Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1969, n. 3792
CASS
Sentenza 21 novembre 1969

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Chi detiene un titolo di credito nominativo ben puo esserne, ancorche il titolo sia ad altri intestato, legittimo possessore per un rapporto di garanzia (pegno) o per altro giustificato motivo.*

La indicazione 'al portatore' in un libretto di deposito bancario e essenziale per attribuire al titolo tale carattere, tanto e vero che tale indicazione prevale anche sulla intestazione nominativa del documento, che ad essa si accompagni. ( V 2074-68, massima n 334203).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/11/1969, n. 3792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3792
    Data del deposito : 21 novembre 1969

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