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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario deIGnato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 272/16 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
SI.ra (c.f. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giuseppe D'Arienzo ed elett.te dom.ti in Castel S. Giorgio alla Via Riccardo Ciancio 56 presso l'avv.to Milite giusta procura a margine del ricorso in opposizione, OPPONENTE
CONTRO
SI. (c.f. ), elett.te dom.to in Salerno alla via CP_1 C.F._2
Abella Salernitana 26 presso l'avv.to Rosa di Filippo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza del 17.06.2024, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n°
69,
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Con ricorso regolarmente notificato in data 11.12.2015 la IG.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1367/2015,
[...] decreto reso dalla dr.ssa Troisi di questo Tribunale in seguito a procedimento di sfratto per morosità, alla stessa notificato dal IG. per il recupero di CP_1 canoni di locazione relativi all'unità immobiliare sita in Baronissi alla Via Carlo
Pisacane 5/a, immobile condotto in locazione proprio dalla e Parte_1 comunque per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 06.04.2016 l'opposto CP_1 chiedendo il rigetto della domanda per la infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa all'udienza del 17.06.2024, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal deIGnato
Giudice Onorario.
Pagina 2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda è stata proposta tempestivamente, avendo l'attrice depositato in data 19.01.2016 il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo alla stessa notificato in data 11.12.2015, ossia entro il termine di giorni
40 decorrente dalla notifica.
Vi è legittimazione attiva con la produzione in giudizio del contratto di locazione dell'immobile, così come non contestata è la legittimazione passiva dell'opposto.
La domanda inoltre è procedibile dal momento che la relativa eccezione non è stata sollevata nei termini. Ed invero i soggetti che possono far valere l'improcedibilità, si ritiene che questa possa essere eccepita dal convenuto nell'atto costitutivo o nel corso della prima udienza, oppure rilevata d'ufficio dal giudice sempre entro la prima udienza.
Il termine per rilevare l'improcedibilità non deve essere inteso in modo eccessivamente rigido, potendosi considerare tempestivi anche quei rilievi effettuati nell'udienza, successiva a quella di comparizione, volta all'espletamento di incombenze preliminari quali l'integrazione del litisconsorzio necessario o il rinnovo della citazione affetta da nullità, nonché nell'udienza differita per la chiamata in causa di un terzo.
Se da un lato è possibile interpretare estensivamente il concetto di prima udienza, dall'altro è pacifico che terminata la fase processuale iniziale diviene impossibile rilevare il vizio di improcedibilità, con la conseguenza che l'omesso rilievo tempestivo non determina alcuna conseguenza sul processo. L'improcedibilità può essere sollevata dal convenuto, con conseguente decadenza, o dal giudice entro la prima udienza.
Avendo l'opponente, nel presente giudizio, convenuto in senso sostanziale, eccepito la improcedibilità della azione solo in sede di conclusioni, tale eccezione non può essere accolta.
La domanda è parzialmente fondata ed in tali limiti va accolta.
Ed invero dai documenti prodotti è risultato provato, solo in parte, che la IG.ra ha versato a favore dei coniugi e delle Parte_1 CP_1 CP_2 somme a titolo di locazione del giardino, laddove lo stesso era stato concesso a titolo di comodato gratuito.
Dalle copie delle ricevute esibite nella produzione parte opponente e non disconosciute da parte opposta, è risultato provato che solo in parte siano state corrisposte delle somme a titolo di canone del giardino, somme corrisposte al IG.
o alla IG.ra , mentre per alcune di esse sono solo in CP_1 CP_2
Pagina 3 parte firmate, alcune non riportano la riconducibilità delle somme versate al giardino (10.04.2012) qualcuna non risulta firmata ma con la dicitura “da dare saldo”.
Le somme, che ad avviso di questo giudice possano essere richieste in ripetizione, ammontano all'importo di € 3.869,00 a cui vanno aggiunte le somme versate a titolo di deposito cauzionale per l'importo di € 1.040,00 come da art. 11 contratto di locazione, ove espressamente il locatore rilasciava, con la sottoscrizione del contratto, ricevuta di quietanza.
Tutte le altre doglianze non risultano provate, e pertanto non è possibile procedere ad una liquidazione equitativa, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie l'attore ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “grave senso di disagio e di turbamento”, senza alcun documento giustificativo, che inducono questo giudice a non accogliere la domanda attorea, su tale punto.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 4 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, ed il parziale accoglimento delle domande proposte consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1367/2015 (rg. 5315/2014) del Tribunale di Nocera Inferiore ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertato che la IG.ra ha corrisposto somme a titolo di canone giardino laddove era stato Parte_1 concesso in comodato d'uso gratuito, condanna il IG. al pagamento CP_1 dell'importo di € 3.869,00 corrispondente alle somme indebitamente percepite dal locatore, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) rigetta ogni altra domanda perché non provata;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di conIGlio dell'intestato Tribunale in data 15/01/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario deIGnato dott.
Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 272/16 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
SI.ra (c.f. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Giuseppe D'Arienzo ed elett.te dom.ti in Castel S. Giorgio alla Via Riccardo Ciancio 56 presso l'avv.to Milite giusta procura a margine del ricorso in opposizione, OPPONENTE
CONTRO
SI. (c.f. ), elett.te dom.to in Salerno alla via CP_1 C.F._2
Abella Salernitana 26 presso l'avv.to Rosa di Filippo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza del 17.06.2024, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n°
69,
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 c.p.c. - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 c.p.c. da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
Con ricorso regolarmente notificato in data 11.12.2015 la IG.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1367/2015,
[...] decreto reso dalla dr.ssa Troisi di questo Tribunale in seguito a procedimento di sfratto per morosità, alla stessa notificato dal IG. per il recupero di CP_1 canoni di locazione relativi all'unità immobiliare sita in Baronissi alla Via Carlo
Pisacane 5/a, immobile condotto in locazione proprio dalla e Parte_1 comunque per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 06.04.2016 l'opposto CP_1 chiedendo il rigetto della domanda per la infondatezza nel merito della pretesa azionata.
Rassegnate le conclusioni la causa all'udienza del 17.06.2024, veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc dal deIGnato
Giudice Onorario.
Pagina 2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda è stata proposta tempestivamente, avendo l'attrice depositato in data 19.01.2016 il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo alla stessa notificato in data 11.12.2015, ossia entro il termine di giorni
40 decorrente dalla notifica.
Vi è legittimazione attiva con la produzione in giudizio del contratto di locazione dell'immobile, così come non contestata è la legittimazione passiva dell'opposto.
La domanda inoltre è procedibile dal momento che la relativa eccezione non è stata sollevata nei termini. Ed invero i soggetti che possono far valere l'improcedibilità, si ritiene che questa possa essere eccepita dal convenuto nell'atto costitutivo o nel corso della prima udienza, oppure rilevata d'ufficio dal giudice sempre entro la prima udienza.
Il termine per rilevare l'improcedibilità non deve essere inteso in modo eccessivamente rigido, potendosi considerare tempestivi anche quei rilievi effettuati nell'udienza, successiva a quella di comparizione, volta all'espletamento di incombenze preliminari quali l'integrazione del litisconsorzio necessario o il rinnovo della citazione affetta da nullità, nonché nell'udienza differita per la chiamata in causa di un terzo.
Se da un lato è possibile interpretare estensivamente il concetto di prima udienza, dall'altro è pacifico che terminata la fase processuale iniziale diviene impossibile rilevare il vizio di improcedibilità, con la conseguenza che l'omesso rilievo tempestivo non determina alcuna conseguenza sul processo. L'improcedibilità può essere sollevata dal convenuto, con conseguente decadenza, o dal giudice entro la prima udienza.
Avendo l'opponente, nel presente giudizio, convenuto in senso sostanziale, eccepito la improcedibilità della azione solo in sede di conclusioni, tale eccezione non può essere accolta.
La domanda è parzialmente fondata ed in tali limiti va accolta.
Ed invero dai documenti prodotti è risultato provato, solo in parte, che la IG.ra ha versato a favore dei coniugi e delle Parte_1 CP_1 CP_2 somme a titolo di locazione del giardino, laddove lo stesso era stato concesso a titolo di comodato gratuito.
Dalle copie delle ricevute esibite nella produzione parte opponente e non disconosciute da parte opposta, è risultato provato che solo in parte siano state corrisposte delle somme a titolo di canone del giardino, somme corrisposte al IG.
o alla IG.ra , mentre per alcune di esse sono solo in CP_1 CP_2
Pagina 3 parte firmate, alcune non riportano la riconducibilità delle somme versate al giardino (10.04.2012) qualcuna non risulta firmata ma con la dicitura “da dare saldo”.
Le somme, che ad avviso di questo giudice possano essere richieste in ripetizione, ammontano all'importo di € 3.869,00 a cui vanno aggiunte le somme versate a titolo di deposito cauzionale per l'importo di € 1.040,00 come da art. 11 contratto di locazione, ove espressamente il locatore rilasciava, con la sottoscrizione del contratto, ricevuta di quietanza.
Tutte le altre doglianze non risultano provate, e pertanto non è possibile procedere ad una liquidazione equitativa, non avendo l'interessato fornito alcun criterio che possa orientare la valutazione di questo Giudice.
Invero, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli art. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso.
Nella specie l'attore ha genericamente lamentato la ricorrenza di danni non patrimoniali, estrinsecati a suo dire in un “grave senso di disagio e di turbamento”, senza alcun documento giustificativo, che inducono questo giudice a non accogliere la domanda attorea, su tale punto.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Pagina 4 Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo, ritiene sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, ed il parziale accoglimento delle domande proposte consenta di compensare le stesse tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1367/2015 (rg. 5315/2014) del Tribunale di Nocera Inferiore ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertato che la IG.ra ha corrisposto somme a titolo di canone giardino laddove era stato Parte_1 concesso in comodato d'uso gratuito, condanna il IG. al pagamento CP_1 dell'importo di € 3.869,00 corrispondente alle somme indebitamente percepite dal locatore, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
2) rigetta ogni altra domanda perché non provata;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di conIGlio dell'intestato Tribunale in data 15/01/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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