TRIB
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/03/2024, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 3877/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE RZ CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paganini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3877/2021 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio degli avv.ti Ettore Bonaccorsi, Antonino Spada e Ilaria C.F._2
Vittone;
ATTORI
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Zambon;
_1 C.F._3
CONVENUTA
nonché contro
ARCH. (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro ON C.F._4
Albé;
TERZA CHIAMATA
nonché contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Lombardi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare, per tutte le dedotte motivazioni in fatto e in diritto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della SI.ra per la causazione dei danni da infiltrazione arrecati all'Immobile _1 di proprietà del SI. e della SI.ra , sito nel comune di Castellanza Parte_1 Parte_2
(VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40;
pagina 1 di 13 2) per l'effetto, condannare la SI.ra a corrispondere al SI. ed alla _1 Parte_1 SI.ra la somma di € 36.703,95 o quella maggiore/minore somma che il Tribunale adito Parte_2 dovesse ritenere dovuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli odierni attori a seguito del verificarsi dei fenomeni infiltrativi, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data dell'evento e, al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
3) accertare e dichiarare, per tutte le dedotte motivazioni in fatto e in diritto, la responsabilità ex art.
2059 c.c. della SI.ra per la violazione del diritto di proprietà della SI.ra _1 [...]
, determinato dall'impossibilità per la stessa di vivere nell'Immobile a seguito del verificarsi Pt_2 dei fenomeni infiltrativi;
4) per l'effetto, condannare la SI.ra a corrispondere alla SI.ra la _1 Parte_2 somma di € 40.000,00 o quella maggiore/minore somma che il Tribunale adito dovesse ritenere dovuta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data dell'evento e, al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
In ogni caso,
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al procedimento di ATP R.G. n. 1786/2020 –
Tribunale di Busto Arsizio e al presente procedimento di merito.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi già formulati con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.:
1. Vero è che dalla fine del mese di marzo 2021 e fino alla fine del mese di maggio 2021 la società
di ha eseguito presso l'Immobile di proprietà del SI. Org_1 Testimone_1 Parte_1
e della SI.ra , sito nel comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via
[...] Parte_2
Borsano n. 40, i lavori elencati nella relazione di cui al doc. 22 che le si rammostra? Si indica a teste la legale rappresentante della società , SI.ra Organizzazione_2 Tes_1
(C.F. ).
[...] C.F._5
2. Vero è che sui beni mobili dei SI.ri e – nello specifico sul lampadario, sul tavolo Pt_1 Pt_2 in legno, sulle sedie in legno, sulla credenza a due, sulla credenza in legno, sul comodino, sul tris di tavolini e sul set samovar – lei ha eseguito i lavori elencati nella relazione di cui al documento 26 che le si rammostra? Si indica a teste il legale rappresentante della SI. (C.F. Org_3 CP_4 CP_4
), nonché del figlio SI. C.F._6 CP_5
3. Vero è che la società ha effettuato i lavori di ripristino Organizzazione_2 dell'Immobile di proprietà del SI. e della SI.ra , sito nel comune Parte_1 Parte_2 di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40, dalla fine del mese di marzo 2021 alla fine del mese di maggio 2021?
Si indica a teste la legale rappresentante della società , SI.ra Organizzazione_2 Tes_1
(C.F. ).
[...] C.F._5
4. Vero è che dalla fine del mese di gennaio 2020 sino alla fine del mese di febbraio 2020 lei vedeva il SI. recarsi quotidianamente, la mattina e la sera, presso l'Immobile di sua Parte_3 proprietà sito nel comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40?
5. Vero è che dalla fine del mese di gennaio 2020 sino alla fine del mese di febbraio 2020 il SI. ha tenuto acceso i riscaldamenti in maniera ininterrotta presso l'Immobile di sua proprietà Pt_1
pagina 2 di 13 sito nel comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40?
6. Vero è che dalla fine del mese di gennaio 2020 sino alla fine del mese di febbraio 2020, durante la giornata, lei vedeva aperte le finestre dell'Immobile di proprietà dei SI.ri e sito nel Pt_1 Pt_2 comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40?
Si indicano a testi SI.ri , in Tosi Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_5
– tutti residenti nel condominio in cui insiste l'appartamento della SI.ra in Castellanza (VA), Pt_2 via Borsano 40”.
Per la parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così
GIUDICARE
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze di parte attrice, respingere in toto l'attrice domanda mandandone per l'effetto assolta la convenuta
, col favore delle spese. _1
Nel merito in via subordinata e in ogni caso:
• accertato e dichiarato che la convenuta non occupava e non era presente _1 nell'appartamento di Via Borsano, 40 in Castellanza - presso il quale erano in corso lavori di ristrutturazione affidati a più imprese - in occasione degli episodi infiltrativi del 19 gennaio 2020, come riconosciuto anche dalla RZ MA, Arch. (“La SI.ra non viveva ON _1 lì, e quindi non poteva sapere cosa succedesse nell'appartamento” - cfr. all. 8);
• accertato e dichiarato che la direzione dei lavori relativa agli interventi di manutenzione straordinaria del suddetto immobile era stata affidata all'Arch. che, in tale qualità, è ON sempre stata pienamente al corrente di tutte le vicende che hanno interessato il cantiere di Via Borsano, 40 in Castellanza essendo, da un lato, presente in loco per coordinare i lavori e, dall'altro, puntualmente notiziata, sia dalle imprese coinvolte che dalla stessa convenuta, in ordine a tutto quanto avveniva nel suddetto cantiere;
• accertato e dichiarato che il direttore dei lavori è “la persona di fiducia del committente, il quale deve sorvegliare sulla corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e del personale di cui questi si avvalga, fermandone l'esecuzione in caso di vizi o difetti” (Cass. Civ. Sez. II - 29 agosto 2013
- n. 19895);
• accertato e dichiarato conseguentemente che nessuna responsabilità diretta può essere imputata alla SI.a in merito ai fatti di cui è causa, essendosi premurata la convenuta di contattare da _1 subito il proprio direttore dei lavori nell'ottica di coinvolgerla direttamente nelle problematiche verificatesi in data 19 gennaio 2020, dichiarare obbligata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea - la RZ MA Arch. a tenere indenne la SI.a da ogni ed eventuale ON _1 conseguenza economica di carattere negativo del presente giudizio, con conseguente manleva della convenuta medesima da qualsivoglia responsabilità in merito ai fatti di cui è causa nei confronti dei
SIg. e . Parte_1 Parte_2
Il tutto, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per la RZ MA arch. : ON
“L'arch. chiede che il Tribunale: ON
→ in via preliminare, dichiari improcedibile le domande di condanna formulate nei propri confronti, ai sensi dell'art. 3, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162 (per omesso pagina 3 di 13 avvio del procedimento di negoziazione assistita);
→ in via principale, respinga le domande giudiziali formulate dagli attori e dalla convenuta nei propri confronti, perché infondate;
→ in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande giudiziali degli attori e/o della convenuta, condanni la compagnia di assicurazioni a tenere Controparte_3 indenne l'arch. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, ON
e quindi a corrispondere le somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa a carico dell'arch. . ON
→ sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse ravvisata una qualsiasi responsabilità in capo all'arch. conseguente al sinistro oggetto del presente giudizio, determini la ON misura/entità della responsabilità in capo alla stessa nella causazione/verificazione del sinistro stesso;
→ in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la RZ MA : Controparte_3
“Voglia il Giudice Unico designato: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della ON RZ MA , non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia Controparte_3 assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “Dual Professioni nr. CP_6
PI-59740120M0, per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'arch. nei confronti della ON RZ MA , previo rigetto delle domande svolte da parte opponente nei Controparte_3 confronti della stessa arch. in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo ON qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio.
In via di ulteriore subordine: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei CP_2 confronti della RZ MA , statuire la condanna di quest'ultima nei Controparte_3 limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, compresi il limite dell'operatività a secondo rischio, massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti. Spese e compensi professionali rifusi”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale , lamentando i danni cagionati all'appartamento di loro _1 proprietà sito all'interno del complesso condominiale , ubicato in via Borsano n. 40 a Org_4
Castellanza. Essi esponevano che, in data 19-10-2020, abbondanti quantità d'acqua erano percolate all'interno dell'unità immobiliare da quella soprastante di proprietà della convenuta ove erano in corso interventi di ristrutturazione e che le infiltrazioni avevano provocato l'ammaloramento dell'immobile ed il danneggiamento delle suppellettili che lo arredavano.
Essendo rimaste senza esito le richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni rivolte da Parte_1
e da a , nel corso del 2020 gli odierni attori avevano promosso
[...] Parte_2 _1 innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il procedimento ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 1786/20 R.G., finalizzato ad accertare sussistenza, consistenza ed imputabilità dei danni lamentati. pagina 4 di 13 L'elaborato tecnico depositato dal c.t.u. all'esito della procedura aveva effettivamente riscontrato la presenza delle problematiche infiltrative denunciate da parte attrice e aveva formulato due distinte valutazioni dei danni conseguenti, fondate su altrettanti criteri di calcolo tra loro alternativi: la prima basata sui costi di ripristino dell'immobile, pari a euro 5.250,00 oltre I.V.A., e degli arredi ammalorati, quantificati in euro 8.650,00 oltre I.V.A., per complessivi euro 13.900,00 oltre I.V.A.; la seconda (fermo restando il costo di euro 5.250,00 oltre I.V.A. per il ripristino dell'immobile) basata sul valore di mercato dei beni mobili nello stato in cui essi versavano al momento dell'evento dannoso, determinato tra un minimo di complessivi euro 10.350,00 ed un massimo di euro 11.050,00 oltre I.V.A.
Essi concludevano, dunque, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni _1 cagionati dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà della stessa, nonché la sua condanna al relativo risarcimento, quantificato in complessivi euro 76.703,95, di cui euro 36.703,95 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali (comprensivi dei costi di ripristino dell'immobile, dei costi di restauro degli arredi, degli oneri condominiali relativi al periodo gennaio 2020 – maggio 2021 e delle utenze domestiche e dei costi inerenti alla procedura ex art. 696 c.p.c.) ed euro 40.000,00 a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali sofferti dall'attrice a causa dell'impossibilità di abitare Parte_2 nell'unità immobiliare determinata dall'evento dannoso.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 19-11-2021, negando la propria _1 responsabilità per i danni lamentati da parte attrice. A propria difesa, deduceva, da un lato, il difetto del rapporto di custodia con la cosa presupposto dall'art. 2051 c.c. in quanto, al momento del sinistro, l'appartamento era oggetto di lavori di ristrutturazione ultimati soltanto nel mese di luglio 2021 e non era dunque occupato dalla convenuta;
dall'altro lato, evidenziava l'incertezza circa la causa del fenomeno infiltrativo, rimasta ignota anche all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo intrapresa dagli attori. Rispetto a tale profilo, la convenuta esponeva che nel cantiere avevano operato varie imprese, sotto la supervisione dell'arch. incaricata della direzione dei lavori, la ON quale doveva perciò ritenersi l'unico soggetto in grado di determinare l'origine e la responsabilità dell'evento lesivo.
In ogni caso, denunciava l'infondatezza delle domande attoree, in particolare con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri condominiali e delle utenze domestiche, il cui pagamento sarebbe stato comunque dovuto a prescindere dal verificarsi dell'evento dannoso, nonché con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla , la quale, al momento del sinistro, Pt_2 si trovava in Cile, Paese di cui è originaria e dove trascorre abitualmente i mesi invernali. La convenuta contestava, altresì, l'abnormità degli importi pretesi dagli attori rispetto alla quantificazione operata dal c.t.u.
concludeva, pertanto, domandando in via preliminare l'autorizzazione alla MA in _1 causa della direttrice dei lavori, arch. con differimento dell'udienza di prima ON comparizione delle parti per consentirne la citazione in giudizio e, nel merito, instava per il rigetto delle domande attoree, ovvero, nell'ipotesi subordinata di loro accoglimento, per la condanna della RZ MA a manlevare e tenere indenne la convenuta nei confronti degli attori.
Con decreto del 20-11-2021 il Giudice autorizzava la MA in causa dell'arch. e, ON contestualmente, fissava nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 06-04-2022.
L'arch. si costituiva con comparsa depositata il 18-02-2022, ove rilevava di non avere preso CP_2 parte né al procedimento per accertamento tecnico preventivo, né alla successiva procedura di negoziazione assistita, motivo per il quale la MA in manleva doveva ritenersi improcedibile, non essendo stata rispettata la prescrizione dell'art. 3 del D.L. 12-09-2014, n. 132.
Nel merito, rilevava l'indeterminatezza circa le cause che avevano provocato le infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, atteso che neppure tramite l'accertamento tecnico preventivo era stato possibile pagina 5 di 13 acquisire elementi certi circa l'origine del sinistro;
per altro verso, affermava l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei danni per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di _1 proprietaria e custode dell'immobile dal quale essi erano originati. Per contro, eccepiva il proprio difetto di responsabilità al riguardo, affermando che nulla poteva esserle imputato in quanto il direttore dei lavori risponde esclusivamente in caso di provata condotta negligente o colpevole, non per responsabilità oggettiva, mentre nell'atto di MA in causa la aveva omesso qualsiasi _1 riferimento a possibili azioni od omissioni colpose dell'arch. la cui condotta non era stata CP_2 oggetto di alcuna contestazione circostanziata, avendo la convenuta formulato soltanto generici riferimenti alla responsabilità della professionista basandosi esclusivamente sul ruolo di direzione dei lavori ricoperto dalla stessa in seno al cantiere.
La RZ MA deduceva, comunque, di essere assicurata per la responsabilità professionale con la compagnia , con sede della in Italia in Milano, Controparte_3 Organizzazione_5 cap. 20123, via Della Posta n. 7 (polizza n. PI-59740120M0 stipulata l'01- Controparte_7
10-2020): concludeva, pertanto, domandando in via preliminare che la domanda azionata nei suoi confronti dalla convenuta fosse dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della negoziazione assistita e di essere autorizzata alla MA in garanzia della compagnia assicurativa, con conseguente differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti, onde consentirne la citazione in giudizio.
Nel merito, chiedeva principalmente il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dagli attori e dalla convenuta e, in subordine, di essere tenuta indenne da in caso di loro Controparte_3 accoglimento anche soltanto parziale.
Accolta la domanda di MA in garanzia svolta dall'arch. e differita al 06-07-2022 ON l'udienza di prima comparizione delle parti, , ritualmente citata, si costituiva Controparte_3 in giudizio eccependo in via preliminare l'inoperatività della polizza assicurativa azionata dall'arch.
La compagnia assicurativa evidenziava, infatti, che in base alla ricostruzione dei fatti CP_2 offerta dalle parti, al momento della stipula del contratto il fatto storico dell'evento dannoso era già noto alla professionista, il che comportava l'esclusione della garanzia a mente dell'art.
4.3 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, secondo il quale la polizza non avrebbe coperto le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti, circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza medesima, note all'assicurato o delle quali egli poteva avere conoscenza ed atte a generare una successiva richiesta di risarcimento.
Inoltre, secondo la compagnia assicurativa, l'arch. benché pienamente consapevole CP_2 dell'evento dannoso verificatosi nell'appartamento della , al momento successivo della stipula _1 della polizza assicurativa aveva scientemente sottaciuto il fatto alla compagnia, con ciò violando l'impegno a carico dell'assicurato previsto dall'art. 1.1, sezione “D”, delle Condizioni Generali di Assicurazione relativo agli obblighi informativi gravanti sull'assicurato.
Nel merito, si associava alle difese svolte dall'arch. in punto Controparte_3 CP_2 assenza di infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree e concludeva domandando accertarsi, in via preliminare, la non operatività della polizza e, in via principale, il rigetto della domanda di manleva svolta dalla direttrice dei lavori, previo rigetto delle richieste formulate nei confronti di quest'ultima, stante l'assenza di responsabilità per i danni lamentati. In subordine, nell'eventualità di accoglimento della domanda di manleva, la compagnia RZ MA chiedeva contenere la condanna entro i limiti delle condizioni di polizza.
Alla prima udienza il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. alle parti, le quali depositavano le rispettive memorie.
Esaurita l'istruzione della causa con l'assunzione dei mezzi di prova orale unicamente tramite interrogatorio formale dell'attrice , svoltosi nel corso dell'udienza del 21-03-2023, il Parte_2
pagina 6 di 13 Giudice rinviava al 29-11-2023 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, al termine della quale tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
*** *** ***
L'origine delle infiltrazioni oggetto del presente giudizio si evince dall'esame delle risultanze dell'elaborato peritale depositato all'esito dell'a.t.p. n. 1786/20 R.G., le cui conclusioni questo Giudice fa proprie, essendo l'iter motivazionale seguito dal c.t.u. sorretto da argomentazioni tecniche precise e profusamente documentate, oltre che puntualmente motivate, coerenti ed immuni da vizi logici.
Il c.t.u., in sede di udienza di giuramento, aveva rappresentato che “[…] non sarebbe stato possibile risalire al punto esatto della perdita d'acqua, ed alle cause e responsabilità inerenti, con qualsiasi tipo di indagine si fosse deciso di procedere […]” (cfr. pagina 14 dell'elaborato tecnico). In realtà, le indagini compiute avevano poi consentito di individuare, pressoché con certezza, che la perdita d'acqua era proveniente dall'impianto di riscaldamento e, segnatamente, dalle condutture appartenenti in via esclusiva alla convenuta.
La breve relazione predisposta il 21-01-2020 da impresa incaricata della manutenzione CP_8 dell'impianto termico condominiale intervenuta in seguito alla segnalazione delle infiltrazioni, aveva infatti evidenziato:
che la perdita d'acqua era stata riscontrata esclusivamente all'interno dell'appartamento al primo piano, di proprietà di;
_1
che essa proveniva “[…] da raccordo a stringere di collegamento valvola termostatica a tubazione di un calorifero […]”;
che essa “[…] non aveva riguardato in alcun modo parti comuni dell'impianto (tubazioni di colonne montanti del Condominio), ma che era provenuta esclusivamente dall'appartamento della SI.ra […]” (si veda l'allegato n. 12 della c.t.u., di cui al documento n. 19 bis 1a parte del _1 fascicolo attoreo).
Il documento in esame non lascia margini di dubbio quanto al fatto che il liquido penetrato nell'appartamento degli attori il 19-01-2020 fosse proveniente dall'impianto termico della . Il _1 che consente di ravvisare, con grado di verosimiglianza prossimo alla certezza, la sussistenza del nesso eziologico tra i due eventi, tenuto conto anche della contiguità cronologica degli stessi, del dato che nessuna delle parti ha paventato possibili cause alternative dell'allagamento e che neppure la ha _1 negato la circostanza.
Giova rammentare che, in materia di danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso. La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa - insita nell'ottica qui prospettata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia, piuttosto che di colpa nella custodia, e di presunzione di responsabilità, piuttosto che di colpa presunta - fa sì che la responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. non esiga, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, perché il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi, in quanto la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nella condizione di doverne sopportare gli incommoda e di doverne controllare i rischi (cfr., in ordine alla ratio della responsabilità da cose in custodia ed ai criteri di individuazione del soggetto tenuto a rispondere dei danni da esse causati, Cass. civ. n. 4279/2008 e Cass. civ. n. 10860/12). Infatti, qualora sia comprovata la sussistenza di un rapporto di causalità tra cosa ed evento lesivo, la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - oltre che dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato - che incide sul nesso causale e non attiene all'elemento pagina 7 di 13 psicologico dell'illecito, essendo costituito da un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Dal punto di vista dell'onere della prova, al danneggiato compete dunque solamente la dimostrazione della sussistenza del suddetto nesso eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre spetterà al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale. In altre parole, il custode, al fine di evitare di rispondere dei danni subiti dal danneggiato, è tenuto, più che a comprovare genericamente di essere stato diligente e di avere adottato cautele dirette a prevenire ed evitare danni, a dimostrare rigorosamente, fino, cioè, a superare la presunzione juris tantum su di lui gravante, che l'evento lesivo si è verificato per un fatto estraneo alla cosa o causalmente riconducibile alla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato ed, in ogni caso, tale da precludergli qualsivoglia intervento volto a rimuovere il pericolo. Di tutti questi elementi, poi, il custode è tenuto a fornire la prova positiva, che costituisce, appunto, un quid pluris rispetto alla mera dimostrazione di essersi comportato diligentemente, essendo chiamato, giova ribadirlo ancora una volta, a dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso ad un fatto esterno alla sua sfera, anche potenziale, di intervento, giungendo a provarne il suo verificarsi fenomenico, la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità e la sua precipua attitudine a rendere impossibile una rimozione del pericolo da esso costituito.
Calati i predetti principi generali nella fattispecie concreta in esame, non è revocabile in dubbio la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a per i danni per cui è causa, _1 poiché, anche grazie agli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p., gli attori offrivano la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia (ovvero l'appartamento della convenuta) e l'evento lesivo (cioè le infiltrazioni), mentre la convenuta non forniva dimostrazione alcuna dell'esistenza del caso fortuito nei termini poc'anzi ricordati, essendosi limitata a negare la propria responsabilità in relazione ai fatti per cui è causa e ad imputarli a fatto e colpa esclusivi della direttrice dei lavori, arch. ON quale soggetto incaricato dell'alta sorveglianza sulle imprese appaltatrici incaricate dei lavori di ristrutturazione in corso nell'appartamento di al momento del sinistro (imprese, si _1 rammenta, non parti nel presente giudizio).
Vero è che, pur essendo stata acclarata l'origine della perdita d'acqua nell'appartamento di proprietà di parte convenuta, nel corso dell'a.t.p. non è emerso quale fosse stata la causa di detta perdita e se la stessa potesse eventualmente ricondursi a condotte negligenti imputabili alle maestranze impegnate negli interventi di ristrutturazione.
Tuttavia, ciò non vale comunque ad escludere la responsabilità da cose in custodia della , atteso _1 che “[…] tale norma 'non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode' (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 64428501), essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente - ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazioni d'acqua l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante
a quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, 'essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. - che risulta già perfezionato, ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito' (vedi Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 376, Rv. 579857-01) […]” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 31-01-2018, n. 2332) e che
“[…] nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento […]” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 02-02-
2006, 2284).
pagina 8 di 13 L'impossibilità di determinare concretamente tale svolgimento introduce, inoltre, il tema dell'interferenza tra la responsabilità del proprietario per i danni da cose in custodia, la responsabilità dell'appaltatore e quella della direzione lavori.
È incontroverso, infatti, che al momento del verificarsi degli episodi infiltrativi l'appartamento di proprietà della convenuta fosse oggetto di interventi di ristrutturazione commissionati a imprese _1 terze estranee al presente procedimento. Orbene, è stato anche recentemente ribadito che “[…] in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) […]” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17-03-2021, n. 7553).
Meritano di essere citati, ad ulteriore chiarimento, i principi di diritto efficacemente espressi dalla seguente pronuncia della Suprema Corte: “[…] In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e
i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche
e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore) […]” (Cass. Civ., Sez. III, 28-09-2018, n. 23442).
Dirimenti sono, infine, alcune considerazioni svolte dalla Cassazione nella parte motiva della sentenza appena citata: “[…] Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come è ovvio) nell'esercizio dei poteri del custode su di essa, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito.
Naturalmente ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto. Va ribadito che qui non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati.
In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non pagina 9 di 13 conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato […]”.
Nel caso di specie, deve darsi conto della completa assenza di prova circa la possibile responsabilità nella determinazione della perdita d'acqua in capo alle imprese appaltatrici, sul cui operato, anzi, la non ha neppure mosso contestazioni specifiche e circostanziate in corso di causa. Ciò consente _1 di stabilire uno stretto collegamento tra l'evento dannoso e la cosa oggetto dei lavori appaltati, pur se ipoteticamente modificata dalle imprese appaltatrici, e la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta nei confronti degli attori, avendo questi dimostrato, anche in base agli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p., la relazione tra la convenuta e la cosa in custodia nonché il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso. Restava a carico della offrire la prova contraria alla _1 presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Non avendo la convenuta offerto tale prova contraria, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento […]” (Cass. n. 2284/2006 cit.). Ed infatti “[…] l'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo
l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito
[…]” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 10-10-2008, n. 25029).
In definitiva, la domanda risarcitoria avanzata da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della convenuta appare fondata e meritevole di accoglimento. _1
Diversamente è a dirsi per quel che concerne la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della direttrice dei lavori da lei MA in causa, atteso che, difettando la prova della responsabilità delle imprese appaltatrici nella determinazione del sinistro per le ragioni sopra esposte, neppure può affermarsi quella del direttore dei lavori per culpa in vigilando. Osservato che “[…] l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati […]” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 27-01-2012, n. 1218), va da sé che l'accertata insussistenza di responsabilità per danni dell'esecutore materiale delle opere, ovvero la mancanza di prove circa il fondamento di tale responsabilità, precludono qualsiasi addebito di responsabilità in capo al direttore dei lavori.
pagina 10 di 13 Ciò posto in punto an anche rispetto all'indimostrata responsabilità della RZ MA, acclarata la responsabilità della convenuta, rigettata la sua domanda di manleva (rigetto che comporta l'assorbimento della domanda svolta dalla RZ MA nei confronti della compagnia di assicurazione da essa a propria volta MA in causa), non resta che occuparsi del quantum debeatur.
Come anticipato al principio della parte motiva, questo Giudice ritiene di dover accogliere la stima dei danni patrimoniali operata dal c.t.u., arch. nonché dal perito ausiliario per i beni mobili, per i Per_1 motivi già esposti. Invero, nel presente giudizio di merito gli attori affermavano e documentavano di avere effettuato esborsi per il ripristino dell'immobile ammalorato e delle suppellettili danneggiate sensibilmente più elevati rispetto ai costi all'uopo stimati dal c.t.u. nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Tuttavia, si ritiene di non poter accogliere la pretesa ai maggiori importi vantata dal e dalla Pt_1
. Infatti, mentre il criterio di rilevazione utilizzato dal c.t.u. si fonda sui valori medi di mercato Pt_2 oggettivamente osservabili, non vi è prova che gli attori si siano attenuti al medesimo criterio;
gli stessi si limitavano, infatti, ad offrire in comunicazione le fatture relative alle operazioni di ripristino unitamente ai rispettivi giustificativi di spesa, senza documentare di avere reperito più preventivi sul mercato con i quali comprovare l'attestarsi dei costi di mercato su valori stabilmente superiori a quelli indicati dal c.t.u., così da confutarne efficacemente le conclusioni e da costituire prova circa la congruità tra i costi sostenuti e l' entità del danno lamentato, nonché circa l'impossibilità di effettuare i lavori di rispristino a condizioni meno onerose, così da non rendere immotivatamente gravoso al danneggiante il doveroso risarcimento.
Per tali ragioni, rinviando all'elaborato tecnico per il dettaglio delle singole voci di danno patrimoniale risarcibili, l'importo complessivamente dovuto da a e a _1 Parte_1 [...]
a titolo di ristoro dei costi si ripristino dell'immobile di loro proprietà e dei beni mobili che lo Pt_2 arredavano, ammalorati a causa delle infiltrazioni verificatesi il 19-01-2020, è pari a euro 13.900,00 oltre I.V.A., importo da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla data di deposito della c.t.u.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il rimborso degli oneri condominiali e delle utenze relativi al periodo gennaio 2020 – maggio 2021, non trattandosi di costi ulteriori sostenuti per la necessità di reperire una soluzione abitativa alternativa a causa dell'inagibilità temporanea dell'appartamento causata dall'allagamento, bensì di esborsi che gli attori avrebbero dovuto comunque sostenere nella loro qualità di proprietari dell'unità immobiliare danneggiata ed ubicata all'interno del . Organizzazione_6
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attrice
, motivata con la perduta possibilità di godimento dell'unità immobiliare in seguito Parte_2 dell'evento dannoso.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21-03-2023, la confermava di avere Pt_2 soggiornato in Cile, suo Paese d'origine, dal novembre 2019 sino alla primavera 2020, come è sua abitudine fare ogni anno, secondo quanto dalla stessa affermato. L'allontanamento dalla residenza di Castellanza può dunque con certezza dirsi riconducibile, almeno con riferimento agli intervalli inverno 2019/primavera 2020 ed inverno 2020/primavera 2021, ad una precisa volontà dell'attrice stessa, di talché l'affermata perdita di godimento dell'unità immobiliare nei periodi considerati non è neppure ipotizzabile.
Per converso, fermo restando che non sono note le date esatte di espatrio e di rientro in Italia della nel lasso di tempo considerato, non avendo l'attrice allegato alcunché al riguardo, pare Pt_2 assodato, alla luce delle contrapposte difese, che l'attrice stessa non avesse fatto rientro in Italia fino al mese di giugno 2021, adducendo quale motivazione l'impossibilità di soggiornare nell'appartamento,
pagina 11 di 13 in un primo momento a causa dell'ammaloramento di immobile ed arredi e, in un secondo momento, a causa dei lavori di ripristino in corso. In realtà, non vi è prova dell'effettiva ragione sottesa alla perdurante lontananza dell'attrice dalla propria residenza. A tale riguardo, non può inoltre essere trascurata la concomitanza tra i fatti per cui è causa ed il dilagare della pandemia da Covid-19. Se è vero quanto allegato da parte attrice, vale a dire che la normativa emergenziale limitativa degli spostamenti allora in vigore consentiva comunque di fare rientro in ogni tempo presso la propria residenza, è più che verosimile che il contesto generale avesse sconsigliato spostamenti non strettamente necessari, soprattutto avendo la disponibilità di un alloggio alternativo stabile, come assodato nel caso della . Pt_2
Riepilogando, la convenuta deve essere condannata al risarcimento in favore degli attori _1 in misura di euro 13.900,00, oltre rivalutazione ed interessi a far tempo dal deposito della c.t.u. nel procedimento per a.t.p.; per converso, la domanda di manleva formulata dalla stessa nei _1 confronti della RZ MA, arch. è da rigettare, con conseguente assorbimento ON dell'ulteriore MA in garanzia svolta da quest'ultima nei confronti di Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, ricordato che anche in materia di regolamentazione delle spese di lite trova applicazione il principio di causalità, per il quale, in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo saranno poste a carico di chi, rimasto soccombente, ha provocato e giustificato la MA in garanzia (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 23-01-2023, n. 1909. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 14-01-2021, n. 511 e Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 17-09-2019, n. 23123). In applicazione di detto principio, la convenuta deve dunque essere condannata a rifondere le spese di _1 lite, oltre che agli attori ed all'arch. anche alla compagnia assicurativa MA in causa da CP_2 quest'ultima.
Le spese relative al procedimento per a.t.p. n. 1786/20 R.G., ivi comprese quelle inerenti ai compensi per l'attività prestata in quel giudizio dai difensori di parte attrice e dal suo c.t.p., arch. Persona_2 queste ultime debitamente documentate dalle fatture allegate agli atti di causa ed espressamente richieste da e da , sono parimenti riconoscibili in ragione del Parte_1 Parte_2 consolidato orientamento giurisprudenziale che impone di liquidarle quali spese di lite all'esito del giudizio di merito (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 19-07-2023, n. 21085) e vengono anch'esse poste definitivamente a carico della convenuta, stante la sua conclamata soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna la convenuta a pagare agli attori il complessivo importo di euro 13.900,00 oltre _1
I.V.A., oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate in _1 euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del procedimento per a.t.p. n. 1786/20 R.G., già liquidate con separato decreto;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le ulteriori spese relative al procedimento di a.t.p., che liquida in euro 2.225,00 oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni per compensi professionali dei difensori e in euro 1.268,80, compresi oneri e accessori di legge, per l'attività giudiziale del consulente tecnico di parte;
pagina 12 di 13 rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti dell'arch. e, _1 ON per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere alla RZ MA le spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A.; condanna la convenuta a rifondere a le spese di lite, liquidate _1 Controparte_3 in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A.
Busto Arsizio, 20-03-2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paganini
Dott. Francesco
Paganini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE RZ CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Paganini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 3877/2021 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio degli avv.ti Ettore Bonaccorsi, Antonino Spada e Ilaria C.F._2
Vittone;
ATTORI
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Paolo Zambon;
_1 C.F._3
CONVENUTA
nonché contro
ARCH. (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro ON C.F._4
Albé;
TERZA CHIAMATA
nonché contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Lombardi;
TERZA CHIAMATA
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale nel merito:
1) accertare e dichiarare, per tutte le dedotte motivazioni in fatto e in diritto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della SI.ra per la causazione dei danni da infiltrazione arrecati all'Immobile _1 di proprietà del SI. e della SI.ra , sito nel comune di Castellanza Parte_1 Parte_2
(VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40;
pagina 1 di 13 2) per l'effetto, condannare la SI.ra a corrispondere al SI. ed alla _1 Parte_1 SI.ra la somma di € 36.703,95 o quella maggiore/minore somma che il Tribunale adito Parte_2 dovesse ritenere dovuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dagli odierni attori a seguito del verificarsi dei fenomeni infiltrativi, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data dell'evento e, al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale;
3) accertare e dichiarare, per tutte le dedotte motivazioni in fatto e in diritto, la responsabilità ex art.
2059 c.c. della SI.ra per la violazione del diritto di proprietà della SI.ra _1 [...]
, determinato dall'impossibilità per la stessa di vivere nell'Immobile a seguito del verificarsi Pt_2 dei fenomeni infiltrativi;
4) per l'effetto, condannare la SI.ra a corrispondere alla SI.ra la _1 Parte_2 somma di € 40.000,00 o quella maggiore/minore somma che il Tribunale adito dovesse ritenere dovuta, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data dell'evento e, al tasso ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
In ogni caso,
5) con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al procedimento di ATP R.G. n. 1786/2020 –
Tribunale di Busto Arsizio e al presente procedimento di merito.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi già formulati con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 2 c.p.c.:
1. Vero è che dalla fine del mese di marzo 2021 e fino alla fine del mese di maggio 2021 la società
di ha eseguito presso l'Immobile di proprietà del SI. Org_1 Testimone_1 Parte_1
e della SI.ra , sito nel comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via
[...] Parte_2
Borsano n. 40, i lavori elencati nella relazione di cui al doc. 22 che le si rammostra? Si indica a teste la legale rappresentante della società , SI.ra Organizzazione_2 Tes_1
(C.F. ).
[...] C.F._5
2. Vero è che sui beni mobili dei SI.ri e – nello specifico sul lampadario, sul tavolo Pt_1 Pt_2 in legno, sulle sedie in legno, sulla credenza a due, sulla credenza in legno, sul comodino, sul tris di tavolini e sul set samovar – lei ha eseguito i lavori elencati nella relazione di cui al documento 26 che le si rammostra? Si indica a teste il legale rappresentante della SI. (C.F. Org_3 CP_4 CP_4
), nonché del figlio SI. C.F._6 CP_5
3. Vero è che la società ha effettuato i lavori di ripristino Organizzazione_2 dell'Immobile di proprietà del SI. e della SI.ra , sito nel comune Parte_1 Parte_2 di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40, dalla fine del mese di marzo 2021 alla fine del mese di maggio 2021?
Si indica a teste la legale rappresentante della società , SI.ra Organizzazione_2 Tes_1
(C.F. ).
[...] C.F._5
4. Vero è che dalla fine del mese di gennaio 2020 sino alla fine del mese di febbraio 2020 lei vedeva il SI. recarsi quotidianamente, la mattina e la sera, presso l'Immobile di sua Parte_3 proprietà sito nel comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40?
5. Vero è che dalla fine del mese di gennaio 2020 sino alla fine del mese di febbraio 2020 il SI. ha tenuto acceso i riscaldamenti in maniera ininterrotta presso l'Immobile di sua proprietà Pt_1
pagina 2 di 13 sito nel comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40?
6. Vero è che dalla fine del mese di gennaio 2020 sino alla fine del mese di febbraio 2020, durante la giornata, lei vedeva aperte le finestre dell'Immobile di proprietà dei SI.ri e sito nel Pt_1 Pt_2 comune di Castellanza (VA), al piano rialzato di Via Borsano n. 40?
Si indicano a testi SI.ri , in Tosi Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_5
– tutti residenti nel condominio in cui insiste l'appartamento della SI.ra in Castellanza (VA), Pt_2 via Borsano 40”.
Per la parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così
GIUDICARE
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze di parte attrice, respingere in toto l'attrice domanda mandandone per l'effetto assolta la convenuta
, col favore delle spese. _1
Nel merito in via subordinata e in ogni caso:
• accertato e dichiarato che la convenuta non occupava e non era presente _1 nell'appartamento di Via Borsano, 40 in Castellanza - presso il quale erano in corso lavori di ristrutturazione affidati a più imprese - in occasione degli episodi infiltrativi del 19 gennaio 2020, come riconosciuto anche dalla RZ MA, Arch. (“La SI.ra non viveva ON _1 lì, e quindi non poteva sapere cosa succedesse nell'appartamento” - cfr. all. 8);
• accertato e dichiarato che la direzione dei lavori relativa agli interventi di manutenzione straordinaria del suddetto immobile era stata affidata all'Arch. che, in tale qualità, è ON sempre stata pienamente al corrente di tutte le vicende che hanno interessato il cantiere di Via Borsano, 40 in Castellanza essendo, da un lato, presente in loco per coordinare i lavori e, dall'altro, puntualmente notiziata, sia dalle imprese coinvolte che dalla stessa convenuta, in ordine a tutto quanto avveniva nel suddetto cantiere;
• accertato e dichiarato che il direttore dei lavori è “la persona di fiducia del committente, il quale deve sorvegliare sulla corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e del personale di cui questi si avvalga, fermandone l'esecuzione in caso di vizi o difetti” (Cass. Civ. Sez. II - 29 agosto 2013
- n. 19895);
• accertato e dichiarato conseguentemente che nessuna responsabilità diretta può essere imputata alla SI.a in merito ai fatti di cui è causa, essendosi premurata la convenuta di contattare da _1 subito il proprio direttore dei lavori nell'ottica di coinvolgerla direttamente nelle problematiche verificatesi in data 19 gennaio 2020, dichiarare obbligata - nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea - la RZ MA Arch. a tenere indenne la SI.a da ogni ed eventuale ON _1 conseguenza economica di carattere negativo del presente giudizio, con conseguente manleva della convenuta medesima da qualsivoglia responsabilità in merito ai fatti di cui è causa nei confronti dei
SIg. e . Parte_1 Parte_2
Il tutto, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per la RZ MA arch. : ON
“L'arch. chiede che il Tribunale: ON
→ in via preliminare, dichiari improcedibile le domande di condanna formulate nei propri confronti, ai sensi dell'art. 3, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014 n. 162 (per omesso pagina 3 di 13 avvio del procedimento di negoziazione assistita);
→ in via principale, respinga le domande giudiziali formulate dagli attori e dalla convenuta nei propri confronti, perché infondate;
→ in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle domande giudiziali degli attori e/o della convenuta, condanni la compagnia di assicurazioni a tenere Controparte_3 indenne l'arch. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio, ON
e quindi a corrispondere le somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa a carico dell'arch. . ON
→ sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui venisse ravvisata una qualsiasi responsabilità in capo all'arch. conseguente al sinistro oggetto del presente giudizio, determini la ON misura/entità della responsabilità in capo alla stessa nella causazione/verificazione del sinistro stesso;
→ in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per la RZ MA : Controparte_3
“Voglia il Giudice Unico designato: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della ON RZ MA , non sussistendo le condizioni di operatività della garanzia Controparte_3 assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “Dual Professioni nr. CP_6
PI-59740120M0, per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia proposta dall'arch. nei confronti della ON RZ MA , previo rigetto delle domande svolte da parte opponente nei Controparte_3 confronti della stessa arch. in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo ON qualsivoglia responsabilità di quest'ultimo nell'esercizio dell'attività professionale svolta in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio.
In via di ulteriore subordine: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dall'arch. nei CP_2 confronti della RZ MA , statuire la condanna di quest'ultima nei Controparte_3 limiti delle condizioni di operatività del contratto di assicurazione in atti, compresi il limite dell'operatività a secondo rischio, massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti. Spese e compensi professionali rifusi”.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale , lamentando i danni cagionati all'appartamento di loro _1 proprietà sito all'interno del complesso condominiale , ubicato in via Borsano n. 40 a Org_4
Castellanza. Essi esponevano che, in data 19-10-2020, abbondanti quantità d'acqua erano percolate all'interno dell'unità immobiliare da quella soprastante di proprietà della convenuta ove erano in corso interventi di ristrutturazione e che le infiltrazioni avevano provocato l'ammaloramento dell'immobile ed il danneggiamento delle suppellettili che lo arredavano.
Essendo rimaste senza esito le richieste stragiudiziali di risarcimento dei danni rivolte da Parte_1
e da a , nel corso del 2020 gli odierni attori avevano promosso
[...] Parte_2 _1 innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il procedimento ex art. 696 c.p.c. rubricato al n. 1786/20 R.G., finalizzato ad accertare sussistenza, consistenza ed imputabilità dei danni lamentati. pagina 4 di 13 L'elaborato tecnico depositato dal c.t.u. all'esito della procedura aveva effettivamente riscontrato la presenza delle problematiche infiltrative denunciate da parte attrice e aveva formulato due distinte valutazioni dei danni conseguenti, fondate su altrettanti criteri di calcolo tra loro alternativi: la prima basata sui costi di ripristino dell'immobile, pari a euro 5.250,00 oltre I.V.A., e degli arredi ammalorati, quantificati in euro 8.650,00 oltre I.V.A., per complessivi euro 13.900,00 oltre I.V.A.; la seconda (fermo restando il costo di euro 5.250,00 oltre I.V.A. per il ripristino dell'immobile) basata sul valore di mercato dei beni mobili nello stato in cui essi versavano al momento dell'evento dannoso, determinato tra un minimo di complessivi euro 10.350,00 ed un massimo di euro 11.050,00 oltre I.V.A.
Essi concludevano, dunque, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni _1 cagionati dalle infiltrazioni provenienti dall'appartamento di proprietà della stessa, nonché la sua condanna al relativo risarcimento, quantificato in complessivi euro 76.703,95, di cui euro 36.703,95 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali (comprensivi dei costi di ripristino dell'immobile, dei costi di restauro degli arredi, degli oneri condominiali relativi al periodo gennaio 2020 – maggio 2021 e delle utenze domestiche e dei costi inerenti alla procedura ex art. 696 c.p.c.) ed euro 40.000,00 a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali sofferti dall'attrice a causa dell'impossibilità di abitare Parte_2 nell'unità immobiliare determinata dall'evento dannoso.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 19-11-2021, negando la propria _1 responsabilità per i danni lamentati da parte attrice. A propria difesa, deduceva, da un lato, il difetto del rapporto di custodia con la cosa presupposto dall'art. 2051 c.c. in quanto, al momento del sinistro, l'appartamento era oggetto di lavori di ristrutturazione ultimati soltanto nel mese di luglio 2021 e non era dunque occupato dalla convenuta;
dall'altro lato, evidenziava l'incertezza circa la causa del fenomeno infiltrativo, rimasta ignota anche all'esito della procedura di accertamento tecnico preventivo intrapresa dagli attori. Rispetto a tale profilo, la convenuta esponeva che nel cantiere avevano operato varie imprese, sotto la supervisione dell'arch. incaricata della direzione dei lavori, la ON quale doveva perciò ritenersi l'unico soggetto in grado di determinare l'origine e la responsabilità dell'evento lesivo.
In ogni caso, denunciava l'infondatezza delle domande attoree, in particolare con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri condominiali e delle utenze domestiche, il cui pagamento sarebbe stato comunque dovuto a prescindere dal verificarsi dell'evento dannoso, nonché con riguardo alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalla , la quale, al momento del sinistro, Pt_2 si trovava in Cile, Paese di cui è originaria e dove trascorre abitualmente i mesi invernali. La convenuta contestava, altresì, l'abnormità degli importi pretesi dagli attori rispetto alla quantificazione operata dal c.t.u.
concludeva, pertanto, domandando in via preliminare l'autorizzazione alla MA in _1 causa della direttrice dei lavori, arch. con differimento dell'udienza di prima ON comparizione delle parti per consentirne la citazione in giudizio e, nel merito, instava per il rigetto delle domande attoree, ovvero, nell'ipotesi subordinata di loro accoglimento, per la condanna della RZ MA a manlevare e tenere indenne la convenuta nei confronti degli attori.
Con decreto del 20-11-2021 il Giudice autorizzava la MA in causa dell'arch. e, ON contestualmente, fissava nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 06-04-2022.
L'arch. si costituiva con comparsa depositata il 18-02-2022, ove rilevava di non avere preso CP_2 parte né al procedimento per accertamento tecnico preventivo, né alla successiva procedura di negoziazione assistita, motivo per il quale la MA in manleva doveva ritenersi improcedibile, non essendo stata rispettata la prescrizione dell'art. 3 del D.L. 12-09-2014, n. 132.
Nel merito, rilevava l'indeterminatezza circa le cause che avevano provocato le infiltrazioni lamentate dalla parte attrice, atteso che neppure tramite l'accertamento tecnico preventivo era stato possibile pagina 5 di 13 acquisire elementi certi circa l'origine del sinistro;
per altro verso, affermava l'esclusiva responsabilità della nella causazione dei danni per cui è causa ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di _1 proprietaria e custode dell'immobile dal quale essi erano originati. Per contro, eccepiva il proprio difetto di responsabilità al riguardo, affermando che nulla poteva esserle imputato in quanto il direttore dei lavori risponde esclusivamente in caso di provata condotta negligente o colpevole, non per responsabilità oggettiva, mentre nell'atto di MA in causa la aveva omesso qualsiasi _1 riferimento a possibili azioni od omissioni colpose dell'arch. la cui condotta non era stata CP_2 oggetto di alcuna contestazione circostanziata, avendo la convenuta formulato soltanto generici riferimenti alla responsabilità della professionista basandosi esclusivamente sul ruolo di direzione dei lavori ricoperto dalla stessa in seno al cantiere.
La RZ MA deduceva, comunque, di essere assicurata per la responsabilità professionale con la compagnia , con sede della in Italia in Milano, Controparte_3 Organizzazione_5 cap. 20123, via Della Posta n. 7 (polizza n. PI-59740120M0 stipulata l'01- Controparte_7
10-2020): concludeva, pertanto, domandando in via preliminare che la domanda azionata nei suoi confronti dalla convenuta fosse dichiarata improcedibile per il mancato esperimento della negoziazione assistita e di essere autorizzata alla MA in garanzia della compagnia assicurativa, con conseguente differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti, onde consentirne la citazione in giudizio.
Nel merito, chiedeva principalmente il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dagli attori e dalla convenuta e, in subordine, di essere tenuta indenne da in caso di loro Controparte_3 accoglimento anche soltanto parziale.
Accolta la domanda di MA in garanzia svolta dall'arch. e differita al 06-07-2022 ON l'udienza di prima comparizione delle parti, , ritualmente citata, si costituiva Controparte_3 in giudizio eccependo in via preliminare l'inoperatività della polizza assicurativa azionata dall'arch.
La compagnia assicurativa evidenziava, infatti, che in base alla ricostruzione dei fatti CP_2 offerta dalle parti, al momento della stipula del contratto il fatto storico dell'evento dannoso era già noto alla professionista, il che comportava l'esclusione della garanzia a mente dell'art.
4.3 delle
Condizioni Generali di Assicurazione, secondo il quale la polizza non avrebbe coperto le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti, circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza medesima, note all'assicurato o delle quali egli poteva avere conoscenza ed atte a generare una successiva richiesta di risarcimento.
Inoltre, secondo la compagnia assicurativa, l'arch. benché pienamente consapevole CP_2 dell'evento dannoso verificatosi nell'appartamento della , al momento successivo della stipula _1 della polizza assicurativa aveva scientemente sottaciuto il fatto alla compagnia, con ciò violando l'impegno a carico dell'assicurato previsto dall'art. 1.1, sezione “D”, delle Condizioni Generali di Assicurazione relativo agli obblighi informativi gravanti sull'assicurato.
Nel merito, si associava alle difese svolte dall'arch. in punto Controparte_3 CP_2 assenza di infondatezza nell'an e nel quantum delle pretese attoree e concludeva domandando accertarsi, in via preliminare, la non operatività della polizza e, in via principale, il rigetto della domanda di manleva svolta dalla direttrice dei lavori, previo rigetto delle richieste formulate nei confronti di quest'ultima, stante l'assenza di responsabilità per i danni lamentati. In subordine, nell'eventualità di accoglimento della domanda di manleva, la compagnia RZ MA chiedeva contenere la condanna entro i limiti delle condizioni di polizza.
Alla prima udienza il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c. alle parti, le quali depositavano le rispettive memorie.
Esaurita l'istruzione della causa con l'assunzione dei mezzi di prova orale unicamente tramite interrogatorio formale dell'attrice , svoltosi nel corso dell'udienza del 21-03-2023, il Parte_2
pagina 6 di 13 Giudice rinviava al 29-11-2023 per la celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, al termine della quale tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
*** *** ***
L'origine delle infiltrazioni oggetto del presente giudizio si evince dall'esame delle risultanze dell'elaborato peritale depositato all'esito dell'a.t.p. n. 1786/20 R.G., le cui conclusioni questo Giudice fa proprie, essendo l'iter motivazionale seguito dal c.t.u. sorretto da argomentazioni tecniche precise e profusamente documentate, oltre che puntualmente motivate, coerenti ed immuni da vizi logici.
Il c.t.u., in sede di udienza di giuramento, aveva rappresentato che “[…] non sarebbe stato possibile risalire al punto esatto della perdita d'acqua, ed alle cause e responsabilità inerenti, con qualsiasi tipo di indagine si fosse deciso di procedere […]” (cfr. pagina 14 dell'elaborato tecnico). In realtà, le indagini compiute avevano poi consentito di individuare, pressoché con certezza, che la perdita d'acqua era proveniente dall'impianto di riscaldamento e, segnatamente, dalle condutture appartenenti in via esclusiva alla convenuta.
La breve relazione predisposta il 21-01-2020 da impresa incaricata della manutenzione CP_8 dell'impianto termico condominiale intervenuta in seguito alla segnalazione delle infiltrazioni, aveva infatti evidenziato:
che la perdita d'acqua era stata riscontrata esclusivamente all'interno dell'appartamento al primo piano, di proprietà di;
_1
che essa proveniva “[…] da raccordo a stringere di collegamento valvola termostatica a tubazione di un calorifero […]”;
che essa “[…] non aveva riguardato in alcun modo parti comuni dell'impianto (tubazioni di colonne montanti del Condominio), ma che era provenuta esclusivamente dall'appartamento della SI.ra […]” (si veda l'allegato n. 12 della c.t.u., di cui al documento n. 19 bis 1a parte del _1 fascicolo attoreo).
Il documento in esame non lascia margini di dubbio quanto al fatto che il liquido penetrato nell'appartamento degli attori il 19-01-2020 fosse proveniente dall'impianto termico della . Il _1 che consente di ravvisare, con grado di verosimiglianza prossimo alla certezza, la sussistenza del nesso eziologico tra i due eventi, tenuto conto anche della contiguità cronologica degli stessi, del dato che nessuna delle parti ha paventato possibili cause alternative dell'allagamento e che neppure la ha _1 negato la circostanza.
Giova rammentare che, in materia di danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento dannoso. La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa - insita nell'ottica qui prospettata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia, piuttosto che di colpa nella custodia, e di presunzione di responsabilità, piuttosto che di colpa presunta - fa sì che la responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. non esiga, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, perché il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi, in quanto la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nella condizione di doverne sopportare gli incommoda e di doverne controllare i rischi (cfr., in ordine alla ratio della responsabilità da cose in custodia ed ai criteri di individuazione del soggetto tenuto a rispondere dei danni da esse causati, Cass. civ. n. 4279/2008 e Cass. civ. n. 10860/12). Infatti, qualora sia comprovata la sussistenza di un rapporto di causalità tra cosa ed evento lesivo, la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. è esclusa solamente dal caso fortuito - oltre che dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato - che incide sul nesso causale e non attiene all'elemento pagina 7 di 13 psicologico dell'illecito, essendo costituito da un fattore riconducibile ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Dal punto di vista dell'onere della prova, al danneggiato compete dunque solamente la dimostrazione della sussistenza del suddetto nesso eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre spetterà al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale. In altre parole, il custode, al fine di evitare di rispondere dei danni subiti dal danneggiato, è tenuto, più che a comprovare genericamente di essere stato diligente e di avere adottato cautele dirette a prevenire ed evitare danni, a dimostrare rigorosamente, fino, cioè, a superare la presunzione juris tantum su di lui gravante, che l'evento lesivo si è verificato per un fatto estraneo alla cosa o causalmente riconducibile alla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato ed, in ogni caso, tale da precludergli qualsivoglia intervento volto a rimuovere il pericolo. Di tutti questi elementi, poi, il custode è tenuto a fornire la prova positiva, che costituisce, appunto, un quid pluris rispetto alla mera dimostrazione di essersi comportato diligentemente, essendo chiamato, giova ribadirlo ancora una volta, a dimostrare la riconducibilità dell'evento dannoso ad un fatto esterno alla sua sfera, anche potenziale, di intervento, giungendo a provarne il suo verificarsi fenomenico, la sua assoluta imprevedibilità ed inevitabilità e la sua precipua attitudine a rendere impossibile una rimozione del pericolo da esso costituito.
Calati i predetti principi generali nella fattispecie concreta in esame, non è revocabile in dubbio la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo a per i danni per cui è causa, _1 poiché, anche grazie agli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p., gli attori offrivano la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia (ovvero l'appartamento della convenuta) e l'evento lesivo (cioè le infiltrazioni), mentre la convenuta non forniva dimostrazione alcuna dell'esistenza del caso fortuito nei termini poc'anzi ricordati, essendosi limitata a negare la propria responsabilità in relazione ai fatti per cui è causa e ad imputarli a fatto e colpa esclusivi della direttrice dei lavori, arch. ON quale soggetto incaricato dell'alta sorveglianza sulle imprese appaltatrici incaricate dei lavori di ristrutturazione in corso nell'appartamento di al momento del sinistro (imprese, si _1 rammenta, non parti nel presente giudizio).
Vero è che, pur essendo stata acclarata l'origine della perdita d'acqua nell'appartamento di proprietà di parte convenuta, nel corso dell'a.t.p. non è emerso quale fosse stata la causa di detta perdita e se la stessa potesse eventualmente ricondursi a condotte negligenti imputabili alle maestranze impegnate negli interventi di ristrutturazione.
Tuttavia, ciò non vale comunque ad escludere la responsabilità da cose in custodia della , atteso _1 che “[…] tale norma 'non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode' (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 64428501), essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente - ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazioni d'acqua l'accertamento che le stesse originino da appartamento soprastante
a quello del soggetto danneggiato, rimanendo, invece, irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, 'essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. - che risulta già perfezionato, ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito' (vedi Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 376, Rv. 579857-01) […]” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 31-01-2018, n. 2332) e che
“[…] nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento […]” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 02-02-
2006, 2284).
pagina 8 di 13 L'impossibilità di determinare concretamente tale svolgimento introduce, inoltre, il tema dell'interferenza tra la responsabilità del proprietario per i danni da cose in custodia, la responsabilità dell'appaltatore e quella della direzione lavori.
È incontroverso, infatti, che al momento del verificarsi degli episodi infiltrativi l'appartamento di proprietà della convenuta fosse oggetto di interventi di ristrutturazione commissionati a imprese _1 terze estranee al presente procedimento. Orbene, è stato anche recentemente ribadito che “[…] in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori) […]” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 17-03-2021, n. 7553).
Meritano di essere citati, ad ulteriore chiarimento, i principi di diritto efficacemente espressi dalla seguente pronuncia della Suprema Corte: “[…] In caso di danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dalla attività dell'appaltatore e
i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi la concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche
e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore) […]” (Cass. Civ., Sez. III, 28-09-2018, n. 23442).
Dirimenti sono, infine, alcune considerazioni svolte dalla Cassazione nella parte motiva della sentenza appena citata: “[…] Le vicende che riguardano l'utilizzazione della cosa, ed anche l'affidamento ad un appaltatore dell'attività di manutenzione e/o di esecuzione di opere di modifica sulla stessa, rientrano sempre (come è ovvio) nell'esercizio dei poteri del custode su di essa, e quindi ne possono escludere la responsabilità esclusivamente laddove ricorrano le rigorose condizioni richieste dall'art. 2051 c.c., e cioè sia provato il caso fortuito.
Naturalmente ciò non significa che il committente non potrà mai essere esonerato dalla responsabilità per i danni arrecati a terzi dalla cosa in seguito alle modifiche da questa apportate dall'attività svolta dall'appaltatore, ma esclusivamente che sarà lui a dover dimostrare che l'attività dell'appaltatore sia di fatto qualificabile come caso fortuito (in particolare sia riconducibile al fatto del terzo rientrante nel fortuito, cioè non prevedibile e/o non evitabile), senza potersi limitare ad allegare genericamente che la cosa era stata a quello affidata per l'esecuzione dell'appalto. Va ribadito che qui non si ha riguardo ai danni causati dall'attività dell'appaltatore, ma solo a quelli derivanti direttamente dalla cosa, e cioè dall'immobile, eventualmente come modificato dall'appaltatore a seguito dell'esecuzione dei lavori ad esso affidati.
In siffatta ipotesi, il committente, per essere esonerato dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., dovrà fornire la prova liberatoria richiesta dalla suddetta norma, e cioè quella del caso fortuito. Tale prova potrà consistere anche nella dimostrazione che il danno è causalmente riconducibile esclusivamente al fatto dell'appaltatore, il quale abbia eseguito i lavori ad esso affidati in modo non pagina 9 di 13 conforme al contratto ed alle norme, anche tecniche, disciplinanti la sua esecuzione, ma sarà comunque il committente a dover dimostrare che la condotta difforme dalle regole di diligenza nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto posta in essere dall'appaltatore non era ragionevolmente prevedibile ed evitabile (nonostante le adeguate misure di cautela e sicurezza in proposito poste in essere dal committente stesso, anche con riguardo alla scelta dell'appaltatore, all'imposizione allo stesso dell'adozione di condotte di cautela per i terzi, ed al controllo sulla attività da esso svolta, nei limiti di quanto è ragionevolmente esigibile), al punto che ad essa possa attribuirsi efficienza causale esclusiva nella verificazione dell'evento dannoso il tutto in coerenza con i principi di recente ribaditi da questa stessa Corte in tema di responsabilità da cose in custodia e in particolare di caso fortuito costituito dalla condotta di terzi e/o dello stesso danneggiato […]”.
Nel caso di specie, deve darsi conto della completa assenza di prova circa la possibile responsabilità nella determinazione della perdita d'acqua in capo alle imprese appaltatrici, sul cui operato, anzi, la non ha neppure mosso contestazioni specifiche e circostanziate in corso di causa. Ciò consente _1 di stabilire uno stretto collegamento tra l'evento dannoso e la cosa oggetto dei lavori appaltati, pur se ipoteticamente modificata dalle imprese appaltatrici, e la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta nei confronti degli attori, avendo questi dimostrato, anche in base agli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede di a.t.p., la relazione tra la convenuta e la cosa in custodia nonché il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso. Restava a carico della offrire la prova contraria alla _1 presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Non avendo la convenuta offerto tale prova contraria, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “[…] nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento […]” (Cass. n. 2284/2006 cit.). Ed infatti “[…] l'individuazione precisa del terzo non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, nel caso in cui sia, comunque, certo
l'effettivo ruolo del terzo stesso nella produzione dell'evento. Qualora, invece, persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito
[…]” (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 10-10-2008, n. 25029).
In definitiva, la domanda risarcitoria avanzata da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della convenuta appare fondata e meritevole di accoglimento. _1
Diversamente è a dirsi per quel che concerne la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della direttrice dei lavori da lei MA in causa, atteso che, difettando la prova della responsabilità delle imprese appaltatrici nella determinazione del sinistro per le ragioni sopra esposte, neppure può affermarsi quella del direttore dei lavori per culpa in vigilando. Osservato che “[…] l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati […]” (Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 27-01-2012, n. 1218), va da sé che l'accertata insussistenza di responsabilità per danni dell'esecutore materiale delle opere, ovvero la mancanza di prove circa il fondamento di tale responsabilità, precludono qualsiasi addebito di responsabilità in capo al direttore dei lavori.
pagina 10 di 13 Ciò posto in punto an anche rispetto all'indimostrata responsabilità della RZ MA, acclarata la responsabilità della convenuta, rigettata la sua domanda di manleva (rigetto che comporta l'assorbimento della domanda svolta dalla RZ MA nei confronti della compagnia di assicurazione da essa a propria volta MA in causa), non resta che occuparsi del quantum debeatur.
Come anticipato al principio della parte motiva, questo Giudice ritiene di dover accogliere la stima dei danni patrimoniali operata dal c.t.u., arch. nonché dal perito ausiliario per i beni mobili, per i Per_1 motivi già esposti. Invero, nel presente giudizio di merito gli attori affermavano e documentavano di avere effettuato esborsi per il ripristino dell'immobile ammalorato e delle suppellettili danneggiate sensibilmente più elevati rispetto ai costi all'uopo stimati dal c.t.u. nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Tuttavia, si ritiene di non poter accogliere la pretesa ai maggiori importi vantata dal e dalla Pt_1
. Infatti, mentre il criterio di rilevazione utilizzato dal c.t.u. si fonda sui valori medi di mercato Pt_2 oggettivamente osservabili, non vi è prova che gli attori si siano attenuti al medesimo criterio;
gli stessi si limitavano, infatti, ad offrire in comunicazione le fatture relative alle operazioni di ripristino unitamente ai rispettivi giustificativi di spesa, senza documentare di avere reperito più preventivi sul mercato con i quali comprovare l'attestarsi dei costi di mercato su valori stabilmente superiori a quelli indicati dal c.t.u., così da confutarne efficacemente le conclusioni e da costituire prova circa la congruità tra i costi sostenuti e l' entità del danno lamentato, nonché circa l'impossibilità di effettuare i lavori di rispristino a condizioni meno onerose, così da non rendere immotivatamente gravoso al danneggiante il doveroso risarcimento.
Per tali ragioni, rinviando all'elaborato tecnico per il dettaglio delle singole voci di danno patrimoniale risarcibili, l'importo complessivamente dovuto da a e a _1 Parte_1 [...]
a titolo di ristoro dei costi si ripristino dell'immobile di loro proprietà e dei beni mobili che lo Pt_2 arredavano, ammalorati a causa delle infiltrazioni verificatesi il 19-01-2020, è pari a euro 13.900,00 oltre I.V.A., importo da maggiorare con rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla data di deposito della c.t.u.
Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avente ad oggetto il rimborso degli oneri condominiali e delle utenze relativi al periodo gennaio 2020 – maggio 2021, non trattandosi di costi ulteriori sostenuti per la necessità di reperire una soluzione abitativa alternativa a causa dell'inagibilità temporanea dell'appartamento causata dall'allagamento, bensì di esborsi che gli attori avrebbero dovuto comunque sostenere nella loro qualità di proprietari dell'unità immobiliare danneggiata ed ubicata all'interno del . Organizzazione_6
Parimenti da rigettare è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dall'attrice
, motivata con la perduta possibilità di godimento dell'unità immobiliare in seguito Parte_2 dell'evento dannoso.
Nel corso dell'interrogatorio formale reso all'udienza del 21-03-2023, la confermava di avere Pt_2 soggiornato in Cile, suo Paese d'origine, dal novembre 2019 sino alla primavera 2020, come è sua abitudine fare ogni anno, secondo quanto dalla stessa affermato. L'allontanamento dalla residenza di Castellanza può dunque con certezza dirsi riconducibile, almeno con riferimento agli intervalli inverno 2019/primavera 2020 ed inverno 2020/primavera 2021, ad una precisa volontà dell'attrice stessa, di talché l'affermata perdita di godimento dell'unità immobiliare nei periodi considerati non è neppure ipotizzabile.
Per converso, fermo restando che non sono note le date esatte di espatrio e di rientro in Italia della nel lasso di tempo considerato, non avendo l'attrice allegato alcunché al riguardo, pare Pt_2 assodato, alla luce delle contrapposte difese, che l'attrice stessa non avesse fatto rientro in Italia fino al mese di giugno 2021, adducendo quale motivazione l'impossibilità di soggiornare nell'appartamento,
pagina 11 di 13 in un primo momento a causa dell'ammaloramento di immobile ed arredi e, in un secondo momento, a causa dei lavori di ripristino in corso. In realtà, non vi è prova dell'effettiva ragione sottesa alla perdurante lontananza dell'attrice dalla propria residenza. A tale riguardo, non può inoltre essere trascurata la concomitanza tra i fatti per cui è causa ed il dilagare della pandemia da Covid-19. Se è vero quanto allegato da parte attrice, vale a dire che la normativa emergenziale limitativa degli spostamenti allora in vigore consentiva comunque di fare rientro in ogni tempo presso la propria residenza, è più che verosimile che il contesto generale avesse sconsigliato spostamenti non strettamente necessari, soprattutto avendo la disponibilità di un alloggio alternativo stabile, come assodato nel caso della . Pt_2
Riepilogando, la convenuta deve essere condannata al risarcimento in favore degli attori _1 in misura di euro 13.900,00, oltre rivalutazione ed interessi a far tempo dal deposito della c.t.u. nel procedimento per a.t.p.; per converso, la domanda di manleva formulata dalla stessa nei _1 confronti della RZ MA, arch. è da rigettare, con conseguente assorbimento ON dell'ulteriore MA in garanzia svolta da quest'ultima nei confronti di Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto della complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta, ricordato che anche in materia di regolamentazione delle spese di lite trova applicazione il principio di causalità, per il quale, in caso di rigetto della domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo saranno poste a carico di chi, rimasto soccombente, ha provocato e giustificato la MA in garanzia (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 23-01-2023, n. 1909. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza 14-01-2021, n. 511 e Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 17-09-2019, n. 23123). In applicazione di detto principio, la convenuta deve dunque essere condannata a rifondere le spese di _1 lite, oltre che agli attori ed all'arch. anche alla compagnia assicurativa MA in causa da CP_2 quest'ultima.
Le spese relative al procedimento per a.t.p. n. 1786/20 R.G., ivi comprese quelle inerenti ai compensi per l'attività prestata in quel giudizio dai difensori di parte attrice e dal suo c.t.p., arch. Persona_2 queste ultime debitamente documentate dalle fatture allegate agli atti di causa ed espressamente richieste da e da , sono parimenti riconoscibili in ragione del Parte_1 Parte_2 consolidato orientamento giurisprudenziale che impone di liquidarle quali spese di lite all'esito del giudizio di merito (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 19-07-2023, n. 21085) e vengono anch'esse poste definitivamente a carico della convenuta, stante la sua conclamata soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: condanna la convenuta a pagare agli attori il complessivo importo di euro 13.900,00 oltre _1
I.V.A., oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese del presente giudizio, liquidate in _1 euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del procedimento per a.t.p. n. 1786/20 R.G., già liquidate con separato decreto;
condanna la convenuta a rifondere agli attori le ulteriori spese relative al procedimento di a.t.p., che liquida in euro 2.225,00 oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni per compensi professionali dei difensori e in euro 1.268,80, compresi oneri e accessori di legge, per l'attività giudiziale del consulente tecnico di parte;
pagina 12 di 13 rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti dell'arch. e, _1 ON per l'effetto, condanna la convenuta a rifondere alla RZ MA le spese di lite, liquidate in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A.; condanna la convenuta a rifondere a le spese di lite, liquidate _1 Controparte_3 in euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A.
Busto Arsizio, 20-03-2024.
Il Giudice
Dott. Francesco Paganini
Dott. Francesco
Paganini
pagina 13 di 13