Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta:
dott.ssa Antonella Izzo Presidente
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott. Girolamo Porcelli Consigliere ausiliario relatore
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.7780 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 posta in decisione con provvedimento depositato in data 16/1/2025.
TRA
C.F. , elett.te dom.to in Frosinone via Adige n. 41, presso lo RT C.F._1
Studio Legale Calabrò ed in Roma al viale delle Milizie, 11 presso lo studio dell'avv. Marco De Bonis, rappresentato e difeso dall' avv. Davide Calabrò, giusta delega in calce all'atto di citazione;
Appellante
E
Pierluigi da Palestrina n. 19 presso lo studio del prof. avv. Stefano Ambrosini, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Valerio Catenacci e dall'avv. Roberto Viglietta, giusta delega rilasciata su foglio separato;
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato in data 30/11/2019 a proposto appello avverso la RT sentenza definitiva del Tribunale civile di Frosinone n.774/19 pubblicata il 31 luglio 2019, notificata il 31 ottobre 2019, resa nel giudizio promosso, in primo grado, nei suoi confronti da . Controparte_1
§.
2. I fatti di causa e i motivi della decisione sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito riportati.
<
1. Fatti controversi.
Il sig. a evocato in giudizio il sig. , esponendo: Controparte_1 RT
-Di essere imprenditore nel settore dell'elettronica, e di esercitare la propria attività, di assemblaggio elettronico e stampaggio plastico, oltre che in Italia, anche all'estro, e precisamente a Plovdiv, in Bulgaria;
- Che nel 2008 un fornitore di vecchia data, sig. , gli aveva chiesto la cortesia di Persona_1 accompagnare in Bulgaria un suo amico, il sig. , atteso che quest'ultimo gli aveva RT manifestato la necessità di inserire nel mercato bulgaro una delle sue innumerevoli attività produttive;
- Che il sig. si era presentato come amministratore di diverse società, tutte operanti nel settore Pt_1 delle lavorazioni metalliche, costruzione di stampi per termoplastici, termoindurenti e tranciatura, tra cui la OCM, la la METALTEK, la e aveva chiesto di essere accompagnato in CP_2 Controparte_3
Bulgaria per verificare personalmente la possibilità di ivi allocare una delle proprie aziende, e offrire ai propri clienti (in particolare, la società ABB SACE, che lo compulsava in tal senso) merci a prezzi competitivi perché prodotte in un paese "low cost";
- Di aver accompagnato il sig. in Bulgaria nell'anno 2008, organizzandogli un colloquio con il Pt_1 console dott. e con l'avv. Russlan MI, che lo relazionarono sui necessari Persona_2 adempimenti per insediare in loco un'attività produttiva;
- Che erano seguiti altri viaggi e ricerche di mercato, che avevano convinto il sig. a realizzare Pt_1 una propria azienda in Bulgaria;
- Che, nelle more, il sig. gli aveva prospettato la necessità di trasferire i capitali occorrenti, circa Pt_1 tre milioni di euro, in Bulgaria, e aveva deciso di approfittare del c.d. "scudo fiscale" all'epoca vigente in Italia per fa rientrare suoi capitali dalla Svizzera e investirli in Bulgaria, e gli aveva -offerto di fare altrettanto, convogliando le somme che avesse voluto far rientrare dalla Svizzera in un conto corrente italiano intestato a lui , in modo da far risultare un solo titolare ( ) delle somme "scudate" Pt_1 Pt_1 dall'estero;
- Che, convinto dell'operazione, disse al sig. che aveva in deposito presso la UBS di Chiasso € Pt_1
400.000,00, che accettò di "scudare", anche perché nel frattempo si stava convenendo la costituzione di una nuova società, la Metaplast AST s.r.l., nella quale avrebbero investito insieme il denaro "scudato", in particolare per acquistare l'immobile ove localizzare la produzione e i macchinati;
- Per questo, in data 24.11.2009, su indicazioni del sig. , dalla UBS di Chiasso aveva effettuato Pt_1 un bonifico di € 421.000,00 con mandato n. 7796 del 24-25.11.2009 sul conto corrente, indicato dal sig.
, IBAN [...] presso la Banca UR s.p.a. di Milano, Corso Porta Pt_1
Romana n. 16;
- Che, nel frattempo, il sig. aveva costituito in Bulgaria una sua società, la BU s.r.l., e aveva Pt_1 necessità di attivarla, e lui gli aveva messo a disposizione un'area degli stabilimenti della propria società, la SE s.r.l., concedendola in locazione;
- Che, inoltre, il sig. , ottenuta la somma di € 421.000,00, aveva acquistato, tramite altre società, Pt_1 la Samet e la Philis 2007, con rogito del 13.11.2009 e 28.6.2011, un immobile grezzo e lo aveva reso idoneo all'uso, perché ancora non si era costituita la Metaplast;
- Che erano seguiti numerosi tentativi di accordo per la costituzione della nuova società, che avrebbe dovuto occuparsi di stampaggio plastico, ed era stata anche prospettata la collaborazione tra la SE del sig. la BU del sig;
CP_1 Pt_1
- Che, però, a distanza di circa due anni, il sig. si era dimostrato sempre meno interessato e non Pt_1 collaborativo, per cui vi era stato un allontanamento dagli obiettivi comuni e un'interruzione dei rapporti, ed era anche insorta una lite giudiziaria a Plovdiv;
- Di aver chiesto la restituzione della somma di € 421.000,00, ormai trattenuta senza causa, ma invano, perché il sig. aveva risposto negando di aver esposizioni debitorie, e la Banca UR di non Pt_1 poter fornire informazioni perché tenuta alla riservatezza.
Tanto esposto in fatto, la parte attrice ha chiesto al tribunale di dichiarare che il sig. RT detiene sine titulo la somma di € 421.000,00, e per l'effetto, condannarlo alla restituzione di tale somma e/o al risarcimento del danno in misura pari a detto importo, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del bonifico al saldo, anche per interversione del possesso;
con vittoria di spese.
Il sig. si è costituito in giudizio, ed ha dedotto: RT
- Di essere amministratore della OCM s.r.l.;
- Che effettivamente verso la fine dell'anno 2007 i dirigenti dello stabilimento di Frosinone della ABB Sace s.p.a., cliente di primaria importanza della OCM, su espressa richiesta dei vertici aziendali, avevano rappresentato che sarebbe stato importante per loro che i migliori fornitori, tra cui la OCM, aprissero stabilimenti all'estero;
- Che, pertanto, nei primi mesi del 2008 si era recato in Bulgaria per verificare la possibile di realizzare ivi un nuovo stabilimento, e in quell'occasione aveva conosciuto il console dott. e l'avv. MI, cui aveva affidato l'incarico di assisterlo nella ricerca di opportunità nel territorio bulgaro;
- Che il dott. gli aveva detto che a Plovidiv era già operante una società italiana che realizzava componenti elettronici, la SE, che faceva capo ad un imprenditore di Sora, il sig. Controparte_1 - Che, tornato in Italia, tramite un suo fornitore, il sig. , aveva chiesto notizie del sig. Persona_1
ed egli circa un mese dopo si era recato presso lo stabilimento della OCM in compagnia del CP_1
CP_1
- Di aver costituito nel 2008 in Bulgaria la società BU, con sede a Plovdiv, avente ad oggetto la costruzione e la manutenzione di stampi per metalli e materia plastiche, lo stampaggio di metallo e plastica e la fornitura di servizi logistici industriali;
- Che la BU, con l'assistenza del dott. e dell'avv. MI, per poter essere operativa, aveva acquistato lo stabilimento ove ora aveva la sede, con due separati atti notarili, e i due acquisti erano stati finanziati il primo da Banca tramite la LT, azionista della BU, e il secondo da CP_4
Banca Unicredit BulBank, con finanziamento a favore della BU;
- Che, avendo sia il sig. che il sig. nteressi economici in Plovdiv, avevano cercato di Pt_1 CP_1 trovare possibili sinergie tra le loro società, e in particolare la BU aveva concesso in locazione parte del proprio stabilimento per la realizzazione degli stampaggi plastici della SE, e il sig. avrebbe Pt_1 costituito una nuova società per realizzare stampaggi plastici a favore della SE;
- Che, dopo un periodo di armonia, i rapporti tra le due società si erano deteriorati, era sorto un contenzioso dinanzi a collegio arbitrale per il mancato pagamento di canoni di locazione e di fatture di manutenzione macchinari, per € 180.000,00, chiusosi negativamente per la SE, ed era venuta meno ogni possibilità di ulteriore collaborazione;
- Di non aver ma richiesto assistenza di alcun tipo al sig. er le sue necessità in Bulgaria;
CP_1
- Di non aver mai chiesto al sig. di presentargli persone o di assisterlo nella ricerca di CP_1 stabilimenti, e di non aver mai avuto rapporti commerciali o d'affari con il sig. e che gli unici CP_1 rapporti erano intercorsi tra la BU e la SE, ed erano sfociati in un contenzioso giudiziario, per cui la SE era ancora debitrice della BU di € 180.000,00;
- Che tutti gli acquisti della BU in Bulgaria erano stati effettuati tramite finanziamenti bancari;
- Di non aver effettuato alcuna operazione personale in Bulgaria, per cui non aveva necessità di avere lì consistenti somme di denaro in contanti;
- Che nessun accordo era intervenuto con il sig. er il rientro in Italia di denaro dalla Svizzera, CP_1
e, anche qualora ci fosse stato, sarebbe nullo.
Ciò premesso, il convenuto ha chiesto al tribunale di dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità/improponibilità della domanda attorea perché l'eventuale accordo tra le parti sarebbe nullo e sprovvisto di tutela giuridica, e, comunque, di rigettare le domande perché infondate;
con vittoria di spese e condanna della controparte anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Con ordinanza del 21.2.2014, il giudice istruttore ha ordinato a Banca UR l'esibizione dell'estratto del conto cui si riferiva l'IBAN indicato in citazione, nella parte in cui era stato annotato il bonifico di € 421.000,00, di copia del bonifico, e di copia del contratto di apertura del conto corrente a favore del quale il bonifico era stato effettuato;
rilevato che la banca non aveva adempiuto correttamente all'ordine di esibizione del contratto di apertura del conto corrente, il giudice istruttore con ordinanza del
14.1.2016 ha reiterato l'ordine. Sono stati escussi i testi di entrambe le parti. Con ordinanza del
15.5.2017, su ricorso del sig. è stato disposto il sequestro conservativo in suo favore dei beni CP_1 mobili, immobili, crediti e quote di proprietà del sig. sino all'importo di € 421.000,00; con Pt_1 ordinanza del 25.7.2017 il Collegio ha respinto il reclamo avverso detto provvedimento;
con ordinanza del 31.1.2018, il giudice istruttore, su istanza del sig. , che ha depositato in cancelleria Pt_1 fideiussione bancaria a prima richiesta sino all'importo di € 504.574,15, pari al credito che aveva dato causa al sequestro e alle spese, ha revocato il sequestro conservativo.
Infine, all'udienza dell'11.1.2019, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti, e la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Nel merito della controversia.
In estrema sintesi, il sig. a convenuto in giudizio il sig. chiedendone la Controparte_1 RT condanna alla restituzione della complessiva somma di € 421.000,00, perché, a suo dire, detenuta sine titulo, o comunque a titolo di risarcimento del danno;
a fondamento della domanda ha dedotto di aver trasferito detta somma al convenuto con bonifico del 24-25.11.2009, che il convenuto si era impegnato a ricondurla in Italia tramite il c.d. “scudo fiscale” ed in seguito ad investirla in una società che avrebbero costituito insieme in Bulgaria, e che, però, a causa del deteriorarsi dei rapporti, la società non era stata più costituita e, ciò nonostante, l'importo non era stato mai restituito.
Premesso che “In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. n. 8645/2018), considerati e fermi i fatti dedotti dall'attore, ed essenzialmente le circostanze che il denaro sarebbe stato versato su un conto del convenuto affinché questi, curato così il rientro del capitale dall'estero, lo custodisse in attesta della concretizzazione della prefigurata costituzione di una nuova società in Bulgaria, partecipata o dalle persone fisiche o dalle società, la BU e CP_1 Pt_1 la SE, aventi sede in Plovdiv e da loro amministrate o partecipate, e perché poi, di comune accordo, fosse investito in detta società, si ritiene che la domanda attorea vada ricondotta all'art. 1771 c.c., secondo cui il depositario deve restituire la cosa al depositante non appena questi la richiede. Infatti, nella sostanza, e anche alla luce di quanto emerso in corso di causa, il rapporto con il convenuto figurato dall'attore, avente ad oggetto l'importo chiesto in restituzione, è qualificabile come deposito – ai sensi dell'art. 1766 c.c. contratto con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura -, o deposito misto a mandato, anche se gli elementi di quest'ultima figura sono tratteggiati in modo generico, come accordo, sull'investimento nella costituenda società, ancora in nuce. Insomma, nella citazione si parla di consegna del denaro in attesa della costituzione della nuova società, per cui certamente è richiamabile la figura del deposito, e, di conseguenza, l'obbligo di cui all'art. 1771 c.c.. Anche qualora volesse ritenersi sufficientemente tratteggiata la figura del mandato, l'attore ha dedotto i rapporti tra le due società si sono via via deteriorati, e che la nuova società non è stata più costituita, per cui anche il mandato sarebbe venuto meno, di comune accordo, con conseguente obbligo di restituzione di quanto ricevuto in esecuzione dello stesso.
Ciò premesso in punto di diritto, le ragioni dell'attore sono fondate, avendo trovato sostengo nell'istruttoria svolta nel corso del giudizio.
In particolare, l'esame della documentazione in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale consente di ritenere accertata la ricostruzione dei fatti operata dalla parte attrice, e cioè che il sig. bbia CP_1 trasferito il denaro oggetto di causa al sig. con l'accordo per cui questi si sarebbe occupato di Pt_1 farlo rientrare in Italia approfittando dei benefici del c.d. “scudo fiscale”, e l'avrebbe trattenuto in deposito nell'attesa della costituzione, tra il e lo , oppure tra le società da essi CP_1 Pt_1 partecipate, la SE e la BU (quest'ultima partecipata dallo tramite la LT), di una Pt_1 nuova società in cui investire, appunto, la predetta somma, e che tale società, stante l'insorgere di controversie tra la SE e la BU, non è stata più costituita, essendo perciò venuto a mancare il titolo dello spostamento patrimoniale dal llo . CP_1 Pt_1
In particolare, la parte attrice ha prodotto, in allegato n. 1 alla citazione, l'avviso di addebito della banca UBS di Chiasso del bonifico ordinato in data 24.11.2009 dell'importo di € 421.000,00 in favore del conto corrente n. 6637997 tramite Banca UR s.p.a.. Non è contestato che il conto dal quale il bonifico è stato operato fosse intestato al sig. CP_1
Con ordinanza del 21.2.2014, il giudice istruttore ha ordinato a Banca UR l'esibizione, tra le altre cose, di copia del contratto di apertura del conto corrente a favore del quale il bonifico era stato effettuato.
Banca UR ha ottemperato solo in parte all'ordine di esibizione, in quanto ha fatto pervenire al difensore dell'attore, oltre alla contabile del bonifico, da cui risulta che lo stesso era stato effettuato in favore del conto n. 6637997 intestato a UR Fiduciaria s.p.a., la copia di un contratto di apertura di conto corrente, sottoscritto dal sig. , a suo dire (v. lettera di accompagnamento del RT
7.10.2014) recante il n. 66/379997, ma in realtà con il numero di conto corrente parzialmente oscurato.
Pertanto, il giudice istruttore con ordinanza del 14.1.2016 ha reiterato l'ordine ex art. 210 c.p.c.. Solo con la raccomandata del 12.7.2016, inviata all'avv. Perrino (all. 1 al ricorso per sequestro conservativo), la Banca UR ha confermato che il modulo contratto n. 95200158110, prodotto dalla parte attrice all'udienza del 4.11.2014, originariamente consegnato dalla banca, intestato al sig. ma privo Pt_1 dell'indicazione completa nel numero di conto corrente, corrispondeva al conto n. 6637997, beneficiario del bonifico. Ciò dimostra che il conto corrente in favore del quale è stato effettuato il bonifico è intestato al sig. . RT
A tal riguardo si precisa che le censure svolte dalla parte convenuta riguardo alla tardività dell'acquisizione documentale suddetta sono infondate: infatti, l'indicazione è stata fornita da Banca UR in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito dal giudice istruttore con ordinanza del 14.1.2016, e, seppure la banca abbia ottemperato fuori del termine fissato dal medesimo giudice (6.5.2016), deve ritenersi che la documentazione sia comunque utilizzabile ai fini della decisione, in ossequio a principio, invalso nella giurisprudenza di legittimità, per cui il termine fissato in relazione all'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. è meramente ordinatorio (cfr. Cass. n. 11671/2014: “L'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice”).
Sul punto, si riportano, perché pienamente condivisibili, le argomentazioni svolte dal Collegio nella decisione (di rigetto) del reclamo all'ordinanza di sequestro conservativo:
-Dal tenore dell'ordinanza del Giudice del 19.02.2014, nessuno dei termini impartiti con l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stato stabilito (né, in difetto di espressa previsione di legge, poteva essere stabilito) a pena di decadenza;
-se, nell'ipotesi di ordine di esibizione emesso nei confronti di una parte, far derivare l'invalidità o comunque l'inutilizzabilità probatoria della documentazione (o della cosa), tardivamente esibita dall'inosservanza dell'ordine di esibizione da parte di quello stesso soggetto è una sanzione irragionevole nella misura in cui potrebbe finire con il premiare la parte inadempiente, la quale, mediante l'espediente del tardivo deposito, potrebbe rendere inutilizzabile ai fini probatori la documentazione (o la diversa cosa) la cui acquisizione al processo era stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice, a maggior ragione irragionevole è la sanzione della inutilizzabilità laddove la tardività della esibizione della documentazione (o della cosa) sia imputabile al terzo nei confronti del quale l'ordine sia stato emesso, la cui condotta sfugge inesorabilmente alla signoria o al governo della parte processuale, sulla quale non possono quindi essere fatte ricadere le conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento o del tardivo adempimento all'ordine impartito;
-Ciò spiega il principio giurisprudenziale, secondo cui l'atto posto in essere dopo la scadenza del termine ordinatorio resta pienamente valido (Cass. 12245/98, Cass. n. 9288/95; Cass. n. 3748/90, Cass. n. 1835/88; Cass. n. 2566/1968) e dal tardivo compimento dell'atto non deriva di per sé la sua nullità, ricorrendo tale ipotesi solo nel caso in cui determini una lesione del diritto di difesa della parte avversa e la legge non contempli una specifica sanzione di invalidità;
-dall'esame degli atti del giudizio, tutta la documentazione prodotta dalla Banca UR è stata oggetto di specifica critica e censura, per cui senza dubbio può escludersi che vi sia stata lesione del diritto di difesa.
Si aggiunga, sotto quest'ultimo profilo, che, depositata, in allegato al ricorso per sequestro conservativo, la lettera con cui Banca UR confermava che il contratto di conto corrente a firma RT recava il numero corrispondente all'iban in favore del quale era stato effettuato il bonifico, il giudice istruttore ha disposto la comparizione personale delle parti, per interrogarle liberamente sui fatti di causa alla luce della nuova produzione, ma il sig. non è comparso all'udienza all'uopo fissata, Pt_1 adducendo non documentati impegni di lavoro.
Ancora, a conferma dello spostamento patrimoniale, finalizzato quantomeno alla realizzazione del rientro tramite “scudo fiscale”, il teste di parte attrice sig. , socio della ASEL s.r.l. come Testimone_1 il ha dichiarato che “ aveva i 400.000,00 euro in Svizzera e li voleva scudare”, e di CP_1 CP_1 averlo personalmente accompagnato a Chiasso, presso la banca UBS, per fare un bonifico in favore di un conto corrente italiano “che mi disse essere intestato a ” e che “prima di fare il CP_1 Pt_1 bonifico ece una telefonata, mi disse a , durante la quale hanno chiarito le formalità CP_1 Pt_1 burocratiche per effettuare l'operazione”.
Inoltre, nelle email del 31.10.2009 (all. 19 all'atto di citazione, riconosciuta come propria dallo Pt_1 durante l'interrogatorio formale) e del 19.8.2011 (all. 11 all'atto di citazione), inviate dallo al Pt_1
vi sono espliciti riferimenti al progetto di costituire insieme una nuova società per lo CP_1 stampaggio termoplastico con sede in Bulgaria, la , ciò che conferma il coinvolgimento Parte_2 anche personale delle parti nelle trattative, e confuta la tesi di parte convenuta per cui tra le stesse non sarebbe intercorso alcun rapporto commerciale o d'affari.
Il teste di parte attrice sig. ha, altresì, confermato che tra il lo vi Testimone_1 CP_1 Pt_1 erano accordi per costituire una nuova società per lo stampaggio plastico, riferendo che aveva Pt_1 cercato il capannone per iniziare una sua attività di produzione meccanica e stampaggio plastico, e ha creato la BU, società per poter lavorare il Bulgaria, nel frattempo però c'era stata la necessità di collaborare tra la SE e la BU, allora dato che lo stampaggio plastico era un lavoro comune si è pensato di creare una nuova società in cui noi mettevamo una parte e la BU una parte, cioè noi avevamo macchinari, si comprava un nuovo stabile e si compravano altri macchinari o si utilizzava lo stabile della BU”, che “poi c'è stato un tergiversare di incomprensioni, la società non si è più costituita e ognuno è andato per la sua strada, non ricordo i motivi precisi”.
Che vi fosse un accordo per la costituzione di una nuova società è stato riferito anche dal teste dott.
, Presidente di Confindustria in Bulgaria, già console onorario italiano in Testimone_2
Bulgaria, e amministratore di diverse società, tra cui la BU, che ha riferito di aver notiziato lo Pt_1 della presenza della ASEL in Bulgaria, che e cercarono di realizzare sinergie tra le Pt_1 CP_1 società da essi partecipate, e che dopo un periodo di iniziale collaborazione, durante il quale ad esempio la BU concesse in locazione alla SE un proprio stabilimento, i rapporti commerciali tra le due società si deteriorarono, perché la SE si era resa morosa nel pagamento dei canoni, tanto che tra le medesime sono sorti diversi contenziosi.
Le medesime circostanze sono state confermate, ancora, dal teste che ha Testimone_3 dichiarato di esercitare in Bulgaria la professione di avvocato, e di aver avuto rapporti professionali con la SE e la BU, e, in particolare, di essersi occupato della costituzione della BU, partecipata dalla LT, rappresentata dal sig. , e dalla e di aver sentito parlare, tramite il Pt_1 CP_5 dott. , negli anni 2008-2009, di un progetto di costituzione di una nuova società partecipata dalla SE e dalla BU, e ha confermato, altresì, l'insorgenza del contenzioso tra le due.
Alquanto generiche, invece, le dichiarazioni rese dal teste , che però ha confermato Testimone_4 di aver messo in contatto i sig.ri e perché il primo gli disse che voleva avviare Pt_1 CP_1 un'attività imprenditoriale in Bulgaria, e che lì aveva avuto, da un console, il nome del sig. che CP_1
i due si incontrarono presso la sede della OCM, e parlarono per circa due ore, poi , che lo aveva Per_1 accompagnato, andò via con che gli disse che voleva fare qualcosa in Bulgaria” e CP_1 Pt_1 che lui era già in Bulgaria ed era disponibile a collaborare. Anche questa testimonianza, per quanto generica, dimostra che vi era l'intenzione di e di svolgere attività imprenditoriale in Pt_1 CP_1
Bulgaria in collaborazione tra loro.
Quindi, vi è la prova del trasferimento del denaro dal conto del sig. l conto del sig. , CP_1 Pt_1 ed è stata raggiunta prova sufficiente che il denaro fu trasferito per farlo rientrare dalla Svizzera all'Italia, in attesa dell'avvio di una società partecipata dai medesimi o dalle società a loro riconducibili, costituzione che non è mai avvenuta.
Pertanto, il sig. avendolo richiesto, ha diritto di ripetere le somme trasferite in deposito al sig. CP_1
. Pt_1
Anche qualora si volesse ritenere indimostrato, come sostenuto dalla parte convenuta in comparsa conclusionale, che i rapporti commerciali siano stati intrattenuti dalle persone fisiche e non dalle società, resta il fatto, granitico e dimostrato per tabulas, che il sig. ha consegnato tramite CP_1 bonifico al sig. l'importo di € 421.000,00, e il convenuto non ha neppure dedotto alcun valido Pt_1 motivo per cui sarebbe legittimato a conservarne la disponibilità; pertanto, si tratta in ogni caso di uno spostamento patrimoniale ingiustificato, che non può essere mantenuto.
Infine, l'eccezione relativa alla nullità del patto sul rientro dei capitali dall'estero è stata formulata in modo generico, non essendo stati specificati i motivi per cui lo strumento dello “scudo fiscale”, all'epoca previsto dall'ordinamento, sarebbe stato utilizzato in maniera distorta, o illecita.
In conclusione, la domanda attorea va accolta, e il sig. va condannato a restituire al sig. Pt_1
'importo di € 421.000,00, oltre interessi legali dalla messa in mora (18.9.2011) al saldo. Non CP_1
è dovuta la rivalutazione, perché si tratta di debito di valuta.
La soccombenza regola le spese di lite, compreso il procedimento cautelare, spese che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, non considerata la fase istruttoria per quanto riguarda il procedimento cautelare;
la soccombenza della parte convenuta giustifica, altresì, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. dalla stessa formulata.
Va, invece, accolta, la medesima domanda proposta dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., stante il comportamento del convenuto, che ha pervicacemente negato la movimentazione bancaria che ha fatto confluire la somma su un conto a lui intestato, pur di fronte all'evidenza, costituita dalla documentazione acquisita in corso di causa. Infatti, durante l'interrogatorio formale il sig. Pt_1 ha negato che il conto n. 6637997 fosse intestato a lui o ad una società a lui riconducibile, e, una volta sopraggiunta la prova del contrario, non si è presentato all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, senza comprovare in alcun modo gli impegni lavorativi addotti a giustificazione dell'assenza. Si condanna, quindi, il convenuto a pagare all'attore, ex art. 96 co. 3 c.p.c. (e non co. 1, in assenza di prova del danno) un importo che si ritiene equo quantificare nella metà delle spese di lite liquidate per la fase di merito.
Le spese del custode delle quote societarie oggetto di sequestro conservativo, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte convenuta”.>>
§.
3. L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <il tribunale di frosinone definitivamente pronunziando nella causa civile primo grado indicata in epigrafe cos provvede: condanna il sig. restituire al l parte_1 controparte_1 oltre interessi legali dalla messa mora saldo a rifondere le spese lite che liquida: per procedimento cautelare sequestro conservativo e reclamo esborsi ed compensi b giudizio merito generali i.v.a. cp.a. come legge rigetta la domanda ex art. c.p.c. formulata parte convenuta co. pagare alla attrice>€ 10.693,50; 5) pone a carico della parte convenuta le spese del custode delle quote societarie oggetto di sequestro conservativo;
6) autorizza la cancelleria a restituire alle parti i rispettivi fascicoli, custoditi in cassaforte. Così deciso in Frosinone, il 21.7.2019 IL GIUDICE Dott.ssa Maria Ciccolo>>.
§.
4. Con l'atto di appello l'appellante a formulato le seguenti conclusioni: RT
“Piaccia all'lll.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, in accoglimento di quanto esposto in narrativa, in totale riforma della sentenza appellata (n. 774/19 del Tribunale di Frosinone) per le motivazioni tutte riportate nella narrativa del presente atto, e previa, anche, declaratoria di inammissibilità della produzione documentale posta a base della decisione impugnata, riformare integralmente la sentenza n. 774/19 emessa dal Tribunale dichiarando che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo dal Sig. all'attuale appellato, per i fatti di cui alla citazione a lui Pt_1 notificata il giorno 20-04-2012. Condannare l'appellato alla restituzione delle somme portate dalla sentenza appellata e già da questi incassate in conseguenza della sentenza oggi gravata. Con rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase cautelare "Piaccia all'lll.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, in accoglimento di quanto esposto in narrativa, in totale riforma della sentenza appellata (n. 774/19 del Tribunale di Frosinone) per le motivazioni tutte riportate nella narrativa del presente atto, e previa, anche, declaratoria di inammissibilità della produzione documentale posta a base della decisione impugnata, riformare integralmente la sentenza n. 774/19 emessa dal Tribunale dichiarando che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo dal Sig. all'attuale appellato, per i fatti di cui alla citazione a lui notificata il giorno 20-04- Pt_1 2012. Condannare l'appellato alla restituzione delle somme portate dalla sentenza appellata e già da questi incassate in conseguenza della sentenza oggi gravata. Con rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase cautelare”.
§.
5. L'appellato , costituitosi con comparsa di risposta depositata in data 26/3/2020, Controparte_1 ha resistito all'impugnazione e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte nel presente atto, rigettare l'appello promosso dal Signor avverso la Sentenza RT
n. 774/2019 (pubblicata il 31.07.2019 dal Tribunale di Frosinone) e per l'effetto confermare interamente la stessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi secondo i parametri massimi dettati dal D.M. 37/2018”.
§.
6. Con decreto presidenziale depositato in data 27/11/2024 comunicato alle parti in pari data, veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 16/01/2025, già fissata per la decisione, dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avvertimento che il mancato deposito di dette note sarebbe equivalso a mancata comparizione all'udienza, agli effetti di cui all'art.127 ter, comma 4, c.p.c..
§.
7. Con note per la trattazione scritta depositate in data 27/12/2024 l'appellante a RT così concluso:
"Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, in accoglimento di quanto esposto nella narrativa dell'atto di appello, in totale riforma della sentenza appellata (n. 774/19 del Tribunale di Frosinone) per le motivazioni ivi riportate, e previa, anche, declaratoria di inammissibilità della produzione documentale posta a base della decisione impugnata, riformare integralmente la sentenza n. 774/19 emessa dal Tribunale dichiarando che nulla è dovuto, a qualsiasi titolo dal Sig. all'attuale appellato, per i fatti di cui alla citazione a lui notificata il giorno Pt_1
20-04-2012. Condannare l'appellato alla restituzione delle somme portate dalla sentenza appellata e già da questi incassate in conseguenza della sentenza oggi gravata. Con rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio e della fase cautelare.”
§.
8. Con note per la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 15/1/2025 l'appellato ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte nel presente atto, rigettare l'appello promosso dal Signor avverso la Sentenza RT
n. 774/2019 (pubblicata il 31.07.2019 dal Tribunale di Frosinone) e per l'effetto confermare interamente la stessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi secondo i parametri massimi dettati dal D.M. 37/2018.”
§.
9. Con provvedimento depositato in data 16.1.2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per repliche, riservando il deposito della sentenza nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine per le repliche.
§.10. L'appello è infondato.
§.11. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata lamentando che il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento esclusivamente su documenti acquisiti in giudizio in violazione del D.L. n. 78/09 convertito in L. n. 102/09 che preclude qualsiasi tipo di indagine tributaria, penale, amministrativa e civile, in relazione ad operazioni coperte dal c.d. scudo fiscale, per cui i provvedimenti istruttori del 19/21-02-14 e del 14-01-16 sono illegittimi, la documentazione acquisita va stralciata dagli atti di causa e della stessa non se ne può tenere conto.
§.12. La censura è infondata.
Va considerato che l'art. 13-bis del D.L. 78/2009 consentiva la possibilità di fare emergere - mediante "rimpatrio" o "regolarizzazione" - le attività finanziarie e non finanziarie detenute all'estero (da una data non successiva al 31 dicembre 2008) in violazione delle norme tributarie e di monitoraggio valutario contenute nel D.L. n. 167 del 1990, attraverso la presentazione ad un intermediario di una dichiarazione riservata ed il versamento di un'imposta straordinaria.
Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionavano con il pagamento dell'imposta e non potevano, in ogni caso, costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria civile, amministrativa ovvero tributaria, in via autonoma o addizionale, con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Tale preclusione era finalizzata a rassicurare chi intendeva rimpatriare o regolarizzare propri beni o somme giacenti all'estero sulla circostanza che da tali operazioni non sarebbero scaturiti ulteriori accertamenti né elementi probatori circa l'esistenza di altri proventi conseguiti oltre confine. L'operatività di tale norma presuppone l'effettiva attivazione del c.d. “scudo fiscale”, che non è automatica e che spetta al contribuente fare valere in giudizio.
Nel caso concreto:
‧ lo , in primo grado, non ha dedotto di essere titolare del conto sul quale è stata versata la Pt_1 somma di € 421.000,00 né di avere attivato, in relazione a detta somma, lo “scudo fiscale”;
‧ gli ordini di esibizione al terzo, ex art. 210 c.p.c., sono stati emessi dal giudice su richiesta del CP_1 che aveva la disponibilità all'estero della suindicata somma e ne ha disposto il trasferimento in Italia.
Ciò stante, mancano i presupposti processuali nonché soggettivi e oggettivi per la rilevabilità e la configurabilità delle dedotte violazioni, per cui le doglianze mosse con il motivo sono infondate.
§.13. Con il secondo motivo l'appellante deduce che l'attore, non avendo notificato al terzo gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. entro i termini fissati dal giudice e non avendo chiesto la proroga del termine per tale adempimento prima della scadenza, sia decaduto dal diritto di assumere il mezzo istruttorio. L'appellante lamenta, inoltre, che il giudice di primo grado abbia ritenuto legittimamente acquisita agli atti del giudizio di primo grado la documentazione bancaria nonostante sia stata depositata tardivamente, non provenga dal destinatario dell'ordine di esibizione e sia diversa da quella indicata nel provvedimento.
§.14. La censura è infondata.
Va considerato che il termine dato dal giudice alla parte per notificare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p. al destinatario non ha carattere perentorio.
La Suprema Corte ha affermato che l'inosservanza del termine ordinatorio per ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non comporta l'inutilizzabilità a fini probatori della relativa produzione documentale, non potendosi ravvisare alcuna lesione del diritto di difesa della controparte, la quale, al contrario, è favorita dalla possibilità, mediante l'intervento del giudice, di acquisire al processo un documento o un'altra cosa in possesso di un terzo o dell'altra parte, dovendosi ritenere una diversa soluzione irragionevole in quanto consentirebbe alla parte di rendere inutilizzabile per l'accertamento dei fatti proprio quella documentazione, la cui acquisizione al processo sia stata richiesta dalla sua controparte e ritenuta necessaria dal giudice. (Cass. O. n. 22915/2023).
Nella fattispecie il giudice di primo grado:
con provvedimento del 21-02-14, ha ordinato alla Banca UR filiale di Corso Porta Romana n. 16 in Milano:
di esibire copia dell'estratto c/c [...] nella parte in cui è annotato il bonifico UBS Banca con sede in Chiasso, dell'importo di € 421.000,00 in data 24-25/11/03 con mandato n. 7796 e le successive movimentazioni contabili fino alla data in cui è stata movimentata detta somma;
copia del bonifico con relativo ordinante e beneficiario;
di produrre copia del contratto di apertura del conto da cui si evinca il soggetto intestatario, e ciò mediante consegna di copia di detti documenti a mano degli avv.ti Michele Perrino e/o Roberto Perrino,
o loro delegati, entro la data del 31-07-14, mandando alla parte attrice per la notifica dell'ordine di esibizione alla Banca destinataria del provvedimento entro la data del 20-03-14;
con ordinanza del 14.1.2016, avendo rilevato che la banca non aveva adempiuto correttamente all'ordine di esibizione del contratto di apertura del conto corrente, ha reiterato l'ordine di esibizione.
Va considerato che i documenti rilevanti richiamati nella motivazione della sentenza impugnata, in parte prodotti dalla parte attrice all'udienza del 4.11.2014, sono stati inviati dalla Banca UR, seppure tardivamente, in adempimento degli ordini di esibizione ricevuti e che tale tardività non è imputabile all'appellato. Pertanto, in applicazione dei suindicati principi, l'acquisizione degli stessi deve ritenersi legittima e le doglianze mosse con il motivo infondate.
§.15. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di primo grado non ha considerato che:
‧ la beneficiaria del bonifico di € 421.000,00, effettuato dal era la UR Fiduciaria Spa;
CP_1
‧ le email inviate dallo , allegate all'atto di citazione, erano state inviate dall'appellante non in Pt_1 proprio ma quale rappresentante della BU;
‧ non vi era motivo per cui l'appellante dovesse farsi carico del pagamento del tributo, pari al 5% della somma ricevuta, per il perfezionamento dell'operazione di c.d. “scudo fiscale”;
‧ la deposizione resa dal teste è inattendibile, in quanto in netto contrasto con quanto Tes_1 dichiarato dai testi , MI e Tes_5
‧ la ricostruzione fattuale effettuata nell'atto di citazione, in ordine alle motivazioni che avrebbero indotto l'attore al versamento, risulta smentita dalle dichiarazioni testimoniali e dalle dichiarazioni rese dallo stesso il quale, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che (il versamento) CP_1 costituiva un prestito a favore dell'attuale appellante;
‧ il libero interrogatorio non è un mezzo di prova e la parte non è obbligata a partecipare all'udienza fissata per il raccoglimento.
§.16. Con il quarto motivo lamenta che il Tribunale, in violazione del principio, sancito dall'art. 112 cpc, di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, riconducendo la fattispecie al contratto di deposito, ha riqualificato la domanda di indebito arricchimento e/o di risarcimento danni proposta dal CP_1 in quella di restituzione della cosa ex art. 1766 c.c.
§.17. Tali censure, che in quanto correlate vanno esaminate congiuntamente, sono infondate.
La Suprema Corte ha affermato che: il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. (Cass. O. n. 5153/2019); allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Cass. O n. 27372/21).
Nel caso di specie il sig. ha convenuto in giudizio il sig. , chiedendo Controparte_1 RT accogliersi le seguenti conclusioni:
Dichiarare che il sig. detiene sine titulo, la somma di €421.000,00 RT
(euroquattrocentoventunomila/00) di esclusiva pertinenza dell'attore, somma trasferita con mandato n.7796 ordine del 24/25.11.2009,con il bonifico di trasferimento dalla banca UBS SA di Chiasso come "scudo fiscale" sul c.c. indicato dal convenuto sig. RT
n:[...]alla Banca UR spa, Agenzia di Corso Di Porta romana 16 in Milano;
e per l'effetto condannarlo alla restituzione di tale importo e/o al risarcimento del danno pari all'importo di € 421.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del bonifico al saldo, anche per interversione del possesso Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, ha illustrato che: il convenuto si era impegnato a ricondurre la somma di € 421.000,00 in Italia tramite il c.d. "scudo fiscale" e, in seguito, ad investirla in una società che avrebbero costituito insieme in Bulgaria;
a causa del deteriorarsi dei rapporti, la società non era stata più costituita;
l'importo non è stato restituito.
Ciò stante, va condivisa la considerazione del giudice di primo grado che il rapporto con il convenuto figurato dall'attore, posto a base dell'azione restitutoria e risarcitoria avente a oggetto l'importo di € 421.000,00, sia qualificabile come deposito ai sensi dell'art. 1766 c.c. o deposito misto a mandato. In ogni caso la pronuncia restitutoria risulta resa entro i limiti della domanda originaria e sulla base dei fatti allegati in citazione, per cui non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Considerato, inoltre, che: non è in contestazione che il conto in giacenza presso la banca UBS SA di Chiasso dal quale è stata prelevata la provvista per effettuare il bonifico di € 421.000,00, all'epoca, era intestato al sig. CP_1
la Banca UR s.p.a. ha consegnato, in seguito all'ordine ricevuto, la contabile del bonifico effettuato in favore del conto n. 00001/0066/00379997 intestato a UR Fiduciaria s.p.a. e la copia di un modulo di contratto di apertura di conto corrente n. 95200158110, sottoscritto dal sig. Pt_1
con il numero di conto parzialmente oscurato nonché ha confermato, con raccomandata del
[...]
12.7.2016 inviata all'avv. Perrino, che il modulo di contratto n. 95200158110 corrispondeva al conto n. 66379997, beneficiario del bonifico;
di conseguenza, in virtù della suddetta documentazione è dato ritenere, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che:
la UR Fiduciaria S.p.A. sia divenuta intestataria ovvero cointestataria del conto del fiduciante sig.
in virtù dell'incarico gestorio ricevuto dal medesimo;
RT
il abbia inteso mettere a disposizione dello la somma di € 421.000,00 mediante CP_1 Pt_1 bonifico, su indicazione del medesimo, alla sua mandataria UR Fiduciaria S.p.A..
Va considerato, altresì, che: le somme amministrate dalla società fiduciaria appartengono al fiduciante;
in virtù dell'accredito del bonifico, effettuato sul conto intestato alla mandataria UR Fiduciaria s.p.a., la somma di € 421.000,00 è entrata automaticamente nell'effettiva disponibilità del fiduciante- proprietario del conto, per cui l'attore ha provato la dedotta dazione;
il a richiesto, vanamente, allo la restituzione della suindicata somma;
CP_1 Pt_1
la circostanza che il in sede di interrogatorio formale, abbia dichiarato che il versamento CP_1 costituiva un prestito a favore dell'attuale appellante non è rilevante, in quanto, il debitore, comunque, è tenuto, su richiesta del mutuante a restituire le somme mutuate;
lo non ha allegato alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma Pt_1 ricevuta (Cass. Ordinanza n.27372/21).
Pertanto, le doglianze mosse con detti motivi non sono fondate e, assorbito ogni altro rilievo, l'appello non può essere accolto.
§.18. In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata. Il regolamento delle spese giudiziali segue la soccombenza e le stesse vanno poste a carico dell'appellante e liquidate, come da dispositivo, in favore di , ai sensi del DM n. 55/2014, valore della causa da € Controparte_1
260.001,00 a € 520.000,00, compensi medi tranne che per la fase istruttoria da liquidarsi secondo valori minimi stante la relativa limitata attività svolta.
§.19. Il rigetto dell'appello determina, quale conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 1/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorché l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza RT definitiva del Tribunale civile di Frosinone n.774/19, pubblicata il 31 luglio 2019, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante l pagamento delle spese di lite di questo grado, in favore di RT
, che liquida, in complessivi € 17.179,00 di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € Controparte_1
2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase istruttoria, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), cpa e iva come per legge;
c) dichiara parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025
Il consigliere ausiliario estensore Il presidente dott. Girolamo Porcelli dott. ssa Antonella Izzo