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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13443/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13443/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Giorgia Tormene Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Giorgia Tormene CP_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Malcesine, Verona, in data 28.07.2007 tra i signori e , ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di CP_1 Parte_1
Malcesine, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. disporre che i figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, nell'abitazione della stessa;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- nei fine settimana incluso un pernottamento;
- durante le vacanze estive: quindici giorni non consecutivi concordati con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali i figli saranno con entrambi i genitori i quali si accorderanno di volta in volta in base agli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
4. I genitori si impegnano a rispettare ed a privilegiare i desideri espressi dai minori nel trattenersi con il padre o con la madre;
5. i genitori si impegnano a darsi ragionevole e tempestivo preavviso nel caso di oggettiva impossibilità a tenere con sé i figli minori nei giorni previsti;
6. disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1
mensilmente la somma complessiva di euro 580,00 così come concordato in sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici Istat, a titolo di concorso spese per il mantenimento di entrambi i figli.
Il suddetto importo verrà rivalutato a far data dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, secondo la variazione annuale degli indici Istat e corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli;
7. i coniugi provvederanno paritariamente, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
8. il signor rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al Parte_1
mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
28.07.2007 in Malcesine, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Malcesine al n. 16, parte II, Serie C dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova in data 18.07.2017 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 7266/2017 del 18.09.2017
(r.g. n. 5387/2017).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
16.02.2011), entrambi minorenni e non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Malcesine al n. 16, parte II,
Serie C dell'anno 2007;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13443/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Giorgia Tormene Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Giorgia Tormene CP_1 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Malcesine, Verona, in data 28.07.2007 tra i signori e , ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di CP_1 Parte_1
Malcesine, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. disporre che i figli siano affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre, nell'abitazione della stessa;
le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- nei fine settimana incluso un pernottamento;
- durante le vacanze estive: quindici giorni non consecutivi concordati con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie e pasquali i figli saranno con entrambi i genitori i quali si accorderanno di volta in volta in base agli impegni scolastici e sportivi degli stessi.
4. I genitori si impegnano a rispettare ed a privilegiare i desideri espressi dai minori nel trattenersi con il padre o con la madre;
5. i genitori si impegnano a darsi ragionevole e tempestivo preavviso nel caso di oggettiva impossibilità a tenere con sé i figli minori nei giorni previsti;
6. disporre l'obbligo a carico del sig. di corrispondere alla signora Parte_1 CP_1
mensilmente la somma complessiva di euro 580,00 così come concordato in sede di separazione e successivamente aumentato secondo indici Istat, a titolo di concorso spese per il mantenimento di entrambi i figli.
Il suddetto importo verrà rivalutato a far data dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, secondo la variazione annuale degli indici Istat e corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei figli;
7. i coniugi provvederanno paritariamente, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Padova;
8. il signor rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato contributo al Parte_1
mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 CP_1
28.07.2007 in Malcesine, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di
Malcesine al n. 16, parte II, Serie C dell'anno 2007.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del. del Tribunale di Padova in data 18.07.2017 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 7266/2017 del 18.09.2017
(r.g. n. 5387/2017).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
16.02.2011), entrambi minorenni e non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Malcesine al n. 16, parte II,
Serie C dell'anno 2007;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari