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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA – R.G. 6878/2924
N Ricorrenti Difensore
1 AN ST AG ON Parte_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Verbale di causa Udienza 16.01.2025 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Esonera il Pt_1 Parte_2 Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale ordinanza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 18,25
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 6878/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 6878 ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 AN ST AG Controparte_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 16.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 09.04.2024
1. AN ST AG ON, brasiliana, nata in [...]/SP, in data
07/11/1967, codice fiscale , residente in rua Dr. Virgílio de Carvalho C.F._1
Pinto, 343, San Paolo/SP, Brasile, CAP 05415-030,
Dott. Giovanni Calasso 2
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la ricorrente AN ST AG ON è cittadina italiana dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza della suddetta, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
IN VIA ISTRUTTORIA
Salvo ogni altro diritto e con espressa riserva di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni proposte, di indicare mezzi di prova, diretta e contraria, e di produrre ulteriori documenti, anche in relazione alla condotta processuale di controparte, nei modi e nei termini di legge;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisava che:
- era discendente del cittadino italiano sig. nato a [...] Persona_1
ON (provincia di ON), in data 17/06/1889 il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
- aveva contratto matrimonio con nella Persona_1 Persona_2 città di Conceição da Barra Mansa/Itatiba, in data 04/09/1909, e dall'unione coniugale nasceva in data 03/08/1916, nella città di Campinas (Brasile) il quale Persona_3 contraeva matrimonio con in data 03/07/1937, nella città di Tuiuti Controparte_3
(Brasile);
- dall'unione coniugale predetta nasceva in data 17/12/1940, nella città di Persona_4
Tuiuti (Brasile), il quale contraeva matrimonio con , in data 08/12/1966, nella città CP_4 di San Paolo (Brasile) e dall'unione coniugale nasceva AN ST AG, in data
07/11/1967, nella città di San Paolo (Brasile) che contraeva matrimonio con
[...]
in data 27/12/1997, nella città di San Paolo (Brasile). Persona_5
Successivamente al matrimonio, AN ST AG passerà a chiamarsi con il nome
AN ST AG Fontalva.
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 il ricorrente aveva cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 3
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- la ricorrente è discendente diretta del cittadino italiano nato a Persona_1
IL di ON (provincia di ON), in data 17/06/1889
-Ha, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_1 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
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l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_1 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 18,25
Lecce-Venezia, 16.01.2025.
IL GOP
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