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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel.
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1513/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025, vertente
TRA
(già - CF.: Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dal P.IVA_1
Prof. Avv. Giuseppe Iannello, elettivamente domiciliata presso lo studio legale in
Catanzaro alla Via F. Crispi n.18.
Appellante
E
C.F.: ), avente sede legale in Catanzaro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 alla Via D. Pistoia n. 179, rappresentata e difesa dall'Avv. Frank Mario Santacroce, elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale in Catanzaro alla Via Fontana
Vecchia n.25.
Appellata
E
(C.F.: ), avente sede legale in Controparte_3 P.IVA_3 CP_2
Catanzaro alla Via F.Cilea 56.
Appellata contumace
1
Conclusioni:
Per l'appellante (Già : Parte_1 Parte_2
“In riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio RG
n. 1924/2008 e in accoglimento del primo motivo di appello modificare la ricostruzione del fatto operata in sentenza affermando che nel giudizio di primo grado non è stata raggiunta la prova che il materiale di risulta presente sul terreno di parte attrice al momento dell'espletamento della CTU provenisse dai lavori appaltati dall'
[...]
; Parte_3
2. In riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio
RG n. 1924/2008 e in accoglimento del secondo motivo di appello modificare il fatto nel senso di affermare che:
- tra l' e la è intercorso un contratto di appalto caratterizzato Parte_3 CP_3 dall'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dello stesso, mancando la prova in Cont giudizio che il deposito di materiale di risulta sul terreno della sia dipesa da direttive impartite dall'E-Distribuzione e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima.
- l' non ha alcuna colpa né in eligendo né in vigilando per i fatti per Parte_3 cui è causa.
3. In riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio
RG n. 1924/2008 e in accoglimento del terzo motivo di appello modificare il fatto nel senso di affermare che non è stata raggiunta la prova in giudizio della reale consistenza dei danni subiti e del nesso eziologico con i lavori appaltati dall' alla . Parte_3 CP_3
4. Sub.te a quanto precede e nella denegata ipotesi di rigetto dei primi tre motivi in riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio RG n.
1924/2008 e in accoglimento del quarto motivo di appello, graduare nei rapporti interni tra e , ai sensi dell'art.2055 c.c. le rispettive colpe stabilendo che CP_3 Parte_3 quest'ultima ha diritto di regresso nei confronti della e di ripetere quanto tenuta a CP_3
Cont pagare alla Società per i fatti per cui è causa.
Per l'effetto:
Rigettare la domanda in primo grado in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Sub.te nell'ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che soggetto
2 tenuto al risarcimento del danno è esclusivamente la con sede alla Controparte_4
Via F.lli Cilea n.56 Catanzaro, quale appaltatrice dei lavori, nello svolgimento dei quali sarebbe stato depositato materiale poi non rimosso, giusto contratto n.8400003102 del
16.04.2007 prodotto nel fascicolo di parte, con esonero da ogni responsabilità da parte dell' . Parte_3
In via ulteriormente gradata, graduare nei rapporti interni tra e , CP_3 Parte_3 ai sensi dell'art.2055 c.c. le rispettive colpe stabilendo che quest'ultima ha diritto di Cont regresso nei confronti della e di ripetere quanto tenuta a pagare alla Società CP_3 per i fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre accessori di legge.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Controparte_5 contraria istanza, eccezione e domanda disattesa così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 C.p.c.
NEL MERITO: - Rigettare il proposto appello e confermare la sentenza n. 1104/2018.
Con vittoria di spese di giudizio per entrambi i gradi del procedimento da distrarsi ex art. 93 C.p.c. al procuratore costituito che ne fa espressa richiesta.”
FATTO E DIRITTO
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 29/04/2008 alla (già Parte_1 [...]
e d'ora in avanti solo e il 30/04/2008 alla Parte_2 Parte_1
, la società ha adito il Tribunale Civile di Catanzaro per la CP_3 CP_1 condanna in solido delle succitate società - nelle loro rispettive qualità di affidataria ed impresa esecutrice - al risarcimento del danno pari ad euro 5.000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi oggetto di causa, nonché al pagamento della somma di euro 68.664,00, necessaria per la rimozione, trasporto e conferimento in impianto dei rifiuti speciali, prodotti a seguito dei lavori appaltati e realizzati dagli allora convenuti.
Ha dedotto nello specifico che:
• con contratto di locazione del 01/07/2007, la società ha ricevuto in CP_1 concessione d'uso, un terreno di 4000 mq al fine di realizzare un parco eolico;
• successivamente, sempre la citata società ha stipulato con la Parte_1 un contratto per l'allaccio dell'energia elettrica, finalizzata in particolare
[...]
3 al funzionamento del suddetto parco eolico;
• per eseguire tale allacciamento, la ha appaltato i lavori alla Parte_1 he – ad opera conclusa – ha lasciato sul sito, oltre 900 mc di rifiuti CP_3 speciali.;
• che la diffida rivolta ad ottenere la rimozione del materiale è rimasta senza esito e che l' si è limitata a sollecitare l'appaltatore ad adoperarsi per la riduzione Pt_2 in pristino dei luoghi, non assumendo tuttavia, davanti alla inerzia della società appaltatrice, nessun'altra iniziativa;
• che dalla relazione di stima redatta dal proprio tecnico di fiducia, è emerso che il costo di ripristino dello stato dei luoghi nonché per il conferimento dei materiali in discarica è pari ad euro 35.000,00 (oltre IVA) e per il trasporto e rimozione di detto materiale, ad euro 8.000,00, per un totale complessivo di euro 43.000,00;
• che a detta somma di denaro devesi aggiungere il danno arrecato per l'impossibilità di utilizzare il terreno per 190 giorni, in particolare dalla prima diffida allo sgombero, ossia dal 10/10/2007 sino alla data del giudizio, quantificato in euro 5.000,00 euro secondo le tariffe Tosap vigenti illo tempore.
La , ha resistito con comparsa di risosta alla domanda attrice Parte_1 deducendo:
➢ in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva della - quale appaltatrice dei lavori CP_3
➢ che in riscontro alla diffida della la , ha CP_1 Parte_1 comunicato alla la richiesta avanzata da parte del legale di parte CP_3 attrice, al fine di accertare quanto segnalato nonché adottare i provvedimenti necessari qualora fosse stata confermata la vicenda di che trattasi;
➢ che in considerazione dell'autonoma discrezionalità tecnica e gestionale propria del contratto di appalto, l'appaltatore e non anche il committente, deve considerarsi esclusivo responsabile dei danni provocati a terzi;
➢ di non conoscere l'effettivo stato dei luoghi posto che le opere non erano state eseguite da propri dipendenti ma da personale dipendente dell'appaltatore.
Nonostante la regolarità della notifica non si è invece costituita la CP_3
La causa è istruita mediante prova documentalmente e testimoniale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1104/2018, pubblicata in data 21/06/2018, il Tribunale di Catanzaro ha
4 [... accolto la domanda proposta dalla e per l'effetto ha condannato in solido la CP_1
nonché la in persona dei rispettivi rappresentanti pro Controparte_6 CP_3 tempore, al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno della somma di € 50.605,00 oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del 20/10/2007 e rivalutata anno per anno. Infine, ha condannato i convenuti al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi € 13.957,91 comprese spese, compensi professionali, rimb. forf., IVA e CPA come per legge previsti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale, in sintesi: ha ritenuto che l'istruttoria svolta ha ampiamente confermato la mancata rimozione dei rifiuti da parte della società appaltatrice;
che di detta mancata rimozione dovesse rispondere anche l' sia perché l'appaltatore Pt_2 era da considerare mero esecutore materiale e sia perché in ogni caso l' veva affidato Pt_2
i lavori ad una impresa priva delle necessarie autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti prodotti;
in ordine alla quantificazione dei danni ha integralmente recepito ritenendole condivisibili e attendibili, le conclusioni del consulente tecnico.
§ 2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello con atto di citazione notificato agli il
12/07/2019, per i motivi che si esamineranno.
In data 28.11.2019 si è costituita in giudizio la sollevando l'eccezione di CP_1 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis/ter c.p.c., e deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello
Con ordinanza del 21/12/2019, il Collegio ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 /11/2022.
Dopo diversi rinvii e precisate le conclusioni all'udienza del 09/04/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 11/04/2025 depositato il 14/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Con un primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla erronea valutazione del materiale probatorio. In particolare assume l'appellante che il tribunale: 1) ha dato credito alla deposizione testimoniale di un unico teste che in una sola
5 occasione ha assistito allo scarico di materiale di risulta e non ha considerato che (i) il teste ha fatto riferimento ad un furgoncino mezzo sicuramente inidoneo a trasportare materiale di risulta nella quantità indicata da parte attrice;
( ii) la riferibilità alla società appaltatrice dello scarico di quella merce è stata semplicemente riferita dalla persona con cui il teste assume di avere parlato e si tratta pertanto di deposizione inattendibile, tanto più che ove veramente gli autori dello scarico fossero stati dipendenti della società appaltatrice essi se citata in giudizio si sarebbero trovati nella condizione di incapacità di testimoniare perché portatori di un proprio interesse ( iii); 2) ha valorizzato la consulenza tecnica di parte nonostante questa per pacifica giurisprudenza sia solo una difesa;
3) ha ingiustificatamente invertito l'onere della prova ritenendo che fosse l' a dovere Pt_2 dimostrare che il materiale di risulta fosse riconducibile a terzi e non all'appaltatore, così violando al contempo i principi in materia della vicinanza della prova posto che nona avendo l' inviato proprio personale sui luoghi nulla poteva sapere in ordine ai Pt_2 soggetti che avevano scaricato materiale di risulta: 4) ha illegittimamente valorizzato a fini probatori la contumacia della società appaltatrice.
Il motivo è nel complesso infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito evidenziate.
La censura per come concepita muove da una valutazione assolutamente parcellizzata delle risultanze probatorie e dell'apprezzamento che delle stesse ha compiuto il giudice di primo grado e tralascia completamente di considerare la rilevanza della prova logica.
Nel caso in esame vi è un rapporto contrattuale tra una società ( la ) conduttrice CP_1 di un fondo e l' avente ad oggetto l'allacciamento del parco eolico in Parte_2 titolarità della prima alla rete di distribuzione di energia della seconda;
vi è poi un contratto di appalto stipulato da con la con il quale la prima Parte_2 CP_7 affida alla seconda la realizzazione dell'allacciamento con la specifica indicazione di tutta una serie di complesse lavorazioni e, per come sarà meglio più avanti specificato, con la CP_ previsione espressa dello smaltimento dei rifiuti a carico di .
Nell'immediatezza della fine dei lavori di allacciamento è documentato uno scambio Con epistolare tra la e l' in cui la prima lamenta la presenza sul fondo di materiale di Pt_2 risulta, residuo della esecuzione dei lavori di allacciamento e la seconda si riserva di verificare la circostanza con la società appaltatrice, cui poi effettivamente rivolge richiesta di rimuovere il materiale. Vi è ampia documentazione fotografica, allegata alla perizia di parte, della presenza di materiale sul fondo, vi è il riscontro della prova testimoniale in ordine all'origine di detto materiale, vi è infine una consulenza tecnica d'ufficio che
6 descrive il materiale di cui si discute come di natura sicuramente antropica e di derivazione dai lavori di allacciamento. Ebbene a fronte di tale complesso e articolato corredo probatorio, correttamente il Tribunale ha ritenuta raggiunta la prova che il materiale la cui presenza sul fondo è ampiamente documentata, provenisse dai lavori di allacciamento alla rete elettrica. Detta conclusione è suscettibile di condivisione CP_ indipendentemente dal dato della contumacia della effettivamente erroneamente valorizzato dal giudice di primo grado. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte del quadro probatorio così ricostruito, insorgesse l'onere probatorio dell' in ordine ad una possibile diversa ricostruzione fattuale. Non può sul punto Pt_2 valorizzarsi il principio di vicinanza della prova invocato dall'appellante che per sottrarsi alla propria responsabilità si è limitata ad affermare che il proprio personale non si è mai CP_ recato sui luoghi di causa avendo affidato le opere alla : l'affidamento dei lavori in appalto non ha infatti privato in alcun modo l' della possibilità di acquisire elementi Pt_2 di cognizione diretta in ordine allo svolgimento dei fatti, basti pensare che nella disciplina del contratto di appalto era espressamente previsto l'obbligo dell'appaltatore di smaltire i rifiuti e che, pertanto, legittimamente l' in qualità di committente avrebbe potuto Pt_2
CP_ richiedere alla la prova dello smaltimento di quei rifiuti. Tale prova non è mai stata né richiesta né fornita onde appare assolutamente ragionevole ritenere che quei rifiuti fossero proprio il frutto dei lavori di allacciamento.
2.2
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società in favore di una responsabilità esclusiva dell'appaltatore, erroneamente ritenendo che nel caso in esame l' avesse mantenuto un potere di Pt_2 controllo e di supervisione sulla esecuzione delle opere e altrettanto immotivatamente attribuendo all' una inesistente culpa in eligendo. Il motivo è infondato ma la Pt_2 motivazione della sentenza deve sul punto essere parzialmente corretta. L'impostazione seguita dal Tribunale in ordine alla ripartizione delle responsabilità tra appaltatore e committente per i danni arrecati a terzi riguarda, infatti, l'ipotesi in cui il danneggiato non sia legato da alcun rapporto con le parti del contratto di appalto e sia appunto terzo rispetto Con a detto contratto. Nel caso in esame tra la e l' è intercorso invece Controparte_8 un rapporto contrattuale per la cui esecuzione l' è ricorsa all'opera di un terzo, Pt_2 appunto l'appaltatore. Una volta acclarato, per come già specificato nell'esame del precedente motivo di impugnazione, che i danni di cui si chiede il risarcimento sono
7 Con causalmente ricollegati all'esecuzione della prestazione contrattuale dovuta da Pt_2 resta totalmente irrilevante nei loro rapporti che abbia inteso affidarsi a terzi per Pt_2
l'esecuzione dell'opera, rimanendo comunque responsabile a titolo contrattuale nei Con confronti della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c.
2.3
Con un terzo motivo di gravame (C), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui
“il Giudice ha ritenuto di riconoscere i danni così come accertati dalla C.T.U.” Assume
l'appellante che la valutazione del ctu è stata compiuta senza alcuna verifica sul fatto che i materiali presenti al momento del sopralluogo fossero tutti da riferire ai lavori eseguiti per l'allacciamento e anzi nella consapevolezza che parte di detti materiali sono stati ivi collocati successivamente. Assolutamente spropositata viene poi ritenuta la voce di danno legata alla mancata utilizzazione della parte di fondo occupata dai detriti, quantificata in misura addirittura superiore al canone di affitto del fondo e senza alcun riscontro in ordine alla sussistenza di un concreto pregiudizio.
Il motivo è infondato nella sua prima parte posto che il consulente ha chiarito di avere Con escluso dal calcolo quella parte di rifiuti che la il rappresentante della ha espressamente riconosciuto non riferirsi ai lavori di cui trattasi. Per il resto la quantificazione è stata operata in relazione al medesimo materiale che risultava in loco già nelle foto allegate alla perizia di parte e di cui aveva riferito il teste durante la sua escussione.
Il motivo è invece fondato in relazione alla voce di danno da mancato utilizzo del fondo.
Deve qui infatti rilevarsi che la FAS è semplice conduttrice del fondo sul quale sono stati allocati i rifiuti e che l'unico utilizzo di detto fondo che abbia mai allegato è la sua destinazione a parco eolico. Così stando le cose assolutamente indimostrata deve ritenersi la voce di danno da occupazione che il ctu ha riferito alla impossibilità di coltivazione e alla compromissione del pregio paesaggistico trattandosi di voci completamente eccentriche rispetto a quella utilizzazione. Dall'importo di € 50.605 calcolato dal ctu va quindi espunto quello di € 16125 relativo al mancato godimento del fondo, sicchè
l'importo del risarcimento spettante è € 34.480. Su detta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno saranno dovuti gli interessi compensativi giusto quanto disposto dal Tribunale con statuizione sul punto non impugnata.
2.4
Con il quarto o motivo di gravame, l'appellante censura la parte della sentenza in
8 cui il Giudice “ha riconosciuto la responsabilità solidale tra e l'appaltatrice Pt_2 senza prevedere il diritto di regresso della committente sull'appaltatore gravando su quest'ultimo l'obbligo di provvedere alla gestione del materiale di risulta”.
Il motivo è inammissibile posto che la domanda di regresso non risulta mai proposta in primo grado, postulando peraltro essa l'adesione all'esistenza di una obbligazione solidale, nel caso in esame pervicacemente negata dalla convenuta in primo grado che ha CP_ sempre sostenuto la responsabilità esclusiva della e il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'esito finale del giudizio e le spese di lite
In definitiva l'appello va accolto limitatamente al profilo della quantificazione del danno sopra ricordato che viene ridotto da ad € 34.380.
Il parziale accoglimento dell'appello determina la modifica dello scaglione tariffario di riferimento e comporta quindi la necessità di rideterminare anche le spese di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 26001 a € 52000 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1104/2018 del Parte_1
Tribunale di Catanzaro e nei confronti di e così provvede: CP_1 CP_7 dichiara la contumacia di CP_7 in parziale accoglimento dell'appello determina in € 34380 – oltre interessi come in motivazione - l'importo dovuto dall'appellante all'appellata a titolo di risarcimento del danno e condanna al pagamento di detta somma nei confronti di Controparte_9
CP_1 rigetta nel resto l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che per il primo grado liquida in €
508 per spese vive ed € 7616 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 9991 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
Distrae le spese in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 18 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente rel.
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
Dott. ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1513/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 09/04/2025, vertente
TRA
(già - CF.: Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dal P.IVA_1
Prof. Avv. Giuseppe Iannello, elettivamente domiciliata presso lo studio legale in
Catanzaro alla Via F. Crispi n.18.
Appellante
E
C.F.: ), avente sede legale in Catanzaro Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 alla Via D. Pistoia n. 179, rappresentata e difesa dall'Avv. Frank Mario Santacroce, elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale in Catanzaro alla Via Fontana
Vecchia n.25.
Appellata
E
(C.F.: ), avente sede legale in Controparte_3 P.IVA_3 CP_2
Catanzaro alla Via F.Cilea 56.
Appellata contumace
1
Conclusioni:
Per l'appellante (Già : Parte_1 Parte_2
“In riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio RG
n. 1924/2008 e in accoglimento del primo motivo di appello modificare la ricostruzione del fatto operata in sentenza affermando che nel giudizio di primo grado non è stata raggiunta la prova che il materiale di risulta presente sul terreno di parte attrice al momento dell'espletamento della CTU provenisse dai lavori appaltati dall'
[...]
; Parte_3
2. In riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio
RG n. 1924/2008 e in accoglimento del secondo motivo di appello modificare il fatto nel senso di affermare che:
- tra l' e la è intercorso un contratto di appalto caratterizzato Parte_3 CP_3 dall'autonomia dell'appaltatore nell'esecuzione dello stesso, mancando la prova in Cont giudizio che il deposito di materiale di risulta sul terreno della sia dipesa da direttive impartite dall'E-Distribuzione e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima.
- l' non ha alcuna colpa né in eligendo né in vigilando per i fatti per Parte_3 cui è causa.
3. In riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio
RG n. 1924/2008 e in accoglimento del terzo motivo di appello modificare il fatto nel senso di affermare che non è stata raggiunta la prova in giudizio della reale consistenza dei danni subiti e del nesso eziologico con i lavori appaltati dall' alla . Parte_3 CP_3
4. Sub.te a quanto precede e nella denegata ipotesi di rigetto dei primi tre motivi in riforma della sentenza n. 1104/2018 pubbl. il 21/06/2018, pronunciata nel giudizio RG n.
1924/2008 e in accoglimento del quarto motivo di appello, graduare nei rapporti interni tra e , ai sensi dell'art.2055 c.c. le rispettive colpe stabilendo che CP_3 Parte_3 quest'ultima ha diritto di regresso nei confronti della e di ripetere quanto tenuta a CP_3
Cont pagare alla Società per i fatti per cui è causa.
Per l'effetto:
Rigettare la domanda in primo grado in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Sub.te nell'ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che soggetto
2 tenuto al risarcimento del danno è esclusivamente la con sede alla Controparte_4
Via F.lli Cilea n.56 Catanzaro, quale appaltatrice dei lavori, nello svolgimento dei quali sarebbe stato depositato materiale poi non rimosso, giusto contratto n.8400003102 del
16.04.2007 prodotto nel fascicolo di parte, con esonero da ogni responsabilità da parte dell' . Parte_3
In via ulteriormente gradata, graduare nei rapporti interni tra e , CP_3 Parte_3 ai sensi dell'art.2055 c.c. le rispettive colpe stabilendo che quest'ultima ha diritto di Cont regresso nei confronti della e di ripetere quanto tenuta a pagare alla Società CP_3 per i fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio oltre accessori di legge.”
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni Controparte_5 contraria istanza, eccezione e domanda disattesa così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 C.p.c.
NEL MERITO: - Rigettare il proposto appello e confermare la sentenza n. 1104/2018.
Con vittoria di spese di giudizio per entrambi i gradi del procedimento da distrarsi ex art. 93 C.p.c. al procuratore costituito che ne fa espressa richiesta.”
FATTO E DIRITTO
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato il 29/04/2008 alla (già Parte_1 [...]
e d'ora in avanti solo e il 30/04/2008 alla Parte_2 Parte_1
, la società ha adito il Tribunale Civile di Catanzaro per la CP_3 CP_1 condanna in solido delle succitate società - nelle loro rispettive qualità di affidataria ed impresa esecutrice - al risarcimento del danno pari ad euro 5.000,00 per il ripristino dello stato dei luoghi oggetto di causa, nonché al pagamento della somma di euro 68.664,00, necessaria per la rimozione, trasporto e conferimento in impianto dei rifiuti speciali, prodotti a seguito dei lavori appaltati e realizzati dagli allora convenuti.
Ha dedotto nello specifico che:
• con contratto di locazione del 01/07/2007, la società ha ricevuto in CP_1 concessione d'uso, un terreno di 4000 mq al fine di realizzare un parco eolico;
• successivamente, sempre la citata società ha stipulato con la Parte_1 un contratto per l'allaccio dell'energia elettrica, finalizzata in particolare
[...]
3 al funzionamento del suddetto parco eolico;
• per eseguire tale allacciamento, la ha appaltato i lavori alla Parte_1 he – ad opera conclusa – ha lasciato sul sito, oltre 900 mc di rifiuti CP_3 speciali.;
• che la diffida rivolta ad ottenere la rimozione del materiale è rimasta senza esito e che l' si è limitata a sollecitare l'appaltatore ad adoperarsi per la riduzione Pt_2 in pristino dei luoghi, non assumendo tuttavia, davanti alla inerzia della società appaltatrice, nessun'altra iniziativa;
• che dalla relazione di stima redatta dal proprio tecnico di fiducia, è emerso che il costo di ripristino dello stato dei luoghi nonché per il conferimento dei materiali in discarica è pari ad euro 35.000,00 (oltre IVA) e per il trasporto e rimozione di detto materiale, ad euro 8.000,00, per un totale complessivo di euro 43.000,00;
• che a detta somma di denaro devesi aggiungere il danno arrecato per l'impossibilità di utilizzare il terreno per 190 giorni, in particolare dalla prima diffida allo sgombero, ossia dal 10/10/2007 sino alla data del giudizio, quantificato in euro 5.000,00 euro secondo le tariffe Tosap vigenti illo tempore.
La , ha resistito con comparsa di risosta alla domanda attrice Parte_1 deducendo:
➢ in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e la responsabilità esclusiva della - quale appaltatrice dei lavori CP_3
➢ che in riscontro alla diffida della la , ha CP_1 Parte_1 comunicato alla la richiesta avanzata da parte del legale di parte CP_3 attrice, al fine di accertare quanto segnalato nonché adottare i provvedimenti necessari qualora fosse stata confermata la vicenda di che trattasi;
➢ che in considerazione dell'autonoma discrezionalità tecnica e gestionale propria del contratto di appalto, l'appaltatore e non anche il committente, deve considerarsi esclusivo responsabile dei danni provocati a terzi;
➢ di non conoscere l'effettivo stato dei luoghi posto che le opere non erano state eseguite da propri dipendenti ma da personale dipendente dell'appaltatore.
Nonostante la regolarità della notifica non si è invece costituita la CP_3
La causa è istruita mediante prova documentalmente e testimoniale e mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1104/2018, pubblicata in data 21/06/2018, il Tribunale di Catanzaro ha
4 [... accolto la domanda proposta dalla e per l'effetto ha condannato in solido la CP_1
nonché la in persona dei rispettivi rappresentanti pro Controparte_6 CP_3 tempore, al pagamento in favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno della somma di € 50.605,00 oltre interessi legali da calcolare sulla somma devalutata alla data del 20/10/2007 e rivalutata anno per anno. Infine, ha condannato i convenuti al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite liquidate in complessivi € 13.957,91 comprese spese, compensi professionali, rimb. forf., IVA e CPA come per legge previsti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Tribunale, in sintesi: ha ritenuto che l'istruttoria svolta ha ampiamente confermato la mancata rimozione dei rifiuti da parte della società appaltatrice;
che di detta mancata rimozione dovesse rispondere anche l' sia perché l'appaltatore Pt_2 era da considerare mero esecutore materiale e sia perché in ogni caso l' veva affidato Pt_2
i lavori ad una impresa priva delle necessarie autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti prodotti;
in ordine alla quantificazione dei danni ha integralmente recepito ritenendole condivisibili e attendibili, le conclusioni del consulente tecnico.
§ 2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale, la , in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha proposto appello con atto di citazione notificato agli il
12/07/2019, per i motivi che si esamineranno.
In data 28.11.2019 si è costituita in giudizio la sollevando l'eccezione di CP_1 inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis/ter c.p.c., e deducendo nel merito l'infondatezza dell'appello
Con ordinanza del 21/12/2019, il Collegio ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 /11/2022.
Dopo diversi rinvii e precisate le conclusioni all'udienza del 09/04/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del 11/04/2025 depositato il 14/04/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.1
Con un primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla erronea valutazione del materiale probatorio. In particolare assume l'appellante che il tribunale: 1) ha dato credito alla deposizione testimoniale di un unico teste che in una sola
5 occasione ha assistito allo scarico di materiale di risulta e non ha considerato che (i) il teste ha fatto riferimento ad un furgoncino mezzo sicuramente inidoneo a trasportare materiale di risulta nella quantità indicata da parte attrice;
( ii) la riferibilità alla società appaltatrice dello scarico di quella merce è stata semplicemente riferita dalla persona con cui il teste assume di avere parlato e si tratta pertanto di deposizione inattendibile, tanto più che ove veramente gli autori dello scarico fossero stati dipendenti della società appaltatrice essi se citata in giudizio si sarebbero trovati nella condizione di incapacità di testimoniare perché portatori di un proprio interesse ( iii); 2) ha valorizzato la consulenza tecnica di parte nonostante questa per pacifica giurisprudenza sia solo una difesa;
3) ha ingiustificatamente invertito l'onere della prova ritenendo che fosse l' a dovere Pt_2 dimostrare che il materiale di risulta fosse riconducibile a terzi e non all'appaltatore, così violando al contempo i principi in materia della vicinanza della prova posto che nona avendo l' inviato proprio personale sui luoghi nulla poteva sapere in ordine ai Pt_2 soggetti che avevano scaricato materiale di risulta: 4) ha illegittimamente valorizzato a fini probatori la contumacia della società appaltatrice.
Il motivo è nel complesso infondato e deve essere disatteso per le ragioni di seguito evidenziate.
La censura per come concepita muove da una valutazione assolutamente parcellizzata delle risultanze probatorie e dell'apprezzamento che delle stesse ha compiuto il giudice di primo grado e tralascia completamente di considerare la rilevanza della prova logica.
Nel caso in esame vi è un rapporto contrattuale tra una società ( la ) conduttrice CP_1 di un fondo e l' avente ad oggetto l'allacciamento del parco eolico in Parte_2 titolarità della prima alla rete di distribuzione di energia della seconda;
vi è poi un contratto di appalto stipulato da con la con il quale la prima Parte_2 CP_7 affida alla seconda la realizzazione dell'allacciamento con la specifica indicazione di tutta una serie di complesse lavorazioni e, per come sarà meglio più avanti specificato, con la CP_ previsione espressa dello smaltimento dei rifiuti a carico di .
Nell'immediatezza della fine dei lavori di allacciamento è documentato uno scambio Con epistolare tra la e l' in cui la prima lamenta la presenza sul fondo di materiale di Pt_2 risulta, residuo della esecuzione dei lavori di allacciamento e la seconda si riserva di verificare la circostanza con la società appaltatrice, cui poi effettivamente rivolge richiesta di rimuovere il materiale. Vi è ampia documentazione fotografica, allegata alla perizia di parte, della presenza di materiale sul fondo, vi è il riscontro della prova testimoniale in ordine all'origine di detto materiale, vi è infine una consulenza tecnica d'ufficio che
6 descrive il materiale di cui si discute come di natura sicuramente antropica e di derivazione dai lavori di allacciamento. Ebbene a fronte di tale complesso e articolato corredo probatorio, correttamente il Tribunale ha ritenuta raggiunta la prova che il materiale la cui presenza sul fondo è ampiamente documentata, provenisse dai lavori di allacciamento alla rete elettrica. Detta conclusione è suscettibile di condivisione CP_ indipendentemente dal dato della contumacia della effettivamente erroneamente valorizzato dal giudice di primo grado. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che, a fronte del quadro probatorio così ricostruito, insorgesse l'onere probatorio dell' in ordine ad una possibile diversa ricostruzione fattuale. Non può sul punto Pt_2 valorizzarsi il principio di vicinanza della prova invocato dall'appellante che per sottrarsi alla propria responsabilità si è limitata ad affermare che il proprio personale non si è mai CP_ recato sui luoghi di causa avendo affidato le opere alla : l'affidamento dei lavori in appalto non ha infatti privato in alcun modo l' della possibilità di acquisire elementi Pt_2 di cognizione diretta in ordine allo svolgimento dei fatti, basti pensare che nella disciplina del contratto di appalto era espressamente previsto l'obbligo dell'appaltatore di smaltire i rifiuti e che, pertanto, legittimamente l' in qualità di committente avrebbe potuto Pt_2
CP_ richiedere alla la prova dello smaltimento di quei rifiuti. Tale prova non è mai stata né richiesta né fornita onde appare assolutamente ragionevole ritenere che quei rifiuti fossero proprio il frutto dei lavori di allacciamento.
2.2
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società in favore di una responsabilità esclusiva dell'appaltatore, erroneamente ritenendo che nel caso in esame l' avesse mantenuto un potere di Pt_2 controllo e di supervisione sulla esecuzione delle opere e altrettanto immotivatamente attribuendo all' una inesistente culpa in eligendo. Il motivo è infondato ma la Pt_2 motivazione della sentenza deve sul punto essere parzialmente corretta. L'impostazione seguita dal Tribunale in ordine alla ripartizione delle responsabilità tra appaltatore e committente per i danni arrecati a terzi riguarda, infatti, l'ipotesi in cui il danneggiato non sia legato da alcun rapporto con le parti del contratto di appalto e sia appunto terzo rispetto Con a detto contratto. Nel caso in esame tra la e l' è intercorso invece Controparte_8 un rapporto contrattuale per la cui esecuzione l' è ricorsa all'opera di un terzo, Pt_2 appunto l'appaltatore. Una volta acclarato, per come già specificato nell'esame del precedente motivo di impugnazione, che i danni di cui si chiede il risarcimento sono
7 Con causalmente ricollegati all'esecuzione della prestazione contrattuale dovuta da Pt_2 resta totalmente irrilevante nei loro rapporti che abbia inteso affidarsi a terzi per Pt_2
l'esecuzione dell'opera, rimanendo comunque responsabile a titolo contrattuale nei Con confronti della ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c.
2.3
Con un terzo motivo di gravame (C), l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui
“il Giudice ha ritenuto di riconoscere i danni così come accertati dalla C.T.U.” Assume
l'appellante che la valutazione del ctu è stata compiuta senza alcuna verifica sul fatto che i materiali presenti al momento del sopralluogo fossero tutti da riferire ai lavori eseguiti per l'allacciamento e anzi nella consapevolezza che parte di detti materiali sono stati ivi collocati successivamente. Assolutamente spropositata viene poi ritenuta la voce di danno legata alla mancata utilizzazione della parte di fondo occupata dai detriti, quantificata in misura addirittura superiore al canone di affitto del fondo e senza alcun riscontro in ordine alla sussistenza di un concreto pregiudizio.
Il motivo è infondato nella sua prima parte posto che il consulente ha chiarito di avere Con escluso dal calcolo quella parte di rifiuti che la il rappresentante della ha espressamente riconosciuto non riferirsi ai lavori di cui trattasi. Per il resto la quantificazione è stata operata in relazione al medesimo materiale che risultava in loco già nelle foto allegate alla perizia di parte e di cui aveva riferito il teste durante la sua escussione.
Il motivo è invece fondato in relazione alla voce di danno da mancato utilizzo del fondo.
Deve qui infatti rilevarsi che la FAS è semplice conduttrice del fondo sul quale sono stati allocati i rifiuti e che l'unico utilizzo di detto fondo che abbia mai allegato è la sua destinazione a parco eolico. Così stando le cose assolutamente indimostrata deve ritenersi la voce di danno da occupazione che il ctu ha riferito alla impossibilità di coltivazione e alla compromissione del pregio paesaggistico trattandosi di voci completamente eccentriche rispetto a quella utilizzazione. Dall'importo di € 50.605 calcolato dal ctu va quindi espunto quello di € 16125 relativo al mancato godimento del fondo, sicchè
l'importo del risarcimento spettante è € 34.480. Su detta somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno saranno dovuti gli interessi compensativi giusto quanto disposto dal Tribunale con statuizione sul punto non impugnata.
2.4
Con il quarto o motivo di gravame, l'appellante censura la parte della sentenza in
8 cui il Giudice “ha riconosciuto la responsabilità solidale tra e l'appaltatrice Pt_2 senza prevedere il diritto di regresso della committente sull'appaltatore gravando su quest'ultimo l'obbligo di provvedere alla gestione del materiale di risulta”.
Il motivo è inammissibile posto che la domanda di regresso non risulta mai proposta in primo grado, postulando peraltro essa l'adesione all'esistenza di una obbligazione solidale, nel caso in esame pervicacemente negata dalla convenuta in primo grado che ha CP_ sempre sostenuto la responsabilità esclusiva della e il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'esito finale del giudizio e le spese di lite
In definitiva l'appello va accolto limitatamente al profilo della quantificazione del danno sopra ricordato che viene ridotto da ad € 34.380.
Il parziale accoglimento dell'appello determina la modifica dello scaglione tariffario di riferimento e comporta quindi la necessità di rideterminare anche le spese di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 26001 a € 52000 ).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1104/2018 del Parte_1
Tribunale di Catanzaro e nei confronti di e così provvede: CP_1 CP_7 dichiara la contumacia di CP_7 in parziale accoglimento dell'appello determina in € 34380 – oltre interessi come in motivazione - l'importo dovuto dall'appellante all'appellata a titolo di risarcimento del danno e condanna al pagamento di detta somma nei confronti di Controparte_9
CP_1 rigetta nel resto l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che per il primo grado liquida in €
508 per spese vive ed € 7616 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 9991 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%
Distrae le spese in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 18 luglio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero
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