Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/05/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 12117/2024 R.G.L., promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Parte_16 [...]
Parte_17 Parte_18
, , Parte_19 Parte_20
, e Parte_21 Parte_22 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. MARINELLI MASSIMILIANO Pt_23
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrenti -
C O N T R O
Controparte_1 [...]
, in persona Controparte_2
del legale rappresentate pro tempore, rappresentato dal funzionario ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legislativo e Legale della
Regione Siciliana in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara insussistente l'indebito relativo alla R.I.A. corrisposta a ciascuno dei ricorrenti, sulla scorta di quella loro attribuita al 31 dicembre 1993 di £ 1.803.660, e, per l'effetto, condanna la
Controparte_3
[...]
a corrispondere in favore di ciascuno dei ricorrenti le somme loro trattenute a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità ed illegittimamente compensate con gli arretrati stipendiali loro spettanti in applicazione del CCRL 2016-2018 e con parte dei ratei stipendiali, e più specificamente: di € 3.705,98; Parte_1
di € 3.705,07; Parte_2
di € 3.638,10; Parte_3
di € 3.638,10; Parte_4
di € 3.653,70; Parte_5
di € 3.638,10; Parte_6
di € 3.638,10; Parte_7
di € 3.132,61; Parte_8
di 3.610,95; Parte_9
di € 3.535,20; Parte_10
di € 3.525,00; Parte_11
di € 3.544,00; Parte_12
di € 3.973,84; Parte_13
di € 3.531,20; Parte_14
di € 3.591,04; Parte_15
di € 3.931,32; Parte_16 di € 4.079,72; Parte_17
di € 3.536,50; Parte_18
di € 3.597,38; Parte_19
di € 3.591,04; Parte_20
di € 3.593,76; Parte_21
di € 3.958,47; Parte_22
di € 3.591,04, oltre interessi legali su tutte le somme Parte_23
predette, dalle date delle trattenute sino al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2024 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l' Controparte_2
PUBBLICA deducendo: “La sig.ra è stata dipendente
[...] Pt_13
della Regione Siciliana fino al 1 giugno 2021, con inquadramento da ultimo di funzionario direttivo, categoria D6. Gli altri ricorrenti sono dipendenti della Regione Siciliana, tuttora in servizio, con inquadramento di funzionario direttivo, categoria D6.
Con note del 16 marzo 2016, recanti come oggetto “comunicazione avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 10/91 e s.m.i. – Verifica posizioni economiche concorso per 73 posti di assistente tecnico aiuto bibliotecario”, veniva comunicato agli odierni ricorrenti (ad eccezione della sig.ra che “con nota prot. n. 169956 del Pt_17
17.12.2015, il Servizio 1 di questo Dipartimento ha invitato – tra gli altri – anche lo scrivente
Servizio 10 ad effettuare la verifica delle posizioni economiche pre e post applicazione del
D.P.R.S. n. 11/95” (contenente la “Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-1996”, all'epoca affidata a un atto regolamentare che recepiva il contenuto degli accordi sindacali al riguardo) “e, dall'esame del fascicolo personale della S.V. è emerso che la Retribuzione Individuale di Anzianità posseduta al 31/12/1993 è state erroneamente indicata in Lire 1.803.660, anziché in Lire 1.748.940”. La lettera indicava per ciascun destinatario il Decreto Assessoriale con il quale era stata quantificata la Retribuzione Individuale di Anzianità spettante.
La comunicazione in esame proseguiva, rappresentando che la nota citata all'inizio di ciascuna lettera avrebbe erroneamente individuato “gli importi delle voci Maturato Economico Individuale
(M.E.I.) ed Assegno Personale Aggiuntivo (A.P.A.), pari rispettivamente a Lire 684.365 (€
353,45) e a Lire 216.515 (€ 111,82)”, mentre “la corretta ricostruzione economica – effettuata in relazione alla posizione economica posseduta dalla S.V. alla data del 31.12.1993, determina gli importi delle voci M.E.I. ed A.P.A. pari rispettivamente a Lire 62.645 (€ 325,18) ed a
Lire 212.335 (€ 109,66)”.
Dopo avere affermato che il predetto (preteso) errore avrebbe inciso sulla corretta posizione stipendiale per tutti i successivi Contratti collettivi regionali, controparte affermava che, con successivo provvedimento, sarebbero state quantificate “le somme indebitamente corrisposte e indicate le modalità di recupero delle stesse”.
Con successive note del 7 novembre 2019 veniva comunicata agli odierni ricorrenti la rideterminazione della posizione economica “a decorrere dall'1/12/2001 e l'importo del reddito differenziale di anzianità dal 01/01/2002 in misura minore rispetto a quanto corrisposto”, e l'avvio del procedimento per il recupero del preteso indebito, nel termine di prescrizione decennale, calcolato a ritroso dalla data della nota del 16 marzo 2016. Ai fini del recupero veniva previsto che “il debito scaturito tra quanto corrisposto e quanto spettante sarà parzialmente compensato con gli arretrati stipendiali in applicazione del CCRL 2016-2018, la residua somma mediante trattenuta sullo stipendio nei limiti previsti dalla legge a decorrere dal mese di Gennaio 2020”,
e allegato il relativo prospetto.
Nel caso della sig.ra l'Amministrazione ha proceduto in modo leggermente diverso, in Pt_17
quanto (tralasciando gli atti interlocutori e le repliche dell'interessata): ha inviato il 5 febbraio
2016 una nota sostanzialmente analoga a quella tramessa ai colleghi il 16 marzo 2016; con nota del 20 giugno 2016 ha comunicato la rideterminazione delle posizioni stipendiali mensili lorde;
con nota del 13 luglio 2016 ha avviato la procedura di recupero di quanto asseritamente corrisposto in modo indebito, tramite trattenute sullo stipendio a decorrere dal mese di luglio
2016. La sig.ra ha messo in mora controparte, con raccomandata a/r del 17 giugno Pt_17 2021, chiedendo la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, e il ripristino della posizione stipendiale corretta”.
“7. Il recupero nei confronti degli odierni ricorrenti è avvenuto, con le modalità sopra indicate, per i seguenti importi, risultanti dal prospetto allegato a ciascuna nota, e/o dai prospetti paga prodotti:
1. € 3.706,88; Persona_1
2. , € 3.705,98; Parte_1
3. , € 3.705,07; Parte_2
4. , € 3.638,10; Parte_3
5. , € 3.638,10; Parte_4
6. , € 3.653,70; Parte_5
7. , € 3.638,10; Parte_6
8. € 3.675,21; Controparte_4
9. € 3.638,10; Parte_7
10. , € 3.132,61; Parte_8
11. , 3.610,95; Parte_9
12. , € 3.535,20; Parte_10
13. € 3.525,00; Parte_11
14. , € 3.544,00; Parte_12
15. , € 3.973,84; Parte_13
16. , € 3.531,20; Parte_14
17. , € 3.591,04; Parte_15
18. , € 3.931,32; Parte_16
19. € 4.079,72 (con le modalità specificate al punto Parte_17
precedente);
20. , € 3.536,50; Parte_18
21. , € 3.597,38; Parte_19
22. , € 3.591,04; Parte_20
23. , € 3.593,76; Parte_21
24. € 3.958,47; Parte_22 25. , € 3.591,04. Parte_23
8. Con il presente atto gli odierni ricorrenti contestano la sussistenza del preteso errore di calcolo e del preteso indebito, e richiedono il pagamento delle somme trattenute (entro il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dall'avvenuta illegittima compensazione tra i loro crediti e il preteso debito nei confronti dell'Amministrazione, e interrotto nel caso della sig.ra col Pt_17
citato atto di messa in mora del 17 giugno 2021), per le seguenti ragioni.
I ricorrenti, anzitutto, richiamavano una precedente pronuncia di questo
Tribunale, confermata dalla Corte d'Appello e passata in giudicato, con cui era stata accertata l'insussistenza dell'indebito in questione, atteso che l'Amministrazione resistente non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente di aver corrisposto somme – determinate con regolari decreti in tutte le sedi approvati – in realtà superiori a quelle dovute. L'Amministrazione aveva all'epoca dedotto di avere commesso un mero errore materiale, che aveva poi doverosamente corretto in autotutela.
In realtà, hanno dedotto i ricorrenti, nessun errore materiale è stato commesso, tanto che la determinazione degli importi per RIA corrisposti ai ricorrenti, solo dopo più di un decennio contestati come indebiti, era stata ponderatamente valutata dall'Amministrazione, anche sulla scorta di un parere (in atti) reso dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Concludevano, quindi, chiedendo:
“ritenere e dichiarare non dovute le somme che l convenuto ha compensato con gli CP_2
arretrati stipendiali spettanti agli odierni ricorrenti, in applicazione del CCRL 2016-2018, e mediante trattenuta sullo stipendio nei limiti previsti dalla legge a decorrere dal mese di Gennaio
2020; ritenere e dichiarare che la Retribuzione Individuale di Anzianità, attribuita al 31 dicembre 1993 agli odierni ricorrenti, è stata correttamente indicata in £ 1.803.660, anziché in
£ 1.748.940; condannare per l'effetto l Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere agli odierni
[...]
ricorrenti le somme illegittimamente trattenute, come di seguito indicate (o alla maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio): 1. € 3.706,88; 2. Persona_1 Pt_1
€ 3.705,98; € 3.705,07; € 3.638,10;
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4 € 3.638,10; € 3.653,70; € 3.638,10;
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
€ 3.675,21; € 3.638,10; € 3.132,61; CP_4 Parte_7 Parte_8 Parte_9
3.610,95; € 3.535,20; € 3.525,00;
[...] Parte_10 Parte_11
€ 3.544,00; € 3.973,84; € Parte_12 Parte_13 Parte_14
3.531,20; € 3.591,04; € 3.931,32; Parte_15 Parte_16 [...]
€ 4.079,72; € 3.536,50; Parte_17 Parte_18 [...]
€ 3.597,38; € 3.591,04; € 3.593,76; Parte_19 Parte_20 Parte_21
€ 3.958,47; € 3.591,04”. Parte_22 Parte_23
Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo “si contestano le domande per le quantificazioni, errate dal punto di vista algebrico-contabile in concreto proposte da parte avversa e che si contestano espressamente anche alla luce della documentazione offerta in contrapposizione.
I ricorrenti richiedono somme di danaro autonomamente quantificate e che sono viziate in radice perché prendono le mosse da dati contabili non omogenei. I ricorrenti operano una indebita commistione di posizioni di dare-avere su somme “nette” e somme “lorde”. In altre parole, ben consapevoli che le pretese restitutorie verso i dipendenti vanno operate sul
“netto” dell'indebito, è pure vero che appare concettualmente inammissibile il conteggio che prende a riferimento le somme esposte nei cedolini “al lordo” degli oneri fiscali”.
Concludeva, quindi, chiedendo “dire e dichiarare che non sono dovute le somme nei termini quantificati dovendosi ritenere corretti gli allegati conteggi elaborati dall'Amministrazione resistente e per l'effetto rigettare le domande proposte dai ricorrenti;
in ogni caso: dire e dichiarare che ogni pretesa creditoria ultra quinquennale è prescritta.”.
All'udienza del 29/01/2025 i lavoratori e Controparte_4 [...]
- che avevano pure proposto ricorso - sottoscrivevano verbale di Per_1
conciliazione, mentre gli altri ricorrenti non aderivano alla conciliazione e veniva disposta la prosecuzione del procedimento, mediante rinvio a udienza sostituita con note scritte.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico. Il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi sul punto concordare pienamente con la sentenza n. 2376/2018 di questo Tribunale Sezione Lavoro, in materia analoga, prodotta in atti dai ricorrenti e che si richiama anche ex art. 118 disp. att.
c.p.c.:
“L'azione proposta in giudizio dai lavoratori è un'azione di accertamento negativo dell'indebito loro comunicato dall'Amministrazione in relazione alla R.I.A. loro corrisposta in seguito all'emissione e registrazione dei rispettivi decreti assessoriali con cui la predetta indennità veniva riconosciuta e liquidata.
Osserva il giudicante, in punto di diritto, che “l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finitam) (cfr. Cass. 1971 n.
1588; 1974 n. 4378; 1975 n. 3066; 1995 n. 2814; 1983 n. 5472 tra le più significative).
Tale distinzione che risale al diritto romano è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 cod. civile nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una causa solvendi.” (Cass. civ., Sez.
3, Sentenza n. 14084 del 2005) e che “ ... l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quanto essa manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacché la società utente ha provveduto a pagare una quota di prezzo maggiore rispetto a quanto determinato nel contratto attraverso il richiamo alle disposizioni legislative: per tale quota, pagamento senza causa. Quanto all'art. 2033 c.c., si osserva che per l'applicazione di esso vi è una tendenza alla obiettivizzazione del fondamento della condictio che si legge anche alla rubrica del Titolo 7^: il riferimento è al "pagamento" piuttosto che alla ripetizione, al pagamento "senza causa". Infatti, mentre il codice abrogato scindeva il concetto di pagamento (1.
"Ogni pagamento presuppone un debito;
2. Colui che ha pagato senza essere dovuto ha diritto di ripetizione di ciò che ha pagato"), il codice del 1942 ha posto l'accento sul pagamento inteso come fonte di obbligazione, fonte produttiva di obbligazione di restituire l'indebito. Nella specie, perché vi sia pagamento dell'indebito, è necessario stabilire che il contratto non prefiguri un indistinto assoggettamento a "rivalsa", ma stabilisca un obbligo di pagamento di un prezzo che tenga conto delle componenti stabilite dalle disposizioni di legge: come la sentenza impugnata ha affermato.” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 3994 del 2006). La conclusione di tale interpretazione fornita dalla Suprema Corte è che “ "Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che io giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni". (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483). Questo principio generale vale anche - al contrario di quanto sostiene il ricorrente - anche nel caso in cui non si assume che l'intero pagamento è indebito, ma solo una parte, per cui si agisce in ripetizione solo per l'eccedenza. Infatti, si è ritenuto che "Poiché l'inesistenza della causa debendi - parziale, se l'obbligo è esistente in minor misura - è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore" (Cass. 13 febbraio 998,
n. 1557).” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 2012). Ha ulteriormente precisato la
Corte che, in tema di rapporto di lavoro, “L'imputazione di pagamento, che, secondo la norma generale del comma primo dell'art. 1193 c.c., costituisce una facoltà del debitore, al mancato esercizio della quale sopperiscono i criteri legali dettati dal comma secondo dello stesso articolo, si pone, invece, nel rapporto di lavoro subordinato, come un obbligo del datore di lavoro, che è tenuto alla consegna delle buste-paga previste dalla L. 5 gennaio 1953, n.
4. Tuttavia, la previsione dell'imputazione predetta, che ha la funzione di consentire al lavoratore di controllare la corrispondenza fra quanto a vario titolo dovutogli e quanto effettivamente corrispostogli, non vale a snaturare l'imputazione stessa, in quanto questa, fatta facoltativamente o in esecuzione di un obbligo, presuppone pur sempre l'esistenza del debito e non può sostituirsi ad un valido titolo costitutivo del medesimo (vedi Cass. 2 aprile 1987, n. 3207; 9 novembre 1985, n. 5498). 6.2.
Sulla base del richiamato principio, non è fondata la tesi del ricorrente secondo cui i dati contenuti nella busta paga, nonché negli altri documenti (modelli 101, libri paga e matricola, denunzie contributive) proverebbero, oltre che l'avvenuto pagamento delle somme, anche il titolo giustificativo, tesi che condurrebbe all'inammissibile risultato di escludere che possa costituire indebito oggettivo quanto pagato in base alle corrispondenti voci riportate in busta paga o in altri documenti. Questione evidentemente diversa, ma estranea alla controversia come delimitata dai motivi dei ricorso, è la possibilità che i dati emergenti dalle busta paga possano fornire la prova, anche in via presuntiva, della volontà negoziale del datore di lavoro di riconoscere al dipendente particolari compensi.
6.3. Sul piano della regola sulla distribuzione dell'onere della prova, il ricorrente richiama il principio, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo
(vedi Cass. 9 giugno 2008, n. 15162); principio che, con specifico riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, conduce ad affermare che, poiché l'inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale, nella fattispecie fuori discussione) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incombe all'attore che deve dimostrare la mancanza di una causa che lo giustifichi ovvero il venir meno di questa (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146; 21 luglio 2000, n. 9604; 13 febbraio 1998, n. 1557).
6.4. Tuttavia il detto principio non può condurre all'accoglimento del ricorso. Si deve infatti considerare che a promuovere il giudizio era stato il dipendente, che aveva rivendicato i crediti assumendo l'esistenza di un accordo relativo al progressivo adeguamento dei compensi;
la società aveva opposto che nel contratto individuale era stato sì previsto l'adeguamento annuale dell'assegno ad personam inizialmente pattuito nella misura di L. 1.938.568, ma solo all'esito di specifici accordi. Accordi che poi non erano stati conclusi;
il giudice del merito ha ritenuto non fondata la pretesa del perché nessun elemento di prova era stato acquisito in ordine sia ad un Parte_24
accordo iniziale di adeguamento automatico, sia ad accordi successivi, sicché l'assegno ad personam spettava soltanto nella misura inizialmente pattuita. Sulla base di questo accertamento, non contestato, come già osservato, sotto il profilo del vizio di motivazione, la domanda del è stata respinta perché doveva reputarsi inesistente Parte_24
il fatto costitutivo del credito azionato, cioè il diritto all'assegno ad personam nella misura indicata nelle buste paga ed effettivamente pagato dalla . Evidentemente, da questo accertamento CP_5
conseguiva necessariamente il giudizio di percezione senza titolo delle somme stesse, essendo stata raggiunta la prova dell'indebito pagamento senza la necessità di applicare la regola sul riparto dell'onere della prova, risultando la prova dell'indebito oggettivo già acquisita alla causa.” (Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 22872 del 2010).
In tema di onere della prova dell'indebito oggettivo, del resto, la Corte ha ritenuto che “E' erroneo, infatti, sostenere che “di fronte ad una richiesta di restituzione dell'indebito, spetta al convenuto dimostrare che invece quanto da lui percepito era dovuto, mentre la parte attrice deve provare i pagamenti effettuati".
È pacifico, infatti, secondo l'indirizzo giurisprudenziale in materia della S.C., che, essendo l'inesistenza della "causa debendi" un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale tra il versamento e la mancanza del debito) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incomba all'attore (cfr. Cass. Civ., sez. 3^,
13/02/1998, n. 1557; sez. 5^, 21/07/2000, n. 9604). (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
5896 del 2006).
La Sezione Lavoro della Corte, anche in tema di asserite indebite erogazioni da parte dell' che pur sottendono questioni specifiche non estensibili al rapporto CP_6
di lavoro subordinato, ha affermato che “Al fine di vagliare la fondatezza del ricorso, che ad avviso di questo collegio non è meritevole d'accoglimento, devono essere esaminate la questione relativa all'onere della prova nelle azioni di ripetizioni dell'indebito, e, in particolare modo, la questione relativa all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo.
3. Quanto al primo punto, deve osservarsi che la giurisprudenza non ha dubbi sul fatto che nell'indebito oggettivo
(previsto dall'art.2033 c.c., secondo cui "chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato") costituisce elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla ripetizione non solo l'avvenuta esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi, cioè l'inesistenza del vincolo giuridico capace di giustificarlo o il successivo venir meno della causa debendi (Cass. n. 12/1980, 4276/1983, 2680/1993, 12897/1995, 3468/1997, 7027/1997, 1557/1998, 9604/2000, 17146/2003, 5896/2006). Sul piano processuale appare derivarne l'esigenza che l'attore in ripetizione indichi tempestivamente, con la specificazione richiesta dalle circostanze, le ragioni per cui il pagamento è qualificabile come indebito, le quali concorrono ad integrare la causa petendi. È pacifico, poi, che la stessa parte deve provvedere alla prova delle relative circostanze. Nè vi è ragione di ritenere non applicabili tali principi di carattere generale nella materia previdenziale (ne da atto Cass. n. 2032/2006,
e su tale punto si tornerà nel paragr. 5).
4.1. Relativamente all'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, appare dominante e quasi pacifica in giurisprudenza (nonostante il numero non particolarmente elevato di sentenze di Cassazione massimate sul punto) la tesi secondo cui lo stesso grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 1454/1951, 4724/1989, 6487/2004, oltre a Cass. n.
2032/2006 appena citata, a cui si possono aggiungere Cass. 7282/1997, 12963/2005 e
3374/2007, relative all'ipotesi particolare di proposizione da parte del convenuto in accertamento negativo di domanda riconvenzionale basata sulla dedotta esistenza del medesimo diritto, ipotesi che sarà successivamente ripresa in considerazione;
cfr. anche Cass. n.
23229/2004 e 384/2007, contenenti principi in materia di prova di fatti negativi in relazione ad azioni di accertamento negativo). In senso contrario si è pronunciata una sentenza (Cass. n.
1391/1985), sulla base della esplicita affermazione che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa.
4.2. L'orientamento giurisprudenziale dominante si collega a opinioni autorevolmente sostenute in sede dottrinale già nella vigenza del codice di procedura civile del 1865, sul presupposto del rilievo preminente svolto in materia di onere della prova dalla posizione processuale delle parti e della esistenza di un onere più ampio, c.d. primario, a carico dell'attore. Si è anche ritenuto che l'attribuzione in ogni caso dell'onere della prova all'attore in accertamento negativo costituisca una sorta di necessario contrappeso alla ritenuta ammissibilità delle azioni di accertamento, la cui proposizione altrimenti potrebbe mettere in difficoltà la difesa del convenuto (o comunque vessarlo).
4.3. L'esposto orientamento sembra suscettibile di ripensamento, come suggerito da analisi puntuali di trattazioni dottrinali più recenti, in quanto non risulta conforme alle regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte e, inoltre, non è effettivamente giustificato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
4.4. Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata, "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma al contrario ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze per lei favorevoli previste dalla norma), inoltre, conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuoi dire quindi alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, in caso di accertamento negativo addossando al soggetto passivo del rapporto l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli generalmente la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. Diventano inoperanti anche i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini dell'applicazione dell'art. 2697 c.c. e in particolare della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, come per esempio quello secondo cui è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (in materia cfr. Cass., Sez, un., n. 141/2006 sul ruolo costitutivo o impeditivo della dimensione dell'impresa ai fini dell'applicabilità della tutela C.d. reale ex L. n. 300 del 1970, art. 18 nei confronti di un licenziamento illegittimo). Può poi in particolare rilevarsi che collegare la distribuzione dell'onere della prova al ruolo delle parti quanto all'iniziativa processuale, invece che alla posizione sostanziale delle stesse riguardo ai diritti oggetto del giudizio, crea particolari problemi quando relativamente allo stesso diritto le posizioni processuali si intreccino a seguito della proposizione da parte del convenuto in accertamento negativo di domanda riconvenzionale per il pagamento del credito oggetto del giudizio. In tal caso il criterio formulato dalla giurisprudenza (già richiamata al paragr. 4.1.), secondo cui ambedue le parti dovranno ritenersi gravate dall'onere di provare le rispettive contrapposte pretese, non appare provvisto di un saldo fondamento logico-giuridico e non sembra suscettibile di avere in ogni caso implicazioni chiare e ragionevoli.
4.5. Appare, infine, improprio affidare ad una modifica del normale regime probatorio la funzione di contenimento della proposizione di azioni di accertamento negativo, considerato anche che a tal fine opera un diverso e più puntuale criterio, comune alle azioni di accertamento positivo e negativo e fondato sulla configurabilità caso per caso di un giustificato interesse della parte attrice. È importante anche considerare che non di rado colui che agisce in via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte (situazione configurabile anche con riferimento ad atti dell' dichiarativi di un suo diritto alla ripetizione dell'indebito, poiché l'ente ha la facoltà di recuperare le somme mediante ritenute sulle prestazioni pensionistiche via via maturate, come espressamente previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 262).
A seguito, poi, della modifica dei procedimenti cautelari nel senso che la concessione prima del giudizio di provvedimenti anticipatori della sentenza di merito non è accompagnata (analogamente a quanto avviene per il referè della procedura civile francese) dalla fissazione di un termine per l'inizio del giudizio di merito (art. 669 octies, comma 6, introdotto dal D.L. n. 35 del 2005, art. 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 80 del 2005), la proposizione di un'azione di accertamento negativo può essere necessaria per il soggetto passivo della misura cautelare al fine di conseguire la revoca della stessa per la effettiva non sussistenza della situazione sostanziale di vantaggio ipotizzata a giustificazione del provvedimento.
5. Sulla base delle osservazioni che precedono in punto di onere della prova nelle azioni di accertamento negativo e in quelle di ripetizione dell'indebito risulta confermata l'infondatezza del ricorso dell' fondato, come si è già visto, sull'assunto che sarebbe stato onere dell'assicurato comprovare il suo diritto ai pagamenti successivamente posti in contestazione dall È solo opportuno precisare ulteriormente che non può ritenersi conferente la giurisprudenza, richiamata dall'istituto, circa il carattere non provvedimentale degli atti con cui vengono accolte le domande amministrative degli assicurati, alla luce della quale, nel caso in cui in un momento successivo il diritto venga disconosciuto dall'istituto, grava sull'assicurato la prova di tutti gli elementi costitutivi della prestazione. Tale giurisprudenza, infatti, si riferisce ai casi in cui l'istituto assicuratore si limiti a interrompere l'erogazione di una prestazione di tipo pensionistico, asserendo, per esempio, il venir meno della condizione di invalidità prevista dalla legge, senza agire per la ripetizione dei ratei precedentemente corrisposti, e l'assicurato agisca per il ripristino della prestazione (Cass., Sez. un., n. 10033/1991; cfr. anche Cass., Sez. un., n. 383/1999
e Cass. 9638/2000, 12256/2003). Il mutamento di indirizzo giurisprudenziale in materia di onere della prova nella azioni di accertamento negativo giustifica la compensazione delle spese del giudizio.” (Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 19762 del 2008).
Più di recente, la Corte ha confermato nella medesima materia detto orientamento, affermando che “Invero è stato da ultimo affermato (Cass. n. 12108 del 18/5/2010) in conformità peraltro ad un indirizzo precedente (Cass. n. 19762 del 2008) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall sulla base di verbale ispettivo, CP_6
incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria". In quel caso, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell' l'onere di provare l'inesistenza. Con l'ultima delle CP_6
sentenza citate si è affermato che, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, di non potere dare continuità al principio secondo cui il criterio di riparto dell'onere della prova si determina in funzione della posizione di attore o di convenuto assunta in giudizio. Tale indirizzo giurisprudenziale non risulta conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggetti va giustificazione. Quanto all'art. 2697
c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuoi dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile. Parimenti fondate sono le censure sul difetto di motivazione, essendovi contraddittorietà tra, da un lato, le perplessità espresse dalla stessa Corte territoriale sulla coerenza del quadro probatorio e, dall'altro, la integrale conferma della sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, aveva avallato tutti i dati emergenti dal verbale ispettivo;
detta conferma peraltro si poneva in contraddizione con i dati cui era pervenuta la consulenza contabile (secondo, terzo e quarto motivo). Il quinto motivo sulla prescrizione è assorbito dall'accoglimento degli altri. La sentenza va cassata, enunciandosi il seguente principio di diritto:
"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste Pt_25
efficacia probatoria".” (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 22862 del 2010).
Poiché, quindi, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (in tal senso anche Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012) non è dubbio che il relativo onere probatorio incomba su colui che ha effettuato il pagamento asseritamente non dovuto, anche nell'ipotesi in cui ad agire sia l'accipiens, con azione di accertamento negativo come nella specie.
La Sezione Lavoro della Suprema Corte, in tema di obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro subordinato, ha affermato che “In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della "causa debendi" (nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo. Ove, peraltro, la domanda sia stata proposta solo in via riconvenzionale di fronte alla richiesta del lavoratore diretta ad ottenere l'adeguamento annuale dell'assegno "ad personam", asseritamente stipulato con il datore di lavoro, incombe sul lavoratore provare il fatto costitutivo del credito azionato (l'esistenza di detto accordo), senza necessità di provare l'indebito pagamento, dovendosi ritenere la relativa prova già acquisita al giudizio.”
(massima Cass., Sez. L, Sentenza n. 22872 del 10/11/2010). La Corte ha confermato anche successivamente in modo costante che “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. (tra le altre Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16917 del 04/10/2012).
I predetti principi vanno applicati alla fattispecie oggetto del giudizio.
Sull'Amministrazione convenuta incombeva l'onere di dimostrare che il pagamento della
R.I.A. operato in favore dei ricorrenti era avvenuto senza titolo o che il titolo originario era successivamente venuto meno. Orbene, le acquisizioni documentali hanno consentito di accertare che i ricorrenti ricevettero il trattamento per R.I.A. loro di fatto erogato sulla scorta dei rispettivi decreti assessoriali di liquidazione del medesimo - rispettivamente n. 5233 del 1995 per n. 7103 del 1994 Pt_26
per n. 7092 del 1994 per n. 7093 del 1994 per e n. 6589 del Per_2 Per_3 Per_4
1995 per – tutti regolarmente vidimati dalla Ragioneria e registrati presso la Corte Pt_27
dei Conti.
Verificato quindi che esiste il titolo del pagamento effettuato per R.I.A. in favore dei ricorrenti, deve accertarsi se tale titolo si sia modificato o sia venuto meno successivamente alla sua emissione.
L'Assessorato convenuto non ha fornito prova neppure della sopravvenuta caducazione del titolo costituito dai citati decreti assessoriali, avendo dedotto che essi non erano stati annullati, né revocati in autotutela, ma solo che essi erano affetti da un errore materiale, sicché
l'Amministrazione aveva provveduto de plano alla contestazione dell'indebito e all'avvio della procedura di recupero.
Orbene, la documentazione acquisita agli atti, consistente in particolare nel parere n.
867/1993 del Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede consultiva, con il quale l'alto consesso riteneva che anche dopo il 30.06.1989 la osse dovuta ai dipendenti nella misura CP_7
incrementata dovuta a sensi del terzo comma dell'art. 5 della L.R. n. 11/1988, ha chiarito che non vi fu alcun errore materiale dei decreti in questione, ma una meditata scelta, preceduta dal parere reso dal C.G.A..
La circostanza che successivamente, nel 2003 secondo quanto dedotto dalla convenuta, il
T.A.R. in altre controversie si sia pronunciato in diritto in senso diverso non può certo mutare in errore materiale quello che potrebbe configurarsi come errore di diritto, ritenendo che il parere del C.G.A. su cui si fondarono i decreti di liquidazione dei ricorrenti fosse erroneo. …”.
Peraltro, la locale Corte d'appello, nel confermare la suddetta pronuncia ha statuito: “che il parere reso dal C.G.A. nell'adunanza del 13/12/1993 consente di individuare la res dubia nella querelle riguardante l'applicazione del meccanismo di incremento della R.I.A. disciplinato dall'art. 5 comma 3° L.R. n. 11/1988 – “la retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma verrà incrementata a decorrere dallo scadere del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (e cioè dal 19 giugno 1990), di una somma corrispondente al valore delle classi e degli aumenti periodici in conformità della L.R. 29 ottobre 1985 n. 41”- e quindi, se essa andasse cristallizzata all'importo fissato alla data dell'1/7/1990 ovvero, piuttosto, se la stessa fosse soggetta ad ulteriori incrementi pur a fronte della intervenuta abrogazione da parte dell'art. 5 della L. R. n. 19/1991 del precedente sistema retributivo regolato su classi di stipendio e aumenti periodici.
A tale dilemma interpretativo deve ricondursi verosimilmente la visibile dicotomia tra l'importo della R.I.A. quantificata dai decreti assessoriali di liquidazione in lire 1.748.940 e l'importo per il medesimo titolo quantificato in lire 1.803.660 nelle note applicative, oggi sub iudice.
Giova ricordare, in proposito, che la materia dell'indebito oggettivo è regolata da un meccanismo di ripartizione dell'onere della prova volto a devolvere in capo al creditore istante il compito di provare i fatti costitutivi della pretesa, vale a dire sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. n. 7501/2012; Cass. n. 1557/1998).
Se tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni, tali argomenti devono pur sempre essere supportati da fatti e circostanze idonee a persuadere sulla fondatezza della pretesa restitutoria.
Condivisibile appare, allora, la motivazione del giudice di primo grado che ha ritenuto non assolto tale onere probatorio.
Infondato risulta, invece, l'argomento che subordina la legittimità dell'iniziativa di recupero alla previa revoca in autotutela del provvedimento di liquidazione dell'incremento della R.I.A., trattandosi pur sempre di un aspetto accessorio ma non pertinente al tema della decisione che ha riguardo alla sussistenza o meno dell'indebita attribuzione.
Tuttavia, non convince il profilo della difesa erariale che ascrive l'errore materiale occorso nella determinazione della R.I.A. ai provvedimenti applicativi essendo esso smentito dal fatto che già nel 1993 (v. nota direttoriale n. 4310 del 4/5/1993, in atti) l'importo della R.I.A. risultava aggiornato mediante l'applicazione dell'incremento di lire 54.720 oggi in contestazione.
Sussistono, pertanto, insuperate perplessità riguardo la fonte della differenza aritmetica di lire
54.720 che l'amministrazione regionale, sulla base di una impostazione difensiva oggettivamente ambigua, attribuisce ora ad un errore contabile di digitazione, ora ad un più rilevante errore di diritto scaturito dalla indebita applicazione di una maggiorazione non più spettante, facendone risalire la scoperta al dictum contenuto in una sentenza del TAR di Palermo di data risalente (2003) favorevole alla cristallizzazione dell'importo della R.I.A. determinato alla data dell'1/7/1990.
Tale incertezza interpretativa rende dubbia la ragione del supposto errore di contabilizzazione e, dall'altra parte, lascia oscura la matrice giuridica della pretesa assessoriale, peraltro agganciata ad un orientamento giurisprudenziale neppure versato in causa e comunque circoscritto negli effetti vincolanti e nelle conseguenze giuridiche inter partes.
La rigorosa applicazione dei su richiamati principi probatori conduce a ritenere non sufficientemente dimostrata dall'Assessorato la sussistenza dell'indebita prestazione retributiva, della quale sono rimasti ignoti i tempi di maturazione ed il concreto regime applicativo attuato con i provvedimenti amministrativi via via intervenuti, tali da impedire una plausibile ricostruzione della base logico-giuridica dell'indebito.” (sentenza Corte di Appello di
Palermo, n. 1047/2020, in atti).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione resistente – che, in ogni caso, non ha dato prova della natura indebita dell'erogazione ai ricorrenti del reddito differenziale di anzianità in misura pari a £ 1.803.660 – non ha neppure reiterato le difese mosse nel precedente giudizio, nulla allegando a fondamento del supposto contestato indebito che sarebbe stato suo onere dimostrate;
l'Amministrazione ha, infatti, contestato esclusivamente le quantificazioni contabili effettuate dai ricorrenti relativamente alle somme dagli stessi non percepite, indicate al lordo delle trattenute fiscali e della quota di contribuzione a carico dei lavoratori.
Orbene, in materia di contribuzione, l'art. 19 della L. 218/52 stabilisce che “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce”.
Il successivo art. 23 prevede, poi, statuisce che “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori…”. Ed invero, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato “in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore;
infatti, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 19) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili (tra le tante, v. Cass. n. 3782 del 17 febbraio
2009; Cass. n.19790 del 28/09/2011).
E' altrettanto noto che le somme non dovute erogate al lavoratore possono essere ripetute – ove siano ripetibili - solo al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, in ossequio al pacifico orientamento giurisprudenziale, “nei casi del recupero delle somme indebitamente erogate al dipendente è ammissibile, il diritto del datore di lavoro alla ripetizione di quanto il dipendente abbia effettivamente percepito (somma netta) e non anche le ritenute fiscali operate quale sostituto d'imposta e mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore” (Cass., sez. lav., n. 1464/2012; Cass., sez. lav., n. 19735/ 2018).
Dall'applicazione dei superiori principi al caso di specie, l'Amministrazione, da un lato, non ha dimostrato di avere di fatto trattenuto ai lavoratori somme inferiori rispetto a quelle dai medesimi allegate in ricorso, mentre, d'altra parte, non potrebbe pretendere di trattenere da quanto dovuto in restituzione ai lavoratori medesimi la quota di contribuzione a carico dei medesimi.
Conclusivamente, quindi, l'
[...]
va condannato Controparte_2
al pagamento di quanto effettivamente illegittimamente trattenuto ai ricorrenti a titolo di Retribuzione Individuale di Anzianità, del resto non contestato nel suo complessivo importo, nella misura indicata in parte dispositiva, sulla scorta delle note di quantificazione elaborate originariamente dall'AMMINISTRAZIONE resistente, che, eventualmente, avrebbe dovuto trattenere importi inferiori ove avesse ritenuto che si trattava di importi che non erano andati effettivamente ai lavoratori, non potendo, in sostanza, pretendere di restituire ai lavoratori somme inferiori rispetto a quelle di fatto illegittimamente loro trattenute, in ragione di un indebito di cui non ha provato la stessa sussistenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'Amministrazione resistente e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 18/05/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025.
La Giudice
Paola Marino