civile di Roma ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che le parti intendono espressamente richiamare. Il conteggio e l'eventuale versamento a favore del genitore che ha effettuato spese maggiori saranno effettuati entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario.
5. Rapporti genitoriali e comunicazioni
I genitori si impegnano a collaborare lealmente e a mantenere rapporti improntati al reciproco rispetto, favorendo in ogni modo il sereno sviluppo della minore e la costante presenza di entrambi i genitori nella sua vita”.
Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della minore ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal Per_1 contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data
24.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
ME AL MA IE
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