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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/09/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 289/2025 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marta Francesca D'Angelo;
Appellante
anche quale mandatario della CP_1 Controparte_2
[...] [...]
[...]
Controparte_3
[...]
Appellati contumaci
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.5.2025 l'appellante, in epigrafe generalizzato, ha proposto appello avverso la sentenza n. 561/2025 emessa dal Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendone la riforma per i motivi specificati nell'atto di appello. Con decreto del 7.5.2025 è stata disposta la trattazione scritta del processo secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., assegnando ai difensori termine per il deposito telematico di note scritte.
Con decreto presidenziale del 24.6.2025, comunicato alla difesa dell'appellante con biglietto di cancelleria nella medesima data, è stato disposto il rinvio d'ufficio all'udienza del 23.9.2025, con espresso avviso che il mancato deposito di note avrebbe comportato l'effetto previsto dal comma
4 dell'art. 127 ter c.p.c.
La difesa dell'appellante non ha provveduto al deposito telematico di note e non vi è prova della notifica dell'impugnazione alle parti appellate, non costituite in giudizio.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. 6159/2018, Cass.
20613/2013, Cass. SS.UU. 20604/2008).
In difetto di prova dell'instaurazione del contraddittorio l'appello va pertanto dichiarato improcedibile, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato (cfr Cass.,
2005/2015: “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi
l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato”). Nulla va disposto per le spese;
deve darsi atto che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un.
20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando: dichiara improcedibile l'appello.
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all' esito dell'udienza del 23 settembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Elvira Maltese