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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2808/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023004005000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023004005000 I.C.I. 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110076842571000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140037198337000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 269 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 292 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3197/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente deduce i segue motivi di ricorso
1. Prescrizione dei crediti tributari, soprattutto per ICI/IMU/TASI, ritenuti soggetti a prescrizione quinquennale.
3. Duplicazione della pretesa creditoria: diverse cartelle sarebbero già oggetto di altro giudizio pendente
(RGR 1118/2025 sul preavviso di fermo). Pertanto il pagamento esporrebbe il contribuente a doppia richiesta.
Controdeduzioni ADER
ER chiede il rigetto del ricorso per più motivi preliminari e di merito.
Inammissibilità del ricorso per mancata evocazione degli enti impositori
(art. 14 c.
6-bis D.Lgs. 546/1992).
Tardività del ricorso e mancata impugnazione delle cartelle sottese. Tutte le cartelle risultano notificate correttamente negli anni 2012–2024 e la loro mancata impugnazione le ha rese definitive. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, non per eccezioni sulle cartelle.
Assenza di duplicazione della pretesa creditoria. In merito, rileva che il preavviso di fermo non si è tradotto in fermo perché il ricorrente aveva chiesto rateizzazioni.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni relative al merito del tributo
(il ruolo è formato dagli enti impositori).
Rileva che nessuna prescrizione è maturata, anche per effetto delle sospensioni CO (art. 68 DL
18/2020; art. 12 D.Lgs. 159/2015), le scadenze sono prorogate fino al 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti presupposti
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata risultano regolarmente notificate al contribuente negli anni dal 2012 al 2024. La loro mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 ne ha determinato la definitività. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare, per la prima volta, l'an o il quantum delle cartelle ormai divenute definitive.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui tenta di introdurre eccezioni relative a decadenza, prescrizione o invalidità delle cartelle presupposte. Ecco una semplificazione dei due documenti (ricorso e controdeduzioni) e una bozza di sentenza di inammissibilità del ricorso per regolare notifica delle cartelle.
2. Sull'inammissibilità per mancata evocazione degli enti impositori
Sotto altro profilo, con riferimento all' Avviso di accertamento 269 09/04/2021 337,03 e n. 292 13/04/2021
67,48 relativi rispettivamente a IMU e TASI 2015 la parte ricorrente aveva l'onere di convenire in giudizio l'ente impositore che ha notificati due avvisi ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del dlgs 546/92. Tra l'altro, le doglianze relative al merito dell'imposizione (prescrizione, decadenza, eventuali sgravi) riguardano esclusivamente gli enti impositori. Orbene, il ricorrente non li ha evocati in giudizio, in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, che configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Anche sotto tale profilo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Sulla presunta duplicazione della pretesa creditoria
L'eccezione è infondata. Il preavviso di fermo oggetto del diverso giudizio RGR 1118/2025 non ha prodotto alcun fermo amministrativo, essendo intervenute due rateizzazioni richieste dal ricorrente.
L'avviso di intimazione odierno costituisce un autonomo atto di riscossione, previsto dalla legge, e non determina duplicazione del carico.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge. Palermo, 18.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2808/2025 depositato il 26/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023004005000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259023004005000 I.C.I. 2010
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110076842571000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140037198337000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 269 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 292 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3197/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente deduce i segue motivi di ricorso
1. Prescrizione dei crediti tributari, soprattutto per ICI/IMU/TASI, ritenuti soggetti a prescrizione quinquennale.
3. Duplicazione della pretesa creditoria: diverse cartelle sarebbero già oggetto di altro giudizio pendente
(RGR 1118/2025 sul preavviso di fermo). Pertanto il pagamento esporrebbe il contribuente a doppia richiesta.
Controdeduzioni ADER
ER chiede il rigetto del ricorso per più motivi preliminari e di merito.
Inammissibilità del ricorso per mancata evocazione degli enti impositori
(art. 14 c.
6-bis D.Lgs. 546/1992).
Tardività del ricorso e mancata impugnazione delle cartelle sottese. Tutte le cartelle risultano notificate correttamente negli anni 2012–2024 e la loro mancata impugnazione le ha rese definitive. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, non per eccezioni sulle cartelle.
Assenza di duplicazione della pretesa creditoria. In merito, rileva che il preavviso di fermo non si è tradotto in fermo perché il ricorrente aveva chiesto rateizzazioni.
Rileva la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni relative al merito del tributo
(il ruolo è formato dagli enti impositori).
Rileva che nessuna prescrizione è maturata, anche per effetto delle sospensioni CO (art. 68 DL
18/2020; art. 12 D.Lgs. 159/2015), le scadenze sono prorogate fino al 6 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione degli atti presupposti
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione impugnata risultano regolarmente notificate al contribuente negli anni dal 2012 al 2024. La loro mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992 ne ha determinato la definitività. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare, per la prima volta, l'an o il quantum delle cartelle ormai divenute definitive.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui tenta di introdurre eccezioni relative a decadenza, prescrizione o invalidità delle cartelle presupposte. Ecco una semplificazione dei due documenti (ricorso e controdeduzioni) e una bozza di sentenza di inammissibilità del ricorso per regolare notifica delle cartelle.
2. Sull'inammissibilità per mancata evocazione degli enti impositori
Sotto altro profilo, con riferimento all' Avviso di accertamento 269 09/04/2021 337,03 e n. 292 13/04/2021
67,48 relativi rispettivamente a IMU e TASI 2015 la parte ricorrente aveva l'onere di convenire in giudizio l'ente impositore che ha notificati due avvisi ai sensi dell'art. 14 comma 6 bis del dlgs 546/92. Tra l'altro, le doglianze relative al merito dell'imposizione (prescrizione, decadenza, eventuali sgravi) riguardano esclusivamente gli enti impositori. Orbene, il ricorrente non li ha evocati in giudizio, in violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, che configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Anche sotto tale profilo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Sulla presunta duplicazione della pretesa creditoria
L'eccezione è infondata. Il preavviso di fermo oggetto del diverso giudizio RGR 1118/2025 non ha prodotto alcun fermo amministrativo, essendo intervenute due rateizzazioni richieste dal ricorrente.
L'avviso di intimazione odierno costituisce un autonomo atto di riscossione, previsto dalla legge, e non determina duplicazione del carico.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge. Palermo, 18.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO