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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4360/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 19.6.2023 da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1 18.6.1986 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Consuelo Basile che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. , nato a [...] il giorno 8.12.1976 e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Consuelo Basile che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: – ART. 337BIS E SEGG. C.C. art. Controparte_1 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. La figlia è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocamento stabile e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione, di esclusiva proprietà della madre. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore. pagina 1 di 4 2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, ove previsti.
3.Il Sig. , considerata l'attuale età della minore (di soli 2 anni) potrà vedere la figlia nei Parte_2 tempi e con le modalità di seguito indicati, solo alla presenza della madre:
-1(uno) giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori stessi, per 2h consecutive;
-i fine settimana alternati, dalle ore 16 alle ore 19 del sabato o della domenica;
-per 3 giorni non consecutivi (dalle ore 9 alle ore 21) durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
-per le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con la figlia e la madre, ad anni alterni o ilgiorno di Natale (25 dicembre) o quello di Capodanno (1° gennaio);
-per le vacanze pasquali, il padre potrà trascorrere con la figlia e la madre, ad anni alterni oil giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
4.Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di €300,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie (spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche, spese ricreative, spese sportive, tutte con o senza il preventivo accordo) da sostenere nell'interesse della figlia;
5.I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della minore;
6.Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni lavorativi, nonché nel rispetto delle volontà della figlia. A tal proposito, ogni fine mese la Sig.ra comunica al Sig. i propri turni di lavoro, così da potersi accordare Parte_1 Parte_2 sulle diverse modalità e tempistiche del diritto di visita del padre;
7.Ciascun genitore ha l'obbligo di comunicare sempre all'altro il proprio recapito, anche telefonico, mettendolo a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé la figlia;
8.I ricorrenti si impegnano a comunicare telefonicamente, circa la salute della figlia, una volta al dì;
9.I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
10.Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della figlia minore (22.12.2022). Per_1
In particolare, le parti hanno previsto l'affidamento condiviso della minore ed il suo collocamento presso l'abitazione materna, disciplinate le modalità di visita oltre agli aspetti economici.
Il Collegio provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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