Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio LA, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello. a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento iscritto al n. 338/2023 R.G.L., vertente TRA dr. , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Maria Infantino (CF ) presso CodiceFiscale_2 il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio LA, via S. Caterina Trav. Priv. 21, fax 0965/651034, pec Email_1 ricorrente in riassunzione ex art. 392 c.p.c. CONTRO Controparte_1
, (C.F. – P.I. ) – con sede in Catanzaro, Via Lungomare, Località
[...] P.IVA_1 Mosca snc, in persona del Commissario Straordinario pro – tempore, Prof. Generale CP_2
, elettivamente domiciliato in Reggio LA, SS 18 TR. I^, n. 87/A, presso lo studio
[...] dell'avv. Elisabetta Giorgi (C.F. ) che lo rappresenta e difende, pec C.F._3
Email_2 resistente ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Reggio LA in data 10 maggio 2012, il dott. esponeva di essere stato dipendente dell' e Parte_1 CP_1 collocato in quiescenza. Aveva svolto, a seguito di procedura selettiva, dal 1.4.2007 al 31.12.2010, le funzioni di Responsabile del Dipartimento Provinciale di Reggio LA (funzioni che dal 1.10.2006 fino al 31.3.2007 aveva svolto in via provvisoria dopo il collocamento a riposo del precedente Responsabile del Dipartimento Provinciale di Reggio LA). Il trattamento economico percepito in base al contratto sottoscritto differiva, in difetto, da quelli che erano i parametri retributivi stabiliti nei CCNL, nonché da quello che sarebbe stato il trattamento economico da percepire in esecuzione a quanto previsto dall'art. 8 dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato di direttore di struttura complessa di Direttore di . Parte_2 Chiedeva, pertanto, il riconoscimento delle differenze retributive (per il periodo 1.4.2007/31.12.2010), quantificate nella misura di € 107.399,00 o, in subordine, nella diversa misura maggiore o minore che accertata, risultante dalla somma delle seguenti voci:
a) Retribuzione posizione variabile aziendale;
b) Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento;
c) Indennità Esclusività Rapporto;
d) Indennità di Risultato. Chiedeva, inoltre, la condanna dell' a rivedere il trattamento CP_1 pensionistico, tenendo conto delle differenti voci retributive, nonché, in conseguenza, a rivedere l'indennità di buonuscita. Costituitasi, l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1 Non contestava l'espletamento dell'incarico rivestito dalla data del 1.4.2007 al 31.12.2.2010, di Direttore del di Reggio LA, Parte_2 deduceva, invece, che il ricorrente aveva percepito quanto spettante in base al contratto dallo stesso sottoscritto, in quanto il contratto all'art. 4) prevedeva esplicitamente una dettagliata descrizione delle voci retributive che sarebbero andate a comporre il trattamento economico, con specifica indicazione non solo delle voci ma anche del relativo importo da corrispondere, con ulteriore previsione dell'automatico adeguamento ai valori fissati dai CCNL e CCDI vigenti nel tempo. A fronte della determinazione pattizia della retribuzione, ogni ulteriore pretesa creditoria che il dipendente avesse inteso avanzare avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta dal dato contrattuale che costituisse la fonte di ogni pretesa retributiva del dipendente. Non assumeva rilievo la circostanza secondo cui gli importi contenuti nel contratto non corrispondevano a quanto indicato nell'avviso di selezione, in quanto nessuna norma vietava all'Amministrazione, prima della sottoscrizione dei contratti individuali, di determinare correttamente le voci economiche, eventualmente, se necessario modificando quanto indicato nell'avviso pubblico. Poiché il ricorrente aveva eccepito l'erroneità di quanto dovuto senza contestare la nullità del contratto, nulla era dovuto in quanto il trattamento corrisposto era stato annualmente adeguato alle prescrizioni della contrattazione collettiva. Quanto da controparte quantificato in relazione alla posizione variabile aziendale non trovava riscontro né nel CCNL, né nell'avviso pubblico, trattandosi di emolumento la cui quantificazione competeva all'Azienda in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo, come previsto dall'art 40 CCNL Area dirigenza dell'8.6.2000, che deduceva di averla quantificata nel contratto individuale ed erogata in quell'importo al ricorrente. L'indennità di risultato andava erogata esclusivamente a seguito di valutazione del dirigente, volta a verificare se fossero stati raggiunti gli obiettivi assegnati, nonché in relazione alle risorse disponibili sui fondi stabiliti attraverso la contrattazione decentrata aziendale. In mancanza di tale valutazione nessun diritto spettava. Inoltre, l'erogazione delle indennità di risultato per gli anni 2007 e 2008 era avvenuta in violazione della normativa in materia, secondo quanto anche indicato nella relazione ispettiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze a carico dell' nell'anno 2012. CP_1
Infine, il contratto di lavoro aveva avuto validità fino al 31.12.2008 e, successivamente a tale data e fino alla scadenza, lo svolgimento delle funzioni si era svolto in regime di proroga di fatto delle funzioni sino alla data di cessazione dal servizio per quiescenza.
2. Con sentenza n. 943/2015 pubblicata il 25.06.2015, il Tribunale, accoglieva parzialmente il ricorso e condannava l al pagamento della complessiva somma CP_1 di € 50.723,33 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazioni come per legge dal dovuto al soddisfo, nonché a ricalcolare, in riferimento alle predette differenze retributive accertate in giudizio, l'indennità di buonuscita liquidata, oltre che alla rifusione delle spese processuali. Osservava il Tribunale che l'oggetto del contendere scaturiva dalla difformità tra il trattamento economico previsto dal contratto individuale di lavoro e quanto, invece, 3
contenuto nell'avviso pubblico della procedura selettiva e nella previsione del CCNL applicabile. Il bando di concorso, interno o meno, costituiva un'offerta al pubblico, vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso. Tuttavia, la successiva sottoscrizione del contratto individuale di lavoro integrava un accordo, sul quale era stato raggiunto il reciproco consenso, volto a disciplinare il rapporto di lavoro nei suoi diversi profili secondo quel determinato regolamento di interessi, di cui il contratto era espressione. Nel caso di specie, il contratto individuale di lavoro non conteneva alcun rinvio all'Avviso di gara, neppure per quanto non espressamente previsto. Al punto 4) del contratto individuale era disciplinato il trattamento economico;
alla lett. a) era previsto: "Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Area Dirigenza STPA, nonché dai contratti decentrati integrativi", alla lettera b) "La retribuzione annua lorda è articolata come di seguito specificato: …", ed ancora alla lettera c) " … Resta escluso qualsiasi altro emolumento". Esaminava, quindi, le singole voci retributive, facendo riferimento, ove accertata la fondatezza della pretesa, alle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio contabile ed alle differenze ivi calcolate tra quanto percepito dall'odierno ricorrente in base alle previsioni del contratto individuale e quanto spettante in base al CCNL. Relativamente alla “Retribuzione posizione variabile aziendale”, il c.t.u. aveva accertato che per il periodo di riferimento il ricorrente avrebbe dovuto percepire in base alle disposizioni del CCNL € 77.467,50 (tabella 1 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti), importo che effettivamente era stato erogato: tabella n. 3 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti, da cui, tra l'altro, risultava che al ricorrente nel giugno 2010 era stato riconosciuto un importo di € 177,65 quale arretrato a titolo di retribuzione posizione variabile aziendale essendo stato espunto, rispetto alla versione originaria della perizia, l'importo di € 4.909,21 erogato allo stesso titolo nel luglio 2007 in quanto ritenuto di competenza dell'anno 2006. Per tale voce nulla risultava dovuto al ricorrente. Per quanto riguardava la “Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento” il c.t.u. aveva accertato che, per il periodo oggetto di causa, in base alle previsioni del CCNL, il ricorrente avrebbe dovuto percepire € 71.508,46 (tabella 1 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti). Risultava, invece, che a tale titolo erano stati erogati € 38.733,15 (tabella n. 3 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti, ove tra l'altro era stato espunto l'importo di € 6.587,72, erogato quale arretrato nel luglio 2007 e presente nella versione originaria della perizia, in quanto ritenuto di competenza dell'anno 2006). A titolo di “Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento” spettava, dunque, la differenza retributiva ammontane a € 32.755,31 (differenza tra euro 71.508,46 ed euro 38.733,15), con conseguente accoglimento della domanda per detto importo. Per quanto atteneva la “Indennità Esclusività Rapporto”, il c.t.u. aveva accertato che, per il periodo oggetto di causa, in base alle previsioni del CCNL, avrebbero dovuto essere percepiti € 63.020,64 (tabella 1 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti), mentre erano stati percepiti € 44.485,89 più l'importo di € 566,53 erogato nel giugno 2010 quale arretrato a titolo di “Indennità Esclusività Rapporto” (tabella n. 3 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti). A titolo di “Indennità Esclusività Rapporto” era stata accertata la differenza retributiva di € 17.968,22 (differenza tra € 63.020,64 e € 45.052,42), con accoglimento della domanda per il detto importo. Per quanto riguardava, infine, la “Indennità di Risultato”, l'erogazione tale emolumento era " strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e dei progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della 4
negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del D. Lgs n. 502 del 1992e 14 e 20, comma 1 e 2 del D. Lgs n.29 del 1993” , così il comma 1 dell'art. 62 del CCNL Area Dirigenza SPTA del 5.12.1996; nei successivi commi si ribadiva che l'erogazione dell'incentivo "è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati" e che detti risultati erano oggetto di valutazione (cfr. comma 7), ulteriori limiti veniva posti con riferimento anche alle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite all'unità operativa e sempre in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato ( cfr. comma 8). Inoltre, l'art. 52 del CCNL Area Dirigenza SPTA del 8.6.2000, al comma 6 prevedeva che “la verifica del raggiungimento dei risultati di cui al comma 5 lett. b) è affidata al nucleo di valutazione o ai servizi di controllo interno ed è, in ogni caso, condizione necessaria per l'erogazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato”. L'art. 25 e 26 CCNL Area Dirigenza SPTA del 3.11.2005, conteneva una serie di prescrizioni relative al procedimento di verifica e valutazione dei dirigenti, nonché agli organismi a ciò preposti. La corresponsione, dunque, dell'indennità di risultato presupponeva l'instaurazione di uno specifico procedimento, con predeterminazione di specifici obiettivi e/o livelli di prestazione nei riguardi di ciascun dirigente e la successiva verifica della loro realizzazione o del relativo grado da parte del medesimo dirigente, elementi che rilevavano anche ai fini della quantificazione dello stesso emolumento. Non sussistevano le condizioni per l'attribuzione della retribuzione di risultato in tutti quei casi in cui, per qualsiasi ragione, nel periodo di riferimento fosse mancato tale procedimento, adempimento non più instaurabile non essendo possibile l'assegnazione di obiettivi e la verifica del loro raggiungimento ora per allora. Neppure sussisteva la presunta contraddizione dell' evidenziata dalla difesa CP_1 del ricorrente, laddove era stato affermato: "la stessa cade in palese CP_1 contraddizione atteso che per un verso asserisce che nessuna indennità di risultato sarebbe dovuta a favore del dott. per omessa verifica dei risultati raggiunti e poi, per altro verso, Pt_1 ha proceduto a liquidare a titolo di indennità di risultato una somma annua di €3.000,00 che non si capisce da cosa tragga origine". Osservava il Tribunale che la difesa aveva precisato che le somme erogate CP_1 a titolo di retribuzione di risultato per l'anno 2007 e 2008 non erano dovute per l'inosservanza della normativa contrattuale, tanto che in occasione della relazione ispettiva del Ministero dell'economica e delle finanze a carico dell' nell'anno 2012, trasmessa con nota CP_1 prot. 0064675- SI 2342/V del 19.7.2012, era stata evidenziata proprio l'illegittimità dell'indennità di risultato erogata (se pure a titolo di anticipazione), perché si trattava di emolumento che non poteva essere erogato se non fossero stati raggiunti gli obiettivi prefissati, riservandosi pure di agire successivamente per il recupero delle stesse. La mancanza del giudizio valutativo e, prima ancora, del sistema di valutazione e dell'assegnazione degli obiettivi, impediva il riconoscimento dell'indennità di risultato indipendentemente da ogni altra considerazione. Tal conclusione trovava conforto nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di trattamento economico del personale pubblico con qualifica dirigenziale, laddove il CCNL stabiliva che la retribuzione di risultato fosse erogata solo a seguito della positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa era correlata, escludeva che tale emolumento potesse spettare per il mero svolgimento delle funzioni dirigenziali (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 8084 del 21/04/2015, che richiamava Cass. sez. L 20976/2011 e Cass. sez. L 10559/2013). Decideva come in premessa riportato.
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3. La sentenza veniva appellata dall' e l'appello veniva resistito dal dott. CP_1
. Pt_1 Con sentenza n. 257/2017, pubblicata il 28.02.2017, la Corte di Appello di Reggio LA, accoglieva l'appello e in riforma della sentenza, rigettava la domanda proposta da e condannava quest'ultimo al pagamento - in favore di Parte_1 [...]
delle spese dei due gradi di Controparte_3 giudizio, ponendo definitivamente a carico del ricorrente le spese di c.t.u.. Affermava la Corte che il gravame aveva censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che, per le due voci stipendiali € 32.755,31 per la voce “maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento “e € 17.968,22 per la voce indennità di esclusività del rapporto, il trattamento retributivo previsto nel contratto individuale dovesse prevalere su quello di cui alla contrattazione collettiva di settore. L'appello meritava accoglimento. Innanzitutto, come emerso dalla documentazione (regolamento dell'ente approvato con decreto commissariale nr. 75 del 9.4.2002 e con delibera della Giunta Regionale nr. 75 del 14.5.2002) prodotto dall'appellante e come concordemente affermato dai difensori di entrambe le parti in causa, espressamente invitate a interloquire sul punto con ordinanza interlocutoria della Corte del 14.10.2016, il dr. - per l'incarico ricevuto ed espletato di Pt_1 direttore del dipartimento provinciale di Reggio LA - doveva reputarsi dirigente di livello generale apicale. Tanto premesso doveva applicarsi (tematica sulla quale le parti erano state invitate a interloquire con la suddetta ordinanza) la disciplina prevista dal combinato disposto di cui all'art. 19 II comma D. Lgs. nr. 165 del 2001 e di cui al comma 2 dell'art. 24 del medesimo D. Lgs., in virtù della quale al provvedimento dell'incarico dirigenziale accede un contratto individuale ove “…è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali , e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi “. Dal testo della norma in questione emergeva che per i dirigenti apicali mentre il trattamento economico fondamentale doveva comunque parametrarsi sul contenuto dei contratti collettivi, nessun vincolo sussisteva per quel che ineriva le componenti accessorie della retribuzione, in relazione alle quali ampio spazio era lasciato al contratto individuale. Nessun dubbio poteva sussistere in relazione al carattere accessorio delle voci retributive (“maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento” e “indennità di esclusività del rapporto”) per le quali era stata parzialmente accolta la domanda, tanto emergendo dal fatto che esse non erano annoverate fra le componenti del trattamento fondamentale (fra le quali rientrava la sola retribuzione di posizione minima di parte fissa e variabile, con esclusione di qualsiasi maggiorazione) indicate dall'art. 35 del CCNL di categoria quadriennio 1998-2001 dirigenza SSN. Nel contratto individuale di assunzione, dopo un generico richiamo all'applicabilità dei contratti collettivi nazionali e decentrati, le voci retributive inerenti al trattamento economico fondamentale e accessorio (nell'ambito del quale erano comprese le due voci) erano specificamente elencate nell'importo indicato nello stesso contratto, aggiungendosi, subito dopo, che “…resta escluso qualsiasi altro emolumento.” Pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza doveva essere rigettata la domanda proposta in primo grado da , a carico del quale andava Parte_1 posto il pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio e le spese di c.t.u..
4. Avverso la sentenza della Corte di Appello, il dott. proponeva ricorso per Pt_1 cassazione, resistito da CP_1 6
Con ordinanza n. 12869 pubblicata in data 11.05.2023, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio LA in diversa composizione. Affermava la Suprema Corte che la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui nessun vincolo sussisteva per le componenti accessorie della retribuzione, in relazione alle quali ampio spazio era lasciato al contratto individuale, si poneva in contrasto con l'art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, che aveva demandato alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico ed aveva posto il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti. Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n.165/2001, il trattamento fondamentale ed accessorio era definito dai contratti collettivi (salvo quanto stabilito dall'art. 40 comma 3-ter, e dall'art. 47-bis, comma 1, i quali prevedevano rispettivamente la possibilità di adottare provvedimenti provvisori nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo per la stipula del contratto collettivo integrativo e l'erogazione provvisoria degli incrementi previsti per il trattamento stipendiale decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi); ai sensi del successivo comma 2, le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Ciò premesso, era da tempo consolidata nella giurisprudenza della Corte l'affermazione secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale veniva attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico non era sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, atteso che la misura economica doveva trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizzava in capo al dipendente solo qualora l'atto fosse conforme alla volontà delle parti collettive (Cass. n.15902/18). La Corte aveva inoltre precisato che il principio di pari trattamento di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.165/2001 vietava trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (si vedano per tutte Cass. n.6090/2021, Cass. n. 2718/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata).
La sentenza impugnata non si era attenuta ai principi di diritto richiamati, e sotto tale profilo doveva essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che doveva procedere ad un nuovo esame, attenendosi a quanto enunciato nei punti precedenti, ed a regolare le spese del giudizio di legittimità. Non risultando chiaro se le voci relative alla “Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento” e all'“indennità di esclusività” fossero state corrisposte al ricorrente in misura inferiore al dovuto (come prospettato alle pagg. 14, 15, 16 e 19 del ricorso), o se al medesimo non era stata per nulla corrisposta la voce relativa all' “indennità di esclusività” mentre gli era stata erogata in misura inferiore al dovuto la voce relativa alla “Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento” (come prospettato a pag. 29 del ricorso), il giudice di rinvio doveva altresì accertare se ed in quale misura fossero state corrisposte le suddette voci, tenendo presente che esse dovevano essere pagate nelle misure pari a quelle previste dalla contrattazione collettiva.
5. Il dott. riassumeva il giudizio innanzi a questa Corte di Appello. Pt_1 Affermava che, sul principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la difesa del ricorrente aveva rielaborato i conteggi prendendo a riferimento le due voci maggiorazione retribuzione posizione capo dipartimento e indennità di esclusività, utilizzando esclusivamente i parametri previsti nel CCNL 1998-2001, che era il contratto di riferimento per il periodo di interesse. 7
Dai prospetti allegati si poteva evincere che con riferimento alla voce Maggiorazione Retribuzione Posizione capo dipartimento l'articolo da pendere a riferimento è l'art. 40, comma 9, ai sensi del quale “nel conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento per la retribuzione di posizione del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35% e il 50% calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”. Nel calcolo a seguire si era tenuto conto di quanto aveva percepito il a tale titolo Pt_1 e di quanto invece avrebbe dovuto percepire, giungendo alla conclusione che per l'intero periodo 01.04.2007 - 31.12.2010 lo stesso aveva diritto a conseguire la differenza di € 35.689,06. Per quanto riguardava l'altra voce “Indennità di Esclusività” essa era stata corrisposta ma in misura inferiore a quella prevista dal CCNL. Nel dettaglio, l'art. 5 del CCNL fissava la misura della indennità di esclusività in maniera differente a seconda che il soggetto che aveva diritto a percepirla rivestisse il ruolo di Dirigente con incarico di Direzione di Struttura Complessa (Lire 31.994.000), ovvero il ruolo di Dirigente con incarico di Direzione di Struttura Semplice ed esperienza professionale superiore a quindici anni (Lire 22.856.000). Nella fattispecie al dott. era stata corrisposta questa seconda indennità di Pt_1 esclusività in luogo di quella di Dirigente con incarico di Direzione di Struttura Complessa e, pertanto, lo stesso aveva diritto a conseguire la differenza di indennità per il periodo di riferimento. Per quest'ultima indennità andava considerato che con integrazione al CCNL, per il biennio economico 2008-2009, l'indennità aveva subito una leggera variazione in rialzo, pari ad € 17.052,27. Dai calcoli effettuati al Dr. doveva, quindi, essere corrisposta una differenza di Pt_1 indennità di esclusività pari ad € 9.045,44 per il periodo 01.05.2007 – 31-12-2008 ed una indennità pari ad € 10.552,53 per il periodo 01.012009 – 31-12-2010. In totale, per le due voci di indennità il aveva diritto a differenze economiche pari Pt_1 ad € 55.287.03. Rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Riconoscere come dovute le voci stipendiali relativa alla “Maggiorazione retribuzione posizione Capo Dipartimento” e “Indennità di esclusività”; 2) Riconoscere che esse voci dovranno essere pagate nella misura pari a quelle previste dalla contrattazione collettiva;
3) Accertare che al dott. dovevano essere Pt_1 corrisposte per la voce “Maggiorazione retribuzione posizione Capo Dipartimento” le differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire pari ad € 35.689,06 come previsto dal CCNL e come determinato;
4) Accertare che al dott. dovevano essere Pt_1 corrisposte per la voce “Indennità di esclusività” le differenze tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire pari ad € 9.045,44 per il periodo 01.05.2007 – 31-12-2008 ed € 10.552,53 per il periodo 01.012009 – 31-12-2010 come previsto dal CCNL come determinate;
5) Condannare, pertanto, l a corrisponder per tali due voci la somma CP_1 di € 55.287,03 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
6) Riconoscere e dichiarare che il dott. , verificata l'esatta retribuzione, aveva diritto ad Pt_1 avere rivisto il trattamento pensionistico tenendo conto delle differenti voci retributive nonché ordinare all' di rivedere l'indennità di buonuscita con conseguente condanna a CP_1 corrispondere il giusto dovuto. Con interesse e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
7) Condannare, pertanto, l alla corresponsione delle relative somme;
CP_1 8) Condannare, infine, l a corrispondere al dott. le spese legali di tutti i gradi CP_1 Pt_1 di giudizio come quantificati nella notula allegata, oltre le spese di CTU, con distrazione ex art. 93c.p.c. a favore del difensore istante. Ai fini della determinazione del dovuto, nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse ritenere non satisfattiva, la determinazione del quantum così come rielaborata 8
nell'atto introduttivo del giudizio di rinvio alla luce della pronuncia della Suprema Corte, chiedeva che venisse disposta c.t.u. per la determinazione del dovuto.
Si costituiva in giudizio l che resisteva all'atto di riassunzione e chiedeva il CP_1 rigetto delle domande ivi formulate, in quanto inammissibili, generiche, infondate ed esorbitanti i limiti propri del giudizio di rinvio e con fraintendimento del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza rescindente. In via preliminare e pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità delle domande per come formulate nel ricorso in riassunzione, in quanto nuove e precluse dal giudicato e sulle stesse dichiarava di non accettare il contraddittorio. Nel ricorso in riassunzione il ricorrente chiedeva inammissibilmente somme maggiori di quelle originariamente riconosciute dalla sentenza di primo grado, mai dallo stesso impugnata, adducendo la rideterminazione delle stesse in esecuzione dei principi dettati dalla Suprema Corte nell'ordinanza rescindente. Era evidente l'abnormità e l'erroneità di tale assunto alla luce del facile rilievo che la Corte di Cassazione non aveva compiuto alcun accertamento di fatto sulla misura delle voci del trattamento retributivo, né aveva dettato i criteri di calcolo, avendo, al contrario, rimesso al Giudice del merito di verificare le somme corrisposte dall' al proprio dipendente CP_1
e la conformità alle norme di legge e collettive. Pertanto, la “rideterminazione” delle somme doveva ritenersi e dichiararsi manifestamente inammissibile in quanto, integrando una domanda nuova, era preclusa nel presente giudizio di rinvio dal divieto di “nova” in appello nonché dagli effetti del giudicato formatosi a seguito della sentenza di primo grado, non impugnata in via incidentale dalla parte avente interesse. In ogni caso, l eccepiva la prescrizione di ogni pretesa mai in precedenza CP_1 avanzata e/o qui modificata stante l'ampio decorso del termine dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa di differenze retributive avanzata dal dott. e si opponeva alla richiesta di c.t.u.. Pt_1 Sul dubbio palesato dalla Corte di Cassazione sull'effettiva erogazione delle voci contemplate nel contratto individuale di lavoro, la Corte di Appello, sulla base dell'allegazione documentale delle parti e sulla base del principio di “non contestazione”, doveva accertare e dichiarare che il trattamento previsto nel contratto individuale di lavoro fosse stato integralmente corrisposto al ricorrente e non poteva che confermare che nessuna ulteriore differenza retributiva era dovuta al Dott. per l'incarico di Direttore del Pt_1 Dipartimento Provinciale dell' dal 02.04.2007 al 31.12.2010, avendo percepito CP_1 interamente il trattamento economico previsto nel contratto individuale di lavoro, pienamente conforme nelle norme collettive vigenti. Per le altre due voci retributive contestate eccepiva, quanto alla voce Maggiorazione retribuzione posizione Capo Dipartimento, che trattavasi di voce del trattamento accessorio, essendo una componente della parte variabile della retribuzione di posizione ex art. 53 CCNL Dirigenza SPTA 30.12.1996. Detta voce, era stata determinata dall' avendo come riferimento i parametri CP_1 minimi e massimi stabiliti dall'art. 40 del CCNL Dirigenza SPTA 08.06.2000 – 35% minimo
– 50% massimo della retribuzione di posizione variabile calibrata sulla fascia A del trattamento fondamentale dei Dirigenti di Struttura Complessa. Non sussisteva dubbio, pertanto, che le norme collettive rimettevano all'Azienda la quantificazione effettiva sia della retribuzione di posizione variabile sia della maggiorazione (nell'ambito dei parametri minimo e massimo previsti dalla norma collettiva – art. 40 CCNL citato) con la conseguenza che, nella specie, gli emolumenti per come stabiliti da CP_1 9
nel contratto individuale ed effettivamente erogati al Dirigente, considerati cumulativamente, risultavano conformi ai valori fissati dal CCNL vigente. Se così era, e nel caso di specie la retribuzione di posizione minima – fissa e non modificabile – era risultata determinata e corrisposta in misura conforme alle norme contrattuali, come pure la retribuzione di posizione variabile (secondo le verifiche compiute dal CTU di primo grado e il relativo accertamento da parte del Tribunale, coperto dal giudicato), la voce “maggiorazione retribuzione di posizione capo dipartimento” parametrata per espressa previsione collettiva alla voce retribuzione di posizione variabile, era conforme ai minimi contrattuali e, non pertanto, censurabile nel quantum stabilito ed effettivamente erogato. La retribuzione di posizione variabile era stata determinata da nel massimo CP_1 del parametro fissato dal CCNL Dirigenza SPTA 08.06.2000, art. 40, comma 9, pari al 50% del trattamento fondamentale previsto per i dirigenti di fascia a) pari agli 80 milioni delle vecchie lire, attuali € 41.316,55, nell'importo di € 20.658,00 espressamente stabilito nel contratto ed effettivamente corrisposto. Pertanto, ove in sede di contratto individuale di lavoro avesse ritenuto di CP_1 attribuire per la voce “retribuzione di posizione variabile” il minimo previsto dal richiamato CCNL 08.06.2000, art. 40, (35% di 80 milioni pari a 28 milioni - attuali € 14.460,79) nessuna differenza retributiva avrebbe potuto, il Dirigente, rivendicare per la ragione che la determinazione, rimessa all' all'interno dei parametri, minimo e massimo stabiliti Pt_3 dalle norme collettive, sarebbe stata perfettamente legittima. In tal senso, andava osservato come, nel contratto individuale di lavoro, al Dirigente la
“Retribuzione di posizione variabile” era stata riconosciuta ed erogata complessivamente nella misura massima prevista dalla norma collettiva (€ 20.658,00 e di € 10.329,00), che pur prevedeva un range tra minimo e massimo, sicché anche l'importo minimo sarebbe stato conforme al limite contrattuale. Sulla voce “indennità di esclusività”, nessuna differenza era dovuta, sia per le ragioni espresse dalla Corte di Appello nella sentenza cassata sia per le considerazioni che seguivano. Trattavasi di componente accessoria del trattamento retributivo. Ma a parte ciò, che già solo escludeva l'esistenza di una differenza retributiva, essendo rimessa alla determinazione dell' all'interno dei parametri fissati dalle disposizioni Pt_3 collettive, tale voce non sarebbe dovuta alle figure apicali di quindi, nemmeno al CP_1
Direttore della Struttura Complessa – Dipartimento Provinciale - non appartenendo il dirigente al ruolo sanitario. CP_1 L'applicazione del CCNL per i Dirigenti SPTA al personale non valeva, CP_1 infatti, ad equiparare il Dirigente dell'Agenzia ai Dirigenti di Struttura Complessa – Primari – appartenenti al ruolo sanitario e non i primi non svolgono mansioni equiparabili a quelle del secondo. Era proprio differente lo status di dirigente medico e il regime di esclusività su cui era fondata tale voce. Tale conclusione trovava conferma anche nell'art. 43 CCNL Dirigenza SPTA 08.06.2000, parte normativa quadriennio 1998 – 2001 che, prevedendo "l'istituzione di una indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario", espressamente riserva tale voce soltanto ai dirigenti appartenenti al ruolo sanitario con esclusione del personale dirigente non appartenente al ruolo sanitario, quale il personale e ciò CP_1 in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che aveva ribadito: “
7.1. Come risulta dal tenore della previsione contrattuale, l'art. 43 del CCNL dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale 1998/2001, nel prevedere l'indennità di esclusività, la riconosce limitatamente al personale dirigenziale "del ruolo sanitario" (nello stesso senso si esprime l'art. 5 del CCNL 10
parte economica biennio 2000/2001). …. il quale ha una disciplina ben distinta da quella dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo.”. Anche se prevista nel contratto individuale ed erogata, ciò non era sufficiente a consolidare in capo al dirigente il diritto ad una voce del trattamento accessorio non previsto in suo favore nel contratto collettivo e ciò nel rispetto dello stesso principio dettato dalla Corte di Cassazione nella sentenza rescindente. Sulla riliquidazione del trattamento pensionistico, la domanda era inammissibile stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' con il Controparte_4 quale, nelle cause avente ad oggetto anche la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, sussiste una situazione di litisconsorzio necessario. (cfr. Cass, n. 8956/2020) Non essendo stato mai evocato in giudizio l , nel presente giudizio di rinvio la CP_5 domanda del ricorrente doveva rigettata in quanto improcedibile e, comunque, infondata, non essendo le voci retributive differenziali richieste parte del trattamento fondamentale sul quale va computata la quota contributiva. Concludeva chiedendo ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato il ricorso in riassunzione proposto dal Dott. nei confronti di iscritto al n. Parte_1 CP_1 338/2023 R.G. e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi di giudizio ed ogni conseguenziale statuizione di legge.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 6. Avuto riguardo alle domande e difese che le parti hanno articolato in questo giudizio di rinvio ed in ragione delle eccepite inammissibilità, appare utile richiamare che con la sentenza n. 943/2015, pubblicata il 25.06.2015, il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal dott. , ha condannato l al pagamento della complessiva Pt_1 CP_1 somma di € 50.723,33 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazioni come per legge dal dovuto al soddisfo, nonché a ricalcolare, in riferimento alle differenze retributive accertate in giudizio, l'indennità di buonuscita liquidata, oltre che alla rifusione delle spese processuali. La quantificazione delle somme e il conseguentemente accoglimento delle domande nei termini di cui sopra, sopra sono stati disposti dal Tribunale, accertando, anche mercé l'espletata c.t.u., le singole voci retributive la cui spettanza era stata riconosciuta nella misura prevista dalla contrattazione collettiva- “Retribuzione posizione variabile aziendale”, Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento” e “Indennità Esclusività Rapporto”, accertando le differenze ivi calcolate tra quanto percepito dall'odierno ricorrente in base alle previsioni del contratto individuale e quanto a lui spettante in base al CCNL. Nello specifico Il Tribunale, lo si è esposto in dettaglio sub 2, ha accertato:
• relativamente alla “Retribuzione posizione variabile aziendale”, il c.t.u. aveva accertato che per il periodo di riferimento il ricorrente avrebbe dovuto percepire in base alle disposizioni del CCNL € 77.467,50 (tabella 1 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti) e che tale importo era stato effettivamente erogato,
- tabella n. 3 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti, da cui, tra l'altro, risultava che al ricorrente nel giugno 2010 era stato riconosciuto un importo di
€ 177,65 quale arretrato a titolo di retribuzione posizione variabile aziendale essendo stato espunto, rispetto alla versione originaria della perizia, l'importo di € 4.909,21 erogato allo stesso titolo nel luglio 2007 in quanto ritenuto di competenza dell'anno 2006 - sì che per tale voce nulla era dovuto più al ricorrente;
• relativamente alla “Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento”, il c.t.u. aveva accertato che, per il periodo oggetto di causa, in base alle previsioni del 11
CCNL, il ricorrente avrebbe dovuto percepire € 71.508,46 (tabella 1 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti), mentre era stata corrisposta la minor somma di € 38.733,15, sì che riconosceva in favore del ricorrente la differenza retributiva ammontante a € 32.755,31 (differenza tra € 71.508,46 ed € 38.733,15), con conseguente accoglimento sul punto della domanda per tale importo;
• relativamente all' “Indennità Esclusività Rapporto”, il c.t.u. aveva accertato che, per il periodo oggetto di causa, in base alle previsioni del CCNL, il ricorrente avrebbe dovuto percepire € 63.020,64 (tabella 1 nella versione definitiva a seguito di osservazioni delle parti), mentre erano stati corrisposti € 44.485,89 più l'importo di € 566,53 erogato nel giugno 2010 quale arretrato a titolo di “Indennità Esclusività, con una differenza retributiva di € 17.968,22 (differenza tra € 63.020,64 ed € 45.052,42), con conseguente accoglimento sul l'accoglimento della domanda per il detto importo. È, dunque, assolta da questa Corte l'indagine rimessa dalla Corte di Cassazione, nella parte in cui ha demandato a questo giudice del rinvio di accertare se ed in quale misura fossero state corrisposte le voci “Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento” e all'“indennità di esclusività”, tenendo presente che esse dovevano essere pagate in misura pari a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Il dubbio postulato dal giudice di legittimità (Non risultando chiaro se …, così ordinanza pag. 7, sub 8) è derivato dalle allegazioni difensive esposte nel ricorso per cassazione - in punto di corresponsione al ricorrente di somme in misura inferiore al dovuto o totale carenza di corresponsione - rassegnate alle pagg. 14, 15, 16, 19 e 29 del ricorso, espressamente richiamate nell'ordinanza di annullamento con rinvio. La disamina di tali pagine del ricorso per cassazione, infatti, consente di poter verificare che le condotte ivi censurate riguardavano solo ed esclusivamente le determinazioni assunte dall' già stigmatizzate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado CP_1 ed oggetto delle domande ivi proposte, domande che avevano trovato risposta ed accoglimento nella sentenza emessa dal Tribunale, il quale, riconoscendo il diritto del ricorrente al trattamento fondamentale ed accessorio come definito dalla contrattazione collettiva, conformemente ai principi affermati nell'ordinanza di rinvio, ha accertato il dovuto, mediante la quantificazione operata in applicazione delle previsioni del CCNL. La sentenza emessa dal Tribunale di Reggio LA è stata ritenuta integralmente satisfattiva dal ricorrente che, costituitosi nel giudizio di appello, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata da CP_1
Ulteriore conferma di ciò si trae dallo stesso ricorso per cassazione proposto dal dott.
, laddove alla pag. 17 è stato riportato: “La correttezza delle determinazione della Pt_1 spettanza delle somme così come calcolate dal c.t.u. ed accolte dal Tribunale, comporta la correttezza della pronunzia appellata nella parte in cui il G.L. ha condannato l a CP_1 ricalcolare, in riferimento alle differenze retributive accertate nel giudizio, l'indennità di buonuscita” e a pag. 30 è stato affermato: “Orbene la decisione giudiziale di primo grado, sul punto, appariva pertanto, immune da vizi, essendosi riconosciuto, quantomeno, il diritto del dott. a percepire la maggiorazione di posizione oltre all'indennità di rischio, con Pt_1 conseguente ricalcolo dell'indennità di buonuscita”.
7. Assolta nei termini di cui sopra l'indagine demandata dalla Corte di Cassazione, deve escludersi che il giudice di legittimità abbia demandato al giudice del rinvio di ri – calcolare le somme già riconosciute dal Tribunale, riformando in melius, la sentenza da questi pronunciata. Tanto ha affermato il ricorrente in riassunzione, chiedendo in questo giudizio, in totale, per le due voci di indennità Maggiorazione Retribuzione Posizione capo dipartimento e
“Indennità di Esclusività” la somma di € 55.287.03, in luogo della somma liquidata dal 12
Tribunale, pari a € 50.723,33 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazioni come per legge dal dovuto al soddisfo, Di tale indicazione non v'è traccia nell'ordinanza di rinvio. Come esposto, è stato chiesto di accertare, se ed in quale misura fossero state corrisposte le voci “Maggiorazione Retribuzione posizione Capo Dipartimento” e all'“indennità di esclusività”, tenendo presente che esse dovevano essere pagate nelle misure pari a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale ha accertato che l'ente le aveva corrisposte in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal CCNL, ha quantificato le differenze dovute secondo le previsioni della contrattazione collettiva ed ha condannato l al relativo pagamento, CP_1 condannandolo altresì a ricalcolare, in riferimento alle predette differenze retributive accertate nel presente giudizio, l'indennità di buonuscita liquidata. Tali statuizioni non sono state giammai fatte oggetto di censura da parte del ricorrente/appellato/ricorrente in cassazione, né la Suprema Corte ha mosso rilievo alcuno (e non avrebbe potuto in mancanza di impugnazione) avverso le statuizioni del Tribunale. Consegue da quanto sopra che la rielaborazione dei conteggi operata dal dott. Pt_1 nel ricorso in riassunzione e/o la richiesta di rielaborazione mediante c.t.u., costituisce una domanda nuova, inammissibile nel giudizio di rinvio. Ove il avesse inteso conseguire somme maggiori o avesse ritenuto che il Pt_1 Tribunale avesse errato nell'operare i conteggi, avrebbe dovuto gravare la sentenza del Tribunale con appello incidentale, che invece non è stato proposto. Contrariamente all'assunto del ricorrente in riassunzione sul punto non v'è principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione. La domanda di ricalcolo proposta dal ricorrente in riassunzione è, dunque, inammissibile, posto che il giudizio di rinvio è un giudizio a struttura chiusa con la conseguenza che il giudice è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto
“Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il "thema decidendum" e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità. (Cass. civ. sez. I, 11/05/2017, n. 11535; (Cass., 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. Sez. U, 3 luglio 2009, n. 15602).
8. Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi per le questioni dedotte dall' CP_1 nell'atto di costituzione in questo giudizio, laddove è stato affermato che la Maggiorazione retribuzione posizione Capo Dipartimento era stata determinata da avendo come CP_1 riferimento i parametri minimi e massimi stabiliti dall'art. 40 del CCNL Dirigenza SPTA 08.06.2000 (35% minimo – 50% massimo della retribuzione di posizione variabile calibrata sulla fascia A del trattamento fondamentale dei Dirigenti di Struttura Complessa) e che le norme collettive rimettevano all'Azienda la quantificazione effettiva sia della retribuzione di posizione variabile sia della maggiorazione (nell'ambito dei parametri minimo e massimo previsti dalla norma collettiva – art. 40 CCNL citato), con la conseguenza che, nella specie, gli emolumenti per come stabiliti da nel contratto individuale ed effettivamente CP_1 erogati al Dirigente risultavano conformi ai valori fissati dal CCNL vigente e sulla voce
“indennità di esclusività” nessuna differenza era dovuta, sia per le ragioni espresse dalla Corte di Appello nella sentenza cassata, sia perché tale voce non sarebbe dovuta alle figure 13
apicali, quindi, nemmeno al Direttore della Struttura Complessa – Dipartimento Provinciale
- non appartenendo il dirigente al ruolo sanitario. CP_1 L'applicazione del CCNL per i Dirigenti SPTA al personale non valeva, CP_1 infatti, ad equiparare il Dirigente dell'Agenzia ai Dirigenti di Struttura Complessa – Primari – appartenenti al ruolo sanitario e non i primi non svolgono mansioni equiparabili a quelle del secondo. Le questioni dedotte introducono per la prima volta in giudizio nuovi temi di indagine, giammai prima introdotti al giudizio, posto che sia nel giudizio di primo grado sia nel ricorso in appello, la parte aveva censurato la sentenza del Tribunale affermando che esclusivamente il contratto individuale di lavoro, e non la contrattazione collettiva, disciplinavano la tipologia dell'incarico, la durata, il trattamento economico, gli oggetti e obiettivi generali da conseguire (cfr. pag. 22 dell'atto di appello); “Ne consegue che il rapporto di lavoro del dott. con …, era regolato esclusivamente dal Pt_1 CP_1 contratto individuale di lavoro di diritto privato, sottoscritto in data 02.04.2007, e, quanto al trattamento economico, dall'art. 4 del detto contratto che prevedeva l'articolazione della retribuzione annua lorda nei punti b1 – b8, con specifica indicazione degli importi concordati” (cfr. atto di appello pag. 23)”; “Pertanto, il GL avrebbe dovuto dichiarare il rapporto di lavoro del dott. con esclusivamente dal contratto individuale di lavoro sottoscritto Pt_1 CP_1 il 02.04.2007 indicato nell'art. 4 e, per l'effetto accertato che le voci retributive indicate in contratto erano state interamente e correttamente corrisposte al dipendente, avrebbe dovuto rigettare la domanda di differenze retributive in quanto infondata” (cfr. atto di appello pag. 24), affermando altresì, sotto il profilo della dedotta violazione di legge, erroneità ed illogicità della sentenza, “la rilevanza esclusiva del contratto individuale di lavoro quale fonte del regolamento del rapporto di lavoro fra il Dirigente incaricato e l'Ente datore di lavoro, costituisce l'elemento di giudizio della decisione impugnata quale sentenza illegittima …” (cfr. appello pag. 24); “ I parametri di valutazione del trattamento accessorio non sono predeterminati, ma di competenza del datore di lavoro il quale compie una determinazione apposita in sede di contratto individuale di lavoro” (cfr. appello pag. 25). Quanto alla voce maggiorazione retribuzione capo dipartimento la stessa CP_1 aveva ammesso, cfr. pag. 28 atto di appello, che essa era stata commisurata al 50% della retribuzione di posizione variabile e che dalle stesse tabelle allegate dal ricorrente risultava che al Dirigente era stata corrisposta tale voce in tale misura pari a € 10.329,00 (cfr. pag. 28 – 29 atto di appello). A fronte di ciò, la variabilità del range prevista dalla contrattazione collettiva, 35% minimo – 50% massimo della retribuzione di posizione variabile, e la libera ed unilaterale determinazione datoriale di muoversi all'interno di esso – questione dedotta per la prima volta in questo giudizio di rinvio – introduce al giudizio un nuovo tema di indagine, posto che era stata affermato, lo si è riportato, che il datore di lavoro aveva quantificato e corrisposto la voce nella misura massima del 50%, sia pur correlandola alle previsioni della contrattazioni individuale e non a quelle della contrattazione collettiva. Anche per l'indennità di esclusività, nell'atto di appello, cfr. pagg. 30 e ss., è stato affermato che essa era “soggetta solo alla determinazione discrezionale del datore di lavoro…”. L'assunto dell'appellante è stato recepito nella sentenza emessa dalla Corte CP_1 di Appello, tuttavia, cassata dalla Suprema Corte. Nelle pregresse fasi di giudizio non era stata dedotta la questione, introdotta in questo giudizio di rinvio, secondo cui tale voce non sarebbe dovuta alle figure apicali di CP_1 e, quindi, nemmeno al Direttore della Struttura Complessa – Dipartimento - non Parte_2 appartenendo il dirigente al ruolo sanitario. CP_1
Anche tale prospettazione introduce al giudizio un nuovo nucleo di fatti storici e normativi, non consequenziale al dictum della Suprema Corte e come tale inammissibile. 14
E' consolidato, infatti, l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui, "il giudice è investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata, fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 c.p.c., con conseguente impossibilità di richiedere nuove prove (salvo il deferimento del giuramento decisorio), di depositare nuovi documenti (ad eccezione di quelli che era stato impossibile produrre prima per causa di forza maggiore) o di prendere nuove conclusioni" (Cass. 8872/2014, 14101/2012, 9542/2003, 2085/2002). In particolare, è stato ripetutamente precisato che solo "quando la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perchè ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3" (Cass. 16180/2013; conf. Cass. 9768/2017, 27823/2018,11178/2019). Per tutti i motivi esposti, infondato l'appello proposto da esso deve essere CP_1 rigettato e va confermata la sentenza n. 943/2015 emessa dal Tribunale di Reggio LA, pubblicata il 25.06.2015. La soccombenza dell' ne impone la condanna alla rifusione delle spese del CP_1 giudizio di appello, liquidate – valore € 50.723,33 - in complessivi € 9.991,00, oltre accessori come per legge;
delle spese del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, liquidate in complessivi € 5.513,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo giudizio di rinvio, liquidate in complessivi € 4.996,00 (liquidate applicando i minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, a seguito della chiara pronuncia della Suprema Corte), oltre accessori come per legge. Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione e delle spese di questo giudizio di rinvio siano distratte in favore dall'Avv. Rosario Maria Infantino, difensore antistatario del dott. , che ne ha fatto richiesta. Pt_1
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio LA, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando - a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. - sull'appello proposto da in persona del CP_1 Commissario Straordinario pro – tempore, nei confronti di dott. , avverso Parte_1 la sentenza n. 943/2025 emessa dal Tribunale di Reggio LA, pubblicata il 25.06.2015, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 943/2015 emessa dal Tribunale di Reggio LA, pubblicata il 25.06.2015.
2. Condanna al pagamento, in favore dott. , delle CP_1 Parte_1 spese del giudizio di appello, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre accessori come per legge.
3. Condanna al pagamento in favore dell'Avv. Rosario Maria Infantino, CP_1 difensore distrattario delle spese del giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, liquidate in complessivi € 5.513,00, oltre accessori come per legge, e delle spese di questo giudizio di rinvio liquidate in complessivi € € 4.996,00, oltre accessori come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti 15