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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6668 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 5277/2021 R.G., la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e visti gli atti di causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5277/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9348/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 16/11/2021, notificata il
10.12.2021, pendente
TRA
Notaio dott. (C.F. ), Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco
AR (C.F. ) e ZI UG (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
) del Foro di Roma, come da procura allegata all'atto C.F._3
di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. , a mezzo del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Romano CP_2
( ), come da procura da intendersi in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale del notaio.
Conclusioni: per l'appellante: “.. a) In rito ed in via preliminare dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio del giudizio di primo grado, disponendo la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In via gradata, trattenere la causa per deciderla nel merito, previa ammissione dell'appellante ad esercitare in appello tutte le attività assertive e probatorie precluse dalla nullità, ciò in relazione alle questioni di merito dibattute in primo grado, delle quali si chiede necessariamente il riesame. b) Nel merito ed in via principale, riformare la sentenza n. 9348/2021 del 09 Novembre 2021, depositata in data 16 Novembre 2021, emessa dal Tribunale Civile di Napoli, 8^ sezione, in persona del Giudice Dott. Pastore Francesco, nel giudizio R.G.: 16643/16 accertando e dichiarando l'assenza della responsabilità professionale del
Dr. nei confronti della e per essa, il Persona_1 Controparte_1
pag. 2/15 procuratore speciale per le causali e le Controparte_3
motivazioni sopra esposte, con ogni conseguenza in ordine ai danni ed alle spese, anche di lite, riconosciuti in favore dell'attrice nella sentenza di primo grado;
c) In via subordinata, riformare la sentenza impugnata e tenuto conto del concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c., limitare il risarcimento dei danni in misura corrispondente al grado della colpa e nei limiti delle conseguenze immediate e dirette, ex art. 1223 c.c.,
e prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 1225 c.c. Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA del presente grado di giudizio.”;
l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Nella sentenza impugnata il fatto era descritto come segue: “La società attrice conveniva in giudizio , per sentirlo condannare al Persona_1
risarcimento dei danni subiti in occasione del negligente espletamento da parte dello stesso dell'incarico conferitogli nell'ambito della sua attività professionale di notaio.
Nello specifico l'attrice deduce che:
1) con contratto di mutuo e costituzione di ipoteca del 18.09.2007 per
Notar Dr. (rep. n. 8155/racc. n. 4865), la Meliorbanca Persona_1
S.p.A. concesse alla SI.ra , nata il [...] a [...]_2
un finanziamento di 130.000,00;
pag. 3/15 2) a garanzia del capitale mutuato e di tutti gli accessori fu iscritta in data
27/09/2007 ai nn. 55067/17466 – Agenzia del Territorio di S. Maria C.V.
– ipoteca per la complessiva somma di €. 260.000,00 a carico della stessa
, sull'immobile sito in Castelvolturno (CE) a Viale Persona_2
Riccio, e precisamente, abitazione al primo piano, composta da cinque virgola cinque vani catastali, confinante con spiazzo da tutti i lati, riportati nel catasto fabbricati al foglio 26, p.lla 757, sub. 1, Viale Riccio, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5 , R.C. € 397,67;
3) in ordine a detto finanziamento, stante il mancato pagamento di svariate rate del piano di ammortamento, la Controparte_1
(cessionaria del credito prosoluto dell'originaria parte mutuante
Meliorbanca SpA) con atto di pignoramento immobiliare sul cespite oggetto di ipoteca incardinò innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. la procedura esecutiva iscritta al n. di RGE n. 470/2012;
4) avendo l'esperto stimatore rilevato l'inalienabilità del bene in quanto costruito su fondo gravato da usi civici non affrancabili, all'udienza del
23.10.2014 il giudice dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione;
5) Stante la dichiarata improcedibilità, la creditrice si è vista pregiudicata nella possibilità di realizzazione coattiva del proprio credito, subendo un danno pari al credito rimasto insoluto, pari ad € 146.350,89, oltre interessi;
6) Sussiste la responsabilità del notaio convenuto poiché, negligente nell'espletamento degli accertamenti preliminari alla stipulazione del pag. 4/15 contratto di mutuo e di concessione di ipoteca, non rilevava l'esistenza degli usi civici di cui era gravato l'immobile ipotecato”.
Quindi, dopo avere rilevato che il convenuto rimaneva contumace, nel merito, il Tribunale così motivava: “La banca attrice ha provato le circostanze dedotte, ed in particolare, per ciò che rileva ai fini dell'affermazione di responsabilità del notaio, quella sub 4).
Lo stimatore nominato dal GE nel procedimento di espropriazione immobiliare accertò che l'immobile era gravato da uso civico non affrancato, mediante la richiesta all'ufficio della Regione Campania-Usi
Civici di un certificato da cui risultava la persistenza del diritto enfiteutico a favore del comune di Castel Volturno e l'impossibilità di affrancazione.
Tanto premesso in fatto, va evidenziato in diritto che costituisce “ius receptum” il principio secondo cui per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare
(e deve ritenersi anche di un mutuo ipotecario), la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. pag. 5/15 Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.
Inoltre, nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l'oggetto dell'ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa determina l'assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale" fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l'eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato (nella specie, a causa di un vincolo archeologico che, seppure non astrattamente qualificabile come assoluto, concorreva ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 09/05/2016).
Facendo applicazione dei predetti principi, va affermata la responsabilità del notaio dott. perché, trattandosi di responsabilità contrattuale, Per_1
pag. 6/15 sarebbe stato suo onere dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tale prova non è stata offerta.”.
Affermata, sulla scorta di tali premesse, la responsabilità del Notaio, il
Giudice liquidava il danno in misura pari “all'intero ammontare del credito rimasto insoluto [con riguardo al quale era stata promossa procedura esecutiva] pari, appunto, all'importo di € 146.350,89, oltre la rivalutazione dal 31.3.2015 all'attualità” e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, così decideva: “.. condanna il convenuto al pagamento della somma di € 146.350,89, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese del Persona_1
giudizio in favore di parte attrice liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata in data 10.12.2021, il
Notaio proponeva appello, con atto tempestivamente Persona_1
notificato, nel rispetto del termine breve ex art. 325 c.p.c., in data
22/12/2021, mediante il quale ne sollecitava l'integrale riforma, concludendo come sopra riportato.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame e Controparte_1
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 21.3.2023, questa Corte, in diversa composizione, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante.
pag. 7/15 All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, dettati da esigenze di ruolo, la Corte, come da ordinanza depositata il 31.07.2025, previa assegnazione del fascicolo alla relazione del Consigliere, dott. M.
Sacchi in sostituzione del dott. A. Quaranta, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 19.12.2025 per il deposito di note scritte illustrative e conclusive.
Scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal
Collegio.
§ 3.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, lamentando la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado al Notaio
Dott. . Persona_1
Premesso che l'attrice aveva notificato la citazione in via telematica,
l'appellante osservava che la stessa non aveva osservato le modalità imposte dalla legge per fornire in giudizio la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica che, in specie, sarebbe dovuta avvenire mediante “deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014”.
pag. 8/15 Deduceva che, invece, l'attrice aveva allegato una mera scansione delle ricevute PEC.
Quindi, siccome l'art. 11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, l'appellante sollecitava la Corte a voler dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello, disponendo la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..
In subordine, chiedeva trattenersi la causa per deciderla nel merito,
“previa ammissione dell'appellante ad esercitare in appello tutte le attività assertive e probatorie precluse dalla nullità, ciò in relazione alle questioni di merito dibattute in primo grado, delle quali si chiede necessariamente il riesame”.
Con il secondo motivo, l'appellante impugnava, nel merito, la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva errato nell'affermare la responsabilità del Notaio, in quanto quest'ultimo aveva adempiuto con diligenza, risalendo, nelle verifiche ipocatastali, al primo titolo ultraventennale e che, non emergendo da tali verifiche l'esistenza di un livello in favore del non era in concreto esigibile, da parte del professionista, CP_4
l'acquisizione, presso il competente Ufficio degli Usi Civici, di notizie relative all'essere l'immobile in questione stato costruito o meno su di un terreno oggetto di uso civico. Sosteneva, infatti, che, in assenza di indici di allerta, in concreto non evincibili, il Notaio, nel rogare un atto di compravendita di un fabbricato e non di un terreno, non aveva l'obbligo di estendere le ricerche alla particella originaria sulla quale era avvenuta l'edificazione. pag. 9/15 Con ulteriore motivo, infine, l'appellante contestava anche la quantificazione del danno, lamentando l'omessa valorizzazione, da parte del Giudice, di circostanza che inducevano a ritenere non integrata la prova del dedotto pregiudizio.
§ 4.
Il primo motivo è fondato ed assorbe l'esame dei restanti.
In diritto giova premettere che, come ritenuto dalla giurisprudenza della
Cassazione, “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle
“specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del
Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del
1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della pag. 10/15 notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 2023).
§ 5.
Ciò posto, nella specie, l'attrice, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva depositato, al fine di dimostrare l'avvenuto perfezionarsi della notifica, una mera scansione in formato analogico dell'atto di citazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della
Pec, inerenti alla suddetta notifica, trasmessa all'indirizzo digitale del destinatario in data 11.5.2016 (cfr. allegato n. 1 della produzione pag. 11/15 telematica dell'attrice, rinvenibile nel fascicolo d'ufficio telematico di primo grado).
Quanto appena osservato impone di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione, non essendo la medesima stata sanata né dalla costituzione del convenuto, non avutasi in primo grado, né della prova
(acquisibile aliunde, ma, nella fattispecie, risultata carente) dall'avvenuta conoscenza integrale, del contenuto della notificazione, ad opera del destinatario.
Quindi, detta nullità, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata, impone, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, di rimettere le parti al primo giudice, previa riforma della sentenza stessa, perché il giudizio sia rinnovato a contraddittorio integro e correttamente instaurato.
Invero, l'art. 354 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in esame, così disponeva: “fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva ..”.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
§ 6.
Venendo al regime delle spese, giova rilevare che “Il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che pag. 12/15 ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa” (cfr.
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010; Sez. 3, Ordinanza n.
32933 del 2024).
Nella specie, le spese del presente grado di giudizio debbono porsi a carico dell'appellata, da ritenersi soccombente per avere dato causa, in ragione dei rilievi dinanzi indicati, alla nullità della notifica dell'atto di citazione.
Alcuna pronuncia si impone, ovviamente, in relazione alle spese processuali del primo grado, su cui pronuncerà il Tribunale dinanzi al quale le parti potranno, ove lo ritengano, riassumere il giudizio. Allo stato, infatti, nessuna statuizione può essere resa al riguardo, essendo l'odierno appellante rimasto contumace in quel grado di giudizio.
Quindi, sulla ripetibilità delle spese di quel grado, da parte dell'attrice originaria, dovrà necessariamente pronunciare il Giudice di primo grado, in ragione dell'esito complessivo della lite.
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.22, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata. pag. 13/15
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Persona_1
provvede:
a) in accoglimento del primo motivo di appello dichiara nulla la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza, rimette, a norma dell'art. 354 c.p.c., la causa dinanzi al
Tribunale di Napoli;
b) assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi, dalla notificazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa;
c) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali del grado di appello che liquida in euro 1.165,50 per esborsi, euro 9.603,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 14/15 pag. 15/15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5277/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 9348/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 16/11/2021, notificata il
10.12.2021, pendente
TRA
Notaio dott. (C.F. ), Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marco
AR (C.F. ) e ZI UG (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
) del Foro di Roma, come da procura allegata all'atto C.F._3
di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. , a mezzo del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Romano CP_2
( ), come da procura da intendersi in calce alla C.F._4
comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: responsabilità professionale del notaio.
Conclusioni: per l'appellante: “.. a) In rito ed in via preliminare dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio del giudizio di primo grado, disponendo la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. In via gradata, trattenere la causa per deciderla nel merito, previa ammissione dell'appellante ad esercitare in appello tutte le attività assertive e probatorie precluse dalla nullità, ciò in relazione alle questioni di merito dibattute in primo grado, delle quali si chiede necessariamente il riesame. b) Nel merito ed in via principale, riformare la sentenza n. 9348/2021 del 09 Novembre 2021, depositata in data 16 Novembre 2021, emessa dal Tribunale Civile di Napoli, 8^ sezione, in persona del Giudice Dott. Pastore Francesco, nel giudizio R.G.: 16643/16 accertando e dichiarando l'assenza della responsabilità professionale del
Dr. nei confronti della e per essa, il Persona_1 Controparte_1
pag. 2/15 procuratore speciale per le causali e le Controparte_3
motivazioni sopra esposte, con ogni conseguenza in ordine ai danni ed alle spese, anche di lite, riconosciuti in favore dell'attrice nella sentenza di primo grado;
c) In via subordinata, riformare la sentenza impugnata e tenuto conto del concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c., limitare il risarcimento dei danni in misura corrispondente al grado della colpa e nei limiti delle conseguenze immediate e dirette, ex art. 1223 c.c.,
e prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 1225 c.c. Con vittoria di spese, onorari e competenze, comprese spese generali, IVA e CPA del presente grado di giudizio.”;
l'appellata concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Nella sentenza impugnata il fatto era descritto come segue: “La società attrice conveniva in giudizio , per sentirlo condannare al Persona_1
risarcimento dei danni subiti in occasione del negligente espletamento da parte dello stesso dell'incarico conferitogli nell'ambito della sua attività professionale di notaio.
Nello specifico l'attrice deduce che:
1) con contratto di mutuo e costituzione di ipoteca del 18.09.2007 per
Notar Dr. (rep. n. 8155/racc. n. 4865), la Meliorbanca Persona_1
S.p.A. concesse alla SI.ra , nata il [...] a [...]_2
un finanziamento di 130.000,00;
pag. 3/15 2) a garanzia del capitale mutuato e di tutti gli accessori fu iscritta in data
27/09/2007 ai nn. 55067/17466 – Agenzia del Territorio di S. Maria C.V.
– ipoteca per la complessiva somma di €. 260.000,00 a carico della stessa
, sull'immobile sito in Castelvolturno (CE) a Viale Persona_2
Riccio, e precisamente, abitazione al primo piano, composta da cinque virgola cinque vani catastali, confinante con spiazzo da tutti i lati, riportati nel catasto fabbricati al foglio 26, p.lla 757, sub. 1, Viale Riccio, piano 1, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5 , R.C. € 397,67;
3) in ordine a detto finanziamento, stante il mancato pagamento di svariate rate del piano di ammortamento, la Controparte_1
(cessionaria del credito prosoluto dell'originaria parte mutuante
Meliorbanca SpA) con atto di pignoramento immobiliare sul cespite oggetto di ipoteca incardinò innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. la procedura esecutiva iscritta al n. di RGE n. 470/2012;
4) avendo l'esperto stimatore rilevato l'inalienabilità del bene in quanto costruito su fondo gravato da usi civici non affrancabili, all'udienza del
23.10.2014 il giudice dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione;
5) Stante la dichiarata improcedibilità, la creditrice si è vista pregiudicata nella possibilità di realizzazione coattiva del proprio credito, subendo un danno pari al credito rimasto insoluto, pari ad € 146.350,89, oltre interessi;
6) Sussiste la responsabilità del notaio convenuto poiché, negligente nell'espletamento degli accertamenti preliminari alla stipulazione del pag. 4/15 contratto di mutuo e di concessione di ipoteca, non rilevava l'esistenza degli usi civici di cui era gravato l'immobile ipotecato”.
Quindi, dopo avere rilevato che il convenuto rimaneva contumace, nel merito, il Tribunale così motivava: “La banca attrice ha provato le circostanze dedotte, ed in particolare, per ciò che rileva ai fini dell'affermazione di responsabilità del notaio, quella sub 4).
Lo stimatore nominato dal GE nel procedimento di espropriazione immobiliare accertò che l'immobile era gravato da uso civico non affrancato, mediante la richiesta all'ufficio della Regione Campania-Usi
Civici di un certificato da cui risultava la persistenza del diritto enfiteutico a favore del comune di Castel Volturno e l'impossibilità di affrancazione.
Tanto premesso in fatto, va evidenziato in diritto che costituisce “ius receptum” il principio secondo cui per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare
(e deve ritenersi anche di un mutuo ipotecario), la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. pag. 5/15 Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.
Inoltre, nel caso in cui un soggetto interessato a stipulare un mutuo ipotecario con una banca incarichi un notaio di effettuare le visure del bene destinato ad essere l'oggetto dell'ipoteca e a redigere la relativa relazione, essa determina l'assunzione di obblighi in capo al notaio non soltanto nei confronti del mutuatario, ma pure nei confronti della banca mutuante, e ciò sia che si intenda l'istituto bancario quale terzo ex art. 1411 c.c., che beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, sia che si individui un'ipotesi di responsabilità "da contatto sociale" fondata sull'affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio in quanto esercente una professione protetta. In tal caso, l'eventuale danno dovrà essere parametrato in base alla colposa induzione dell'istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato (nella specie, a causa di un vincolo archeologico che, seppure non astrattamente qualificabile come assoluto, concorreva ad incidere negativamente sul valore di mercato del bene: cfr. Sez. 2, Sentenza n. 9320 del 09/05/2016).
Facendo applicazione dei predetti principi, va affermata la responsabilità del notaio dott. perché, trattandosi di responsabilità contrattuale, Per_1
pag. 6/15 sarebbe stato suo onere dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Tale prova non è stata offerta.”.
Affermata, sulla scorta di tali premesse, la responsabilità del Notaio, il
Giudice liquidava il danno in misura pari “all'intero ammontare del credito rimasto insoluto [con riguardo al quale era stata promossa procedura esecutiva] pari, appunto, all'importo di € 146.350,89, oltre la rivalutazione dal 31.3.2015 all'attualità” e, per l'effetto, in accoglimento della domanda, così decideva: “.. condanna il convenuto al pagamento della somma di € 146.350,89, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
-condanna al pagamento delle spese del Persona_1
giudizio in favore di parte attrice liquidate in € 13.430,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata in data 10.12.2021, il
Notaio proponeva appello, con atto tempestivamente Persona_1
notificato, nel rispetto del termine breve ex art. 325 c.p.c., in data
22/12/2021, mediante il quale ne sollecitava l'integrale riforma, concludendo come sopra riportato.
Si costituiva l'appellata, resistendo al gravame e Controparte_1
sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 21.3.2023, questa Corte, in diversa composizione, rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante.
pag. 7/15 All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, dettati da esigenze di ruolo, la Corte, come da ordinanza depositata il 31.07.2025, previa assegnazione del fascicolo alla relazione del Consigliere, dott. M.
Sacchi in sostituzione del dott. A. Quaranta, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al 19.12.2025 per il deposito di note scritte illustrative e conclusive.
Scaduto il termine accordato alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal
Collegio.
§ 3.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza, lamentando la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado al Notaio
Dott. . Persona_1
Premesso che l'attrice aveva notificato la citazione in via telematica,
l'appellante osservava che la stessa non aveva osservato le modalità imposte dalla legge per fornire in giudizio la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica che, in specie, sarebbe dovuta avvenire mediante “deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014”.
pag. 8/15 Deduceva che, invece, l'attrice aveva allegato una mera scansione delle ricevute PEC.
Quindi, siccome l'art. 11 L. 53/1994 sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, l'appellante sollecitava la Corte a voler dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello, disponendo la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..
In subordine, chiedeva trattenersi la causa per deciderla nel merito,
“previa ammissione dell'appellante ad esercitare in appello tutte le attività assertive e probatorie precluse dalla nullità, ciò in relazione alle questioni di merito dibattute in primo grado, delle quali si chiede necessariamente il riesame”.
Con il secondo motivo, l'appellante impugnava, nel merito, la sentenza, sostenendo che il Giudice aveva errato nell'affermare la responsabilità del Notaio, in quanto quest'ultimo aveva adempiuto con diligenza, risalendo, nelle verifiche ipocatastali, al primo titolo ultraventennale e che, non emergendo da tali verifiche l'esistenza di un livello in favore del non era in concreto esigibile, da parte del professionista, CP_4
l'acquisizione, presso il competente Ufficio degli Usi Civici, di notizie relative all'essere l'immobile in questione stato costruito o meno su di un terreno oggetto di uso civico. Sosteneva, infatti, che, in assenza di indici di allerta, in concreto non evincibili, il Notaio, nel rogare un atto di compravendita di un fabbricato e non di un terreno, non aveva l'obbligo di estendere le ricerche alla particella originaria sulla quale era avvenuta l'edificazione. pag. 9/15 Con ulteriore motivo, infine, l'appellante contestava anche la quantificazione del danno, lamentando l'omessa valorizzazione, da parte del Giudice, di circostanza che inducevano a ritenere non integrata la prova del dedotto pregiudizio.
§ 4.
Il primo motivo è fondato ed assorbe l'esame dei restanti.
In diritto giova premettere che, come ritenuto dalla giurisprudenza della
Cassazione, “In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall'art. 19-bis delle
“specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del
Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file
“datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del
1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l'avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della pag. 10/15 notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 16189 del 2023).
§ 5.
Ciò posto, nella specie, l'attrice, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, aveva depositato, al fine di dimostrare l'avvenuto perfezionarsi della notifica, una mera scansione in formato analogico dell'atto di citazione e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della
Pec, inerenti alla suddetta notifica, trasmessa all'indirizzo digitale del destinatario in data 11.5.2016 (cfr. allegato n. 1 della produzione pag. 11/15 telematica dell'attrice, rinvenibile nel fascicolo d'ufficio telematico di primo grado).
Quanto appena osservato impone di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione, non essendo la medesima stata sanata né dalla costituzione del convenuto, non avutasi in primo grado, né della prova
(acquisibile aliunde, ma, nella fattispecie, risultata carente) dall'avvenuta conoscenza integrale, del contenuto della notificazione, ad opera del destinatario.
Quindi, detta nullità, propagatasi ai successivi atti processuali sino alla sentenza impugnata, impone, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente, di rimettere le parti al primo giudice, previa riforma della sentenza stessa, perché il giudizio sia rinnovato a contraddittorio integro e correttamente instaurato.
Invero, l'art. 354 c.p.c., nella formulazione applicabile al giudizio in esame, così disponeva: “fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva ..”.
Resta, ovviamente, assorbito l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
§ 6.
Venendo al regime delle spese, giova rilevare che “Il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che pag. 12/15 ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa” (cfr.
Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010; Sez. 3, Ordinanza n.
32933 del 2024).
Nella specie, le spese del presente grado di giudizio debbono porsi a carico dell'appellata, da ritenersi soccombente per avere dato causa, in ragione dei rilievi dinanzi indicati, alla nullità della notifica dell'atto di citazione.
Alcuna pronuncia si impone, ovviamente, in relazione alle spese processuali del primo grado, su cui pronuncerà il Tribunale dinanzi al quale le parti potranno, ove lo ritengano, riassumere il giudizio. Allo stato, infatti, nessuna statuizione può essere resa al riguardo, essendo l'odierno appellante rimasto contumace in quel grado di giudizio.
Quindi, sulla ripetibilità delle spese di quel grado, da parte dell'attrice originaria, dovrà necessariamente pronunciare il Giudice di primo grado, in ragione dell'esito complessivo della lite.
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.22, secondo lo scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, fatta eccezione per le fasi di trattazione/istruttoria e decisoria, per le quali si giustifica l'applicazione dei minimi in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata. pag. 13/15
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Persona_1
provvede:
a) in accoglimento del primo motivo di appello dichiara nulla la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, per l'effetto, previa declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza, rimette, a norma dell'art. 354 c.p.c., la causa dinanzi al
Tribunale di Napoli;
b) assegna alle parti il termine perentorio di tre mesi, dalla notificazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa;
c) condanna alla rifusione, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese processuali del grado di appello che liquida in euro 1.165,50 per esborsi, euro 9.603,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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