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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/10/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 69/2024 e 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 28.10.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 69/24 e 269/24 R.A.C.L., promosse da:
, elettivamente domiciliato a Nuoro – Via L. Da Vinci n. 40, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pietro Antonio Sanna, difeso e rappresentato, in forza di procura speciale in atti, dagli avv. ti Ennio Mascia, Michele Muscillo e Tomaso Triossi;
ricorrente/opponente contro in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a Nuoro – Via L. Da Vinci n. 16, presso gli Uffici territoriali dell'Ente, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti in atti, dall'avv. Mario Nivola;
convenuto/opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6.2.2024 (procedimento iscritto al n. 69/2024 R.A.C.L.), Parte_1
ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice d
[...]
l' riassumendo il procedimento (a suo tempo introdotto, con ricorso del 11.5.2023, presso CP_1 il Tribunale di Lanusei, dichiaratosi incompetente per territorio con ordinanza resa il 4.11.2023 e comunicata il 6.11.2023) di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000432068 del 31 marzo 2023 (prot. 5300.31/03/2023.0041557), notificatagli in data 11.4.2023. CP_1
1.1. Premesso che, in forza di questa ordinanza, l' ha ingiunto al ricorrente di pagare la CP_1 somma di euro 14.543,78 “a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) e art. 16 legge 24
1 novembre 1981, n. 689”, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, Parte_1
ha esposto e contestato:
[...]
§ che l'ordinanza concerne la posizione della società “Compagnia Portuale Arbatax s.r.l.”, di cui il ricorrente era legale rappresentante, e muove dal presupposto che siano state dal datore di lavoro trattenute e mai versate le quote a carico dei lavoratori dei contributi previdenziali e assistenziali relativi alle mensilità comprese tra dicembre 2015 e novembre 2016;
§ che la Compagnia Portuale Arbatax ha una storia piuttosto articolata (così descritta in ricorso:
“… i fatti relativi alle vicende della Compagnia Portuale Arbatax s.r.l., un'impresa portuale autorizzata all'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali ex art.16 della legge n. 84/94 nel porto di Arbatax, derivata dalla trasformazione della disciolta Compagnia Portuale di Arbatax per effetto dell'art. 21 della stessa legge, soggetto che per molti decenni aveva permesso al porto di Arbatax di garantire l'operatività nella gestione dei traffici marittimi, a beneficio di tutta l'economica locale;
precisava che il ricorrente era stato Console della Compagnia Portuale di Arbatax dal 27 dicembre 1982 e poi, con la costituzione della Compagnia Portuale Arbatax s.r.l., avvenuta con atto per notar del 14 maggio 1998, era stato nominato – per quel che interessa Per_1 in questa sede dal 30 giugno 2014 – Presidente del Consiglio di Amministrazione di tale società sino alle dimissioni, presentate con nota del 28 settembre 2020 e ratificate con la delibera n. 1/2021 del 5 maggio 2021, come risulta pure dalla visura storica della società; riferiva che l'attività del ricorrente, oltre alla supervisione ed al coordinamento delle operazioni portuali, si era concretizzata nella gestione dei rapporti costanti con la Capitaneria del Porto di Arbatax, con gli Enti preposti alla richiesta e/o al rinnovo delle concessioni demaniali / autorizzazioni, con le compagnie di navigazione (Tirrenia in primis) e nella ricerca di agenti marittimi che avessero contatti diretti con gli armatori, al fine di intercettare le occasioni di lavoro in favore della società e dei propri lavoratori;
… le difficoltà dell'impresa portuale negli ultimi anni a causa della grave contrazione dei traffici che aveva colpito il porto di Arbatax;
descriveva e documentava tutte le iniziative poste in essere dal ricorrente per gestire la difficile situazione economico-finanziaria della Compagnia Portuale Arbatax s.r.l.; lamentava il mancato percepimento di compensi per l'attività svolta in favore della società dal 2014 al 2018, per un credito di € 125.168,00 oggetto pure dell'istanza al Tribunale di Cagliari, che con sentenza n. 4/2023, aveva dichiarato il fallimento della Compagnia Portuale Arbatax s.r.l.”;
§ che la sanzione merita di essere annullata e/o revocata, in quanto (I) ogni pretesa creditoria è prescritta, essendo trascorsi più di 5 anni dall'accertamento della violazione (risalente al 2017) e la notifica dell'ordinanza-ingiunzione (avvenuta il 31.3.2023), (II) vi è – anche, se non soprattutto, per l'appena menzionata dilatazione temporale – violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 e difetto di istruttoria, (III) non sussiste l'elemento soggettivo della violazione, financo la stessa legittimazione passiva del ricorrente, poiché “… l'assenza di deleghe specifiche al sig. per la gestione dei rapporti con Pt_1 CP_ l' determina l'assenza dell'elemento soggettivo in termini di totale inesistenza del nesso causale tra la condotta del sig. e la violazione contestata”, Pt_1
(IV) vi è, nella fattispecie, violazione e falsa applicazione degli art. 3, 11 e 18 legge n. 689/1981, cioè “difetto assoluto di presupposti - travisamento dei fatti decisivi - difetto assoluto di istruttoria”, poiché l' ha proceduto all'adozione del provvedimento senza tenere conto delle CP_1 circostanze del caso concreto, della valutazione dei presupposti di emissione del provvedimento nonché degli elementi di valutazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria.
1.2. Ha concluso, quindi, , perché il Tribunale voglia (i caratteri sottolineati Parte_1
o evidenziati sono dell'Estensore di questa sentenza):
<<… 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento della ordinanza-ingiunzione CP_ dell' n. OI-000432068 prot. 5300.31/03/2023.0041557 del 31 marzo 2023 (doc. n. 1), CP_1 notificata a mezzo del servizio postale in data 11 aprile 2023, siccome infondata in fatto ed in diritto per tutte le
2 ragioni esposte nel presente ricorso;
2) in subordine, sempre previo annullamento della ordinanza - ingiunzione opposta, considerate le difese del ricorrente, ridurre le somme effettivamente dovute al minimo edittale, avendo riguardo alle circostanze del caso concreto e disponendo la rimessione in termini per il relativo pagamento;
3) in ogni caso, porre a carico della parte resistente le spese e competenze del presente procedimento;
…>>.
1.3. L' si è costituito nel giudizio così riassunto, depositando, in data 21.4.2024, memoria CP_1 difensiva, richiamando l'elaborato di costituzione già a suo tempo presentato al Tribunale di Lanusei e, pertanto, eccependo ed osservando:
§ che l'ordinanza ingiunzione impugnata verte in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, Legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, a mente del quale (si riporta il testo della memoria difensiva) << … l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a
€ 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 (ora “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso” secondo le modifiche introdotte dall'art. 23 D.L. 4 maggio 2023, n. 48). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad €.10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro €.10.000 fino ad un massimo di € 50.000 … >>;
§ che il ricorso è stato è stato radicato il 12.5.2023 e, quindi, vista la notifica dell'ordinanza pacificamente effettuata il 11.4.2023, è inammissibile per essere spirato il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2011;
§ di aver l' pedissequamente osservato, nell'ipotesi di specie, le regole procedurali CP_1
e sostanziali variamente contenute nelle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 3, e 8, D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nonché agli artt. 16 e 27 della Legge n. 689/1981, nonché ancora all'art. 30 del D.L. n. 78/2010 (per una più diffusa enunciazione, cfr. pagine 5 e 6 della memoria);
§ che , all'epoca dei fatti contestati (omesso versamento mensilità da Parte_1 dicembre 0156) era il legale rappresentante della Compagnia Portuale Arbatax s.r.l., è a lui che son ricondotte le denunce contributive mod. relative al periodo CP_2 di lite, ed è a lui, in proprio e quale Presidente del CDA della società, che è stato notificato in data 4.12.2017 l'accertamento dell'omissione con l'esplicito avviso che, in caso di pagamento entro 3 mesi (mai effettuato), la sanzione non sarebbe stata erogata, e/o che, in caso di pagamento entro i 60 gg. successivi al primo trimestre (parimenti mai effettuato), essa avrebbe potuto essere versata in misura ridotta, ex art. 16 della Legge n. 689/1981;
§ di non essersi compiuta alcuna prescrizione, poiché “Come noto, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nel caso di specie, tuttavia, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione ed è rimasta sospesa prima durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis legge 24 aprile 2020, n. 27. Infine, è stata nuovamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione”;
§ non è neppure ipotizzabile violazione dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, giacché, pure a voler tacere della superfluità dell'incombente, , in seguito alla contestazione, Parte_1
3 non ha fatto pervenire all'Ente alcuno scritto difensivo o documento, né ha mai chiesto di essere sentito;
§ di essere del tutto infondata anche la prospettazione avente ad oggetto il difetto di legittimazione e/o quanto meno l'assenza dell'elemento soggettivo (ha affermato, in seno al ricorso originario, l'opponente, che “dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2017 risultano nominati quali consiglieri di amministrazione il sig. e il sg. “con delega ai rapporti con l'Inail Parte_2 Controparte_3 CP_ e l' , per cui la gestione dei rapporti – compresi quelli economici di dare/avere – tra la Compagnia Portuale CP_ A s.r.l. e l' nel prefato periodo era di competenza dei due suddetti consiglieri delegati”), e ciò perché, a ben vedere, (I) in materia di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che rivesta la qualità di rappresentante legale della persona giuridica grava sull'autore, e non sull'ente rappresentato, solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate, (II) nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica (richiama, il convenuto, Cass. pen. 16 maggio 2019, n. 36421; Cass. pen., 12 febbraio 2015, n. 11353; Cass. pen. 12 giugno 2013, n. 37528) o che abbia deciso di destinare risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti urgenti, fossero anche le retribuzioni dei dipendenti (Cass. pen., 17 dicembre 2021, n. 8611; Cass. pen., 11 agosto 2020, n. 23939; conforme recente Corte appello - Lecce, 21/04/2021, n. 169); (III) il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità nel caso abbia conferito delega per il versamento delle ritenute previdenziali a altro soggetto o a un professionista, incombendo comunque sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (tra le tante, l' ha richiamato Cass. pen. 18 luglio 2017, n. 39072 e Cass. Pen. sez. CP_1
III 11/02/2003, n. 532 (IV) il ricorrente, nell'occasione, ha perfino ammesso essersi adoperato nei confronti dei soci per sollecitare il reperimento di risorse atte a pagare i contributi, così sostanzialmente confessando di esser stato, all'epoca, consapevole dell'illecito, senza tuttavia dimettersi dalla carica;
§ che sono inammissibili le censure aventi a oggetto pretesi vizi formali, ed in particolare di motivazione, il presente procedimento non avendo natura impugnatoria e dovendo comunque il Tribunale estendere il proprio scrutinio alla fondatezza sostanziale della violazione, entrando nel merito della contestazione e formulando un giudizio a cognizione piena;
§ che, anche con riguardo al profilo dell'entità della sanzione, l'opposizione è infondata
[ha osservato, l' tra le altre cose, che << ha applicato la sanzione nell'importo CP_1 CP_1 di €. 14.543,78. Trattasi evidentemente di importo inferiore a quello che sarebbe risultato dalla pedissequa applicazione dell'art. 16 comma 1, della legge n. 689/1981 … >>, non senza omettere di precisare che <<… successivamente all'emissione dell'ordinanza di cui trattasi, è entrato in vigore il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, il quale all'art. 23 dispone rideterminazione delle sanzioni amministrative di cui trattasi, stabilendo che “ all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…” ... preso atto del presente contenzioso, l' ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata, la quale tuttavia, a CP_1 stregua dei nuovi criteri di calcolo, atteso che il ricorrente risulta aver reiterato l'illecito de quo per due annualità oltre quella di cui trattasi (2014, 2015, 2016, con riserva di prova sul punto in caso di contestazione), avrebbe comportato la rettifica dell'ordinanza nella maggior misura pari ad €.16.527,02, quale somma pari all'importo della ritenuta omessa di €. 6.610,81 moltiplicata per 2,5, coefficiente corrispondente a due reiterazioni dell'illecito
… Onde, coerentemente con tali indicazioni, non si è provveduto alla notifica della rettifica della sanzione, che nella esposta logica di favore nei confronti del debitore, resta fissata nell'importo portato dall'ordinanza ingiunzione opposta... >>].
4 2. Con altro ricorso, depositato il 15.4.2024 (procedimento iscritto al n. 269/2024 R.A.C.L.),
ha avanzato opposizione anche avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- Parte_1
001280135 del 4.3.2024 (prot. 5300.04/03/2024.0027556), notificatagli il 15 marzo 2024 CP_1
e avente ad oggetto contestazioni sostanzialmente analoghe a quelle enunciate al punto 1 di questa sentenza, ma relative al periodo corrente tra il dicembre 2016 e il novembre 2017, per un importo di euro 19.932,00.
2.1. Considerata la sovrapponibilità delle parti e degli accertamenti da effettuare, vista la sostanziale identità dei motivi di opposizione, dopo la costituzione dell' (a propria volta difesosi per tramite CP_1 di una memoria contenente eccezioni e osservazioni largamente ricognitive di quelle rassegnate nel precedente giudizio), all'udienza del 23.7.2024 i due procedimenti sono stati riuniti, per l'evidente connessione.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata decisa all'udienza del 28.10.2025, previa discussione e mediante lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
4. Ambedue le opposizioni devono essere respinte, in quanto infondate.
4.1. Vanno anzitutto respinti, con succinta motivazione: (I) l'eccezione (formulata dal convenuto) di inammissibilità e/o tardività del ricorso introduttivo dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000432068 del 31.3.2023, notificata in data 11.4.2023, avendo parte opponente congruamente dimostrato (cfr. produzioni del 6.5.2024) che il ricorso avanti al Tribunale di Lanusei è stato depositato non già il 12, bensì il 11, del mese di maggio 2023, e quindi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza impugnata;
(II) il rilievo (avanzato dal ricorrente, e significativamente non reiterato nelle note conclusive) secondo cui l'ordinanza n. OI-001280135 del 4.3.2024, notificata il 15 marzo 2024, sarebbe nulla (oltreché tardiva) per difetto di notifica dell'atto prodromico, cioè l'atto di accertamento prot. n. 5300.30/08/2018.0087369 del 30 agosto 2018, riferito all'anno 2017, avendo l' CP_1 CP_1 tempes ente prodotto l'attestazione di spedizione del plico presso l'indirizzo di residen ricorrente (rilevante ai sensi dell'art. 1335 c.c.) e non avendo questi formulato (come sarebbe stato suo onere, onde superare la presunzione di cui alla disposizione codicistica appena richiamata) alcuna eccezione in merito al ricevimento, in assunti avvenuto il 26 settembre 2018 (anzi, a ben vedere, l'opponente ha di fatto rinunciato a coltivare tale motivo di opposizione, ove solo si noti che, in sede di memoria conclusiva, ha reiterato tutte le censure, ad esclusione di quella avente ad oggetto l'omessa notifica dell'accertamento del 2018).
4.2. Va parimenti respinta l'eccezione di prescrizione sollevata, per entrambi i procedimenti, dal ricorrente. Ha osservato, nelle note conclusive, , quanto segue: Parte_1
<<… Per quanto concerne la causa n. 69/2024, è pacifica – poiché risulta per tabulas dalla stessa ordinanza- CP_ ingiunzione (doc. n. 1 del relativo fascicolo) nonché dalla documentazione prodotta dall' – la notifica in data CP_ 4 dicembre 2017 degli atti di accertamento presupposti (prot. n. 5300.07/11/2017.0115878 e n. CP_ 5300.07/11/2017.0115879), laddove l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata al ricorrente soltanto in 11 aprile 2023,
5 In relazione alla causa n. 269/2024, è parimenti incontestabile – poiché risulta per tabulas dalla stessa ordinanza-ingiunzione (doc. n. 1 del relativo fascicolo) nonché dalla documentazione prodotta dall'Istituto – l'emissione in data 30 agosto 2018 dell'atto di accertamento presupposto notificato il 26 settembre 2018 (prot. n. CP_ 5300.30/08/2018.0087369 del 30 agosto 2018), mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata al sig. soltanto il 15 marzo 2024. Pt_1
Nelle due fattispecie, pertanto, la notifica delle ordinanze-ingiunzione è avvenuta ben oltre i cinque dalla pregressa notifica degli atti presupposti, con l'inevitabile conseguenza della prescrizione del diritto di credito azionato dall'ente previdenziale. Tanto, anche a voler considerare i periodi di sospensione di gg. 90 previsti dall'art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 463/1983 (convertito dalla legge n. 638/83) dedotti genericamente dalla controparte.
…>>. La ricostruzione, in quanto tale, non è erronea, nei suoi passaggi logici e cronologici. Tuttavia, l'intervallo intercorso risulta aver subito alcune sospensioni e, precisamente:
1) in primo luogo, come ventilato dallo stesso ricorrente, la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1-quater del D.L. 12 settembre 1983, n. 463;
2) la sospensione conseguente al termine di altri 60 giorni durante il quale l'interessato ha facoltà di estinguere la sanzione con pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge n. 689/1981 (in questo periodo, evidentemente, l'Ente non può ancora esercitare il proprio diritto, e per l'effetto la prescrizione non decorre) 3) la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma-6 bis, del decreto-legge17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (per totali 98 giorni) è da ritenersi neutro ai fini del computo del termine di prescrizione, per disposizione di legge. Parte ricorrente ha contestato l'applicabilità dell'art. 103, comma 6 bis, D.L. n. 18/20, rilevando che lo stesso riferisce i propri effetti ai soli provvedimenti ingiuntivi già emessi. La tesi, tuttavia, contrasta con la lettera della disposizione, secondo cui “6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “. Il termine che la disposizione in parola sospende, invero, è quello dell'art. 28 della L. n. 689/1981, ove si legge che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”: ad una lettura testuale, quindi, la sospensione incide, impedendo al termine estintivo prescrizionale di proseguire o iniziare a decorrere, sull'intero periodo intercorrente tra la commissione della violazione e l'attività costituente esercizio del diritto alla riscossione, non potendo essere circoscritto, come vorrebbe l'opponente, il suo ambito di operatività, alla prescrizione maturata dopo l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione. A tacer d'altro, tale interpretazione – già di per sé in palese contrasto col portato letterale dell'art. 28 appena citato – renderebbe del tutto inspiegabile, per non dire assolutamente contraddittorio, perché il Legislatore abbia specificato, nel secondo e terzo periodo dell'art 103, comma 6 bis, del D.L. 18/2020, che “Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
6 Entrambe le richiamate ipotesi, evidentemente, presuppongono che l'ordinanza/ingiunzione non sia stata ancora emanata. In considerazione di quanto sopra, ed effettuati i dovuti calcoli, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente deve essere rigettata, con riferimento ad entrambe le ordinanze ingiuntive.
4.3. Venendo al merito, le ulteriori censure dell'opponente non meritano accoglimento.
4.3.1. Con riferimento ai pretesi vizi di natura formale e/o procedimentale, vale a dire con riguardo alle censure relative all'asserita violazione del diritto di difesa (con richiamo dell'opponente all'art. 18 della Legge n. 689/1981) e all'obbligo di puntuale motivazione del provvedimento, valga e basti osservare che, di recente, la Suprema Corte, confermando orientamento ormai consolidato, ha enunciato che <<… l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 3807/2024, 35025/2023, 28587/2022 …>> soggiungendo, significativamente, che <<… Inoltre, è stato chiarito (Cass. 28587/2022, 28275/2022, 22022/2022, 21924/2021, 14489/2021, Cass. Sez. U. n. 2145/2021 …) che il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito non spettante al giudice ordinario, il cui giudizio di opposizione ha ad oggetto non già il provvedimento (come sembra ritenere parte ricorrente) ed i suoi eventuali vizi (ivi inclusa la carenza di motivazione), ma il rapporto sanzionatorio (del quale, peraltro, il giudice conosce con pienezza di poteri e sotto tutti i profili, tanto di fatto, quanto di diritto) ad esso sotteso, vale a dire, in sostanza, l'effettivo perfezionamento della condotta (attiva ovvero omissiva) contestata all'opponente e la sua riconducibilità alle norme che prevedono la sanzione che gli è stata inflitta …>> (cfr. Cass. Civ. n. 14567 del 30.5.2025). In queste condizioni, il vizio procedimentale che non si sia tradotto in una errata valutazione della condotta contestata (che non abbia portato, cioè, ad una decisione infondata), una volta proposta l'opposizione diventa, sostanzialmente, irrilevante, essendo comunque compito del Giudice scrutinare la fondatezza dell'addebito e della sanzione. Dal che il rigetto dei corrispondenti motivi di opposizione e la necessità di esaminare, in base agli atti e alle deduzioni formulate in causa, il merito dell'incolpazione e la legittimità (anche
– seppure coi limiti che si diranno – sotto il profilo della determinazione della misura) della sanzione irrogata.
4.3.2. Ebbene, a tal riguardo non si può non premettere che il fatto contestato, come tale, è pacifico: in altri termini, che nei periodi considerati le ritenute previdenziali non siano state versate, e che obiettivamente tale omissione rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2, c. 1 bis, Legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non è neppure contestato dall'opponente. Questi ritiene di dover andare esente dalla sanzione, piuttosto, in ragione di due distinti, benché collegati, profili: non sussisterebbero a suo dire, l'elemento soggettivo della violazione, e a ben vedere la stessa sua legittimazione passiva, e ciò in quanto “… l'assenza di deleghe specifiche al sig.
7 CP_ per la gestione dei rapporti con l' determina l'assenza dell'elemento soggettivo in termini di totale Pt_1 inesistenza del nesso causale tra la condotta del sig. e la violazione contestata”. Pt_1
Ha soggiunto, a dimostrazione, il ricorrente, che <<… dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2017 risultano nominati quali consiglieri di amministrazione il sig. e il sig. “con Parte_2 Controparte_3 CP_ delega ai rapporti con l'Inail e l' , per cui la gestione dei rapporti – compresi quelli economici di dare/avere – CP_ tra la Compagnia Portuale Arbatax s.r.l. e l' nel prefato periodo era di competenza dei due suddetti consiglieri delegati …>>. Ha infine allegato che, in ogni caso, l'elemento soggettivo deve ritenersi escluso ove si consideri la situazione di estrema difficoltà economica dell'azienda e la conseguente scelta di pagare, prima dei contributi previdenziali e assistenziali, le retribuzioni dei lavoratori. I rilievi di parte opponente, però, non possono che essere respinti. Se, con riferimento alla situazione finanziaria della Compagnia Arbatax s.r.l., è utile rammentare che la Corte di Cassazione (peraltro in sede penale, ove l'esame dell'elemento soggettivo è ben più rigoroso di quanto non debba avvenire in ambito di illeciti amministrativi) ha sancito che “L'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di pretermettere il versamento delle ritenute all'erario. La circostanza che il datore di lavoro, a causa della situazione economica dell'azienda, abbia scelto di pagare prima gli stipendi dei dipendenti finendo per non rispettare il termine per il versamento delle ritenute previdenziali (come avvenuto nel caso di specie) non costituisce ragione di esclusione del dolo” (cfr. Cassazione penale sez. III, 5.4.2022, n. 26477), per quanto concerne gli effetti della delega a e Parte_2
di tutti i rapporti con e INAIL occorre ricordare che, secondo la Controparte_3 CP_1 atasi antecedenteme depenalizzazione, <<… Risponde del reato (n.d.r.: a maggior ragione dell'illecito amministrativo, l'elemento soggettivo, ex art. 3 della Legge n. 689/1981, atteggiandosi in termini differenti, meno rigorosi, e coincidendo non già con il dolo bensì con “la coscienza e la volontà della condotta, sia che si tratti di dolo o colpa”) di omesso versamento delle trattenute previdenziali il soggetto investito della qualità di datore di lavoro, pur quando abbia delegato ad altri il compito di provvedere all'incombente in questione… il delegato era privo della necessaria autonomia finanziaria e dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito contributivo. Tant'è che contraddittoriamente deduce di essersi personalmente dato da fare per tentare di reperire la liquidità necessaria. Tale comportamento è coerente con il fatto che soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo” (così Cass. n. 39072 del 18.7.2017). Tanto più ciò vale ove, come nel caso di specie, l'omissione si sia protratta per un lungo periodo (da dicembre 205 a novembre 2017) senza che il ricorrente abbia posto in essere (autonomamente o sollecitando gli organi societari) azioni idonee ad impedire l'aggravarsi dell'illecito e/o quanto meno ad allontanare da sé la responsabilità (ad esempio, dimettendosi dalla carica). L'esistenza, non contestata, della delega, pur potendo se del caso rilevare nei rapporti interni ed esser fatta valere in altre sedi (nella misura in cui al ricorrente sia consentito, per esempio, evocare in giudizio i delegati onde accertare il loro inadempimento), non spiega efficacia alcuna, pertanto, al fine di escludere l'illecito amministrativo, non avendo, tale circostanza, la capacità di elidere il nesso causale, né di scriminare la condotta del legale rappresentante. Anche sotto tale profilo, quindi, le opposizioni debbono essere respinte.
4.3.3. Non vi sono infine ragioni sufficienti per poter accogliere la domanda, spiegata dal ricorrente in via subordinata, di riduzione dell'entità delle sanzioni irrogate dall' CP_1 L'istituto, invero, si è mantenuto nei limiti di una determi sostanzialmente mediana, che, secondo il Giudice, non sarebbe ragionevole ritenere incongrua.
8 L'art. 2, comma 1 bis, Legge n. 463/1983, come modificato dall'articolo 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso …” E' pacifico che, in relazione al periodo dicembre 2015/novembre 2016, le ritenute non pagate ammontassero a euro 6.610,81: a fronte di un minimo di euro 9.916,215 e di un massimo di euro 26.443,24, il convenuto ha irrogato una sanzione pari a euro 14.543,78, ben inferiore al valore intermedio;
non v'è motivo per non ritenere che l' diversamente da quanto sostenuto dalla parte CP_1 ricorrente, abbia tenuto conto di tutti gli elementi del caso concreto, anche e/o soprattutto di quelli a favore dell'incolpato. E' pacifico, altresì, che, in relazione al periodo dicembre 2016/novembre 2017, le ritenute non pagate ammontassero ad euro 6.644,81: il convenuto ha irrogato una sanzione pari ad euro 19.932,00, questa volta superiore al valore intermedio, ma comunque ampiamente inferiore al massimo, a tal fine all'evidenza valorizzando, come del resto espressamente riportato in ordinanza ingiunzione, i criteri di cui all'art. 11 Legge n. 689/1981 (a mente del quale “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo … si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”) e del fatto che l'omissione risulta essere stata reiterata per 4 annualità. Le doglianze dell'opponente, sul punto peraltro piuttosto generiche, non appaiono pertanto idonee al fine di poter affermare che le sanzioni risultino, come dedotto, sproporzionate: tale prospettazione, invero, è rimasta allo stadio di mera asserzione, nulla concorrendo a giustificarne la fondatezza.
4.4. Le opposizioni vengono perciò respinte.
5. L'obiettiva controvertibilità e la novità di alcune delle questioni oggetto di causa (basti pensare all'affastellarsi delle diverse disposizioni in materia di sospensione della prescrizione), a avviso del Giudice impone la compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza e/o eccezione respinta e/o assorbita:
1) rigetta le opposizioni;
3) dispone la compensazione delle spese processuali.
Nuoro, 28.10.2025
Il Giudice Dott. Paolo Dau
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