Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 agosto 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 agosto 2023 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. Premessa: l'opacità dei rapporti banca/cliente. 2. Il TAEG, l'ISC, il TAN e il TEG: analogie e differenze. 3. TAEG e TEG. La contraddizione non trova ancora soluzione. 4. Le nuove Istruzione per la rilevazione dei tassi ai fini della legge sull'usura: incoerenze e criticità. 5. Sintesi e conclusioni: continua lo stato di confusione. 1. PREMESSA Dopo i vari interventi dello scorso anno, il Governatore aveva curato, alla recente Assemblea dell'ABI, un ulteriore forte richiamo alle banche sulla trasparenza delle condizioni di conto: "Ora le banche devono risolvere la questione alla radice; sostituiscano spontaneamente, una volta per tutte, le commissioni complesse e opache con …
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Giurisprudenza • 59
- 1. Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 399Provvedimento: N. 1555 RG. 2024; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra: Parte_1 , C.F. C.F._1 , parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe D'angelo e Controparte_1 , CF/p.iva P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Olla e Furcas. OGGETTO: Accertamento negativo di indebito definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere titolare di …Leggi di più...
- art. 13 L. 412/91·
- dichiarazione dei redditi·
- prestazione assistenziale·
- affidamento legittimo·
- art. 52 L. 88/89·
- accertamento amministrativo·
- requisiti reddituali·
- ripetibilità indebito·
- requisiti sanitari·
- indebito oggettivo
Versioni del testo
- Capo I : Rafforzamento della competitivita' del sistema paese e protezione della proprieta' industriale
- Art. 1. Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni
geografiche e denominazioni di origine protetta 1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: « , nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ». N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varieta' vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione». - Art. 2. Protezione temporanea dei disegni e
dei modelli nelle fiere 1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e' inserito il seguente:
« Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1.
Chi ne ha interesse puo' chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. La protezione e' disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando piu' disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione ».