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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10869 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RGN. 15379 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to D. Iacovino
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Annulla l'atto impugnato;
Compensa le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente impugna il provvedimento di indebito per erogazione di ratei di pensione AS n. 04053901, della quale era titolare la propria madre, nel periodo 1.16 12.16, ritenendo che l'eventuale debito non sarebbe ripetibile e che, comunque, quale erede che ha accettato con beneficio di inventario non potrebbe essere chiamata a risponderne.
Si premette che l'operatività degli artt. 13 L. n. 412/1991 e 52 L. n.
88/1989 e delle altre discipline sull'indebito previdenziale non rileva nel caso in esame che è da annoverare tra le ipotesi di indebito assistenziale, trattandosi di richiesta restitutoria di somme erogate dall' CP_1 a titolo di pensione assegno sociale.
L'indebito assistenziale riguarda non l'an ma il quantum della prestazione erogata (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, si deve ritenere che l'indebito assistenziale è stato determinato da ragioni reddituali.
Nella legislazione speciale è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali che previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme comunque percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'apparato previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost..
Ebbene, peril caso in esame, deve ritenersi operante ratione temporis per la fattispecie di indebito assistenziale in esame la disciplina di cui all'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n.
326/2003, sulla ripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali.
L'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella
L. n. 326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone:
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 1' CP_1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.>>
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quella in esame in cui è contestata la mancanza dei requisiti reddituali.
Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto in particolare per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali, in assenza di specifiche contestazioni sul limite reddituale superato, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine all'indebito per cui è causa.
Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa.
Questo in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1 D.L. n. 850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977 disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni. Ed ancora, l'art. 3, comma 10 D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli.
Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la Suprema Corte: “... omissis)... la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. ... (omissis)...".
Pertanto, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati, dovendo ravvisare che il provvedimento di accertamento della mancanza dei requisiti reddituali risale al settembre 2024 e l'indebito assistenziale riguarda ratei di assegno sociale erogati dal 1.16 al 12.16 occorre affermare l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa, non ravvisandosi alcuna ipotesi di dolo comprovato del percipiente né di assenza di rapporto assistenziale, del tutto pacifico, e nemmeno dell'altra e diversa ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
Per tutto quanto detto il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, considerato che l'indebito risulta dimostrato non essendo stata, per converso, data prova della legittima percezione delle somme richieste in ripetizione dall' CP_1 possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte 1
ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to D. Iacovino
e
CP_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Annulla l'atto impugnato;
Compensa le spese di lite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente impugna il provvedimento di indebito per erogazione di ratei di pensione AS n. 04053901, della quale era titolare la propria madre, nel periodo 1.16 12.16, ritenendo che l'eventuale debito non sarebbe ripetibile e che, comunque, quale erede che ha accettato con beneficio di inventario non potrebbe essere chiamata a risponderne.
Si premette che l'operatività degli artt. 13 L. n. 412/1991 e 52 L. n.
88/1989 e delle altre discipline sull'indebito previdenziale non rileva nel caso in esame che è da annoverare tra le ipotesi di indebito assistenziale, trattandosi di richiesta restitutoria di somme erogate dall' CP_1 a titolo di pensione assegno sociale.
L'indebito assistenziale riguarda non l'an ma il quantum della prestazione erogata (v. doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, si deve ritenere che l'indebito assistenziale è stato determinato da ragioni reddituali.
Nella legislazione speciale è dato riscontrare per le diverse prestazioni sia assistenziali che previdenziali una disciplina del tutto particolare sulla ripetibilità dei benefici eventualmente erogati a seconda delle diverse circostanze legittimanti l'eventuale esercizio del diritto di ripetere le somme comunque percepite dagli assistibili che si discosta dalla generale disciplina in tema di indebito di cui all'art. 2033 c.c., costituendone una deroga, in forza delle preminenti finalità perseguite dall'apparato previdenziale ed assistenziale riconducibili all'art. 38 Cost..
Ebbene, peril caso in esame, deve ritenersi operante ratione temporis per la fattispecie di indebito assistenziale in esame la disciplina di cui all'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n.
326/2003, sulla ripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali.
L'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella
L. n. 326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone:
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 1' CP_1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.>>
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quella in esame in cui è contestata la mancanza dei requisiti reddituali.
Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto in particolare per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali, in assenza di specifiche contestazioni sul limite reddituale superato, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine all'indebito per cui è causa.
Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa.
Questo in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1 D.L. n. 850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977 disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni. Ed ancora, l'art. 3, comma 10 D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli.
Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la Suprema Corte: “... omissis)... la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. ... (omissis)...".
Pertanto, facendo concreta applicazione dei principi appena sopra richiamati, dovendo ravvisare che il provvedimento di accertamento della mancanza dei requisiti reddituali risale al settembre 2024 e l'indebito assistenziale riguarda ratei di assegno sociale erogati dal 1.16 al 12.16 occorre affermare l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa, non ravvisandosi alcuna ipotesi di dolo comprovato del percipiente né di assenza di rapporto assistenziale, del tutto pacifico, e nemmeno dell'altra e diversa ipotesi di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
Per tutto quanto detto il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite, considerato che l'indebito risulta dimostrato non essendo stata, per converso, data prova della legittima percezione delle somme richieste in ripetizione dall' CP_1 possono essere integralmente compensate (art. 92, c. 2, c.p.c.).
Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe.
Roma, 28 ottobre 2025. Il Giudice del Lavoro