Inammissibile
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 4190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4190 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04190/2025REG.PROV.COLL.
N. 02798/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2798 del 2022, proposto da AS EO in qualità di titolare della omonima Farmacia AS, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Giordani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellalto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Farmacia Nuova G. OS di NI & A. OS S.N.C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Ciampani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 453/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellalto e della Farmacia Nuova G. OS di NI & A. OS S.N.C;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 aprile 2025 il Cons. NI Tulumello e preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione da parte di tutte le parti del presente giudizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. Abruzzo ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, titolare della farmacia con sede in Castellalto, alla P.zza Mercato n. 1, per l’annullamento del diniego espresso dal Comune di Castellalto in data 22.07.2013, prot. n. 9055 all’istanza di trasferimento nei nuovi locali ubicati in via Trieste - F.ne Petriccione.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal ricorrente in primo grado.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Castellalto e la farmacia Nuova G. foschi di NI & A. OS s.n.c.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 2 aprile 2025.
2. Con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il diniego al trasferimento in considerazione del fatto che la farmacia del dott. AS è stata istituita con il cd. “criterio topografico” di cui all’art. 104 del r.d. 27 luglio 1934 (TULS), cioè al fine precipuo di dare la necessaria assistenza agli abitanti del centro storico di Castellalto, ed è altresì classificata “rurale”, ma non ha dato alcun conto del fatto che l’invocato trasferimento è all’interno dell’ambito di pertinenza riservato alla sede farmaceutica di spettanza, così come descritta ed individuata in pianta organica, infatti la sede farmaceutica n. 2 è ubicata a Castellalto Capoluogo, mentre l’altra ed unica farmacia di cui è titolare il dott. Fabrizio Ammassari ed afferente la sede farmaceutica n. 1, è ubicata a Castelnuovo Vomano, frazione di Castellalto, in Via Nazionale 100.
Sotto altro profilo, l’appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha statuito che il trasferimento della Farmacia dal centro del paese alla Località Petriccione, via Trieste, non è nemmeno funzionale. Più in particolare, l’appellante deduce che il Comune di Castellalto avrebbe dovuto valutare se il richiesto trasferimento dei locali della farmacia nell’ambito della sede, da piazza del Mercato a via Trieste n. 137, potesse o no soddisfare le esigenze degli abitanti e questo previa ed adeguata istruttorio, che tenesse conto, necessariamente, delle (mutate) condizioni topografiche e di viabilità.
3. Con il secondo motivo, si lamenta l’erroneità della sentenza, denunciando, dapprima, che, trattandosi di sede istituita con giunta regionale d’Abruzzo n. 4972 del 09 agosto 1984, l’art. 104 del R.D. N. 1265 del 1934, allora previgente, prevedeva un limite di distanza di almeno cinquecento metri e non tremila metri dalla farmacia viciniore e, dappoi, che comunque la distanza tra la nuova ubicazione e la farmacia OS è di poco più di 3000 metri.
4. Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza del TAR in riferimento alla questione del riassorbimento, reiterando la tesi sostenuta in primo grado. Più nel dettaglio, il ricorrente asserisce che il meccanismo del riassorbimento è unanimemente ritenuto operante in occasione di ciascuna revisione della pianta organica comunale, di talché l’Amministrazione procedente è tenuta a verificare periodicamente la consistenza demografica della popolazione e dunque a ristabilire il corretto rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche, dichiarando in soprannumero quelle eventualmente eccedenti. Prospetta, dunque, una sorta di “automatismo” del meccanismo del riassorbimento fra le sedi ordinarie che opererebbe in base ad una “dato puramente matematico senza la necessità di alcun provvedimento né di una valutazione discrezionale”.
5. Il Comune di Castellalto:
a) in via preliminare eccepisce:
- l’inammissibilità per genericità dei motivi: appellante non avrebbe proposto una critica circostanziata ad una serie specifica di punti della sentenza, ma si è limitato a reiterare le tesi giuridiche esposte in primo grado, già ampiamente affrontate e sconfessate in motivazione dal giudice di prime cure, senza effettuare una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata;
- che la parte appellante formula un nuovo motivo, non ammissibile in sede di gravame, censurando il diniego comunale sulla richiesta di trasferimento per un’asserita “assoluta carenza di istruttoria”;
- richiama poi l’eccezione proposta in primo grado di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per la natura endoprocedimentale e comunque non immediatamente lesiva dei provvedimenti impugnati anche alla luce della rilevata competenza regionale all’adozione del provvedimento di trasferimento della sede farmaceutica (deducendo altresì l’irricevibilità del ricorso per omessa rituale notifica dello stesso alla Regione Abruzzo).
b) Nel merito ha controdedotto rispetto ai motivi di gravame.
6. L’appellante con successiva memoria ha replicato alla prima delle richiamate eccezioni.
Espone poi che “ Da ultimo il Comune, con nota 12.1.2023 prot.n. 665, ha opposto alla ennesima richiesta del Dott. AS di revisione della pianta organica un fermo rifuto, invocando la sentenza del Tar l’Aquila n. 453/2021 oggetto dell’odierno gravame. Tale nota, unitamente alla nota della Regione Abruzzo del 13.1.2023 prot.n. 13485/2023, è stata impugnata dinanzi a Codesto Tar con ricorso iscritto al nrg 85/2023, tuttora pendente, contenente richiesta di accertamento dell’obbligo da parte del Comune di Castellalto di sottoporre a revisione ordinaria biennale la pianta organica delle sedi farmaceutiche entro il 31 dicembre 2022 e conseguente condanna ai connessi adempimenti, con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia ”
In tale giudizio il TAR ha respinto la domanda cautelare con ordinanza n. 77/2023, confermata in appello con ordinanza n. 2766/2023, come chiarisce in replica il Comune: il quale osserva che “ la sovrapposizione delle due cause pone, altresÏ, la questione della persistenza, in capo all’appellante, dell’interesse a ricorrere rispetto al presente giudizio. A ben vedere, difatti, anche in caso di eventuale accoglimento dell’appello con conseguenziale riforma della sentenza n. 453/2021 del TAR Abruzzo, non verrebbe comunque meno il successivo (duplice) diniego al trasferimento opposto dal Comune di Castellalto con le note prot. 11/04/2022 prot. 5546 e del 12/01/2023 prot. 665 (di riscontro alla duplice istanza di trasferimento esperita dal dott. AS) oggetto del secondo giudizio ”.
7. Ad avviso del Collegio risulta del tutto assorbente la fondatezza della riproposta eccezione comunale relativa alla mancata notifica del ricorso di primo grado alla Regione Abruzzo, competente ad autorizzare il trasferimento della sede farmaceutica, e dalla natura solo endoprocedimentale degli atti comunali impugnati.
I provvedimenti comunali impugnati in primo grado sono infatti atti endoprocedimentali preordinati all’adozione del provvedimento regionale, in considerazione della competenza stabilita dall’art. 5, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362.
L’inammissibilità del ricorso di primo grado discende quindi anzitutto dalla mancata lesività degli atti impugnati.
Peraltro nella memoria di costituzione del Comune di Castellalto si chiarisce ulteriormente in tal senso che “ la ASL di Teramo, nella nota prot. 33078/2013 del 25/07/2013 trasmessa a mezzo raccomandata A.R. al dott. AS (doc. n. 11 della produzione documentale del ricorrente) evidenziava quanto segue: “si rammenta che il trasferimento di che trattasi è assoggettato al rilascio dell’autorizzazione della Giunta Regionale d’Abruzzo…cui dovrà essere inviata apposita domanda in carta legale, redatta secondo lo schema di cui alla DGR n. 299 del 22/04/2013 ”.
Neppure tale ultimo provvedimento regionale, che in ragione della richiamata norma primaria attua la competenza dell’autorità regionale, risulta essere stato peraltro impugnato.
8. A prescindere dalle pur assorbenti considerazioni, il ricorso è in ogni caso manifestamente infondato anche nel merito solo che si consideri che, come condivisibilmente controdedotto in memoria dal Comune appellato:
- i precedenti giurisprudenziali richiamati nel ricorso in appello risultano inconferenti rispetto al caso di specie in quanto si riferiscono all’istituzione (e non al trasferimento) di “sedi ordinarie urbane” e non certo di farmacie rurali;
- la disciplina applicabile ad una richiesta di trasferimento di una farmacia non può che essere quella vigente al momento della relativa istanza e non quella vigente all’epoca della sua istituzione.
9. In riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, soccombente in rito e nel merito, nei confronti del Comune di Castellalto, mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata, che non ha svolto difese scritte nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza gravata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellalto delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro settemila/00, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese del doppio grado in relazione alla controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
NI Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO