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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Ludovica Dotti Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3702 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Trasmondi
Appellante
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Tanico e dall'avv. Luca Luchetti
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22625/2018 emessa dal Tribunale di
Roma.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. Il ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 22625/2018, che ha respinto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 64 l. fall. dell'atto del 15 maggio 2014 con cui la Parte_1
e hanno sciolto per mutuo dissenso l'atto di donazione
[...] Controparte_1 dell'immobile sito in via Rovigno D'Istria n. 38. Pt_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) la sentenza è errata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. dal momento che il tribunale ha ritenuto che “l'atto impugnato non assolvesse ad una funzione traslativa sebbene il convenuto non avesse mai sollevato tale eccezione” (v. pag. 4 dell'atto di appello);
2) la sentenza è errata poiché il tribunale, in materia di atti di mutuo dissenso, ha seguito l'orientamento giurisprudenziale minoritario ritenendo che, mediante il contratto impugnato, le parti avessero inteso semplicemente elidere, con efficacia retroattiva, gli effetti del contratto ad effetti reali (donazione) precedentemente perfezionato, senza alcuna autonoma efficacia traslativa - che discenderebbe direttamente dalla legge quale effetto naturale dell'atto risolutivo, ex art. 1458 c.c. - con la conseguenza di escludere l'assoggettabilità del contratto impugnato dalla curatela alle norme in tema di revoca degli atti gratuiti ex art. 64 l. fall. ;
3) il tribunale ha violato le norme dettate dal codice civile in tema di interpretazione dei contratti atteso che “nel dubbio sugli effetti prodotti dal contratto impugnato, [il tribunale] avrebbe dovuto farsi soccorrere dai criteri ermeneutici codicistici, anziché sbilanciarsi in una lettura della volontà delle parti del tutto avulsa dalla realtà” (v. pag.
13 dell'atto di appello);
4) il tribunale ha errato nell'applicare l'art. 64 l. fall. in quanto la valutazione della natura gratuita o meno dell'atto va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta e, nel caso di specie, “seppure si volesse aderire alla tesi secondo cui l'atto di risoluzione consensuale della donazione con contestuale retrocessione dell'immobile non produce effetti traslativi ma risolutori, ciò nondimeno esso sarebbe revocabile in funzione della causa concreta che lo permea e dell'effetto giuridico prodotto e voluto dalle parti” (v. pag. 13 dell'atto di appello).
Il ha concluso chiedendo che venga accertata Parte_1
l'inefficacia dell'atto del 15 maggio 2014 concluso tra e Parte_1 [...]
la condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. CP_1
r.g. n. 2 96, primo comma, c.p.c., nonché la rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con comparsa conclusionale ha eccepito la nullità del procedimento per Controparte_1 non essere stato interrotto a seguito del decesso dell'unico procuratore costituito del
Fallimento (avv. Matrundola).
§2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità sollevata da parte appellata.
Secondo il disposto dell'art. 301, primo comma, c.p.c. “Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione sospensione del procuratore stesso”.
Secondo giurisprudenza costante, la morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata;
ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza
(cfr., ex multis, Cass. 22268/2010; Cass. 25234/2010; Cass. 21002/2017; Cass.
28846/2018; Cass. 1574/2020).
Alla luce dei suesposti principi, atteso che in data 13 febbraio 2023 il si è Parte_1
costituito in giudizio per mezzo del nuovo difensore avv. Trasmondi e che – in qualità di unica parte legittimata a sollevare l'eccezione di nullità degli atti e del procedimento per la mancata interruzione del giudizio a seguito del decesso dell'unico difensore costituito
– niente ha eccepito in ordine alla lesione del suo diritto di difesa, l'eccezione sollevata da parte appellata è infondata e deve essere rigettata.
§3. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
I primi tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente riguardando tutti la qualificazione giuridica dell'atto di “risoluzione di donazione con retrocessione di diritti immobiliari donati”.
r.g. n. 3 Al riguardo si osserva che il mutuo dissenso rappresenta una causa di risoluzione tipica dei soli contratti ad effetti obbligatori e non dei contratti ad effetti traslativi, dal momento che, questi ultimi, esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene prestato il consenso.
Sicché, con riferimento ad essi, può solo ipotizzarsi un contratto ad effetti opposti a quelli traslativi già prodotti e non il mutuo dissenso che, come causa risolutiva tipica del contratto, presuppone che il rapporto giuridico sussista e permanga in vigore.
Si osserva inoltre che, in caso di mutuo dissenso, il venir meno degli effetti del contratto precedente non deriva dal sopravvenire di un “vizio di funzionamento” del rapporto contrattuale, bensì dalla concorde volontà delle parti autonomamente manifestata, con il risultato che il mutuo dissenso non può che configurarsi come un nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario.
La Suprema Corte, nell'ambito di un procedimento riguardate il tema dell'imposta di registro, si è recentemente pronunciata in merito alla risoluzione per mutuo dissenso di donazioni, chiarendo che: “In base all'art. 1372 cod. civ., il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge.
Il mutuo consenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti là dove, nella diversa ipotesi (qui ricorrente) di effetti traslativi già compiuti ed ormai esauriti, non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto di stipulazione tra le stesse parti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus). È vero che in tal caso le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare lo stesso assetto patrimoniale precedente al contratto risolto, ma ciò avviene appunto in forza di una nuova ed autonoma manifestazione di volontà negoziale.
Come già osservato da Cass. n. 18844/12 (con ulteriori richiami: Cass. nn. 683/66,
17503/2005, 18859/2008, 20445/11) il mutuo dissenso costituisce un atto di risoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), che rientra nell'autonomia negoziale dei privati,
i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza o sopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originario regolamento di interessi.
Con esso si determina, in sostanza, un caso di ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio uguale e contrario a quello da risolvere, sicchè esso integra un contratto del tutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contratto precedente, liberandosi dal relativo vincolo.
r.g. n. 4 L'accordo risolutorio può concernere anche un contratto ad effetto reale, nel qual caso
“si opera un nuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario” (Cass.
n.18844/12 cit., Cass. n. 8878/1990); ed è proprio per questa ragione (nuovo trasferimento) che in tale ipotesi vi è onere della forma scritta ad substantiam ex art.1350 cod.civ.” (v. Cass. 16681/2024).
Con la pronuncia richiamata, la Corte di legittimità ha altresì chiarito che non rileva che alla retrocessione del bene le parti abbiano attribuito efficacia ex tunc, dovendosi sempre fare salvi, sul piano civilistico, gli eventuali diritti dei terzi aventi causa e dei creditori che abbiano medio tempore compiuto atti di esecuzione sul bene
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che l'atto di scioglimento per mutuo dissenso della donazione dell'immobile sito in via Rovigno D'Istria n. 38 è un Pt_1 vero e proprio “contrarius actus”, il quale ha come effetto quello di creare un nuovo rapporto contrattuale in cui l'originario dante causa assume la posizione di avente causa e viceversa.
Il nuovo atto, di contenuto uguale e contrario a quello dell'atto originario (la donazione dell'immobile del 13 maggio 2004), ha natura dispositiva e non meramente ripristinatoria della situazione quo ante, ciò che implica un nuovo ed autonomo trasferimento della proprietà dell'immobile, a prescindere dalla volontà espressa manifestata tra le parti.
Alla luce di quanto sinora detto i primi tre motivi di appello sono fondati e devono essere accolti.
Con riferimento all'ultimo motivo di appello, relativo all'applicabilità al caso di specie dell'art. 64 l. fall., si osserva quanto segue.
Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 l. fall., gli atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche quelli caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo (cfr., Cass. 13087/2015).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla r.g. n. 5 prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa.
Pertanto, il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione, tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia “ex lege” (cfr., ex multis, Cass. 23140/2020; Cass. 6538/2010;
Cass. 2325/2006).
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che l'atto del 15 maggio 2014 con cui la e hanno sciolto per mutuo dissenso Pt_1 Parte_1 Controparte_1
l'atto di donazione dell'immobile sito in via Rovigno D'Istria n. 38. sia Pt_1
evidentemente da qualificarsi come atto a titolo gratuito.
Infatti, esso non integra adempimento di un dovere giuridico, né si configura l'adempimento di un dovere morale, né trova una contropartita in un concreto vantaggio patrimoniale per la società poi dichiarata fallita: è irrilevante, infatti, che l'atto di risoluzione della donazione sia stato posto in essere in quanto erano venute meno le ragioni che erano alla base della donazione, ovverosia l'utilità dell'immobile per la società fallita.
L'inefficacia prevista dall'art. 64 della l. fall. per gli atti a titolo gratuito ha carattere necessario ed oggettivo e opera automaticamente ove sussista il presupposto dell'esistenza dell'atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi e oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 l. fall. (cfr., Cass. 14696/2017, Cass. 6918/2005).
Tale argomentazione è già dirimente, tuttavia, merita, in ogni caso, evidenziare che:
1) parte appellata – la quale sostiene che l'atto di mutuo dissenso avesse la sua causa onerosa nell'esonero della dagli oneri di gestione e Parte_1 Parte_1 manutenzione dell'immobile – non ha in alcun modo quantificato e provato l'asserito risparmio di spesa e la proporzione rispetto al valore del bene trasferito;
2) l'atto di cui il fallimento chiede la dichiarazione di inefficacia è intervenuto nove mesi prima che la fosse dichiarata fallita;
Parte_1
3) era l'amministratore e consigliere unico della società Controparte_1 Parte_1
, ciò che fa supporre che egli fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui
[...]
versava la società al momento della retrocessione del bene.
r.g. n. 6 Quanto sinora detto appare indicativo del depauperamento del patrimonio societario in danno degli altri creditori della fallita dell'atto del 15 maggio 2014 con cui la
[...]
e hanno sciolto per mutuo dissenso l'atto di donazione Parte_1 Controparte_1 dell'immobile sito in via Rovigno D'Istria n. 38. Pt_1
Alla luce delle considerazioni svolte l'appello formulato dal fallimento della
[...] deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato inefficace Parte_1
l'atto di retrocessione dell'immobile sito in via Rovigno D'Istria n. 38 del 15 Pt_1
maggio 2014 sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1
§4. Con riferimento alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Parte_1
dei confronti di si osserva che, atteso l'esito del giudizio di primo grado, Controparte_1
non si ritengono ravvisabili i presupposti di applicabilità della disposizione invocata.
§5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 22625/2018 e, per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di retrocessione dell'immobile sito in via Rovigno D'Istria n. 38 del 15 maggio Pt_1
2014 sottoscritto tra e Parte_1 Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_1
in favore dell'Erario, liquidandole in complessivi 15.000 € per compensi, oltre spese e rimborsi di legge ove dovuti, per il primo grado, ed in complessivi 18.000 € per compensi, oltre spese e rimborsi di legge ove dovuti, per il presente grado.
Roma, 3.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Aversano dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7