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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CE - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa PASCA Anna Rita - Presidente
Dott. MELE Riccardo - Consigliere
Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 913 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA
(p. iva n. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Eligio Curci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto, alla Via Pupino n. 2/d, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE -
NONCHE'
(p. iva n. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale, rappresentata e difesa dall'Eligio Curci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Taranto, alla Via Pupino n. 2/d, in virtù di mandato esteso in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE INCIDENTALE –
NONCHE'
(p. iva n. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_3
CE AR, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oria, alle Via Mario Pagano
n. 92, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi materialmente congiunto all'atto di appello ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- APPELLANTE INCIDENTALE – E
(p. iva: n. ), in persona dell'amministratore unico, Controparte_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Brindisi, alla via Tarantini n. 29, presso lo studio dell'Avv. CE
Silvestre, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Roberto Palmisano e all'Avv. Pierluigi
D'Urso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA -
All'udienza del 5/11/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, il C.I. riservava al Collegio la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La vicenda
società esercente la commercializzazione e la distribuzione all'ingrosso Parte_2
di articoli “no-food”, stipulava con la società ora una CP_4 Parte_1
prima polizza incendio n. 6031105597229 nel 2007, con un capitale assicurato di € 6.000.000,00, ed una successiva polizza n. 6031500360074 nel 2011, con un capitale assicurato di € 9.800.000,
entrambe concernenti l'opificio industriale sito in AN NT, alla contrada "Olmo" - z.i.,
composto da una serie di vasti capannoni;
stipulava, poi, una terza polizza - n. 6031501224861, con un capitale assicurato di € 5.700.000,00, inerente ai macchinari, alle attrezzature, agli arredamenti e alle merci - in data 11.07.2012, in (co)assicurazione con e con che Controparte_1 CP_2
assumevano una quota di rischio pari all'11% ciascuna e che designavano quale "co-assicuratrice delegataria" la che si faceva carico della rimanente quota – pari al 78% – e della Parte_1
gestione del rapporto assicurativo in nome e per conto delle mandanti.
Ciò posto, in data 17 luglio 2012, alle ore 20:00 circa, all'interno del complesso commerciale della divampava un incendio di vaste dimensioni – denunziato alla locale Caserma dei Controparte_3
Carabinieri il 19.07.2012 dal legale rappresentante dell'assicurata – che procurava gravissimi danni agli immobili, agli arredi, alle attrezzature e alle merci. Secondo la denuncia resa, venivano interessate le strutture edilizie, i capannoni in struttura metallica,
i macchinari, le attrezzature e le merci, per danni asseritamente ammontanti ad € 9.000.000,00.
In particolare, dei sette fabbricati di proprietà dell'odierna appellata, solo i nn. 1-2-3 venivano coinvolti dall'incendio, di cui il terzo – chiamato anche ” ed oggetto, due mesi prima CP_5
dell'incendio, di un provvedimento del Tar CE che aveva disposto un ordine di demolizione, poi confermato dal Consiglio di Stato – collassava entro mezz'ora dalla fuoriuscita dei primi fumi visibili. Viceversa, per i fabbricati nn. 1 e 2, inizialmente destinatari di un medesimo ordine di demolizione, il Tar CE annullava le relative ordinanze, confermando la demolizione soltanto per il fabbricato n. 3.
Le parti congiuntamente rimettevano la quantificazione dei danni subiti dall'assicurata, ad un
Collegio peritale per cui la IA " , anche in nome e per conto delle Parte_1
Società Coassicuratrici, nominava il Geom. ; la ditta contraente indicava l'Ing. Persona_1
Persona_2
Le stesse conferivano ai predetti Periti, anche in deroga alle disposizioni contrattuali il seguente
Mandato, 1) Accertare, per quanto possibile, le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di
esse; 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalle polizze e dalle
successive appendici e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero
aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
3) Verificare se l'Assicurato od il Contraente ha
adempiuto agli obblighi contrattuali in caso di sinistro;
4) Verificare l'esistenza, la qualità, la
quantità ed il valore delle cose assicurate (illese, distrutte, rubate od avariate); 5) Procedere alla
stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni
contrattuali tutte. (cfr. perizia contrattuale in atti)
Verificatosi disaccordo fra i periti nominati dalle parti, con provvedimento reso dal Presidente del
Tribunale di Brindisi, veniva nominato, in funzione di terzo perito, l'Ing. . Persona_3
In seguito, la introduceva una procedura di accertamento tecnico preventivo Controparte_3
disposto dal Tribunale, con decreto del 25.03.2014, di nomina dell'Ing. il quale Persona_4 accertava un danno di euro 8.527.780,72 di cui € 3.243.059,69 per i capannoni C1, C2, C3, €
2.225.880,00 per il “blocco S”, ed € 3.058.841,03 per le “merci”.
Il Collegio dei periti concludeva le operazioni il 3.10.2016, con il deposito, ex art. 18 delle Condizioni
di Assicurazione, della “perizia contrattuale” la quale accertava un danno complessivo di euro
6.033.833,08 e, avendo natura di mandato collettivo, obbligava le parti ad accettarla.
2.Il giudizio di primo grado.
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “La
con atto di citazione del 5.1.2017, ha convenuto in giudizio la Controparte_6 [...]
innanzi al Tribunale di Brindisi, perché fosse accertata l'insussistenza del suo Controparte_3
obbligo ad erogare l'indennizzo ex adverso preteso, a causa e, per effetto, della violazione di norme
negoziali e del codice di diritto sostanziale.
Premetteva la IA attrice di aver stipulato, con la convenuta fra le Controparte_3
tante, n. 3 Polizze assicurative, contraddistinte come segue:
a) Polizza dal N° 6031105597229, emessa il 22 Marzo 2007 e scadenza fissata al dì 31 Luglio 2022
(in sostituzione della Polizza rubricata con il N° 6031105344660), con la quale ha assicurato, in
favore della il capitale di € 6.000.000,00 (Euro sei milioni/00) contro i danni Controparte_3
materiali e diretti arrecati da incendio e fenomeni ad esso collegati, l'immobile sito nel Comune di
AN NT (BR), Zona Industriale Contrada "Olmo" - Viale del Commercio 16, costituito
da "terreno completamente recintato al cui interno insiste fabbricato a più piani fuori terra, costruito
con strutture portanti verticali, solai e tetto in materiale incombustibile compreso metallo", composto
da "uffici e da deposito con spazio per la vendita di articoli casalinghi, giardinaggio, compresi
piccoli elettrodomestici". (cfr., doc. n. 2); la garanzia assunta dalla IA contraente con detta
polizza, giusta “Scheda di rischio” (doc. n. 2) era estesa anche agli “Eventi Speciali” di cui ai capi
1) e 2) dell'art. 22 delle Condizioni Contrattuali – sezione Garanzie Eventi Speciali (pag. 15, infra
doc. all. n. 3) con le relative esclusioni prescritte sub stesso art. 22, capi a), b), c), d), e), ed f) (infra doc. all. n. 3, pag. 15); previa detrazione, per singolo sinistro, in ogni caso, di un importo pari al
20% (venti percento) dell'indennizzo stesso con un minimo rideterminato (scoperto);
b) Polizza N° 6031500360074 denominata "Polizza incendio - Rischi Industriali Mod. 00176
Edizione 12/ 2010" -" emessa il 31 Marzo 2011 e scadenza fissata al dì 31 Dicembre 2019 (in
sostituzione della Polizza rubricata con il N° 6031107613746), ha assicurato, il capitale di €
9.800.000,00 (Euro novemilioniottocentomila/00) contro i danni materiali e diretti arrecati, da
incendio e fenomeni ad esso collegati, al cespite immobiliare sito in AN NT (BR), Zona
Industriale Contrada "Olmo" - Viale del Commercio 16, così descritti nella scheda di polizza:
"terreno completamente recintato al cui interno insiste fabbricato a più piani fuori terra, costruito
con strutture portanti verticali, solai e tetto in materiale incombustibile compreso metallo" e
"struttura fissa realizzata in metallo e pannelli coibentati per mq.
4.950 non attigua o contigua con
il fabbricato più su descritto.
Detti fabbricati sono costituiti da "uffici e depositi con spazio per la vendita al pubblico di articoli
casalinghi, compresi piccoli elettrodomestici, articoli da mare e da esterni, giocattoli, giardinaggio".
(cfr. doc. n. 4); la garanzia assunta dalla IA contraente con detta polizza, giusta “Scheda
di rischio” (doc. n. 4) era estesa anche agli “Eventi Speciali” di cui ai capi 1) e 2) dell'art. 22 delle
Condizioni Contrattuali (pag. 15, infra doc. all. n. 3) con le relative esclusioni prescritte sub stesso
art. 22, capi a), b), c), d), e), ed f); previa detrazione, per singolo sinistro, in ogni caso, di un importo
pari al 20% (venti percento) dell'indennizzo stesso con un minimo rideterminato (scoperto);
c) Polizza N° 6031501224861 (denominata Rischi Industriali Mod. 00176 Edizione 12/ 2010")
emessa il 25 Marzo 2011 e scadenza fissata al dì 31 Dicembre 2012, contro i danni materiali e diretti
arrecati da incendio e fenomeni ad esso collegati ed all'interno dei cespiti immobiliari siti nel
Comune di AN NT (Br), alla Contrada "Olmo" v.le del Commercio n. 16, rappresentati
da "terreno completamente recintato al cui interno esiste fabbricato a più piani fuori terra, costruito
con strutture portanti verticali, solai, tetto in materiale incombustibile compreso metallo;
sempre
nell'area recintata esiste altro fabbricato, non contiguo o attiguo al precedente, costruito con strutture metalliche e pannelli coibentati"; Per tali fabbricati veniva assicurato il capitale
complessivo di € 5.700.000,00 (Euro cinquemilionisettecentomila/00) ripartito secondo le seguenti
Partite: 1) Macchinari, attrezzature ed arredamento per € 400.000,00; 2) Merci in forma fissa
all'interno dei fabbricati per € 5.000.000,00; 3) Merci all'esterno dei fabbricati, nell'ambito dell'area
recintata, sotto strutture tensostatiche per € 200.000,00; 4) Spese di demolizione e sgombero per €
100.000,00 (infra cfr. doc. n. 5).
Precisava la IA attrice che il rischio assunto con tale ultima polizza era così ripartito tra le
seguenti diverse compagnie di assicurazione: Milano Assicurazioni per il 58%; Controparte_7
per l'11%; per l'11%; per l'11%; CP_1 CP_2 Controparte_8
per il 9%; per effetto della sopravvenuta suddetta Fusione per incorporazione in
[...] [...]
, il rischio assunto dalla Controparte_9 Controparte_10
odierna attrice risulta così pari al 78%; Premetteva altresì la IA attrice che: in data 17
Luglio 2012, alle ore 20:00 circa, all'interno del complesso commerciale della Controparte_3
sito in AN NT (Br) Zona Industriale – c.da Olmo, si verificava un incendio di vaste
dimensioni (che non sfuggiva all'attenzione ed ai commenti degli organi della stampa locale – cfr.
articolo di Stampa, doc. all. n. 6), denunciato dal legale rappresentante della assicurata dinanzi alla
locale Caserma dei Carabinieri, il 19.07.2012, e pervenuta alla contraente Controparte_10
con nota del 25.07.2012 (doc. all. n. 7) in uno alla sporta contro ignoti dal Legale Parte_3
Rappresentante della sig. , per il delitto di incendio (ex Controparte_3 Persona_5
art. 423 c.p.); in tale incendio, secondo la suddetta denuncia resa, venivano interessate le strutture
edilizie, i capannoni in struttura metallica, i macchinari, le attrezzature e le merci garantiti dalle
suddette polizze, per un importo di dichiarati ed asseriti danni ammontanti a € 9.000.000,00.
Lamentava l'attrice che sulla scorta degli elementi assunti nei vari sopralluoghi da parte del proprio
perito ing. e della denuncia stessa presentata dalla assicurata, emergeva la matrice Persona_6
dolosa dell'incendio con forte sospetto di frode con forti indizi nei confronti dei sigg. e Per_5
proprietari pro quota del 50% della ed il primo Amm. Unico Controparte_11 Controparte_3 della stessa, onde per cui la IA sporgeva atto di denunzia-querela giusta atto del 15.01.2013
depositato presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brindisi. Infine l'attrice a
fondamento della propria domanda, adduceva plurime violazioni di norme contrattuali da parte delle
assicurata, tali da determinare la insussistenza/inoperatività della garanzia assicurativa di cui alle
polizze di che trattasi e, comunque, la sussistenza di cause di esclusione e/o perdita del diritto
all'indennizzo, quindi, l'assenza di un obbligo della impresa di assicurazioni a risarcire i danni
derivanti dal sinistro, per aver la convenuta a) omesso di comunicare, Controparte_3
all'atto della conclusione del contratto ed anche successivamente, circostanze incidenti sulla
valutazione del rischio assunto dalla IA con le polizze;
b) aggravato, altresì, il rischio;
c)
dolosamente esagerato il danno denunciato;
d), in ogni caso, causato il sinistro con dolo (e/o) colpa
grave.
Nel procedimento così introdotto ed iscritto al NRG. 162/17: la si costitutiva Controparte_3
in giudizio con comparsa del 3.5.2017 e, resistendo alle richieste attoree, ne chiedeva il totale rigetto;
spiegava intervento la , che aderiva alle difese ed alle conclusioni svolte Controparte_1
dalla . Controparte_9
Con ricorso ex art. 633 e ss cpc in data 11.1.2017 la in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., dichiarandosi creditrice per indennizzo assicurativo della , in Parte_1
persona del suo l.r.p.t., della somma di € 5.366.946,47, nonché della , in persona del suo CP_2
l.r.p.t., e della , in persona del suo l.r.p.t., della somma di € 333.443,30 Controparte_1
per ciascuna, sul presupposto di una "perizia contrattuale" che produceva a supporto documentale
del credito, chiedeva al Tribunale di Brindisi una ingiunzione di pagamento per la somma di €
Con 6.033.833,08, di cui € 5.366.946,47 a carico della . ed € 333.443,30 a carico di Parte_1
ciascuna delle altre due società, oltre interessi e spese di procedura.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso ed emetteva l'ingiunzione di pagamento con decreto n.
44/2017 reso il 12-13.1.2017. Avverso la detta ingiunzione, con atto notificato in data 20.2.2017, proponeva opposizione la
, deducendo : a)- la illegittimità del decreto per "inesistenza/ perdita/ Parte_1
esclusione del diritto all'indennizzo, per violazioni di norme contrattuali e del codice civile", nonché
“per invalidità/annullabilità/inefficacia della perizia contrattuale, per vizi da cui è affetta", allegate,
rispettivamente, con l'azione di accertamento negativo (di cui alla citazione del 5.1.2017) e con il
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; b)- la inammissibilità dell'azione monitoria, per difetto di prova scritta,
non integrata dalla impugnata "perizia contrattuale", comunque, inidonea a fondare l'an ed il
quantum della avversa pretesa indennitaria;
c)-la inesigibilità del credito, per essere il chiesto
indennizzo, a mente delle polizze, vincolato in favore della "Banca Mediocredito S.p.a.".
Pertanto, la conveniva la innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_3
di Brindisi, chiedendo: "1) - dichiarare nullo e-o annullare e, comunque, revocare il decreto
ingiuntivo n. 44/2017, emesso dal Tribunale di Brindisi, per difetto dei presupposti di legge prescritti
dagli artt. 633-634 e 641 cpc., e non fondato su prova scritta, né di facile soluzione;
2) - in ogni caso,
rigettare la domanda monitoria, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile ed
improcedibile, e revocare di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta della stessa;
3) -
condannare l'opposto al pagamento delle spese".
Nel detto giudizio - iscritto sub NRG. 940/17 - la costituendosi, chiedeva Controparte_3
disporsi la provvisoria esecuzione, ex art. 648 cpc., e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1)-
rigettare, in quanto inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché infondata
in fatto ed in diritto, la opposizione interposta, con citazione notificata il 20.2.2017, dalla
[...]
, nei confronti della e avverso il decreto ingiuntivo reso Parte_1 Controparte_3
dal Tribunale di Brindisi il 12-13.1.2017 sub n. 44/17, e, questo confermando, mandare assolta
l'opposta da ogni domanda proposta e proponendo dall'opponente; "2)- condannare l'opponente al
pagamento delle spese di lite, oltre che di una somma ex art. 96 c.p.c.".
ed proponevano distinte opposizioni al richiamato Controparte_1 Controparte_12
decreto ingiuntivo n. 44/2017, con atti di citazione notificati rispettivamente in data 20.2.2017 e 21.2.2017, che così introducevano i relativi giudizi iscritti al NRG. 941/17 e NRG. 843/17, in
entrambi i quali, si costituiva la opposta rassegnando le argomentazioni e Controparte_3
le conclusioni già formulate nel giudizio rubricato al NRG. 940/17”.
Respinte le richieste ex artt. 186 ter cpc e 648 cpc., avanzate nelle more dei giudizi, dalla
[...]
e disposta la riunione al procedimento NRG. 162/17, dei giudizi rubricati ai NN.RG. Controparte_3
843/17, 940,17 e 941/17, la causa - istruita con produzione documentale nonché mediante
escussione dei testi - veniva decisa con sentenza n. 1388/2023 del 9/10/2023, con la quale il
Tribunale adito “Rigetta(va) la domanda di accertamento negativo al diritto all'indennizzo vantato
da 2) Rigetta(va) tutte le opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
44/2017 emesso dal Tribunale il 12-13.1.2017 che, per l'effetto, integralmente confermava;
3)
Dichiarava la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 44/2017 emesso dal Tribunale il 12-
13.1.2017; 4) Condanna(va) le Compagnie assicurative attrici/opponenti al pagamento, in favore
della , convenuta/opposta, delle spese processuali”. Controparte_3
3. Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato,
[...]
nonché – con autonomi atti di gravame – e Parte_1 Controparte_1
chiedendone la riforma e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso e CP_2
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di erogare l'indennizzo ex adverso richiesto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento del 13/06/2024, le diverse impugnazioni avverso la medesima sentenza,
venivano riunite e, con ordinanza in data 23/06/2024, il Collegio disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 5/11/25, previo deposito delle memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, il C.I. riservava al Collegio la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale reitera la censura di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, lamentando che lo stesso sia stato emesso in assenza di prova scritta e,
comunque, in mancanza dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità del credito, non integrati dalla perizia contrattuale, ex sè inidonea a dimostrare l'an ed il quantum della pretesa.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che
“quanto al requisito della certezza del credito, deve rilevarsi che tale requisito riposa nell'esistenza
dei menzionati contratti di assicurazione e nel verificarsi del rischio assicurato”.
Deduce come non si possa ricavare la sussistenza della prova scritta dalla mera esistenza del contratto di assicurazione, ancorché sorretta da un rischio potenzialmente coperto, dacché l'operatività del contratto postula che il rischio sia anche effettivamente coperto.
Osserva, altresì, che la perizia contrattuale – già tempestivamente impugnata dalle compagnie assicuratrici – è del tutto inidonea a formare la prova scritta in ragione della quale il giudice di prime cure ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato.
Segnatamente, contesta la sentenza de qua, nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che
“appare peraltro irrilevante che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo la predetta perizia
contrattuale fosse eventualmente sub iudice, dal momento che – a prescindere dall'esito della
impugnazione che, come si è visto, veniva rigettata da questo Tribunale, con ordinanza ex art. 702-
ter c.p.c., divenuta definitiva in difetto di gravame -, gli effetti di tale documento contrattuale non
erano condizionati all'assenza di iniziative giudiziaria”.
Evidenzia come la perizia contrattuale è un atto di mero accertamento conservativo in ordine al quantum dell'eventuale indennizzo – come emergente anche dai “risultati delle valutazioni di cui ai
punti 3 e 4” del mandato ai periti – e non rispetto all'an debeatur, la cui valutazione spetta all'organo giudicante.
Infatti, alla luce delle medesime norme pattizie regolanti il rapporto di assicurazione, l'operazione peritale è volta alla verifica dell'esistenza, della qualità e della quantità delle cose assicurate per la determinazione del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, nonché alla stima e alla liquidazione del danno.
Pertanto, secondo l'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione resta “impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni”.
Ed invero, contesta che la perizia contrattuale possa costituire accertamento dell'an debeatur in ordine al sinistro, nonché che la stessa abbia natura di “accertamento del credito” ovvero di “prova
del credito” in ragione del fatto che – secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – le questioni preliminari di merito, concernenti l'esistenza stessa del diritto all'indennizzo, sono sottratte alla competenza dei periti, ed idonee a definire la lite senza necessità di ulteriori indagini sull'entità del danno.
Lamenta che il giudice di prime cure abbia confermato la sussistenza della prova scritta del diritto vantato, alla luce della mera sussistenza della perizia contrattuale – la quale, peraltro, non quantifica neppure il danno, rimandando ad un successivo accertamento i presupposti della sua quantificazione,
in ragione della accidentalità o meno dell'evento dannoso – senza che, però, risulti in alcun modo provato il credito di cui si controverte.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del decreto ingiuntivo concesso per totale mancanza dei requisiti di legge.
2. Alle predette censure ha aderito integralmente con il proprio Controparte_1
autonomo atto di gravame, successivamente riunito al precedente.
3. Con il primo motivo del proprio appello incidentale, deduce, altresì, la nullità del CP_2
decreto ingiuntivo, “per essere il credito azionato dalla ricorrente privo dei requisiti della certezza
e della liquidità, nonché carente di idonea prova scritta”.
In particolare, osserva che, al momento della proposizione della domanda monitoria, il CP_2
diritto all'indennizzo, rivendicato da non era certo nella sua esistenza, in ragione Controparte_3
del fatto che l'inadempimento della parte ingiunta non era dimostrato dalla perizia contrattuale, unico documento prodotto dalla ricorrente a corredo del ricorso. Contesta le affermazioni del giudice di prime cure, avendo lo stesso omesso di considerare che il diritto all'indennizzo non possa essere provato dalla mera esistenza della polizza assicurativa, e che,
il ricorso alla procedura di valutazione del danno (esperita, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 19
CGA), non è idoneo a fornire la prova della certezza e della liquidità del preteso credito, essendo impregiudicata ogni azione od eccezione inerente alla esistenza del diritto all'indennizzo, e non incidendo sulle questioni di merito, non strettamente attinenti alla quantificazione del danno, ma relative alla sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, e quindi alla validità e l'operatività della garanzia assicurativa.
Eccepisce che, data l'assenza di valutazioni relative all'effettiva indennizzabilità del danno lamentato nella perizia contrattuale – che, tra l'altro, non esprime una stima univoca del danno indennizzabile ma una doppia ipotesi nel caso in cui l'incendio abbia avuto natura accidentale o indotta –, al più
poteva ritrarsi una stima circa il possibile valore dei beni danneggiati, ma non la prova dell'esistenza del diritto, e della conseguente certezza del credito azionato, neppure nella misura affievolita richiesta dal procedimento monitorio.
4. Dette censure, da trattarsi congiuntamente stante la evidente sovrapponibilità delle argomentazioni,
non sono degne di pregio.
In primo luogo, giova precisare che non è contestata l'efficacia vincolante della perizia contrattuale tra le parti, il cui mandato ai periti è regolato dall'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione, relative alla Polizza Incendio – Rischi industriali, secondo cui “i periti devono: a) indagare su circostanze,
natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il contraente o
l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16; c) verificare l'esistenza, la qualità e la
quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del
sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20; d) procedere alla stima ed alla liquidazione
del danno comprese le spese di salvataggio. (…) I risultati delle operazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di
dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno (…)”.
È, del resto, noto al Collegio che, la perizia contrattuale disposta dalle parti, ha valore limitatamente all'individuazione del quantum debeatur, restando libera per il giudice la valutazione circa la sussistenza o meno del diritto di indennizzo a favore dell'assicurata.
Ed invero, in disparte la irrilevanza della contestata identità soggettiva tra il giudice che ha emesso il d.i., e quello che ha celebrato il giudizio di opposizione allo stesso, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento
ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle
condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto
valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio”. (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019).
Cosicché, in applicazione del principio testé riportato, quand'anche si ritenesse insufficiente la perizia contrattuale a sorreggere il decreto monitorio emesso, non è revocabile in dubbio che il primo giudice
– nell'ambito del giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione a d.i. – abbia di fatto scrutinato e valutato il materiale probatorio acquisito nell'ambito della istruttoria, sia orale che documentale disposta nel giudizio di prime cure, nonché il materiale probatorio acquisito dai periti nell'ambito del procedimento collegiale, ricavando da ciò il fondamento dell'an debeatur e, di conseguenza, la sussistenza del diritto di indennizzo come più innanzi meglio esplicitato.
Ne segue, pertanto, il rigetto dei predetti motivi di impugnazione.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale deduce insussistenza della garanzia
assicurativa e perdita del diritto all'indennizzo.
Segnatamente, invoca l'esclusione o la limitazione del diritto all'indennizzo per comportamenti negligenti dell'assicurata con riferimento agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nonché alle norme ex art. 16 e ss. delle Condizioni di Assicurazione. Invero, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le contestate inadempienze della assicurata, integranti violazione dell'art.4 delle polizze che,
richiamando l'art.1898 c.c., contempla l'ipotesi della mancata comunicazione di circostanze che hanno aggravato il rischio.
In particolare, reitera le contestazioni già proposte in prime cure quali:
- A) “violazione dell'art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale;
violazione
degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.; perdita del diritto all'indennizzo e/o cessazione
dell'assicurazione” per aver sottaciuto circostanze incidenti sulla valutazione del rischio,
laddove alcune strutture – come il c.d. “blocco S” – erano prive del Certificato Prevenzione
Incendi e del titolo edilizio;
Censura, invero, l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che “…giammai all'assicurato veniva richiesto di esprimersi sulla "regolarità” edilizia" e/o sulla "certificazione prevenzione incendi", tali dati oltre ad essere – per quanto sopra detto – irrilevanti rispetto alla valutazione del rischio, non possono in ogni caso essere inclusi fra le “dichiarazioni inesatte” e le “reticenze”
contemplate dagli artt. 1892 e 1893 c.c. e ciò in quanto, nel caso di specie l'assicuratore aveva,
mediante apposito questionario, richiesto ed ottenuto dall'assicurato, specifiche informazioni in ordine a circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto”.
Sul punto, eccepisce che non possa essere onere dell'assicuratore quello di compilare questionari che comprendano tutte le possibili circostanze verificabili, a fortiori se si tratta di contingenze riferite a specifici obblighi di legge incombenti sull'assicurato.
- B) “violazione dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale e violazione
degli artt. 1898 c.c., comma 4°. Mancata comunicazione di circostanze che hanno aggravato
il rischio;
Perdita del diritto all'indennizzo” per omessa informativa dello stivaggio, nel
“blocco S”, di merci infiammabili ed esplodenti;
Osserva che la presenza di tali merci non è mai stata dichiarata alle Autorità preposte al controllo,
avendo l'assicurata sempre dichiarato l'“assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio”.
- C) “violazione degli artt. 16 e 17 delle Condizioni Contrattuali – Norme che regolano le
modalità di denuncia e di liquidazione del sinistro per esagerazione dolosa del danno e
dell'art. 1898 c.c., comma 4°; perdita del diritto all'indennizzo” per aver eseguito un'esagerazione dolosa del danno sulle merci;
Lamenta che le affermazioni a sostegno della motivazione sono apodittiche ed inesatte, alla luce delle manomissioni del sistema informatico di per cui i dati contabili forniti dall'azienda Controparte_3
si rilevavano in parte non affidabili circa la ricostruzione delle merci presenti in magazzino.
- D) “esclusione del diritto al risarcimento/indennizzo per dolo e/o colpa grave dell'assicurato,
dei rappresentanti legali e/o dei soci a responsabilità illimitata, ex art. 12 lett. d) delle Norme
che regolano l'assicurazione incendio”, non potendosi attribuire rilevanza all'assoluzione dei germani - di cui alla sentenza penale in data 30.01.2020 - resa sulla scorta di elementi Per_5
che militavano per la colpevolezza dei due imputati;
Si duole che il Tribunale abbia affermato che “peraltro nessun riscontro hanno trovato nel presente giudizio le allegazioni – sicuramente suggestive poste dalle Compagnie – sulle quali pur gravava il relativo onus probandi a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1900 e 2697 c.c., costituendo il dolo o la colpa grave dall'assicurato, causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo
(Cassazione civile, sez. III , 07/04/2005 , n. 7242) - a fondamento della esclusione e non risarcibilità
dei danni ex art. 12 condizioni di polizza, siccome "causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata", e Per_5 CP_11
Invero la accidentalità dell'incendio, oltre a dover essere desunta dalla richiamata sentenza
[...]
assolutoria di primo grado, ha trovato conferma nel giudizio civile attraverso le deposizioni testimoniali rese dai testi e , i quali hanno escluso che siano mai stati rinvenuti sui luoghi Per_2 Per_3
sostanze acceleranti o tracce di liquidi”. Contesta la sinteticità dell'argomentazione del giudice di prime cure, nonché il richiamo alla sentenza penale, all'epoca non definitiva, e la vacuità del seguente passaggio motivazionale del primo giudice secondo cui l'assenza di responsabilità “…è stata affermata – sia pur non ancora in via definitiva -,
dal Tribunale Penale di Brindisi, che, con sentenza del 30.1.2020, ha assolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte con la formula “perché il fatto non sussiste””.
In particolare, contesta l'affermazione del primo giudice che non ha valutato se i fatti, per come accertati nel processo penale, fossero idonei ad assumere rilievo in sede civile alla luce del criterio di valutazione della prova del “più probabile che non”, valorizzando gli elementi di prova emersi in sede penale.
- E) “esclusione del diritto al risarcimento/indennizzo per dolo e/o colpa grave dell'assicurato,
dei rappresentanti legali e/o dei soci a responsabilità illimitata, ex art. 24 delle Norme che
regolano l'assicurazione incendio”, essendo l'erogazione dell'indennizzo, nell'ipotesi di apertura di una procedura giudiziaria, subordinata alla prova dell'inesistenza delle cause di esclusione.
6. Dette censure - altresì proposte in termini sovrapponibili dalle appellanti incidentali
[...]
ed - sono infondate, posto che dall'esame del materiale probatorio Controparte_1 CP_2
acquisito, sia in sede civile che in sede penale, non è emerso un comportamento negligente da parte dell'assicurata secondo quanto riportato di seguito.
6.1. Quanto alle contestazione di cui alle lettere a) e b), con riferimento alla carenza del certificato di prevenzione incendio e del titolo edilizio di alcuni cespiti, nonché alla mancata conoscenza della natura altamente infiammabile ed esplodente delle merci stivate nei fabbricati di proprietà della società appellata si osserva:
6.1.1. Per quanto attiene alla carenza dei certificati di prevenzione incendio e di regolarità urbanistica,
alla luce del principio sul riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui onus probandi
incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, gravava sull'assicuratore l'onere di provare la sussistenza delle invocate reticenze e/o inesattezze. Ed invero, è noto a questo Collegio l'orientamento consolidato della Suprema corte secondo cui “in
tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si
verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la
dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella
formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali
condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia
assicurativa, è a carico dell'assicuratore”, (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020).
Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, “mentre presupposto dell'applicazione della norma
dell'art. 1892 è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto
invece per l'applicabilità dell'altra norma dell'art. 1893 cod.civ. anche nella parte in cui è regolata
la riduzione proporzionale dell'indennità è che difetti sia il dolo che la colpa grave. L'onere di
provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione
del contratto, spetta all'assicuratore mentre è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore,
pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene
assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto”, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15939 del
19/12/2000).
Orbene, dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso che le società assicurative non hanno richiesto specifiche informazioni sui fatti asseritamente oggetto di reticenza, onde la mancanza di regolarità urbanistica dei cespiti e del certificato di prevenzione incendi non ha comportato un aggravamento del rischio ex art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, tale da determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Infatti, le copie delle Polizze versate in atti, non contengono alcun riferimento alle condizioni urbanistiche ed al possesso del certificato di prevenzione incendi e le dichiarazioni dell'assicurata –
sottoscritte anche dall'agente generale – risultano volte soltanto ad escludere che si fossero verificati incendi nell'ultimo decennio, che per le stesse cose assicurate sussistessero altre polizze, e la presenza di depositi con altezza di impilamento superiore a 10 metri. Non emerge pertanto la prova che la compagnia assicuratrice - con riguardo alle suddette certificazioni e titolarità edilizie - abbia sollecitato tali informazioni, onde emerge più che una reticenza e/o inesattezza della società assicurata, una omissione dell'assicuratrice.
Il teste , agente generale della società Milano Assicurazioni, ha infatti confermato Tes_1
“(essere) vero che, in sede di stipula, la compagnia (all'epoca Milano Assicurazioni), di cui ero
Agente Generale, non chiese né la verifica della regolarità urbanistica dei cespiti, né i certificati di
prevenzione incendi .... (ud. del 23.9.2021)”.
Né risulta, dalla documentazione in atti, alcuna richiesta da parte della compagnia assicuratrice in ordine alla regolarità urbanistica dei fabbricati e alla certificazione di prevenzione incendi – come anche riscontrato da , membro del collegio dei periti, escusso come teste all'udienza del Persona_2
4.02.2021.
Con particolare riferimento alla regolarità urbanistica dei fabbricati abusivi, il teste , Persona_1
perito di parte appellante, all'udienza del 21.10.2021 ha riferito che “in occasione del secondo
rinnovo era(no) espressamente escluse le aree sulle quali insistevano le suddette strutture ed erano
perimetrate in rosso”, da ciò ricavandosi che le assicurazioni erano a conoscenza dello stato dei luoghi.
Ancora, il teste ha dichiarato, all'udienza del 23.09.2021, che “le tre polizze incendio Tes_1
che mi vengono mostrate furono stipulate dopo ispezione da parte degli incaricati della società
assicuratrice, sia dell'opificio industriale della sia delle merci assicurate. Tanto Controparte_3
so perché fui presente alla ispezione in qualità di agente generale per Brindisi della
[...]
”. Controparte_10
Peraltro, avuto riguardo al fabbricato abusivo identificato come “blocco S”, giova precisare che con riferimento alla quantificazione del danno derivante dall'incendio, il collegio dei periti non ne attribuiva alcun valore, “non essendo autorizzabile la sua ricostruzione”.
6.1.2. Con riferimento alla natura altamente infiammabile delle merci, dalle emergenze istruttorie risulta che la compagnia assicurativa fosse a conoscenza che le stesse erano stivate nei fabbricati della ed oggetto delle polizze assicurative di cui sopra. Controparte_3
Ed invero, il teste , all'udienza del 23.09.2021, ha confermato che “all'atto della stipula, Tes_1
la IA fu messa a conoscenza che, tra le merci assicurate, vi erano materiali infiammabili,
tra cui bombolette spray ed, in particolare, ricordo i giochi pirotecnici;
tanto fu messo in particolare
evidenza dalla Centro Casalinghi, e fu verificato dall'ispettore della IA, alla mia presenza.
Ricordo che detto materiale si trovava allocato in un corpo di fabbrica separato e distanziato dal
deposito principale. Ogni anno mi recavo personalmente presso il Centro Casalinghi, ove con il
titolare della società verificavamo la conformità dei materiali assicurati rapportandola alla merce
presente, dal punto di vista quantitativo .......”.
Peraltro, non è contestato che l'assicurata avesse posto i materiali infiammabili in un luogo separato e privo di umidità rispetto alle altre merci, a titolo cautelativo, come riferito dallo stesso Tes_1
il quale, all'udienza innanzi richiamata, ha dichiarato come lo stesso Ispettore avesse evidenziato che,
“siccome i giochi pirotecnici si innescano anche con l'umidità, opportunamente erano stati collocati
in un ambiente separato e distante dagli altri, oltre che privo di umidità”.
Né sono state rinvenute sostanze acceleratorie in grado di cagionare l'incendio, come risulta dalle dichiarazioni di , funzionario del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, il Tes_2
quale – sentito come teste nel giudizio penale di primo grado – ha dichiarato che “alla fine di quelli
che sono stati gli accertamenti anche delle prove, diciamo degli esami di laboratorio su alcuni reperti
prelevati sul luogo dell'incendio, non sono emerse evidenze di presenza di acceleranti o altre sostanze
che potevano costituire un innesco all'incendio”.
Tali conclusioni si ricavano infine dagli accertamenti eseguiti dall'ing. – c.t.u. nel giudizio Per_7
di ATP – il quale ha escluso il riscontro di tracce di liquidi acceleranti.
6.1.3. Non è, peraltro, revocabile in dubbio che l'impianto antincendio della società assicurata si è
attivato regolarmente, come confermato dal Capitano dei VVFF, - intervenuto Testimone_3
nell'imminenza dei fatti - nell'ambito dell'istruttoria disposta nel processo penale.
Tracce di acqua - erogata dall'impianto - sono state altresì rinvenute all'indomani dell'incendio,
durante le ispezioni eseguite da , responsabile tecnico nonché socio lavoratore Testimone_4
della che si occupava della manutenzione del sistema antincendio della Controparte_13 [...]
il quale, sentito a sommarie informazioni dagli organi inquirenti il 23.10.2012, ha Controparte_3
dichiarato “la società ha sottoscritto con la nostra ditta nel 2008 un contratto Controparte_3
di manutenzione per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione, idrico e antincendio, compreso
la sostituzione degli estintori. La mia ditta ha realizzato anche l'impianto idrico antincendio sul
capannone in cemento armato di ultima costruzione. ... Per quanto riguarda la zona vecchia, questa
era servita da un altro impianto con propria riserva idrica e stazioni di pompaggio rispettivamente
per l'impianto sprinkler e per quello idranti già esistenti. .... L'ultima manutenzione sugli estintori,
nonché sull'impianto idrico sanitario e climatizzazione è stata effettuata in data 17.7.2012 senza che
la Centro Casalinghi l'abbia richiesta, ma perché rientrava nella programmazione. .... Sono arrivato
sul posto verso le ore 20:35 circa quando i vigili del fuoco già erano in azione. Mi sono preoccupato
di verificare il funzionamento dei gruppi antincendio ed ho visto che quello a servizio della vecchia
struttura era in funzione attraverso l'accensione dell'avvisatore ottico. ... Voglio aggiungere che
l'impianto sprinkler è entrato in funzione anche nella zona nuova, sebbene non sia stata intaccata
direttamente dal fuoco”.
Tanto risulta confermato anche dal perito terzo , escusso come teste all'udienza Persona_3
dell'8.07.2021, secondo cui “dai rilievi fotografici da me esaminati ho potuto constatare che, al
momento dell'incendio, il sistema antincendio si azionò regolarmente, con rilascio di acqua, se non
ricordo male, ad eccezione di un idrante”, nonché da e dal Capitano dei VV.FF., Tes_2 [...]
che – escussi in sede penale – hanno confermato il regolare funzionamento dell'impianto. Tes_3
6.2. Con riferimento alle argomentazioni proposte dall'appellante di cui alle lettere d) ed e), si procede a valutazioni congiunte per comodità espositive.
Quanto alle cause dell'incendio, risulta dirimente il materiale probatorio raccolto, non solo nel giudizio di primo grado, in questa sede, ma anche quello esaminato nel processo penale - a carico degli amministratori della società assicurata- in primo e secondo grado, conclusosi con una doppia conforme dichiarazione di assoluzione dai reati di incendio doloso e frode all'assicurazione, di cui rispettivamente agli artt. 423, co.1 e 2,e 642, co.1 e 2, c.p..
Al riguardo è noto il consolidato orientamento della Suprema corte circa la rilevanza in sede civile delle prove assunte in un precedente processo penale, per cui “le prove assunte in un precedente
processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale
efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno
quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le
parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede
penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute
più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza
probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver
commesso il fatto)”, (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 (Rv. 674632 - 01)).
Orbene, nel caso di specie, con riferimento alle asserite cause indotte dell'incendio, ritiene il Collegio
che le allegazioni degli appellanti non abbiano trovato idoneo riscontro probatorio circa la sussistenza di un comportamento doloso o colposo dell'assicurata, viceversa, è stato accertato il regolare funzionamento del sistema antincendio e non sono state rinvenute sostanze acceleranti, come confermato nel primo grado del giudizio penale da , secondo cui “non sono emerse Tes_2
evidenze di presenza di acceleranti o altre sostanze che potevano costituire un innesco all'incendio.
... pur non potendo dire che c'era stato qualcosa di doloso dal punto di vista come sostanze, di sicuro
non si poteva escludere la possibilità che ci sia stato un unico punto di innesco, ma qualcosa di più
punti”. e, di conseguenza, non è possibile invocare le cause di esclusione del diritto all'indennizzo.
6.3. Con riferimento alle argomentazioni di cui alla lettera c), come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sono stati puntualmente assolti gli obblighi di cui all'art. 16 delle condizioni di polizza.
Ed invero, reputa il Collegio che le incertezze nel posizionamento dei dati informatici e nella merce,
relativamente al mancato corretto allineamento delle registrazioni effettuate con i sistemi software di gestione del magazzino, non hanno impedito la ricostruzione di quest'ultimo mediante la consultazione e l'analisi puntuale del dato contabile.
Pertanto, le predette censure risultano infondate.
7. L'appellante incidentale con un terzo motivo di gravame deduce, in via subordinata, CP_2
l'errata liquidazione del danno indennizzabile.
In particolare, eccepisce che – quand'anche si dovessero ritenere le plurime violazioni inidonee a configurare le esclusioni di cui all'opposizione del decreto ingiuntivo – in ragione della natura indotta dell'incendio il Tribunale avrebbe dovuto commisurare l'indennizzo all'ipotesi minore stimata dalla perizia contrattuale applicando la decurtazione del 20% prevista dall'art. 22 delle Garanzie Eventi
Speciali. Stante la natura non accidentale del sinistro dedotto chiede la riforma della sentenza riducendo l'indennizzo dovuto da alla quota di euro 266.754,64 o a quella diversa che CP_2
ritenuta idonea dal Collegio.
8. In disparte il rilievo per cui la perizia contrattuale ha efficacia vincolante tra le parti, detta censura risulta comunque assorbita dall'esclusione della causa dolosa.
9. Le spese del presente grado di giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis - vanno poste a carico delle appellanti soccombenti.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di CE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1
in persona del l.r.p.t., nonché di in persona Controparte_3 Controparte_14
del l.r.p.t., e di in persona del l.r.p.t., nonché degli appelli incidentali proposti da CP_15
queste ultime, avverso la Sentenza n. 1388/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello principale nonché gli appelli incidentali, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante principale e le appellanti incidentali, in solido, alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_3
complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del
15%;
c) dà atto che l'appello principale e quelli incidentali sono stati respinti e che sussistono,
pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1,
co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12/11/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CE - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
Dott.ssa PASCA Anna Rita - Presidente
Dott. MELE Riccardo - Consigliere
Dott.ssa ZUPPETTA Virginia - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 913 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA
(p. iva n. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Eligio Curci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto, alla Via Pupino n. 2/d, in virtù di mandato in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE -
NONCHE'
(p. iva n. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2
speciale, rappresentata e difesa dall'Eligio Curci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Taranto, alla Via Pupino n. 2/d, in virtù di mandato esteso in calce all'atto di appello;
- APPELLANTE INCIDENTALE –
NONCHE'
(p. iva n. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2 P.IVA_3
CE AR, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oria, alle Via Mario Pagano
n. 92, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato da intendersi materialmente congiunto all'atto di appello ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- APPELLANTE INCIDENTALE – E
(p. iva: n. ), in persona dell'amministratore unico, Controparte_3 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Brindisi, alla via Tarantini n. 29, presso lo studio dell'Avv. CE
Silvestre, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Roberto Palmisano e all'Avv. Pierluigi
D'Urso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA -
All'udienza del 5/11/2025, previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, il C.I. riservava al Collegio la decisione della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La vicenda
società esercente la commercializzazione e la distribuzione all'ingrosso Parte_2
di articoli “no-food”, stipulava con la società ora una CP_4 Parte_1
prima polizza incendio n. 6031105597229 nel 2007, con un capitale assicurato di € 6.000.000,00, ed una successiva polizza n. 6031500360074 nel 2011, con un capitale assicurato di € 9.800.000,
entrambe concernenti l'opificio industriale sito in AN NT, alla contrada "Olmo" - z.i.,
composto da una serie di vasti capannoni;
stipulava, poi, una terza polizza - n. 6031501224861, con un capitale assicurato di € 5.700.000,00, inerente ai macchinari, alle attrezzature, agli arredamenti e alle merci - in data 11.07.2012, in (co)assicurazione con e con che Controparte_1 CP_2
assumevano una quota di rischio pari all'11% ciascuna e che designavano quale "co-assicuratrice delegataria" la che si faceva carico della rimanente quota – pari al 78% – e della Parte_1
gestione del rapporto assicurativo in nome e per conto delle mandanti.
Ciò posto, in data 17 luglio 2012, alle ore 20:00 circa, all'interno del complesso commerciale della divampava un incendio di vaste dimensioni – denunziato alla locale Caserma dei Controparte_3
Carabinieri il 19.07.2012 dal legale rappresentante dell'assicurata – che procurava gravissimi danni agli immobili, agli arredi, alle attrezzature e alle merci. Secondo la denuncia resa, venivano interessate le strutture edilizie, i capannoni in struttura metallica,
i macchinari, le attrezzature e le merci, per danni asseritamente ammontanti ad € 9.000.000,00.
In particolare, dei sette fabbricati di proprietà dell'odierna appellata, solo i nn. 1-2-3 venivano coinvolti dall'incendio, di cui il terzo – chiamato anche ” ed oggetto, due mesi prima CP_5
dell'incendio, di un provvedimento del Tar CE che aveva disposto un ordine di demolizione, poi confermato dal Consiglio di Stato – collassava entro mezz'ora dalla fuoriuscita dei primi fumi visibili. Viceversa, per i fabbricati nn. 1 e 2, inizialmente destinatari di un medesimo ordine di demolizione, il Tar CE annullava le relative ordinanze, confermando la demolizione soltanto per il fabbricato n. 3.
Le parti congiuntamente rimettevano la quantificazione dei danni subiti dall'assicurata, ad un
Collegio peritale per cui la IA " , anche in nome e per conto delle Parte_1
Società Coassicuratrici, nominava il Geom. ; la ditta contraente indicava l'Ing. Persona_1
Persona_2
Le stesse conferivano ai predetti Periti, anche in deroga alle disposizioni contrattuali il seguente
Mandato, 1) Accertare, per quanto possibile, le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di
esse; 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalle polizze e dalle
successive appendici e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero
aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
3) Verificare se l'Assicurato od il Contraente ha
adempiuto agli obblighi contrattuali in caso di sinistro;
4) Verificare l'esistenza, la qualità, la
quantità ed il valore delle cose assicurate (illese, distrutte, rubate od avariate); 5) Procedere alla
stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni
contrattuali tutte. (cfr. perizia contrattuale in atti)
Verificatosi disaccordo fra i periti nominati dalle parti, con provvedimento reso dal Presidente del
Tribunale di Brindisi, veniva nominato, in funzione di terzo perito, l'Ing. . Persona_3
In seguito, la introduceva una procedura di accertamento tecnico preventivo Controparte_3
disposto dal Tribunale, con decreto del 25.03.2014, di nomina dell'Ing. il quale Persona_4 accertava un danno di euro 8.527.780,72 di cui € 3.243.059,69 per i capannoni C1, C2, C3, €
2.225.880,00 per il “blocco S”, ed € 3.058.841,03 per le “merci”.
Il Collegio dei periti concludeva le operazioni il 3.10.2016, con il deposito, ex art. 18 delle Condizioni
di Assicurazione, della “perizia contrattuale” la quale accertava un danno complessivo di euro
6.033.833,08 e, avendo natura di mandato collettivo, obbligava le parti ad accettarla.
2.Il giudizio di primo grado.
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “La
con atto di citazione del 5.1.2017, ha convenuto in giudizio la Controparte_6 [...]
innanzi al Tribunale di Brindisi, perché fosse accertata l'insussistenza del suo Controparte_3
obbligo ad erogare l'indennizzo ex adverso preteso, a causa e, per effetto, della violazione di norme
negoziali e del codice di diritto sostanziale.
Premetteva la IA attrice di aver stipulato, con la convenuta fra le Controparte_3
tante, n. 3 Polizze assicurative, contraddistinte come segue:
a) Polizza dal N° 6031105597229, emessa il 22 Marzo 2007 e scadenza fissata al dì 31 Luglio 2022
(in sostituzione della Polizza rubricata con il N° 6031105344660), con la quale ha assicurato, in
favore della il capitale di € 6.000.000,00 (Euro sei milioni/00) contro i danni Controparte_3
materiali e diretti arrecati da incendio e fenomeni ad esso collegati, l'immobile sito nel Comune di
AN NT (BR), Zona Industriale Contrada "Olmo" - Viale del Commercio 16, costituito
da "terreno completamente recintato al cui interno insiste fabbricato a più piani fuori terra, costruito
con strutture portanti verticali, solai e tetto in materiale incombustibile compreso metallo", composto
da "uffici e da deposito con spazio per la vendita di articoli casalinghi, giardinaggio, compresi
piccoli elettrodomestici". (cfr., doc. n. 2); la garanzia assunta dalla IA contraente con detta
polizza, giusta “Scheda di rischio” (doc. n. 2) era estesa anche agli “Eventi Speciali” di cui ai capi
1) e 2) dell'art. 22 delle Condizioni Contrattuali – sezione Garanzie Eventi Speciali (pag. 15, infra
doc. all. n. 3) con le relative esclusioni prescritte sub stesso art. 22, capi a), b), c), d), e), ed f) (infra doc. all. n. 3, pag. 15); previa detrazione, per singolo sinistro, in ogni caso, di un importo pari al
20% (venti percento) dell'indennizzo stesso con un minimo rideterminato (scoperto);
b) Polizza N° 6031500360074 denominata "Polizza incendio - Rischi Industriali Mod. 00176
Edizione 12/ 2010" -" emessa il 31 Marzo 2011 e scadenza fissata al dì 31 Dicembre 2019 (in
sostituzione della Polizza rubricata con il N° 6031107613746), ha assicurato, il capitale di €
9.800.000,00 (Euro novemilioniottocentomila/00) contro i danni materiali e diretti arrecati, da
incendio e fenomeni ad esso collegati, al cespite immobiliare sito in AN NT (BR), Zona
Industriale Contrada "Olmo" - Viale del Commercio 16, così descritti nella scheda di polizza:
"terreno completamente recintato al cui interno insiste fabbricato a più piani fuori terra, costruito
con strutture portanti verticali, solai e tetto in materiale incombustibile compreso metallo" e
"struttura fissa realizzata in metallo e pannelli coibentati per mq.
4.950 non attigua o contigua con
il fabbricato più su descritto.
Detti fabbricati sono costituiti da "uffici e depositi con spazio per la vendita al pubblico di articoli
casalinghi, compresi piccoli elettrodomestici, articoli da mare e da esterni, giocattoli, giardinaggio".
(cfr. doc. n. 4); la garanzia assunta dalla IA contraente con detta polizza, giusta “Scheda
di rischio” (doc. n. 4) era estesa anche agli “Eventi Speciali” di cui ai capi 1) e 2) dell'art. 22 delle
Condizioni Contrattuali (pag. 15, infra doc. all. n. 3) con le relative esclusioni prescritte sub stesso
art. 22, capi a), b), c), d), e), ed f); previa detrazione, per singolo sinistro, in ogni caso, di un importo
pari al 20% (venti percento) dell'indennizzo stesso con un minimo rideterminato (scoperto);
c) Polizza N° 6031501224861 (denominata Rischi Industriali Mod. 00176 Edizione 12/ 2010")
emessa il 25 Marzo 2011 e scadenza fissata al dì 31 Dicembre 2012, contro i danni materiali e diretti
arrecati da incendio e fenomeni ad esso collegati ed all'interno dei cespiti immobiliari siti nel
Comune di AN NT (Br), alla Contrada "Olmo" v.le del Commercio n. 16, rappresentati
da "terreno completamente recintato al cui interno esiste fabbricato a più piani fuori terra, costruito
con strutture portanti verticali, solai, tetto in materiale incombustibile compreso metallo;
sempre
nell'area recintata esiste altro fabbricato, non contiguo o attiguo al precedente, costruito con strutture metalliche e pannelli coibentati"; Per tali fabbricati veniva assicurato il capitale
complessivo di € 5.700.000,00 (Euro cinquemilionisettecentomila/00) ripartito secondo le seguenti
Partite: 1) Macchinari, attrezzature ed arredamento per € 400.000,00; 2) Merci in forma fissa
all'interno dei fabbricati per € 5.000.000,00; 3) Merci all'esterno dei fabbricati, nell'ambito dell'area
recintata, sotto strutture tensostatiche per € 200.000,00; 4) Spese di demolizione e sgombero per €
100.000,00 (infra cfr. doc. n. 5).
Precisava la IA attrice che il rischio assunto con tale ultima polizza era così ripartito tra le
seguenti diverse compagnie di assicurazione: Milano Assicurazioni per il 58%; Controparte_7
per l'11%; per l'11%; per l'11%; CP_1 CP_2 Controparte_8
per il 9%; per effetto della sopravvenuta suddetta Fusione per incorporazione in
[...] [...]
, il rischio assunto dalla Controparte_9 Controparte_10
odierna attrice risulta così pari al 78%; Premetteva altresì la IA attrice che: in data 17
Luglio 2012, alle ore 20:00 circa, all'interno del complesso commerciale della Controparte_3
sito in AN NT (Br) Zona Industriale – c.da Olmo, si verificava un incendio di vaste
dimensioni (che non sfuggiva all'attenzione ed ai commenti degli organi della stampa locale – cfr.
articolo di Stampa, doc. all. n. 6), denunciato dal legale rappresentante della assicurata dinanzi alla
locale Caserma dei Carabinieri, il 19.07.2012, e pervenuta alla contraente Controparte_10
con nota del 25.07.2012 (doc. all. n. 7) in uno alla sporta contro ignoti dal Legale Parte_3
Rappresentante della sig. , per il delitto di incendio (ex Controparte_3 Persona_5
art. 423 c.p.); in tale incendio, secondo la suddetta denuncia resa, venivano interessate le strutture
edilizie, i capannoni in struttura metallica, i macchinari, le attrezzature e le merci garantiti dalle
suddette polizze, per un importo di dichiarati ed asseriti danni ammontanti a € 9.000.000,00.
Lamentava l'attrice che sulla scorta degli elementi assunti nei vari sopralluoghi da parte del proprio
perito ing. e della denuncia stessa presentata dalla assicurata, emergeva la matrice Persona_6
dolosa dell'incendio con forte sospetto di frode con forti indizi nei confronti dei sigg. e Per_5
proprietari pro quota del 50% della ed il primo Amm. Unico Controparte_11 Controparte_3 della stessa, onde per cui la IA sporgeva atto di denunzia-querela giusta atto del 15.01.2013
depositato presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Brindisi. Infine l'attrice a
fondamento della propria domanda, adduceva plurime violazioni di norme contrattuali da parte delle
assicurata, tali da determinare la insussistenza/inoperatività della garanzia assicurativa di cui alle
polizze di che trattasi e, comunque, la sussistenza di cause di esclusione e/o perdita del diritto
all'indennizzo, quindi, l'assenza di un obbligo della impresa di assicurazioni a risarcire i danni
derivanti dal sinistro, per aver la convenuta a) omesso di comunicare, Controparte_3
all'atto della conclusione del contratto ed anche successivamente, circostanze incidenti sulla
valutazione del rischio assunto dalla IA con le polizze;
b) aggravato, altresì, il rischio;
c)
dolosamente esagerato il danno denunciato;
d), in ogni caso, causato il sinistro con dolo (e/o) colpa
grave.
Nel procedimento così introdotto ed iscritto al NRG. 162/17: la si costitutiva Controparte_3
in giudizio con comparsa del 3.5.2017 e, resistendo alle richieste attoree, ne chiedeva il totale rigetto;
spiegava intervento la , che aderiva alle difese ed alle conclusioni svolte Controparte_1
dalla . Controparte_9
Con ricorso ex art. 633 e ss cpc in data 11.1.2017 la in persona del suo Controparte_3
l.r.p.t., dichiarandosi creditrice per indennizzo assicurativo della , in Parte_1
persona del suo l.r.p.t., della somma di € 5.366.946,47, nonché della , in persona del suo CP_2
l.r.p.t., e della , in persona del suo l.r.p.t., della somma di € 333.443,30 Controparte_1
per ciascuna, sul presupposto di una "perizia contrattuale" che produceva a supporto documentale
del credito, chiedeva al Tribunale di Brindisi una ingiunzione di pagamento per la somma di €
Con 6.033.833,08, di cui € 5.366.946,47 a carico della . ed € 333.443,30 a carico di Parte_1
ciascuna delle altre due società, oltre interessi e spese di procedura.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva il ricorso ed emetteva l'ingiunzione di pagamento con decreto n.
44/2017 reso il 12-13.1.2017. Avverso la detta ingiunzione, con atto notificato in data 20.2.2017, proponeva opposizione la
, deducendo : a)- la illegittimità del decreto per "inesistenza/ perdita/ Parte_1
esclusione del diritto all'indennizzo, per violazioni di norme contrattuali e del codice civile", nonché
“per invalidità/annullabilità/inefficacia della perizia contrattuale, per vizi da cui è affetta", allegate,
rispettivamente, con l'azione di accertamento negativo (di cui alla citazione del 5.1.2017) e con il
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; b)- la inammissibilità dell'azione monitoria, per difetto di prova scritta,
non integrata dalla impugnata "perizia contrattuale", comunque, inidonea a fondare l'an ed il
quantum della avversa pretesa indennitaria;
c)-la inesigibilità del credito, per essere il chiesto
indennizzo, a mente delle polizze, vincolato in favore della "Banca Mediocredito S.p.a.".
Pertanto, la conveniva la innanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_3
di Brindisi, chiedendo: "1) - dichiarare nullo e-o annullare e, comunque, revocare il decreto
ingiuntivo n. 44/2017, emesso dal Tribunale di Brindisi, per difetto dei presupposti di legge prescritti
dagli artt. 633-634 e 641 cpc., e non fondato su prova scritta, né di facile soluzione;
2) - in ogni caso,
rigettare la domanda monitoria, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che inammissibile ed
improcedibile, e revocare di conseguenza il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta della stessa;
3) -
condannare l'opposto al pagamento delle spese".
Nel detto giudizio - iscritto sub NRG. 940/17 - la costituendosi, chiedeva Controparte_3
disporsi la provvisoria esecuzione, ex art. 648 cpc., e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1)-
rigettare, in quanto inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché infondata
in fatto ed in diritto, la opposizione interposta, con citazione notificata il 20.2.2017, dalla
[...]
, nei confronti della e avverso il decreto ingiuntivo reso Parte_1 Controparte_3
dal Tribunale di Brindisi il 12-13.1.2017 sub n. 44/17, e, questo confermando, mandare assolta
l'opposta da ogni domanda proposta e proponendo dall'opponente; "2)- condannare l'opponente al
pagamento delle spese di lite, oltre che di una somma ex art. 96 c.p.c.".
ed proponevano distinte opposizioni al richiamato Controparte_1 Controparte_12
decreto ingiuntivo n. 44/2017, con atti di citazione notificati rispettivamente in data 20.2.2017 e 21.2.2017, che così introducevano i relativi giudizi iscritti al NRG. 941/17 e NRG. 843/17, in
entrambi i quali, si costituiva la opposta rassegnando le argomentazioni e Controparte_3
le conclusioni già formulate nel giudizio rubricato al NRG. 940/17”.
Respinte le richieste ex artt. 186 ter cpc e 648 cpc., avanzate nelle more dei giudizi, dalla
[...]
e disposta la riunione al procedimento NRG. 162/17, dei giudizi rubricati ai NN.RG. Controparte_3
843/17, 940,17 e 941/17, la causa - istruita con produzione documentale nonché mediante
escussione dei testi - veniva decisa con sentenza n. 1388/2023 del 9/10/2023, con la quale il
Tribunale adito “Rigetta(va) la domanda di accertamento negativo al diritto all'indennizzo vantato
da 2) Rigetta(va) tutte le opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
44/2017 emesso dal Tribunale il 12-13.1.2017 che, per l'effetto, integralmente confermava;
3)
Dichiarava la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 44/2017 emesso dal Tribunale il 12-
13.1.2017; 4) Condanna(va) le Compagnie assicurative attrici/opponenti al pagamento, in favore
della , convenuta/opposta, delle spese processuali”. Controparte_3
3. Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato,
[...]
nonché – con autonomi atti di gravame – e Parte_1 Controparte_1
chiedendone la riforma e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo emesso e CP_2
l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di erogare l'indennizzo ex adverso richiesto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con provvedimento del 13/06/2024, le diverse impugnazioni avverso la medesima sentenza,
venivano riunite e, con ordinanza in data 23/06/2024, il Collegio disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
All'udienza del 5/11/25, previo deposito delle memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, il C.I. riservava al Collegio la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante principale reitera la censura di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, lamentando che lo stesso sia stato emesso in assenza di prova scritta e,
comunque, in mancanza dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità del credito, non integrati dalla perizia contrattuale, ex sè inidonea a dimostrare l'an ed il quantum della pretesa.
In particolare, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che
“quanto al requisito della certezza del credito, deve rilevarsi che tale requisito riposa nell'esistenza
dei menzionati contratti di assicurazione e nel verificarsi del rischio assicurato”.
Deduce come non si possa ricavare la sussistenza della prova scritta dalla mera esistenza del contratto di assicurazione, ancorché sorretta da un rischio potenzialmente coperto, dacché l'operatività del contratto postula che il rischio sia anche effettivamente coperto.
Osserva, altresì, che la perizia contrattuale – già tempestivamente impugnata dalle compagnie assicuratrici – è del tutto inidonea a formare la prova scritta in ragione della quale il giudice di prime cure ha emesso il decreto ingiuntivo impugnato.
Segnatamente, contesta la sentenza de qua, nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che
“appare peraltro irrilevante che al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo la predetta perizia
contrattuale fosse eventualmente sub iudice, dal momento che – a prescindere dall'esito della
impugnazione che, come si è visto, veniva rigettata da questo Tribunale, con ordinanza ex art. 702-
ter c.p.c., divenuta definitiva in difetto di gravame -, gli effetti di tale documento contrattuale non
erano condizionati all'assenza di iniziative giudiziaria”.
Evidenzia come la perizia contrattuale è un atto di mero accertamento conservativo in ordine al quantum dell'eventuale indennizzo – come emergente anche dai “risultati delle valutazioni di cui ai
punti 3 e 4” del mandato ai periti – e non rispetto all'an debeatur, la cui valutazione spetta all'organo giudicante.
Infatti, alla luce delle medesime norme pattizie regolanti il rapporto di assicurazione, l'operazione peritale è volta alla verifica dell'esistenza, della qualità e della quantità delle cose assicurate per la determinazione del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, nonché alla stima e alla liquidazione del danno.
Pertanto, secondo l'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione resta “impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni”.
Ed invero, contesta che la perizia contrattuale possa costituire accertamento dell'an debeatur in ordine al sinistro, nonché che la stessa abbia natura di “accertamento del credito” ovvero di “prova
del credito” in ragione del fatto che – secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – le questioni preliminari di merito, concernenti l'esistenza stessa del diritto all'indennizzo, sono sottratte alla competenza dei periti, ed idonee a definire la lite senza necessità di ulteriori indagini sull'entità del danno.
Lamenta che il giudice di prime cure abbia confermato la sussistenza della prova scritta del diritto vantato, alla luce della mera sussistenza della perizia contrattuale – la quale, peraltro, non quantifica neppure il danno, rimandando ad un successivo accertamento i presupposti della sua quantificazione,
in ragione della accidentalità o meno dell'evento dannoso – senza che, però, risulti in alcun modo provato il credito di cui si controverte.
Conclude chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del decreto ingiuntivo concesso per totale mancanza dei requisiti di legge.
2. Alle predette censure ha aderito integralmente con il proprio Controparte_1
autonomo atto di gravame, successivamente riunito al precedente.
3. Con il primo motivo del proprio appello incidentale, deduce, altresì, la nullità del CP_2
decreto ingiuntivo, “per essere il credito azionato dalla ricorrente privo dei requisiti della certezza
e della liquidità, nonché carente di idonea prova scritta”.
In particolare, osserva che, al momento della proposizione della domanda monitoria, il CP_2
diritto all'indennizzo, rivendicato da non era certo nella sua esistenza, in ragione Controparte_3
del fatto che l'inadempimento della parte ingiunta non era dimostrato dalla perizia contrattuale, unico documento prodotto dalla ricorrente a corredo del ricorso. Contesta le affermazioni del giudice di prime cure, avendo lo stesso omesso di considerare che il diritto all'indennizzo non possa essere provato dalla mera esistenza della polizza assicurativa, e che,
il ricorso alla procedura di valutazione del danno (esperita, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 19
CGA), non è idoneo a fornire la prova della certezza e della liquidità del preteso credito, essendo impregiudicata ogni azione od eccezione inerente alla esistenza del diritto all'indennizzo, e non incidendo sulle questioni di merito, non strettamente attinenti alla quantificazione del danno, ma relative alla sussistenza della mala fede o della colpa dell'assicurato nella descrizione del rischio, e quindi alla validità e l'operatività della garanzia assicurativa.
Eccepisce che, data l'assenza di valutazioni relative all'effettiva indennizzabilità del danno lamentato nella perizia contrattuale – che, tra l'altro, non esprime una stima univoca del danno indennizzabile ma una doppia ipotesi nel caso in cui l'incendio abbia avuto natura accidentale o indotta –, al più
poteva ritrarsi una stima circa il possibile valore dei beni danneggiati, ma non la prova dell'esistenza del diritto, e della conseguente certezza del credito azionato, neppure nella misura affievolita richiesta dal procedimento monitorio.
4. Dette censure, da trattarsi congiuntamente stante la evidente sovrapponibilità delle argomentazioni,
non sono degne di pregio.
In primo luogo, giova precisare che non è contestata l'efficacia vincolante della perizia contrattuale tra le parti, il cui mandato ai periti è regolato dall'art. 19 delle Condizioni di Assicurazione, relative alla Polizza Incendio – Rischi industriali, secondo cui “i periti devono: a) indagare su circostanze,
natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il contraente o
l'assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16; c) verificare l'esistenza, la qualità e la
quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del
sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20; d) procedere alla stima ed alla liquidazione
del danno comprese le spese di salvataggio. (…) I risultati delle operazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di
dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso
qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno (…)”.
È, del resto, noto al Collegio che, la perizia contrattuale disposta dalle parti, ha valore limitatamente all'individuazione del quantum debeatur, restando libera per il giudice la valutazione circa la sussistenza o meno del diritto di indennizzo a favore dell'assicurata.
Ed invero, in disparte la irrilevanza della contestata identità soggettiva tra il giudice che ha emesso il d.i., e quello che ha celebrato il giudizio di opposizione allo stesso, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento
ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle
condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto
valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio”. (Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 7020 del 12/03/2019).
Cosicché, in applicazione del principio testé riportato, quand'anche si ritenesse insufficiente la perizia contrattuale a sorreggere il decreto monitorio emesso, non è revocabile in dubbio che il primo giudice
– nell'ambito del giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione a d.i. – abbia di fatto scrutinato e valutato il materiale probatorio acquisito nell'ambito della istruttoria, sia orale che documentale disposta nel giudizio di prime cure, nonché il materiale probatorio acquisito dai periti nell'ambito del procedimento collegiale, ricavando da ciò il fondamento dell'an debeatur e, di conseguenza, la sussistenza del diritto di indennizzo come più innanzi meglio esplicitato.
Ne segue, pertanto, il rigetto dei predetti motivi di impugnazione.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale deduce insussistenza della garanzia
assicurativa e perdita del diritto all'indennizzo.
Segnatamente, invoca l'esclusione o la limitazione del diritto all'indennizzo per comportamenti negligenti dell'assicurata con riferimento agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nonché alle norme ex art. 16 e ss. delle Condizioni di Assicurazione. Invero, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le contestate inadempienze della assicurata, integranti violazione dell'art.4 delle polizze che,
richiamando l'art.1898 c.c., contempla l'ipotesi della mancata comunicazione di circostanze che hanno aggravato il rischio.
In particolare, reitera le contestazioni già proposte in prime cure quali:
- A) “violazione dell'art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale;
violazione
degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.; perdita del diritto all'indennizzo e/o cessazione
dell'assicurazione” per aver sottaciuto circostanze incidenti sulla valutazione del rischio,
laddove alcune strutture – come il c.d. “blocco S” – erano prive del Certificato Prevenzione
Incendi e del titolo edilizio;
Censura, invero, l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che “…giammai all'assicurato veniva richiesto di esprimersi sulla "regolarità” edilizia" e/o sulla "certificazione prevenzione incendi", tali dati oltre ad essere – per quanto sopra detto – irrilevanti rispetto alla valutazione del rischio, non possono in ogni caso essere inclusi fra le “dichiarazioni inesatte” e le “reticenze”
contemplate dagli artt. 1892 e 1893 c.c. e ciò in quanto, nel caso di specie l'assicuratore aveva,
mediante apposito questionario, richiesto ed ottenuto dall'assicurato, specifiche informazioni in ordine a circostanze afferenti il rischio dedotto in contratto”.
Sul punto, eccepisce che non possa essere onere dell'assicuratore quello di compilare questionari che comprendano tutte le possibili circostanze verificabili, a fortiori se si tratta di contingenze riferite a specifici obblighi di legge incombenti sull'assicurato.
- B) “violazione dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale e violazione
degli artt. 1898 c.c., comma 4°. Mancata comunicazione di circostanze che hanno aggravato
il rischio;
Perdita del diritto all'indennizzo” per omessa informativa dello stivaggio, nel
“blocco S”, di merci infiammabili ed esplodenti;
Osserva che la presenza di tali merci non è mai stata dichiarata alle Autorità preposte al controllo,
avendo l'assicurata sempre dichiarato l'“assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio”.
- C) “violazione degli artt. 16 e 17 delle Condizioni Contrattuali – Norme che regolano le
modalità di denuncia e di liquidazione del sinistro per esagerazione dolosa del danno e
dell'art. 1898 c.c., comma 4°; perdita del diritto all'indennizzo” per aver eseguito un'esagerazione dolosa del danno sulle merci;
Lamenta che le affermazioni a sostegno della motivazione sono apodittiche ed inesatte, alla luce delle manomissioni del sistema informatico di per cui i dati contabili forniti dall'azienda Controparte_3
si rilevavano in parte non affidabili circa la ricostruzione delle merci presenti in magazzino.
- D) “esclusione del diritto al risarcimento/indennizzo per dolo e/o colpa grave dell'assicurato,
dei rappresentanti legali e/o dei soci a responsabilità illimitata, ex art. 12 lett. d) delle Norme
che regolano l'assicurazione incendio”, non potendosi attribuire rilevanza all'assoluzione dei germani - di cui alla sentenza penale in data 30.01.2020 - resa sulla scorta di elementi Per_5
che militavano per la colpevolezza dei due imputati;
Si duole che il Tribunale abbia affermato che “peraltro nessun riscontro hanno trovato nel presente giudizio le allegazioni – sicuramente suggestive poste dalle Compagnie – sulle quali pur gravava il relativo onus probandi a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1900 e 2697 c.c., costituendo il dolo o la colpa grave dall'assicurato, causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo
(Cassazione civile, sez. III , 07/04/2005 , n. 7242) - a fondamento della esclusione e non risarcibilità
dei danni ex art. 12 condizioni di polizza, siccome "causati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità limitata", e Per_5 CP_11
Invero la accidentalità dell'incendio, oltre a dover essere desunta dalla richiamata sentenza
[...]
assolutoria di primo grado, ha trovato conferma nel giudizio civile attraverso le deposizioni testimoniali rese dai testi e , i quali hanno escluso che siano mai stati rinvenuti sui luoghi Per_2 Per_3
sostanze acceleranti o tracce di liquidi”. Contesta la sinteticità dell'argomentazione del giudice di prime cure, nonché il richiamo alla sentenza penale, all'epoca non definitiva, e la vacuità del seguente passaggio motivazionale del primo giudice secondo cui l'assenza di responsabilità “…è stata affermata – sia pur non ancora in via definitiva -,
dal Tribunale Penale di Brindisi, che, con sentenza del 30.1.2020, ha assolto gli imputati dalle imputazioni loro ascritte con la formula “perché il fatto non sussiste””.
In particolare, contesta l'affermazione del primo giudice che non ha valutato se i fatti, per come accertati nel processo penale, fossero idonei ad assumere rilievo in sede civile alla luce del criterio di valutazione della prova del “più probabile che non”, valorizzando gli elementi di prova emersi in sede penale.
- E) “esclusione del diritto al risarcimento/indennizzo per dolo e/o colpa grave dell'assicurato,
dei rappresentanti legali e/o dei soci a responsabilità illimitata, ex art. 24 delle Norme che
regolano l'assicurazione incendio”, essendo l'erogazione dell'indennizzo, nell'ipotesi di apertura di una procedura giudiziaria, subordinata alla prova dell'inesistenza delle cause di esclusione.
6. Dette censure - altresì proposte in termini sovrapponibili dalle appellanti incidentali
[...]
ed - sono infondate, posto che dall'esame del materiale probatorio Controparte_1 CP_2
acquisito, sia in sede civile che in sede penale, non è emerso un comportamento negligente da parte dell'assicurata secondo quanto riportato di seguito.
6.1. Quanto alle contestazione di cui alle lettere a) e b), con riferimento alla carenza del certificato di prevenzione incendio e del titolo edilizio di alcuni cespiti, nonché alla mancata conoscenza della natura altamente infiammabile ed esplodente delle merci stivate nei fabbricati di proprietà della società appellata si osserva:
6.1.1. Per quanto attiene alla carenza dei certificati di prevenzione incendio e di regolarità urbanistica,
alla luce del principio sul riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per cui onus probandi
incumbit ei qui dicit, non ei qui negat, gravava sull'assicuratore l'onere di provare la sussistenza delle invocate reticenze e/o inesattezze. Ed invero, è noto a questo Collegio l'orientamento consolidato della Suprema corte secondo cui “in
tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si
verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la
dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella
formazione del consenso dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali
condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia
assicurativa, è a carico dell'assicuratore”, (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020).
Ancora, secondo la giurisprudenza di legittimità, “mentre presupposto dell'applicazione della norma
dell'art. 1892 è che le inesattezze e le reticenze siano state determinate da dolo o colpa, presupposto
invece per l'applicabilità dell'altra norma dell'art. 1893 cod.civ. anche nella parte in cui è regolata
la riduzione proporzionale dell'indennità è che difetti sia il dolo che la colpa grave. L'onere di
provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione
del contratto, spetta all'assicuratore mentre è a carico dell'assicurato la prova che l'assicuratore,
pur in presenza di sue dichiarazioni inesatte e reticenti, conoscesse la reale situazione del bene
assicurato, l'effettiva entità del rischio cui esso era esposto”, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15939 del
19/12/2000).
Orbene, dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso che le società assicurative non hanno richiesto specifiche informazioni sui fatti asseritamente oggetto di reticenza, onde la mancanza di regolarità urbanistica dei cespiti e del certificato di prevenzione incendi non ha comportato un aggravamento del rischio ex art. 4 delle Condizioni di Assicurazione, tale da determinare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Infatti, le copie delle Polizze versate in atti, non contengono alcun riferimento alle condizioni urbanistiche ed al possesso del certificato di prevenzione incendi e le dichiarazioni dell'assicurata –
sottoscritte anche dall'agente generale – risultano volte soltanto ad escludere che si fossero verificati incendi nell'ultimo decennio, che per le stesse cose assicurate sussistessero altre polizze, e la presenza di depositi con altezza di impilamento superiore a 10 metri. Non emerge pertanto la prova che la compagnia assicuratrice - con riguardo alle suddette certificazioni e titolarità edilizie - abbia sollecitato tali informazioni, onde emerge più che una reticenza e/o inesattezza della società assicurata, una omissione dell'assicuratrice.
Il teste , agente generale della società Milano Assicurazioni, ha infatti confermato Tes_1
“(essere) vero che, in sede di stipula, la compagnia (all'epoca Milano Assicurazioni), di cui ero
Agente Generale, non chiese né la verifica della regolarità urbanistica dei cespiti, né i certificati di
prevenzione incendi .... (ud. del 23.9.2021)”.
Né risulta, dalla documentazione in atti, alcuna richiesta da parte della compagnia assicuratrice in ordine alla regolarità urbanistica dei fabbricati e alla certificazione di prevenzione incendi – come anche riscontrato da , membro del collegio dei periti, escusso come teste all'udienza del Persona_2
4.02.2021.
Con particolare riferimento alla regolarità urbanistica dei fabbricati abusivi, il teste , Persona_1
perito di parte appellante, all'udienza del 21.10.2021 ha riferito che “in occasione del secondo
rinnovo era(no) espressamente escluse le aree sulle quali insistevano le suddette strutture ed erano
perimetrate in rosso”, da ciò ricavandosi che le assicurazioni erano a conoscenza dello stato dei luoghi.
Ancora, il teste ha dichiarato, all'udienza del 23.09.2021, che “le tre polizze incendio Tes_1
che mi vengono mostrate furono stipulate dopo ispezione da parte degli incaricati della società
assicuratrice, sia dell'opificio industriale della sia delle merci assicurate. Tanto Controparte_3
so perché fui presente alla ispezione in qualità di agente generale per Brindisi della
[...]
”. Controparte_10
Peraltro, avuto riguardo al fabbricato abusivo identificato come “blocco S”, giova precisare che con riferimento alla quantificazione del danno derivante dall'incendio, il collegio dei periti non ne attribuiva alcun valore, “non essendo autorizzabile la sua ricostruzione”.
6.1.2. Con riferimento alla natura altamente infiammabile delle merci, dalle emergenze istruttorie risulta che la compagnia assicurativa fosse a conoscenza che le stesse erano stivate nei fabbricati della ed oggetto delle polizze assicurative di cui sopra. Controparte_3
Ed invero, il teste , all'udienza del 23.09.2021, ha confermato che “all'atto della stipula, Tes_1
la IA fu messa a conoscenza che, tra le merci assicurate, vi erano materiali infiammabili,
tra cui bombolette spray ed, in particolare, ricordo i giochi pirotecnici;
tanto fu messo in particolare
evidenza dalla Centro Casalinghi, e fu verificato dall'ispettore della IA, alla mia presenza.
Ricordo che detto materiale si trovava allocato in un corpo di fabbrica separato e distanziato dal
deposito principale. Ogni anno mi recavo personalmente presso il Centro Casalinghi, ove con il
titolare della società verificavamo la conformità dei materiali assicurati rapportandola alla merce
presente, dal punto di vista quantitativo .......”.
Peraltro, non è contestato che l'assicurata avesse posto i materiali infiammabili in un luogo separato e privo di umidità rispetto alle altre merci, a titolo cautelativo, come riferito dallo stesso Tes_1
il quale, all'udienza innanzi richiamata, ha dichiarato come lo stesso Ispettore avesse evidenziato che,
“siccome i giochi pirotecnici si innescano anche con l'umidità, opportunamente erano stati collocati
in un ambiente separato e distante dagli altri, oltre che privo di umidità”.
Né sono state rinvenute sostanze acceleratorie in grado di cagionare l'incendio, come risulta dalle dichiarazioni di , funzionario del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, il Tes_2
quale – sentito come teste nel giudizio penale di primo grado – ha dichiarato che “alla fine di quelli
che sono stati gli accertamenti anche delle prove, diciamo degli esami di laboratorio su alcuni reperti
prelevati sul luogo dell'incendio, non sono emerse evidenze di presenza di acceleranti o altre sostanze
che potevano costituire un innesco all'incendio”.
Tali conclusioni si ricavano infine dagli accertamenti eseguiti dall'ing. – c.t.u. nel giudizio Per_7
di ATP – il quale ha escluso il riscontro di tracce di liquidi acceleranti.
6.1.3. Non è, peraltro, revocabile in dubbio che l'impianto antincendio della società assicurata si è
attivato regolarmente, come confermato dal Capitano dei VVFF, - intervenuto Testimone_3
nell'imminenza dei fatti - nell'ambito dell'istruttoria disposta nel processo penale.
Tracce di acqua - erogata dall'impianto - sono state altresì rinvenute all'indomani dell'incendio,
durante le ispezioni eseguite da , responsabile tecnico nonché socio lavoratore Testimone_4
della che si occupava della manutenzione del sistema antincendio della Controparte_13 [...]
il quale, sentito a sommarie informazioni dagli organi inquirenti il 23.10.2012, ha Controparte_3
dichiarato “la società ha sottoscritto con la nostra ditta nel 2008 un contratto Controparte_3
di manutenzione per quanto riguarda gli impianti di climatizzazione, idrico e antincendio, compreso
la sostituzione degli estintori. La mia ditta ha realizzato anche l'impianto idrico antincendio sul
capannone in cemento armato di ultima costruzione. ... Per quanto riguarda la zona vecchia, questa
era servita da un altro impianto con propria riserva idrica e stazioni di pompaggio rispettivamente
per l'impianto sprinkler e per quello idranti già esistenti. .... L'ultima manutenzione sugli estintori,
nonché sull'impianto idrico sanitario e climatizzazione è stata effettuata in data 17.7.2012 senza che
la Centro Casalinghi l'abbia richiesta, ma perché rientrava nella programmazione. .... Sono arrivato
sul posto verso le ore 20:35 circa quando i vigili del fuoco già erano in azione. Mi sono preoccupato
di verificare il funzionamento dei gruppi antincendio ed ho visto che quello a servizio della vecchia
struttura era in funzione attraverso l'accensione dell'avvisatore ottico. ... Voglio aggiungere che
l'impianto sprinkler è entrato in funzione anche nella zona nuova, sebbene non sia stata intaccata
direttamente dal fuoco”.
Tanto risulta confermato anche dal perito terzo , escusso come teste all'udienza Persona_3
dell'8.07.2021, secondo cui “dai rilievi fotografici da me esaminati ho potuto constatare che, al
momento dell'incendio, il sistema antincendio si azionò regolarmente, con rilascio di acqua, se non
ricordo male, ad eccezione di un idrante”, nonché da e dal Capitano dei VV.FF., Tes_2 [...]
che – escussi in sede penale – hanno confermato il regolare funzionamento dell'impianto. Tes_3
6.2. Con riferimento alle argomentazioni proposte dall'appellante di cui alle lettere d) ed e), si procede a valutazioni congiunte per comodità espositive.
Quanto alle cause dell'incendio, risulta dirimente il materiale probatorio raccolto, non solo nel giudizio di primo grado, in questa sede, ma anche quello esaminato nel processo penale - a carico degli amministratori della società assicurata- in primo e secondo grado, conclusosi con una doppia conforme dichiarazione di assoluzione dai reati di incendio doloso e frode all'assicurazione, di cui rispettivamente agli artt. 423, co.1 e 2,e 642, co.1 e 2, c.p..
Al riguardo è noto il consolidato orientamento della Suprema corte circa la rilevanza in sede civile delle prove assunte in un precedente processo penale, per cui “le prove assunte in un precedente
processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale
efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno
quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le
parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede
penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute
più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza
probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver
commesso il fatto)”, (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 (Rv. 674632 - 01)).
Orbene, nel caso di specie, con riferimento alle asserite cause indotte dell'incendio, ritiene il Collegio
che le allegazioni degli appellanti non abbiano trovato idoneo riscontro probatorio circa la sussistenza di un comportamento doloso o colposo dell'assicurata, viceversa, è stato accertato il regolare funzionamento del sistema antincendio e non sono state rinvenute sostanze acceleranti, come confermato nel primo grado del giudizio penale da , secondo cui “non sono emerse Tes_2
evidenze di presenza di acceleranti o altre sostanze che potevano costituire un innesco all'incendio.
... pur non potendo dire che c'era stato qualcosa di doloso dal punto di vista come sostanze, di sicuro
non si poteva escludere la possibilità che ci sia stato un unico punto di innesco, ma qualcosa di più
punti”. e, di conseguenza, non è possibile invocare le cause di esclusione del diritto all'indennizzo.
6.3. Con riferimento alle argomentazioni di cui alla lettera c), come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, sono stati puntualmente assolti gli obblighi di cui all'art. 16 delle condizioni di polizza.
Ed invero, reputa il Collegio che le incertezze nel posizionamento dei dati informatici e nella merce,
relativamente al mancato corretto allineamento delle registrazioni effettuate con i sistemi software di gestione del magazzino, non hanno impedito la ricostruzione di quest'ultimo mediante la consultazione e l'analisi puntuale del dato contabile.
Pertanto, le predette censure risultano infondate.
7. L'appellante incidentale con un terzo motivo di gravame deduce, in via subordinata, CP_2
l'errata liquidazione del danno indennizzabile.
In particolare, eccepisce che – quand'anche si dovessero ritenere le plurime violazioni inidonee a configurare le esclusioni di cui all'opposizione del decreto ingiuntivo – in ragione della natura indotta dell'incendio il Tribunale avrebbe dovuto commisurare l'indennizzo all'ipotesi minore stimata dalla perizia contrattuale applicando la decurtazione del 20% prevista dall'art. 22 delle Garanzie Eventi
Speciali. Stante la natura non accidentale del sinistro dedotto chiede la riforma della sentenza riducendo l'indennizzo dovuto da alla quota di euro 266.754,64 o a quella diversa che CP_2
ritenuta idonea dal Collegio.
8. In disparte il rilievo per cui la perizia contrattuale ha efficacia vincolante tra le parti, detta censura risulta comunque assorbita dall'esclusione della causa dolosa.
9. Le spese del presente grado di giudizio - liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, applicabile ratione temporis - vanno poste a carico delle appellanti soccombenti.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di CE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1
in persona del l.r.p.t., nonché di in persona Controparte_3 Controparte_14
del l.r.p.t., e di in persona del l.r.p.t., nonché degli appelli incidentali proposti da CP_15
queste ultime, avverso la Sentenza n. 1388/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
a) rigetta l'appello principale nonché gli appelli incidentali, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante principale e le appellanti incidentali, in solido, alla rifusione, in favore di delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Controparte_3
complessivi euro 14.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del
15%;
c) dà atto che l'appello principale e quelli incidentali sono stati respinti e che sussistono,
pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1,
co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 12/11/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Marta Crusi con la direzione della Consigliera relatrice dott.ssa Virginia Zuppetta