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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3240/2018
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 3/12/2024, alle ore 9:40, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per , erede di , la parte personalmente, nonché l'avv. Parte_1 Persona_1
LO GIUDICE GIOVANNA;
per , l'avv. SALLEMI Controparte_1
SEBASTIANO, oggi sostituito dall'avv. CARMELO TORO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Il sig. dichiara di voler proporre querela di falso nei confronti dei n. 23 23 Persona_1 documenti di trasporto che di seguito si elencano n.ri 2356 del 23.07.2015 – 2805 del 29.08.2015 - 2926 del 5.09.2015- 3026 del 12.09.2015 – 3115 del 19.09.2015 – 3224 del 26.09.2015 - 3429 del 10.10.2015-
3744 del 31.10.2015 - 3854 del 7.11.2015- 4521 del 19.12.2015 – 4572 del 26.12. 2015 ed inoltre 1954 del 9.05.2016- 1997 dell'11.05.2016- 2763 del 5.07.2016 - 3070 del 28.07.2016- 2929 del 18.07.2016-
3020 del 25.07.2016- 3113 dell'1.08.2016 – 3166 del 4.08.2016 - 3207 del 9.08.2016- 3265 dell'11.08.2016- 3398 del 22.08.2016 – 3544 dell'1.09.2016, tutti emessi dal 23.07.2015 al 01.09.2016
e redatti su carta intestata dell'opposta: “ Organizzazione di produttori Controparte_2
– Sede legale: via A. De Gasperi 20 – Sede operativa: Zona Industriale III Fase - 97100 RAGUSA - C.F.
e P. Iva ” - per la parte recante la sottoscrizione del ricevente . P.IVA_1 Persona_1
Intende produrre come scritture di comparazione gli originali di atti in cui la firma di Persona_1
è stata prodotta davanti ai pubblici ufficiali.
L'avv. LO GIUDICE GIOVANNA chiede la sospensione del presente giudizio, nonché l'acquisizione delle scritture di comparazione.
Nel merito precisa le sue conclusioni, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito. Rileva che la prova per testi non è ammissibile sulle prove documentali. Quanto alle fatture, è stato provato il fatto contrario: il sig. non ha mai avuto residenza nel luogo in cui sono state emesse le fatture, mentre Persona_1
l'omonimo aveva residenza in tale luogo. Persona_1
pagina 1 di 10 Non è veritiera l'attestazione di conformità contabile di controparte, non c'è mai stata una messa in mora, queste fatture non sono mai state messe a conoscenza del de cuius.
Sono state contestate le risultanze della prova istruttoria: come da certificato camerale, si evince che ha cessato la propria partita iva nel 2012, ben quattro anni prima rispetto Persona_1 all'ordinazione e consegna della predetta merce, mentre l'omonimo ha tutt'oggi una Persona_1 partita i.v.a. per attività analoga. Il d.t.t. recano la consegna in un caseificio in Francofonte, dove il codice appartiene alla partita i.v.a. dell'omonimo, non dell'opponente.
Insiste in ogni caso nelle proprie domande ed eccezioni, c'è stato uno scambio di persona.
L'avv. TORO evidenzia che i documenti di trasporto prodotti con la seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c., non sono stati oggetto di specifica contestazione. La difesa di controparte si è limitato a ripetere le stesse difese. Sono stati anche escussi i testimoni, che hanno confermato la domanda. Chiede eventualmente un termine per controdedurre prima della delibazione di ammissibilità. Insiste, nel merito, nel rigetto dell'opposizione e chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, ritenuta l'inammissibilità della querela di falso, per le ragioni nel prosieguo chiarite, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3240/2018 pendente tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE Parte_2 C.F._1
GIOVANNA (c.f.: ), , C.F._2 Email_1 elett. domiciliato in Vizzini, via Serg.te L. Cosentino n. 6, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice
ATTORE OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
pagina 2 di 10 contro
, con sede in Ragusa, Via A. De Gasperi n. 20, in Controparte_3 persona del suo legale rappr. p.t. (P.I.: , con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO P.IVA_1
SALLEMI (c.f.: ) , elett. domiciliato C.F._3 Email_2 in Ragusa, via Roma n. 200, presso lo studio dell'avv. Sallemi
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato in data 26/7/2018,
conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere Persona_1 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, n. 1321/2018 - RG 2217/2018, emesso dal
Tribunale di Ragusa il 28.06.2018, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Salvo ogni altro diritto”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierno attore riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 1321/2018 emesso dal tribunale di Ragusa in data 29/6/2018 nell'ambito del procedimento n.r.g. 2217/2018, con il quale si ingiungeva al predetto di pagare la somma di euro 9.665,38 oltre gli interessi e le spese liquidate, per come meglio descritto in detto atto;
- tale ingiunzione veniva emessa in riferimento ad un presunto credito residuo vantato da
[...]
, in persona del suo legale rappr. p.t., nei confronti dell'opponente per forniture di Controparte_3 latte vaccino alimentare e prodotti caseari lavorati di cui alle seguenti fatture: n. 1183/A del 31/7/2015;
n. 1382/A del 31/8/2015; n. 1749/A del 30/9/2015; 1985/A del 31/10/2015; n. 2181/A del 30/11/2015;
n. 2383/A del 31/12/2015; n. 34/B del 29/1/2016; n. 126/A del 31/1/2016; n. 324/A del 29/2/2016; n.
406/A del 21/3/2016; n. 619/A del 26/4/2016; n. 968/A del 31/5/2016; n. 248/B del 27/7/2016; n. 1268/A del 31/7/2016; n. 1460/A del 31/8/2016; n. 1642/A del 30/9/2016; n. 429/B del 2/12/2016; n. 463/B del
19/12/2016;
- avverso tale decreto ingiuntivo proponeva formale opposizione, negando di aver Persona_1 intrattenuto rapporti commerciali con e di aver ricevuto le forniture Controparte_3 in oggetto. Lamentava, altresì, l'irregolarità delle prodotte fatture per mancata indicazione della partita
Iva del cliente, mancata allegazione dei relativi DDT, assenza di sottoscrizione e destinazione ad un indirizzo non riferibile all'opponente. pagina 3 di 10 Concludeva, dunque, come sopra riepilogato. In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., integrava la domanda con la “richiesta di condanna dell'opposto ex art 96 cpc per sua responsabilità aggravata per aver introdotto il giudizio monitorio con mala fede e colpa grave e provocato il prevedibile giudizio di opposizione”.
Con comparsa di risposta, si costituiva chiedendo: “- Controparte_3 preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1321/18 per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto nonché sfornita di qualsiasi supporto probatorio e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'opposizione era priva del requisito della prova scritta e della pronta soluzione;
- le allegate fatture provavano il rapporto giuridico intercorso tra le parti;
- l'attore agiva in mala fede, instaurando il presente giudizio con finalità manifestamente dilatorie.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il giudice istruttore inizialmente investito dell'istruzione della causa, concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta da
[...]
. In seguito all'avvenuto deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 n. 1, Controparte_3 avveniva una sostituzione del giudice titolare della causa. Il nuovo assegnatario del fascicolo ammetteva i testi di parte opposta , e (esclusivamente sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 capitoli nn. 1, 2 e 5 della seconda memoria istruttoria di parte opposta), nonché l'interrogatorio formale dell'attore (esclusivamente sui capitoli nn. 1, 2 e 5 della seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Espletate le prove orali dinanzi a successivo giudice istruttore, ad eccezione dell'interrogatorio formale che non si riteneva necessario assumere, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di ulteriore sostituzione, il giudice assegnatario del fascicolo fissava udienza ex art. 281-sexies
c.p.c. e concedeva alle parti termine per note conclusive. Con note depositate in data 13/6/2024
l'avvocato di parte opponente comunicava il decesso di e chiedeva l'interruzione del Persona_1 processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., che veniva dichiarata dal giudice all'udienza del 2/7/2024.
Successivamente, in data 1/10/2024, si costituiva nel medesimo giudizio , Parte_2 presentando istanza di riassunzione del processo e chiedendo di “1) accogliere la domanda di opposizione formulata dal proprio dante causa al fine di dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, n. 1321/2018 - RG 2217/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.06.2018, e nel pagina 4 di 10 merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta per le ragioni ampiamente esposte nell'atto introduttivo ed in ogni altro scritto difensivo del proprio dante causa e revocarsi l'opposto DI in quanto infondato in fatto ed in diritto 2) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Deduceva, a tal fine:
- di essere figlio dell'originario opponente;
- di avere interesse alla prosecuzione del giudizio in qualità di unico erede successore legittimo di Per_1
per effetto della rinuncia all'eredità da parte della moglie del defunto, ;
[...] Parte_3
- di aderire integralmente al contenuto dell'atto introduttivo e di ogni altro scritto difensivo del proprio dante causa.
In data 14/10/2024 il giudice disponeva la riassunzione del processo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la presente udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel corso della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, redigeva a verbale la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la somma di euro 9.665,38, Controparte_3 Persona_1 oltre interessi e spese: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (cfr., sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord.,
03/09/2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite”).
Di conseguenza, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo instaurato con l'opposizione della parte ingiunta e spetta a lui provare la fonte del proprio credito ed allegare l'altrui inadempimento (si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto pagina 5 di 10 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula
l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare
l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98)”).
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di plurimi rapporti di fornitura di prodotti caseari tra e risultanti Controparte_3 Persona_1 dalle fatture specificamente indicate nel ricorso monitorio:
Con riferimento al valore probatorio di dette fatture, si deve precisare che le stesse possono costituire prova dell'esecuzione del contratto e dell'entità del corrispettivo quando qualora vengano accettate dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n. 6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non ha mai negato di Parte_4 avere concluso il contratto di somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio 1995 n.
1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr.
Cass. 7 agosto 1990 n. 7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare
pagina 6 di 10 documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016).
Essa non ha tenuto conto del fatto che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994).
Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”; riferisce espressamente alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/10/2023) 25-01-
2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto
o sottostanti (Cass., sez. L, 20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ. Sez. II, (ud.
06/10/2006) 18-12-2006, n. 26986 e Cass. civ. Sez. III, (ud. 15/06/2004) 06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 30/01/2024) 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata
a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima e in ordine alla carenza di CP_4 alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura pagina 7 di 10 commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza
n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.
35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestiva contestazione, Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 15/03/2007) 11-05-2007, n. 10860 (conf. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 15/02/2023) 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20/01/2023) 16-03-
2023, n. 7593; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 04/12/2018) 29-01-2019, n. 2490)).
Al di fuori della fattispecie dell'atto ricognitivo, invece, la fattura può comunque integrare un indizio di prova (cfr., nel caso di contestazione della fattura, Cass. civ., sez. II, sent., 21/05/1992, n. 6142; Cass. civ. Sez. II, 18/02/1995, n. 1798, Cass. civ., sez. II, ord., 21-10-2019, n. 26801).
Nel caso di specie, deve in primo luogo osservarsi che non vi è prova della consegna delle fatture, sicché non può esserne invocata l'efficacia probatoria, confessoria, dell'atto partecipativo.
La residua efficacia come indizio processuale è, tuttavia, corroborata dalle prove orali assunte, quadro probatorio che, di per sé, è idoneo all'accertamento del credito di cui è causa, anche alla luce del contegno processuale dell'opponente (e, nello specifico, di poi deceduto in corso di causa), che Persona_1 lungi dal contestare specificamente ogni partita ivi indicata, si è limitato a sollevare la questione dell'irregolari formale di alcune fatture per mancanza di indicazione di codice fiscale e a negare genericamente l'esistenza di qualsivoglia rapporto con la controparte.
Il predetto quadro probatorio, di seguito meglio esplicato, rende superfluo, e dunque irrilevante, l'esame dei d.d.t. e, conseguentemente, la querela di falso proposta in data odierna dall'erede Parte_2
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, sent., 30-06-2014, n. 14828: “la Corte di appello (o il Tribunale) davanti alla quale (o al quale) sia proposta una querela di falso in via incidentale, è tenuta a compiere un'indagine preliminare (iudicium rescindens) onde accertare se ricorrano i presupposti per un giudizio di falso (iudicium rescissorium) se, cioè, la querela sia stata ritualmente proposta e se il documento pagina 8 di 10 impugnato di falso, sia rilevante per la decisione della causa. Ai fini della querela di falso, un documento
è da ritenersi rilevante quando la sua efficacia probatoria debba o possa essere utilizzata nella lite principale, mentre è da ritenersi irrilevante quando, indipendentemente dalla sua contestata autenticità
o veridicità, esso si presenti ininfluente o inutile ai fini della controversia vertente tra le parti, in quanto questa debba o possa essere decisa sulla base di altri elementi, del quale, perciò, si può fare a meno”).
In particolare, il giudice istruttore ha sentito tre testimoni citati da parte attrice.
In primo luogo, , che all'epoca si occupava della fatturazione per conto della Testimone_3 creditrice, la quale, ammettendo genuinamente di non conoscere personalmente ha Persona_1 riconosciuto le fatture emesse sulla base degli ordinativi ivi indicati.
In secondo luogo, ha confermato che “sulla base dell'ordinativo del latte emettiamo la Testimone_1 bolla (in relazione al prezzo per peso) e sulla base della bolla viene emessa la fattura dall'ufficio competente. Rileggendo le fatture mi tornano in mente le bolle e le forniture di riferimento”.
In terzo luogo, è stato escusso la cui credibilità soggettiva ed attendibilità oggettiva, Testimone_2 oltre ad esser corroborate dalla concordanza con le altre testimonianze, non hanno motivo di esser oggetto di ragionevoli dubbi: egli ha confermato di aver consegnato la merce oggetto delle fatture, essendosi proprio lui ad occuparsi “delle consegne in favore dell in quegli anni”. Per_1
Vista l'eccezione di controparte sull'ammissibilità di tali mezzi istruttori, è sufficiente evidenziare che con tali capitoli di prova si è voluto dimostrare un fatto storico successivo agli ordinativi (e, dunque, al contratto) e, in particolare, la consegna delle merci;
quanto alla fonte del rapporto, la giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo, ha chiarito che l'“'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato” (cfr., Cass. civ.
n. 190/2020; recentemente, Cass. civ. 21411/2022). Nel caso di specie, correttamente il giudice istruttore ha ammesso i capitoli di prova richiesti, sia per la pacifica, ancorché successivamente cancellata dal registro delle imprese, preesistente qualifica imprenditoriale dell'opponente, sia per la produzione in giudizio delle fatture e dei d.t.t., questi ultimi all'udienza odierna oggetto di querela di falso e non oggetto di valutazione ai fini della decisione.
Il predetto quadro istruttorio, dunque, in virtù dello standard probatorio tipico del processo civile, nonché dell'escussione di un teste completamente disinteressato delle vicende oggetto di giudizio, lavorando presso una terza ditta, deve ritenersi sufficiente, sia per l'esito delle prove dirette, sia in virtù del predetto valore indiziario delle fatture, a dimostrare l'effettuazione delle forniture e il rapporto sottostante tra le parti.
pagina 9 di 10 Preso atto che la società ricorrente agisce per la minor somma residua di euro 9.665,38, con ciò ammettendo un già avvenuto adempimento parziale del debito, sarebbe spettato a opponente dimostrare di aver pagato anche tale residuo, alla luce del riparto dell'onere della prova sopra ricordato.
In merito, nulla ha provato che si è limitato a negare la sussistenza di alcun rapporto Persona_1 commerciale o debito nei confronti di . Controparte_3
Per queste ragioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Non può essere, invece, accolta la domanda di parte opposta ex art. 96, co. 1, c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, 5/3/2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
Le spese di entrambe le fasi, monitoria e di cognizione di primo grado, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di , opponente in riassunzione a seguito del Parte_2 decesso di . Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. Persona_1
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.838,55 per compensi della fase a cognizione piena, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1321/2018 del 29/6/2018, trib. di Ragusa, r.g. 2217/2018, proposta da (c.f.: ) (in riassunzione della posizione Parte_2 C.F._1 di contro (p.iva: Persona_1 Controparte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1321/2018 del 29/6/2018, trib. di Ragusa, P.IVA_1
r.g. 2217/2018, che dichiara esecutivo;
• condanna (c.f.: ) a rimborsare a Parte_2 C.F._1 [...]
(p.iva: ) le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 P.IVA_1 complessivi euro 5.838,55 per compensi della fase a cognizione piena, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Sallemi dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 3/12/2024. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 3/12/2024, alle ore 9:40, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per , erede di , la parte personalmente, nonché l'avv. Parte_1 Persona_1
LO GIUDICE GIOVANNA;
per , l'avv. SALLEMI Controparte_1
SEBASTIANO, oggi sostituito dall'avv. CARMELO TORO.
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
Il sig. dichiara di voler proporre querela di falso nei confronti dei n. 23 23 Persona_1 documenti di trasporto che di seguito si elencano n.ri 2356 del 23.07.2015 – 2805 del 29.08.2015 - 2926 del 5.09.2015- 3026 del 12.09.2015 – 3115 del 19.09.2015 – 3224 del 26.09.2015 - 3429 del 10.10.2015-
3744 del 31.10.2015 - 3854 del 7.11.2015- 4521 del 19.12.2015 – 4572 del 26.12. 2015 ed inoltre 1954 del 9.05.2016- 1997 dell'11.05.2016- 2763 del 5.07.2016 - 3070 del 28.07.2016- 2929 del 18.07.2016-
3020 del 25.07.2016- 3113 dell'1.08.2016 – 3166 del 4.08.2016 - 3207 del 9.08.2016- 3265 dell'11.08.2016- 3398 del 22.08.2016 – 3544 dell'1.09.2016, tutti emessi dal 23.07.2015 al 01.09.2016
e redatti su carta intestata dell'opposta: “ Organizzazione di produttori Controparte_2
– Sede legale: via A. De Gasperi 20 – Sede operativa: Zona Industriale III Fase - 97100 RAGUSA - C.F.
e P. Iva ” - per la parte recante la sottoscrizione del ricevente . P.IVA_1 Persona_1
Intende produrre come scritture di comparazione gli originali di atti in cui la firma di Persona_1
è stata prodotta davanti ai pubblici ufficiali.
L'avv. LO GIUDICE GIOVANNA chiede la sospensione del presente giudizio, nonché l'acquisizione delle scritture di comparazione.
Nel merito precisa le sue conclusioni, riportandosi a quanto dedotto ed eccepito. Rileva che la prova per testi non è ammissibile sulle prove documentali. Quanto alle fatture, è stato provato il fatto contrario: il sig. non ha mai avuto residenza nel luogo in cui sono state emesse le fatture, mentre Persona_1
l'omonimo aveva residenza in tale luogo. Persona_1
pagina 1 di 10 Non è veritiera l'attestazione di conformità contabile di controparte, non c'è mai stata una messa in mora, queste fatture non sono mai state messe a conoscenza del de cuius.
Sono state contestate le risultanze della prova istruttoria: come da certificato camerale, si evince che ha cessato la propria partita iva nel 2012, ben quattro anni prima rispetto Persona_1 all'ordinazione e consegna della predetta merce, mentre l'omonimo ha tutt'oggi una Persona_1 partita i.v.a. per attività analoga. Il d.t.t. recano la consegna in un caseificio in Francofonte, dove il codice appartiene alla partita i.v.a. dell'omonimo, non dell'opponente.
Insiste in ogni caso nelle proprie domande ed eccezioni, c'è stato uno scambio di persona.
L'avv. TORO evidenzia che i documenti di trasporto prodotti con la seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c., non sono stati oggetto di specifica contestazione. La difesa di controparte si è limitato a ripetere le stesse difese. Sono stati anche escussi i testimoni, che hanno confermato la domanda. Chiede eventualmente un termine per controdedurre prima della delibazione di ammissibilità. Insiste, nel merito, nel rigetto dell'opposizione e chiede la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, ritenuta l'inammissibilità della querela di falso, per le ragioni nel prosieguo chiarite, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 3240/2018 pendente tra:
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE Parte_2 C.F._1
GIOVANNA (c.f.: ), , C.F._2 Email_1 elett. domiciliato in Vizzini, via Serg.te L. Cosentino n. 6, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice
ATTORE OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
pagina 2 di 10 contro
, con sede in Ragusa, Via A. De Gasperi n. 20, in Controparte_3 persona del suo legale rappr. p.t. (P.I.: , con il patrocinio dell'avv. SEBASTIANO P.IVA_1
SALLEMI (c.f.: ) , elett. domiciliato C.F._3 Email_2 in Ragusa, via Roma n. 200, presso lo studio dell'avv. Sallemi
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente notificato in data 26/7/2018,
conveniva in giudizio per ivi sentire accogliere Persona_1 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, n. 1321/2018 - RG 2217/2018, emesso dal
Tribunale di Ragusa il 28.06.2018, perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Salvo ogni altro diritto”.
Allegava, a tal fine, che:
- l'odierno attore riceveva la notifica del decreto ingiuntivo n. 1321/2018 emesso dal tribunale di Ragusa in data 29/6/2018 nell'ambito del procedimento n.r.g. 2217/2018, con il quale si ingiungeva al predetto di pagare la somma di euro 9.665,38 oltre gli interessi e le spese liquidate, per come meglio descritto in detto atto;
- tale ingiunzione veniva emessa in riferimento ad un presunto credito residuo vantato da
[...]
, in persona del suo legale rappr. p.t., nei confronti dell'opponente per forniture di Controparte_3 latte vaccino alimentare e prodotti caseari lavorati di cui alle seguenti fatture: n. 1183/A del 31/7/2015;
n. 1382/A del 31/8/2015; n. 1749/A del 30/9/2015; 1985/A del 31/10/2015; n. 2181/A del 30/11/2015;
n. 2383/A del 31/12/2015; n. 34/B del 29/1/2016; n. 126/A del 31/1/2016; n. 324/A del 29/2/2016; n.
406/A del 21/3/2016; n. 619/A del 26/4/2016; n. 968/A del 31/5/2016; n. 248/B del 27/7/2016; n. 1268/A del 31/7/2016; n. 1460/A del 31/8/2016; n. 1642/A del 30/9/2016; n. 429/B del 2/12/2016; n. 463/B del
19/12/2016;
- avverso tale decreto ingiuntivo proponeva formale opposizione, negando di aver Persona_1 intrattenuto rapporti commerciali con e di aver ricevuto le forniture Controparte_3 in oggetto. Lamentava, altresì, l'irregolarità delle prodotte fatture per mancata indicazione della partita
Iva del cliente, mancata allegazione dei relativi DDT, assenza di sottoscrizione e destinazione ad un indirizzo non riferibile all'opponente. pagina 3 di 10 Concludeva, dunque, come sopra riepilogato. In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., integrava la domanda con la “richiesta di condanna dell'opposto ex art 96 cpc per sua responsabilità aggravata per aver introdotto il giudizio monitorio con mala fede e colpa grave e provocato il prevedibile giudizio di opposizione”.
Con comparsa di risposta, si costituiva chiedendo: “- Controparte_3 preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1321/18 per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, rigettare la svolta opposizione poiché infondata in fatto e in diritto nonché sfornita di qualsiasi supporto probatorio e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'opposizione era priva del requisito della prova scritta e della pronta soluzione;
- le allegate fatture provavano il rapporto giuridico intercorso tra le parti;
- l'attore agiva in mala fede, instaurando il presente giudizio con finalità manifestamente dilatorie.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il giudice istruttore inizialmente investito dell'istruzione della causa, concessi i termini ex art. 183, co.
6, c.p.c., non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta da
[...]
. In seguito all'avvenuto deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 n. 1, Controparte_3 avveniva una sostituzione del giudice titolare della causa. Il nuovo assegnatario del fascicolo ammetteva i testi di parte opposta , e (esclusivamente sui Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 capitoli nn. 1, 2 e 5 della seconda memoria istruttoria di parte opposta), nonché l'interrogatorio formale dell'attore (esclusivamente sui capitoli nn. 1, 2 e 5 della seconda memoria istruttoria di parte opposta).
Espletate le prove orali dinanzi a successivo giudice istruttore, ad eccezione dell'interrogatorio formale che non si riteneva necessario assumere, ritenuta la causa matura per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di ulteriore sostituzione, il giudice assegnatario del fascicolo fissava udienza ex art. 281-sexies
c.p.c. e concedeva alle parti termine per note conclusive. Con note depositate in data 13/6/2024
l'avvocato di parte opponente comunicava il decesso di e chiedeva l'interruzione del Persona_1 processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., che veniva dichiarata dal giudice all'udienza del 2/7/2024.
Successivamente, in data 1/10/2024, si costituiva nel medesimo giudizio , Parte_2 presentando istanza di riassunzione del processo e chiedendo di “1) accogliere la domanda di opposizione formulata dal proprio dante causa al fine di dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, n. 1321/2018 - RG 2217/2018, emesso dal Tribunale di Ragusa il 28.06.2018, e nel pagina 4 di 10 merito accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla convenuta per le ragioni ampiamente esposte nell'atto introduttivo ed in ogni altro scritto difensivo del proprio dante causa e revocarsi l'opposto DI in quanto infondato in fatto ed in diritto 2) con vittoria di spese e competenze di lite”.
Deduceva, a tal fine:
- di essere figlio dell'originario opponente;
- di avere interesse alla prosecuzione del giudizio in qualità di unico erede successore legittimo di Per_1
per effetto della rinuncia all'eredità da parte della moglie del defunto, ;
[...] Parte_3
- di aderire integralmente al contenuto dell'atto introduttivo e di ogni altro scritto difensivo del proprio dante causa.
In data 14/10/2024 il giudice disponeva la riassunzione del processo e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la presente udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel corso della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, redigeva a verbale la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Il giudizio, ancorché formalmente incardinato in primo grado a seguito dell'atto di citazione di parte opponente, origina, sostanzialmente, da una domanda di condanna formulata, già in fase monitoria, da nei confronti di per la somma di euro 9.665,38, Controparte_3 Persona_1 oltre interessi e spese: si tratta di un complesso e unitario giudizio, a contraddittorio e cognizione piena, rimesso all'iniziativa processuale della parte ingiunta, messa a conoscenza del decreto ingiuntivo con tempestiva e regolare notifica dello stesso (cfr., sul regime delle spese di lite, Cass. civ., sez. I, ord.,
03/09/2009, n. 19120: [l]a giurisprudenza della Corte afferma in modo costante il principio di diritto per cui il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto d'ingiunzione e si chiude con la notifica del relativo decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, sicché la pronuncia sulle spese, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va fatta in base all'esito finale della lite”).
Di conseguenza, è il ricorrente l'attore in senso sostanziale dell'unitario processo instaurato con l'opposizione della parte ingiunta e spetta a lui provare la fonte del proprio credito ed allegare l'altrui inadempimento (si rinvia alla pacifica e condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto pagina 5 di 10 estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione
o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula
l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare
l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099/87; n. 13445/92; n. 3232/98)”).
La domanda di pagamento è azionata allegando, come causa petendi, lo svolgimento di plurimi rapporti di fornitura di prodotti caseari tra e risultanti Controparte_3 Persona_1 dalle fatture specificamente indicate nel ricorso monitorio:
Con riferimento al valore probatorio di dette fatture, si deve precisare che le stesse possono costituire prova dell'esecuzione del contratto e dell'entità del corrispettivo quando qualora vengano accettate dalla controparte, anche con comportamenti concludenti, ossia quando il debitore, nell'esecuzione del rapporto, non ha mosso alcuna contestazione sulla stessa, integrando una condotta qualificabile atto ricognitorio (in origine, già Cass. civ. Sez. III, 03/07/1998, n. 6502: “quando tale rapporto - come si è verificato nella specie - non sia contestato tra e parti (e infatti il non ha mai negato di Parte_4 avere concluso il contratto di somministrazione di cui alla presente controversia), la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite (cfr. Cass. 18 febbraio 1995 n.
1798; Cass. 21 maggio 1992 n. 6142), specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, come nella specie, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse, nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr.
Cass. 7 agosto 1990 n. 7976)”; recentemente, in un caso in cui era stata annotata senza contestazioni, sopravvenute solo nel corso del processo, Cass. civ. Sez. II, Ord., 21-10-2019, n. 26801: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare
pagina 6 di 10 documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicchè, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio" (Cass. n. 9593/2004; n.
15383/2010; n. 299/2016).
Essa non ha tenuto conto del fatto che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. n. 15832/2011; n. 13651/2006; n. 23494/2994).
Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”; riferisce espressamente alla fase dell'esecuzione del rapporto il termine per contestare la fattura onde impedirne l'efficacia di atto ricognitivo, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 19/10/2023) 25-01-
2024, n. 2442: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistente nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass., sez. 3, 20/12/2018, n. 32935). Quando tale rapporto sia, invece, contestato fra le parti, la fattura non costituisce prova delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio che consente il ricorso anche alla prova per testimoni allo scopo di dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto
o sottostanti (Cass., sez. L, 20/05/2004, n. 9593)”, aderendo ai precedenti Cass. civ. Sez. II, (ud.
06/10/2006) 18-12-2006, n. 26986 e Cass. civ. Sez. III, (ud. 15/06/2004) 06-08-2004, n. 15164; ancora, cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 30/01/2024) 08-02-2024, n. 3581: “la sentenza impugnata si è limitata
a negare la valenza probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine alla rilevanza, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un accordo per la selezione e lo smaltimento del materiale da riciclare sotteso a tale emissione, della annotazione, nelle scritture contabili di della fattura medesima e in ordine alla carenza di CP_4 alcuna contestazione stragiudiziale di tale documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato (sebbene tali rilievi fossero stati già sviluppati dall'opposta nel corso del giudizio di primo grado, disattesi dal Tribunale e reiterati con i motivi di gravame). Ora, la fattura pagina 7 di 10 commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza
n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del
19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n.
35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del
20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005)”; in materia di appalto, valorizzano la mancata tempestiva contestazione, Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 15/03/2007) 11-05-2007, n. 10860 (conf. Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 15/02/2023) 18-01-2024, n. 1918; Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 20/01/2023) 16-03-
2023, n. 7593; Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 04/12/2018) 29-01-2019, n. 2490)).
Al di fuori della fattispecie dell'atto ricognitivo, invece, la fattura può comunque integrare un indizio di prova (cfr., nel caso di contestazione della fattura, Cass. civ., sez. II, sent., 21/05/1992, n. 6142; Cass. civ. Sez. II, 18/02/1995, n. 1798, Cass. civ., sez. II, ord., 21-10-2019, n. 26801).
Nel caso di specie, deve in primo luogo osservarsi che non vi è prova della consegna delle fatture, sicché non può esserne invocata l'efficacia probatoria, confessoria, dell'atto partecipativo.
La residua efficacia come indizio processuale è, tuttavia, corroborata dalle prove orali assunte, quadro probatorio che, di per sé, è idoneo all'accertamento del credito di cui è causa, anche alla luce del contegno processuale dell'opponente (e, nello specifico, di poi deceduto in corso di causa), che Persona_1 lungi dal contestare specificamente ogni partita ivi indicata, si è limitato a sollevare la questione dell'irregolari formale di alcune fatture per mancanza di indicazione di codice fiscale e a negare genericamente l'esistenza di qualsivoglia rapporto con la controparte.
Il predetto quadro probatorio, di seguito meglio esplicato, rende superfluo, e dunque irrilevante, l'esame dei d.d.t. e, conseguentemente, la querela di falso proposta in data odierna dall'erede Parte_2
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, sent., 30-06-2014, n. 14828: “la Corte di appello (o il Tribunale) davanti alla quale (o al quale) sia proposta una querela di falso in via incidentale, è tenuta a compiere un'indagine preliminare (iudicium rescindens) onde accertare se ricorrano i presupposti per un giudizio di falso (iudicium rescissorium) se, cioè, la querela sia stata ritualmente proposta e se il documento pagina 8 di 10 impugnato di falso, sia rilevante per la decisione della causa. Ai fini della querela di falso, un documento
è da ritenersi rilevante quando la sua efficacia probatoria debba o possa essere utilizzata nella lite principale, mentre è da ritenersi irrilevante quando, indipendentemente dalla sua contestata autenticità
o veridicità, esso si presenti ininfluente o inutile ai fini della controversia vertente tra le parti, in quanto questa debba o possa essere decisa sulla base di altri elementi, del quale, perciò, si può fare a meno”).
In particolare, il giudice istruttore ha sentito tre testimoni citati da parte attrice.
In primo luogo, , che all'epoca si occupava della fatturazione per conto della Testimone_3 creditrice, la quale, ammettendo genuinamente di non conoscere personalmente ha Persona_1 riconosciuto le fatture emesse sulla base degli ordinativi ivi indicati.
In secondo luogo, ha confermato che “sulla base dell'ordinativo del latte emettiamo la Testimone_1 bolla (in relazione al prezzo per peso) e sulla base della bolla viene emessa la fattura dall'ufficio competente. Rileggendo le fatture mi tornano in mente le bolle e le forniture di riferimento”.
In terzo luogo, è stato escusso la cui credibilità soggettiva ed attendibilità oggettiva, Testimone_2 oltre ad esser corroborate dalla concordanza con le altre testimonianze, non hanno motivo di esser oggetto di ragionevoli dubbi: egli ha confermato di aver consegnato la merce oggetto delle fatture, essendosi proprio lui ad occuparsi “delle consegne in favore dell in quegli anni”. Per_1
Vista l'eccezione di controparte sull'ammissibilità di tali mezzi istruttori, è sufficiente evidenziare che con tali capitoli di prova si è voluto dimostrare un fatto storico successivo agli ordinativi (e, dunque, al contratto) e, in particolare, la consegna delle merci;
quanto alla fonte del rapporto, la giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo, ha chiarito che l'“'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato” (cfr., Cass. civ.
n. 190/2020; recentemente, Cass. civ. 21411/2022). Nel caso di specie, correttamente il giudice istruttore ha ammesso i capitoli di prova richiesti, sia per la pacifica, ancorché successivamente cancellata dal registro delle imprese, preesistente qualifica imprenditoriale dell'opponente, sia per la produzione in giudizio delle fatture e dei d.t.t., questi ultimi all'udienza odierna oggetto di querela di falso e non oggetto di valutazione ai fini della decisione.
Il predetto quadro istruttorio, dunque, in virtù dello standard probatorio tipico del processo civile, nonché dell'escussione di un teste completamente disinteressato delle vicende oggetto di giudizio, lavorando presso una terza ditta, deve ritenersi sufficiente, sia per l'esito delle prove dirette, sia in virtù del predetto valore indiziario delle fatture, a dimostrare l'effettuazione delle forniture e il rapporto sottostante tra le parti.
pagina 9 di 10 Preso atto che la società ricorrente agisce per la minor somma residua di euro 9.665,38, con ciò ammettendo un già avvenuto adempimento parziale del debito, sarebbe spettato a opponente dimostrare di aver pagato anche tale residuo, alla luce del riparto dell'onere della prova sopra ricordato.
In merito, nulla ha provato che si è limitato a negare la sussistenza di alcun rapporto Persona_1 commerciale o debito nei confronti di . Controparte_3
Per queste ragioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Non può essere, invece, accolta la domanda di parte opposta ex art. 96, co. 1, c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, 5/3/2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
Le spese di entrambe le fasi, monitoria e di cognizione di primo grado, seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di , opponente in riassunzione a seguito del Parte_2 decesso di . Considerato il valore del diritto riconosciuto, visti i parametri di cui al d.m. Persona_1
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.838,55 per compensi della fase a cognizione piena, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1321/2018 del 29/6/2018, trib. di Ragusa, r.g. 2217/2018, proposta da (c.f.: ) (in riassunzione della posizione Parte_2 C.F._1 di contro (p.iva: Persona_1 Controparte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1321/2018 del 29/6/2018, trib. di Ragusa, P.IVA_1
r.g. 2217/2018, che dichiara esecutivo;
• condanna (c.f.: ) a rimborsare a Parte_2 C.F._1 [...]
(p.iva: ) le spese di lite, che si liquidano in Controparte_3 P.IVA_1 complessivi euro 5.838,55 per compensi della fase a cognizione piena, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Sallemi dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 3/12/2024. Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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