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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona d e l g i u d i c e dott.ssa Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3398 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
subentrata a Parte_1 Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Cinzia Laurenza in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d.
n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
appellante
CONTRO
; Controparte_2
; Controparte_3
appellati contumaci
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2035/2022 del giudice di pace di Casoria, pubblicata in data 19.09.2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1
tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 2035/2022 del giudice di pace di
, pubblicata in data 19.09.2022 e non notificata, eccependo l'inammissibilità della _2
domanda formulata in primo grado e l'infondatezza - nel merito - della stessa, con ogni conseguenza circa il regolamento delle spese di lite.
In primis, verificata la rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, va dichiarata la contumacia di e del Controparte_3 Controparte_2
Ebbene, con riferimento alla dedotta inammissibilità della domanda formulata dinanzi al giudice di pace per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., va accolto l'appello proposto, con valore assorbente rispetto alle altre eccezioni formulate.
Ed invero, ha dedotto, dinanzi al giudice di pace di , di essere Controparte_3 _2
venuto a conoscenza della propria posizione debitoria a seguito della richiesta di un “estratto di ruolo” presso l' , dal quale è emersa l'esistenza di un presunto Parte_1
credito di natura non tributaria iscritto a ruolo, la cui cartella di pagamento non è stata mai notificata.
Il Tribunale già da tempo aderisce - pur nella consapevolezza della esistenza di differenti interpretazioni - all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si
è pronunciata sulla (in)ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un credito dell'amministrazione, il cui titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale, a prescindere dall'inizio di un procedimento esecutivo da parte dell'agente della riscossione (cfr. Corte di
2 Cassazione, sentenza n. 22946 del 10/11/2016: “L'impugnazione diretta del ruolo
esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del
credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre
che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, prospettandosi tale
accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa,
domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; nel medesimo senso, sentenza del 13.10.2016 n. 20618).
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “l'interesse ad agire, in termini
generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si
identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice … nel caso in esame [del tutto analogo a quello qui in discussione], al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo
(la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la
cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito
dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa,
ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione
ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte
dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe
potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento
dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che “questa affermazione [quella della
inammissibilità dell'azione di accertamento negativo per carenza di interesse, n.d.s.] non si
pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con
3 sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente
non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre
può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e può impugnare la cartella di pagamento
della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo
attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione
senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in
quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che
l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato -
impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere
l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto
legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa
anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere
compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di
garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di
reciproca limitazione. Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità
per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella
esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a
conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela
anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di
impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in
dottrina il dubbio circa l'introduzione - e la sua eventuale opportunità - di azione di
accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo
conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella
4 esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi
confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella
esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di
essa”.
L'orientamento in questione ha trovato ulteriore conferma con l'introduzione del comma
4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973 (diposizione introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 3
bis del decreto – legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con modificazione della legge n. 215
del 17 dicembre del 2021), che ha previsto la non diretta impugnabilità dell'estratto ruolo.
Come è noto, tale disposizione ha, sin da subito, animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Ci si è chiesti, infatti, se la sopravvenienza normativa in questione dovesse applicarsi anche ai procedimenti pendenti, o al contrario, andasse applicata ai soli giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (21 dicembre 2021).
Sul punto è intervenuta, ancora una volta, in funzione nomofilattica, la giurisprudenza di legittimità, precisando che la normativa in esame è suscettibile di essere applicata anche ai processi pendenti, in quanto la disposizione in esame non ha fatto altro che concretizzare e specificare la necessità della sussistenza di un interesse alla pronuncia giurisdizionale, che si ravvisa soltanto nelle ipotesi di omessa notifica o invalida notifica del ruolo, e quindi soltanto in presenza di un procedimento esecutivo già avviato. Ed infatti, è stato conseguentemente affermato il seguente principio di diritto “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215,
col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-
bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (così,
Cass. Sez. Un. n. 26283/2022).
5 Nel caso in esame, nel giudizio di prime cure, l'odierno appellato ha richiesto l'accertamento di un fatto estintivo del credito vantato dall'amministrazione, successivo alla formazione del titolo, vale a dire la prescrizione del credito maturata e decorsa successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
È evidente quindi che, in applicazione della menzionata disposizione, non può che constatarsi, nel caso in esame, l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente. Ciò a prescindere dall'effettivo accertamento in ordine alla regolarità della notifica o all'esistenza di successivi e validi atti interruttivi della prescrizione, poiché non ricorrono nell'ipotesi in questione i presupposti di cui all'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità
dell'estratto di ruolo.
Si rileva, infine, che a voler ritenere ammissibile l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo in tutti i casi in cui il contribuente richieda un estratto di ruolo si avrebbe “l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”.
Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, avendo il giudice di pace di , ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione presentata da _2
. Controparte_3
Dalla riforma del capo di sentenza relativo alla domanda proposta in via principale discende, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza attinente alla domanda riconvenzionale ed alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
6 L'esistenza di orientamenti contrastanti sulla questione affrontata ed il fatto che l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite è sopraggiunto in corso di giudizio, giustificano la integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite, relative al primo grado di giudizio.
Per le medesime ragioni, dichiara non ripetibili le spese di lite relative al procedimento di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia del e di;
Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2035/2022 del giudice di pace di , pubblicata in data 19.09.2022 e non notificata, dichiara inammissibile _2
l'opposizione proposta da;
Controparte_3
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del primo grado di giudizio:
- dichiara non ripetibili le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03.02.2025.
Il giudice monocratico
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona d e l g i u d i c e dott.ssa Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3398 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
TRA
subentrata a Parte_1 Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Cinzia Laurenza in virtù di procura in atti, domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d.
n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
appellante
CONTRO
; Controparte_2
; Controparte_3
appellati contumaci
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2035/2022 del giudice di pace di Casoria, pubblicata in data 19.09.2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_1
tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 2035/2022 del giudice di pace di
, pubblicata in data 19.09.2022 e non notificata, eccependo l'inammissibilità della _2
domanda formulata in primo grado e l'infondatezza - nel merito - della stessa, con ogni conseguenza circa il regolamento delle spese di lite.
In primis, verificata la rituale notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, va dichiarata la contumacia di e del Controparte_3 Controparte_2
Ebbene, con riferimento alla dedotta inammissibilità della domanda formulata dinanzi al giudice di pace per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., va accolto l'appello proposto, con valore assorbente rispetto alle altre eccezioni formulate.
Ed invero, ha dedotto, dinanzi al giudice di pace di , di essere Controparte_3 _2
venuto a conoscenza della propria posizione debitoria a seguito della richiesta di un “estratto di ruolo” presso l' , dal quale è emersa l'esistenza di un presunto Parte_1
credito di natura non tributaria iscritto a ruolo, la cui cartella di pagamento non è stata mai notificata.
Il Tribunale già da tempo aderisce - pur nella consapevolezza della esistenza di differenti interpretazioni - all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che si
è pronunciata sulla (in)ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un credito dell'amministrazione, il cui titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale, a prescindere dall'inizio di un procedimento esecutivo da parte dell'agente della riscossione (cfr. Corte di
2 Cassazione, sentenza n. 22946 del 10/11/2016: “L'impugnazione diretta del ruolo
esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del
credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre
che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, prospettandosi tale
accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa,
domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio”; nel medesimo senso, sentenza del 13.10.2016 n. 20618).
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, affermato che “l'interesse ad agire, in termini
generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e si
identifica nella esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non
altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice … nel caso in esame [del tutto analogo a quello qui in discussione], al risultato di eliminare il provvedimento afflittivo
(la cartella esattoriale ancora iscritta a ruolo, costituente titolo esecutivo nei suoi confronti) la
cui esecuzione a suo avviso non era più esigibile per intervenuta prescrizione del credito
dell'amministrazione, il debitore sarebbe potuto giungere attivandosi in via amministrativa,
ovvero limitandosi a richiedere lo sgravio, in via di autotutela del credito dell'amministrazione
ormai prescritto. Non era necessario percorrere, in difetto di alcuna attività esecutiva da parte
dell'amministrazione, la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Avrebbe
potuto legittimamente essere oggetto di impugnazione soltanto il provvedimento
dell'amministrazione che avesse negato lo sgravio”.
Peraltro, la Suprema Corte ha precisato che “questa affermazione [quella della
inammissibilità dell'azione di accertamento negativo per carenza di interesse, n.d.s.] non si
pone in contrasto con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con
3 sentenza n. 19704 del 2015 resa in materia tributaria. Secondo tale pronuncia, il contribuente
non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre
può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo e può impugnare la cartella di pagamento
della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo
attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione
senza dover necessariamente attendere la notifica di un atto successivo. La Corte ha in
quella sede precisato che a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che
l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato -
impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere
l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto
legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa
anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere
compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di
garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di
reciproca limitazione. Nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità
per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella
esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza fosse venuto a
conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela
anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di
impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in
dottrina il dubbio circa l'introduzione - e la sua eventuale opportunità - di azione di
accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo
conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella
4 esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi
confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella
esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di
essa”.
L'orientamento in questione ha trovato ulteriore conferma con l'introduzione del comma
4 bis dell'art. 12, d.P.R. n. 602/1973 (diposizione introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 3
bis del decreto – legge 21 ottobre 2021 n. 146 convertito con modificazione della legge n. 215
del 17 dicembre del 2021), che ha previsto la non diretta impugnabilità dell'estratto ruolo.
Come è noto, tale disposizione ha, sin da subito, animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Ci si è chiesti, infatti, se la sopravvenienza normativa in questione dovesse applicarsi anche ai procedimenti pendenti, o al contrario, andasse applicata ai soli giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (21 dicembre 2021).
Sul punto è intervenuta, ancora una volta, in funzione nomofilattica, la giurisprudenza di legittimità, precisando che la normativa in esame è suscettibile di essere applicata anche ai processi pendenti, in quanto la disposizione in esame non ha fatto altro che concretizzare e specificare la necessità della sussistenza di un interesse alla pronuncia giurisdizionale, che si ravvisa soltanto nelle ipotesi di omessa notifica o invalida notifica del ruolo, e quindi soltanto in presenza di un procedimento esecutivo già avviato. Ed infatti, è stato conseguentemente affermato il seguente principio di diritto “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del
d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215,
col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-
bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (così,
Cass. Sez. Un. n. 26283/2022).
5 Nel caso in esame, nel giudizio di prime cure, l'odierno appellato ha richiesto l'accertamento di un fatto estintivo del credito vantato dall'amministrazione, successivo alla formazione del titolo, vale a dire la prescrizione del credito maturata e decorsa successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
È evidente quindi che, in applicazione della menzionata disposizione, non può che constatarsi, nel caso in esame, l'insussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente. Ciò a prescindere dall'effettivo accertamento in ordine alla regolarità della notifica o all'esistenza di successivi e validi atti interruttivi della prescrizione, poiché non ricorrono nell'ipotesi in questione i presupposti di cui all'art. 12, comma 4 bis, DPR 602/1973 per l'impugnabilità
dell'estratto di ruolo.
Si rileva, infine, che a voler ritenere ammissibile l'azione di mero accertamento del credito risultante dalla cartella o dal ruolo in tutti i casi in cui il contribuente richieda un estratto di ruolo si avrebbe “l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza”.
Alla luce di quanto illustrato, l'opposizione proposta in primo grado innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile e, pertanto, la sentenza impugnata va riformata, avendo il giudice di pace di , ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione presentata da _2
. Controparte_3
Dalla riforma del capo di sentenza relativo alla domanda proposta in via principale discende, come logico corollario, la caducazione del capo della sentenza attinente alla domanda riconvenzionale ed alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, a norma dell'art. 336 c.p.c. secondo cui “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata”.
6 L'esistenza di orientamenti contrastanti sulla questione affrontata ed il fatto che l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite è sopraggiunto in corso di giudizio, giustificano la integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spese di lite, relative al primo grado di giudizio.
Per le medesime ragioni, dichiara non ripetibili le spese di lite relative al procedimento di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
- dichiara la contumacia del e di;
Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2035/2022 del giudice di pace di , pubblicata in data 19.09.2022 e non notificata, dichiara inammissibile _2
l'opposizione proposta da;
Controparte_3
- compensa integralmente tra le parti costituite le spese del primo grado di giudizio:
- dichiara non ripetibili le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03.02.2025.
Il giudice monocratico
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