Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 agosto 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 agosto 2023 |
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- 1. Approfondimenti e novitàhttps://www.dirittobancario.it/
- 2. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Sommario: 1. Introduzione; 1.1 Premessa: lo sconcerto sollevato dalle sentenze del Tribunale penale di Palmi e della Corte d'Appello di Reggio Calabria; 1.2 Il percorso motivazionale e la decisione della Corte d'Appello penale di Reggio Calabria; 2. Le CMS e le soglie d'usura: normativa di riferimento; 2.1 La CMS e le 'Istruzioni' della Banca d'Italia: distorsione evolutiva e criticità applicativa; 2.2 La media di Trilussa e quella della Banca d'Italia; 2.3 La legge 108/96, i Decreti ministeriali e la Circolare dell'Organo di Vigilanza 2 dicembre '05: riserva di legge, delega tecnica e stravolgimenti interpretativi; 2.4 La preordinata elusione del vincolo posto ai tassi di interesse: la …
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- 5. Il “PriSecco” alla Corte UE, quando un marchio comunitario “evoca” una DOPBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 30 ottobre 2025
Manuale pratico dei marchi e dei brevetti Questa nuova edizione dell'opera analizza la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzione, dei modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto delle numerose novità legislative e dei più recenti indirizzi giurisprudenziali. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, quelle dell'Unione europea e la regolamentazione sovranazionale. Il volume è aggiornato alla Legge 24 luglio 2023, n. 102, che ha apportato numerose e significative modifiche al codice della proprietà industriale, introducendo …
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Giurisprudenza • 57
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 27/01/2025, n. 857Provvedimento: Sentenza n. 857/2025 Depositato il 27/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente e Relatore ALVINO FEDERICO, Giudice RENZULLI CARMINE, Giudice in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 5366/2024 depositato il 30/07/2024 proposto da Ricorrente 1 -CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore 1 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate - Riscossione - Napoli Difeso da Difensore 2 - CF_Difensore 2 ed …Leggi di più...
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- 2. Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 399Provvedimento: N. 1555 RG. 2024; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra: , C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe D'angelo e , CF/p.iva Controparte_1 , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Olla e Furcas. OGGETTO: Accertamento negativo di indebito definisce il giudizio pronunciando la seguente SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo di essere …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2836Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Quarta Sezione civile riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere dott. Girolamo Porcelli Consigliere ausiliario relatore SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.7780 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 posta in decisione con provvedimento depositato in data 16/1/2025. TRA C.F. , elett.te dom.to in Frosinone via Adige n. 41, presso lo RT C.F._1 Studio Legale Calabrò ed in Roma al viale delle Milizie, 11 presso lo studio dell'avv. Marco De Bonis, rappresentato e difeso dall' avv. Davide …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 868Provvedimento: N. 1608 /2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente - SENTENZA - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30.09.2021 al n. 1608 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n.636/2021 pubblicata il 14.07.2021 promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come dagli 'Avv.ti …Leggi di più...
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- 5. Trib. Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 430Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile al numero 4969/2017 R.G., TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 [...] [...] [...] Parte_2 tutti elettivamente domiciliati in Galatina alla Via Dante Alighieri n.23 presso lo studio dell'Avv. Filippo Tommaso Onesimo, che li rappresentata e difende, come da mandato in atti (p.e.c.: fax 0836.210623); Email_1 ATTORI E Controparte_1 in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa, come da mandato in Controparte_2 atti, dall'Avv. Marco Pesenti (PEC: …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Rafforzamento della competitivita' del sistema paese e protezione della proprieta' industriale
- Art. 1. Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni
geografiche e denominazioni di origine protetta 1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: « , nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte ». N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Liceita' e diritti di terzi). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonche' i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte;
c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato e' parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialita' tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea e' parte;
c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varieta' vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.
1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore.
2. Il marchio d'impresa decade:
a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali e' registrato;
b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione». - Art. 2. Protezione temporanea dei disegni e
dei modelli nelle fiere 1. Dopo l'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e' inserito il seguente:
« Art. 34-bis (Protezione temporanea dei disegni e modelli). - 1.
Chi ne ha interesse puo' chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento. La protezione e' disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorita' della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.
3. La priorita' di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando piu' disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorita' e' attribuita al disegno o modello per il quale e' stata depositata per prima la domanda di registrazione ».