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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/05/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO MARCO Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. DI BENEDETTO MARCO
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SAM ALDO elettivamente domiciliato in PIAZZETTA DEI DOMENICANI, 9/A 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. SAM ALDO
BERTOLO C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
CAMBIERI CLAUDIO e dall'avv. DE PALMA FURIO elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Pt_1 in giudizio e Controparte_1 [...] al fine di sentirli condannare al risarcimento Controparte_3 dei danni patiti in conseguenza dell'illecito lamentato.
Ha dedotto, in fatto, di avere stipulato, in data 28.12.2018, con
[...] contratto assicurativo per il tramite di Controparte_4 [...] e che i rappporti nella fase esecutiva del Controparte_3 contratto erano stati mantenuti attivi con la subagenzia CP_1
[...]
Ha dedotto che quest'ultima non si sarebbe attivata tempestivamente nell'informare delle scadenze nel pagamento delle annualità pattuite nonché nel versamento del premio in favore della compagnia pagina 1 di 9 assicuratrice, con ciò provocando la risoluzione del contratto e la mancata copertura assicurativa al momento del verificarsi del rischio originariamente pattuito.
Ha pertanto ritenuti sussistenti in capo alle agenzie convenute i profili di responsabilità civile derivanti dall'inadempimento contrattuale, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Si è costituita in giudizio Esse e contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto in ragione dela comportamento diligente dalla stessa tenuto e dell'inesistenza di un comportamento causalmente produttivo del pregiudizio lamentato.
Si è costituita in giudizio evidenziando Controparte_3 la condotta colposa di parte assicurata.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c. in data 9 Maggio 2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
Occorre preliminarmente rammentare che il rapporto che lega l'odierno attore a e, per il suo Controparte_5 tramite, anche a è sussumibile nella Controparte_6 figura tipica del mandato di agenzia assicurativa, in forza del quale l'agente di assicurazione agisce come adiectus solutionis causa dell'impresa assicuratrice, e non già come rappresentante di essa (C. 1322/1999), con conseguente obbligo, in capo al primo, di compiere l'atto o gli atti giuridici previsti dal mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nel caso di specie, invero, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che parte attrice, per il tramite del suo rappresentante legale ha intrattenuto rapporti con Controparte_4
tramite l'agente/procuratore speciale di zona
[...] [...]
stipulando diverse polizze assicurative e, in Controparte_6 particolare, per il caso che ci interessa, la polizza Vita Keyman.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'azione promossa, nel presente giudizio dalla società attrice avverso le società sopra indicate è da qualificare come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
pagina 2 di 9 Sul piano della ripartizione degli oneri probatori occorre altresì rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art 1218 c.c. deve provare il titolo su cui il credito è fondato e allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
In applicazione del suddetto principio, a carico del creditore istante è, pertanto, richiesta l'allegazione specifica dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento da cui parte creditrice intende far discendere la propria pretesa risarcitoria.
Tale onere di allegazione, infatti, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C. 10527/2011), al fine di garantire, da un lato, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, e, dall'altro lato, l'operatività del principio di non contestazione, tramite la precisa circoscrizione, fin dalle prime battute processuali, della materia controversa.
Ciò posto in punto di onere di allegazione di un inadempimento qualificato, i.e. specificamente delineato, parte attrice, nel suo atto introduttivo, prospetta in maniera chiara e specifica i suddetti profili di responsabilità a carico di Controparte_1
- mancata preventiva informazione in merito ai termini di pagamento delle varie annualità del premio
- mancata tempestiva condotta volta alla riattivazione della polizza in conseguenza del pagamento intervenuto
Orbene, per quel che concerne il primo profilo inadempitivo prospettato, occorre innanzitutto evidenziare che," E' pacifico che gli obblighi di correttezza e buona fede, che permeano la vita del contratto (ai sensi degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c.), impongono a ciascuna parte di "agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (Cass., S.U. n. 28056/2008; conformi Cass. n. 23273/2006, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 1618/2009 e Cass. n. 22819/2010). Tali obblighi, valutati alla luce della diligenza generica o qualificata richiesta al debitore (ai sensi -rispettivamente- del 10e del 2° co. dell'art. 1176 c.c.),
pagina 3 di 9 comportano anche la necessità che ciascun contraente svolga un'attività di informazione e di "protezione" nei confronti della controparte che valga a non esporla a rischi o conseguenze pregiudizievoli di cui la stessa non possa avere contezza e che rientrano, viceversa, nella conoscenza o -comunque- nella sfera di conoscibilità dell'altra parte;
in tal modo realizzandosi la finalità
- dichiarata dalla Relazione ministeriale al codice civile- di richiamare "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore". In tale prospettiva, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, "in materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175,1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 61176, secondo comma, cod. civ." (Cass. n. 8412/2015).
Tali consolidati principi, tuttavia, devono necessariamente coordinarsi con il principio di solidarietà sociale, consacrato nell'art 2 Cost e a cui deve orientarsi il dovere di collaborazione e diligenza di entrambe le parti contrattuali, di talché la valutazione di un eventuale inadempimento degli stessi impone una disamina sul piano concreto, orientata, cioè, ad una valutazione delle condotte tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio (C. 2553/2007).
Orbene, nel caso di specie, la valutazione delle condotte di entrambe le parti contraenti non consente di ritenere sussistente un inadempimento, da intendersi nel senso sopra indicato, ascrivibile alla società convenuta.
É da ritenersi, invero, documentalmente provato che la società convenuta si sia a più riprese attivata nel sollecitare i pagamenti prossimi alla scadenza e nel fornire ulteriori informazioni sulle modalità e le tempistiche correlate (cfr doc. 2 e 3 fasc. parte convenuta).
Tale condotta, lungi dal costituire una mera formalità, ha trovato ulteriore riscontro nelle corrispondenze successivamente avvenute con la compagnia assicuratrice, essendo altresì comprovata la condotta attiva di nella richiesta di riattivare la polizza Controparte_1 pure a fronte del mancato pagamento nei termini della seconda annualità (cfr. doc. 4 e 5). Infine è stata fornita prova documentale dell'ulteriore condotta volta a sollecitare anche la terza annualità del premio (doc. 6).
Tutti questi elementi di prova rendono evidente la sussistenza di un comportamento della sub agenzia assicuratrice conforme ai principi di pagina 4 di 9 buon fede e diligenza nell'adempimento delle obbligazioni pattuite che, sulla scorta dei principi sopra enunciati, avrebbe imposto, dall'altro lato, un comportamento parimente diligente ad opera dello stesso assicurato.
Ed invero, nell'ambito della sopra riferita ottica di valorizzare il comportamento complessivo di entrambe le parti contraenti al fine di valutare l'esistenza in concreto di un inadempimento in capo ad una delle parti contraenti , si evidenzia che, a fronte del suddetto comportamento, parte assicurata, di contro, non ha orientato la propria condotta ai precetti generali sopra richiamati nell'ambito di una prospettiva collaborativa sicuramente esigibile.
Ciò appare evidente alla luce di una pluralità di elementi di prova (diretti e indiretti) emersi dalla documentazione in atti.
In primo luogo, è emerso che ai solleciti ed avvisi sopra evidenziati non ha fatto seguito l'adempimento tempestivo delle proprie obbligazioni.
Costituisce infatti circostanza incontestata e documentalmente provata che il pagamento della seconda annualità sia arrivato in ritardo e che, pure a fronte della riattivazione della polizza, anche il pagamento della terza annualità non sia avvenuto nei termini e, anzi, addirittura, posteriormente al decesso dello stesso rappresentante legale della società, ossia posteriormente al verificarsi del rischio assicurativo.
Tale condotta non appare in alcun modo giustificabile e, anzi, colpevolmente ascrivibile allo stesso contraente a cui è stata comunque fornita copia delle condizioni generali del contratto, contenente le tempistiche richieste per il pagamento e le condizioni per l'operatività della polizza.
Ed invero costituisce circostanza documentalmente provata la specifica sottoscrizione, da parte dell'odierno attore, nella proposta di polizza (e quindi preventivamente alla stessa conclusione del contratto) della clausola con cui lo stesso ricorrente dichiara
“di aver ricevuto il fascicolo informativo contenente la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni generali di assicurazione e il regolamento della gestione interna separata e il progetto esemplificativo personalizzato”; inoltre risulta specificamente sottoscritta la clausola (peraltro redatta in grassetto ) con cui l'odierno attore dichiara altresì “di conoscere ad accettare integralmente i contenuti del predetto fascicolo informativo”.
Tali clausole appaiono idonee ad attestare l'assolvimento dei doveri informativi ad opera della compagnia assicuratrice a prescindere dai solleciti e dagli avvisi che parte contraente ha ricevuto – in aggiunta – proprio dalla sub agenzia convenuta.
Ed invero si rammenta che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, Il richiamo, in forza di espresso patto contrattuale, pagina 5 di 9 di una disciplina fissata in un distinto documento, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento e al fine della integrazione del rapporto negoziale per tutto ciò che non sia diversamente regolamentato, si traduce in una scelta idonea ad assegnare alle singole previsioni di quella disciplina la portata di clausole concordate (ex multis Cass. n. 3479/1997; Cass. n. 7403/2016; Cass. n. 9392/1992). Ed invero l'atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti, con il meccanismo della "relatio perfecta", e messo su un piano di parità rispetto all'atto direttamente compilato e sottoscritto (cfr. Cass. n. 9753 del 26 settembre 1990); ne consegue che il contratto così predisposto non può in alcun modo qualificarsi come contratto per adesione a condizioni predisposte da uno dei contraenti, perché tali non sono qualificabili le condizioni che siano frutto, ancorché con il sistema del rinvio, di una scelta concordata, senza che possa opporsi l'unilateralità della formazione del documento recepito, trattandosi di connotazione che viene meno quando le parti, di comune accordo, si approprino del suo contenuto (Cass. n. 9393/1992).
Sulla base di tali principi consolidati, la Suprema Corte ha ritenuto valide le clausole contrattuali laddove, nella polizza di assicurazione, sia inserita la dichiarazione dell'assicurato di aver preso visione delle condizioni generali espressamente richiamate (Cass. n. 3479/1997).
La considerazione che le clausole così predisposte siano da considerarsi concordate tra le parti, infatti, consente di farle rientrare nella “possibilità” che la parte contraente debole abbia avuto di conoscerle.
Alla luce di quanto testé dedotto deve ritenersi che, nel caso di specie, come ricavabile dalla documentazione in atti, abbia Pt_1 avuto la possibilità di conoscere tali clausole, atteso che, sono state oggetto di specifica approvazione per iscritto (tramite sottoscrizione) in calce alla polizza, e conseguentemente fosse pienamente a conoscenza dei termini di pagamento e delle conseguenze derivanti.
Ne consegue che si appalesa come insussistente il primo profilo inadempitivo lamentato.
L'accertata piena conoscenza delle condizioni contrattuali sottoscritte, unitamente al pieno assolvimento degli oneri informativi ad opera della sub agenzia assicuratrice, consentono altresì di ritenere insussistente anche il secondo illecito lamentato da parte attrice quanto meno sotto il profilo causale.
pagina 6 di 9 Sul punto occorre infatti rammentare che l'allegato inadempimento o non corretto adempimento della prestazione del mandatario sia suscettibile di configurare una responsabilità professionale giuridicamente rilevante è necessario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che vi sia non soltanto un non corretto adempimento della prestazione ma, altresì, la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso.
Nel caso di specie, non risultano integrati, sul piano dell'an, nella presente controversia, i suddetti elementi idonei a configurare la responsabilità contrattuale dell'odierno convenuto.
In particolare, sul piano della causalità, affinché sia configurabile una responsabilità della società convenuta occorre dimostrare che il lamentato pregiudizio, cristallizzato nel mancato riconoscimento dell'indennizzo e/o nella chance di ottenerlo, sia eziologicamente riconducibile all'operato colposo del professionista.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, il danno derivante dall'accertata condotta colposa deve ritenersi giuridicamente risarcibile ove si accerti che senza quella condotta negligente il risultato sarebbe stato conseguito.
Tale valutazione impone un giudizio prognostico a carattere probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, circa l'eventuale riconoscimento dell'indennizzo nel caso in cui la società convenuta avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile, ossia, nel caso di specie, avesse versato senza indugio il pagamento ricevuto in favore della compagnia assicuratrice.
Nel caso di specie, costituisce circostanza documentalmente provata che il pagamento della terza annualità di premio, necessaria per l'operatività della polizza, è stato effettuato, tramite versamento alla società convenuta, con colpevole ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto, ossia in data 23.09.2021, con la conseguenza che, a prescindere dal versamento dello stesso alla compagnia assicuratrice, il non corretto adempimento dell'obbligazione ad opera di parte attrice ha comunque comportato la risoluzione di diritto della polizza o comunque la non operatività della stessa al momento della verificazione dell'evento oggetto di copertura, i.e. il decesso di Persona_1
Tale contesto, nella ricostruzione cronologica sopra evidenziata, non appare smentito da parte attrice che, invero, non si preoccupa di pagina 7 di 9 allegare il benché minimo elemento che consenta, sul piano dell'attività assertiva, di individuare quali siano le ragioni per cui il pagamento tardivo, anche laddove tempestivamente inoltrato alla compagnia assicuratrice, avrebbe giustificato l'operatività della polizza, tanto più se si evidenzia che il pagamento della terza annualità è arrivato addirittura ben dopo il decesso dell'assicurato.
Da tale difetto assoluto di allegazione consegue, come è prevedibile, la totale assenza di elementi da cui poter desumere, sul piano eziologico e alla stregua di criteri probabilistici, che ove il convenuto avesse diligentemente prestato la propria attività professionale secondo le modalità prospettate dall'odierno attore (ossia notiziando i condomini e costituendosi in giudizio), quest'ultimo avrebbe conseguito il riconoscimento integrale delle proprie ragioni nell'ambito del giudizio incardinato dal lavoratore.
Né tantomeno parte attrice, per come era suo onere, in punto di allegazione degli specifici inadempimenti ascritti a parte convenuta, si lamenta dell'illegittimità delle motivazioni poste alla base del licenziamento, avendo contestato, sotto tale profilo, unicamente la mancata preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Tutte le carenze sopra evidenziate si traducono nella mancata specifica allegazione di elementi suscettibili di ritenere concreta la probabilità di un rigetto definitivo della domanda originariamente incardinata, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria formulata nel presente giudizio è del tutto carente del nesso di causalità tra le omissioni addebitate all'odierno convenuto (i.e. mancata costituzione in giudizio) e l'evento di danno, cristallizzato nel pregiudizio rappresentato dal riconoscimento, in via definitiva, delle ragioni addotte dalla lavoratrice, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, cui deve, di contro, necessariamente orientarsi l'accertamento sia del nesso di causalità materiale che del nesso di causalità giuridica.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Pt_1
- condanna parte attrice a rifondere a Controparte_1 le spese di lite che liquida in euro 14.000,00, oltre
[...] a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge pagina 8 di 9 - condanna parte attrice a rifondere a Controparte_3 le spese di lite che liquida in euro 14.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.c. ed ex art 281 sexies c.p.c. ult.
Co..
Pordenone, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 610/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO MARCO Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. DI BENEDETTO MARCO
ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. SAM ALDO elettivamente domiciliato in PIAZZETTA DEI DOMENICANI, 9/A 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. SAM ALDO
BERTOLO C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_3
CAMBIERI CLAUDIO e dall'avv. DE PALMA FURIO elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Pt_1 in giudizio e Controparte_1 [...] al fine di sentirli condannare al risarcimento Controparte_3 dei danni patiti in conseguenza dell'illecito lamentato.
Ha dedotto, in fatto, di avere stipulato, in data 28.12.2018, con
[...] contratto assicurativo per il tramite di Controparte_4 [...] e che i rappporti nella fase esecutiva del Controparte_3 contratto erano stati mantenuti attivi con la subagenzia CP_1
[...]
Ha dedotto che quest'ultima non si sarebbe attivata tempestivamente nell'informare delle scadenze nel pagamento delle annualità pattuite nonché nel versamento del premio in favore della compagnia pagina 1 di 9 assicuratrice, con ciò provocando la risoluzione del contratto e la mancata copertura assicurativa al momento del verificarsi del rischio originariamente pattuito.
Ha pertanto ritenuti sussistenti in capo alle agenzie convenute i profili di responsabilità civile derivanti dall'inadempimento contrattuale, con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria formulata.
Si è costituita in giudizio Esse e contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto in ragione dela comportamento diligente dalla stessa tenuto e dell'inesistenza di un comportamento causalmente produttivo del pregiudizio lamentato.
Si è costituita in giudizio evidenziando Controparte_3 la condotta colposa di parte assicurata.
La causa è stata trattenuta in decisione ex art 281 sexies c.p.c. in data 9 Maggio 2025, a seguito di deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
La domanda è infondata.
Occorre preliminarmente rammentare che il rapporto che lega l'odierno attore a e, per il suo Controparte_5 tramite, anche a è sussumibile nella Controparte_6 figura tipica del mandato di agenzia assicurativa, in forza del quale l'agente di assicurazione agisce come adiectus solutionis causa dell'impresa assicuratrice, e non già come rappresentante di essa (C. 1322/1999), con conseguente obbligo, in capo al primo, di compiere l'atto o gli atti giuridici previsti dal mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.
Nel caso di specie, invero, costituisce circostanza incontestata e documentalmente provata che parte attrice, per il tramite del suo rappresentante legale ha intrattenuto rapporti con Controparte_4
tramite l'agente/procuratore speciale di zona
[...] [...]
stipulando diverse polizze assicurative e, in Controparte_6 particolare, per il caso che ci interessa, la polizza Vita Keyman.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'azione promossa, nel presente giudizio dalla società attrice avverso le società sopra indicate è da qualificare come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
pagina 2 di 9 Sul piano della ripartizione degli oneri probatori occorre altresì rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art 1218 c.c. deve provare il titolo su cui il credito è fondato e allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
In applicazione del suddetto principio, a carico del creditore istante è, pertanto, richiesta l'allegazione specifica dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento da cui parte creditrice intende far discendere la propria pretesa risarcitoria.
Tale onere di allegazione, infatti, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C. 10527/2011), al fine di garantire, da un lato, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, e, dall'altro lato, l'operatività del principio di non contestazione, tramite la precisa circoscrizione, fin dalle prime battute processuali, della materia controversa.
Ciò posto in punto di onere di allegazione di un inadempimento qualificato, i.e. specificamente delineato, parte attrice, nel suo atto introduttivo, prospetta in maniera chiara e specifica i suddetti profili di responsabilità a carico di Controparte_1
- mancata preventiva informazione in merito ai termini di pagamento delle varie annualità del premio
- mancata tempestiva condotta volta alla riattivazione della polizza in conseguenza del pagamento intervenuto
Orbene, per quel che concerne il primo profilo inadempitivo prospettato, occorre innanzitutto evidenziare che," E' pacifico che gli obblighi di correttezza e buona fede, che permeano la vita del contratto (ai sensi degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c.), impongono a ciascuna parte di "agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (Cass., S.U. n. 28056/2008; conformi Cass. n. 23273/2006, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 1618/2009 e Cass. n. 22819/2010). Tali obblighi, valutati alla luce della diligenza generica o qualificata richiesta al debitore (ai sensi -rispettivamente- del 10e del 2° co. dell'art. 1176 c.c.),
pagina 3 di 9 comportano anche la necessità che ciascun contraente svolga un'attività di informazione e di "protezione" nei confronti della controparte che valga a non esporla a rischi o conseguenze pregiudizievoli di cui la stessa non possa avere contezza e che rientrano, viceversa, nella conoscenza o -comunque- nella sfera di conoscibilità dell'altra parte;
in tal modo realizzandosi la finalità
- dichiarata dalla Relazione ministeriale al codice civile- di richiamare "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore". In tale prospettiva, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, "in materia di contratto di assicurazione, l'assicuratore (come il proprio intermediario o promotore) ha il dovere primario - ai sensi degli artt. 1175,1337 e 1375 cod. civ. - di fornire al contraente una informazione esaustiva, chiara e completa sul contenuto del contratto, oltre quello di proporgli polizze assicurative realmente utili alle sue esigenze, integrando la violazione di tali doveri una condotta negligente ex art. 61176, secondo comma, cod. civ." (Cass. n. 8412/2015).
Tali consolidati principi, tuttavia, devono necessariamente coordinarsi con il principio di solidarietà sociale, consacrato nell'art 2 Cost e a cui deve orientarsi il dovere di collaborazione e diligenza di entrambe le parti contrattuali, di talché la valutazione di un eventuale inadempimento degli stessi impone una disamina sul piano concreto, orientata, cioè, ad una valutazione delle condotte tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio (C. 2553/2007).
Orbene, nel caso di specie, la valutazione delle condotte di entrambe le parti contraenti non consente di ritenere sussistente un inadempimento, da intendersi nel senso sopra indicato, ascrivibile alla società convenuta.
É da ritenersi, invero, documentalmente provato che la società convenuta si sia a più riprese attivata nel sollecitare i pagamenti prossimi alla scadenza e nel fornire ulteriori informazioni sulle modalità e le tempistiche correlate (cfr doc. 2 e 3 fasc. parte convenuta).
Tale condotta, lungi dal costituire una mera formalità, ha trovato ulteriore riscontro nelle corrispondenze successivamente avvenute con la compagnia assicuratrice, essendo altresì comprovata la condotta attiva di nella richiesta di riattivare la polizza Controparte_1 pure a fronte del mancato pagamento nei termini della seconda annualità (cfr. doc. 4 e 5). Infine è stata fornita prova documentale dell'ulteriore condotta volta a sollecitare anche la terza annualità del premio (doc. 6).
Tutti questi elementi di prova rendono evidente la sussistenza di un comportamento della sub agenzia assicuratrice conforme ai principi di pagina 4 di 9 buon fede e diligenza nell'adempimento delle obbligazioni pattuite che, sulla scorta dei principi sopra enunciati, avrebbe imposto, dall'altro lato, un comportamento parimente diligente ad opera dello stesso assicurato.
Ed invero, nell'ambito della sopra riferita ottica di valorizzare il comportamento complessivo di entrambe le parti contraenti al fine di valutare l'esistenza in concreto di un inadempimento in capo ad una delle parti contraenti , si evidenzia che, a fronte del suddetto comportamento, parte assicurata, di contro, non ha orientato la propria condotta ai precetti generali sopra richiamati nell'ambito di una prospettiva collaborativa sicuramente esigibile.
Ciò appare evidente alla luce di una pluralità di elementi di prova (diretti e indiretti) emersi dalla documentazione in atti.
In primo luogo, è emerso che ai solleciti ed avvisi sopra evidenziati non ha fatto seguito l'adempimento tempestivo delle proprie obbligazioni.
Costituisce infatti circostanza incontestata e documentalmente provata che il pagamento della seconda annualità sia arrivato in ritardo e che, pure a fronte della riattivazione della polizza, anche il pagamento della terza annualità non sia avvenuto nei termini e, anzi, addirittura, posteriormente al decesso dello stesso rappresentante legale della società, ossia posteriormente al verificarsi del rischio assicurativo.
Tale condotta non appare in alcun modo giustificabile e, anzi, colpevolmente ascrivibile allo stesso contraente a cui è stata comunque fornita copia delle condizioni generali del contratto, contenente le tempistiche richieste per il pagamento e le condizioni per l'operatività della polizza.
Ed invero costituisce circostanza documentalmente provata la specifica sottoscrizione, da parte dell'odierno attore, nella proposta di polizza (e quindi preventivamente alla stessa conclusione del contratto) della clausola con cui lo stesso ricorrente dichiara
“di aver ricevuto il fascicolo informativo contenente la scheda sintetica, la nota informativa e le condizioni generali di assicurazione e il regolamento della gestione interna separata e il progetto esemplificativo personalizzato”; inoltre risulta specificamente sottoscritta la clausola (peraltro redatta in grassetto ) con cui l'odierno attore dichiara altresì “di conoscere ad accettare integralmente i contenuti del predetto fascicolo informativo”.
Tali clausole appaiono idonee ad attestare l'assolvimento dei doveri informativi ad opera della compagnia assicuratrice a prescindere dai solleciti e dagli avvisi che parte contraente ha ricevuto – in aggiunta – proprio dalla sub agenzia convenuta.
Ed invero si rammenta che, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, Il richiamo, in forza di espresso patto contrattuale, pagina 5 di 9 di una disciplina fissata in un distinto documento, sulla premessa della piena conoscenza di tale documento e al fine della integrazione del rapporto negoziale per tutto ciò che non sia diversamente regolamentato, si traduce in una scelta idonea ad assegnare alle singole previsioni di quella disciplina la portata di clausole concordate (ex multis Cass. n. 3479/1997; Cass. n. 7403/2016; Cass. n. 9392/1992). Ed invero l'atto esterno viene fatto proprio dagli stipulanti, con il meccanismo della "relatio perfecta", e messo su un piano di parità rispetto all'atto direttamente compilato e sottoscritto (cfr. Cass. n. 9753 del 26 settembre 1990); ne consegue che il contratto così predisposto non può in alcun modo qualificarsi come contratto per adesione a condizioni predisposte da uno dei contraenti, perché tali non sono qualificabili le condizioni che siano frutto, ancorché con il sistema del rinvio, di una scelta concordata, senza che possa opporsi l'unilateralità della formazione del documento recepito, trattandosi di connotazione che viene meno quando le parti, di comune accordo, si approprino del suo contenuto (Cass. n. 9393/1992).
Sulla base di tali principi consolidati, la Suprema Corte ha ritenuto valide le clausole contrattuali laddove, nella polizza di assicurazione, sia inserita la dichiarazione dell'assicurato di aver preso visione delle condizioni generali espressamente richiamate (Cass. n. 3479/1997).
La considerazione che le clausole così predisposte siano da considerarsi concordate tra le parti, infatti, consente di farle rientrare nella “possibilità” che la parte contraente debole abbia avuto di conoscerle.
Alla luce di quanto testé dedotto deve ritenersi che, nel caso di specie, come ricavabile dalla documentazione in atti, abbia Pt_1 avuto la possibilità di conoscere tali clausole, atteso che, sono state oggetto di specifica approvazione per iscritto (tramite sottoscrizione) in calce alla polizza, e conseguentemente fosse pienamente a conoscenza dei termini di pagamento e delle conseguenze derivanti.
Ne consegue che si appalesa come insussistente il primo profilo inadempitivo lamentato.
L'accertata piena conoscenza delle condizioni contrattuali sottoscritte, unitamente al pieno assolvimento degli oneri informativi ad opera della sub agenzia assicuratrice, consentono altresì di ritenere insussistente anche il secondo illecito lamentato da parte attrice quanto meno sotto il profilo causale.
pagina 6 di 9 Sul punto occorre infatti rammentare che l'allegato inadempimento o non corretto adempimento della prestazione del mandatario sia suscettibile di configurare una responsabilità professionale giuridicamente rilevante è necessario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che vi sia non soltanto un non corretto adempimento della prestazione ma, altresì, la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso.
Nel caso di specie, non risultano integrati, sul piano dell'an, nella presente controversia, i suddetti elementi idonei a configurare la responsabilità contrattuale dell'odierno convenuto.
In particolare, sul piano della causalità, affinché sia configurabile una responsabilità della società convenuta occorre dimostrare che il lamentato pregiudizio, cristallizzato nel mancato riconoscimento dell'indennizzo e/o nella chance di ottenerlo, sia eziologicamente riconducibile all'operato colposo del professionista.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, il danno derivante dall'accertata condotta colposa deve ritenersi giuridicamente risarcibile ove si accerti che senza quella condotta negligente il risultato sarebbe stato conseguito.
Tale valutazione impone un giudizio prognostico a carattere probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, circa l'eventuale riconoscimento dell'indennizzo nel caso in cui la società convenuta avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile, ossia, nel caso di specie, avesse versato senza indugio il pagamento ricevuto in favore della compagnia assicuratrice.
Nel caso di specie, costituisce circostanza documentalmente provata che il pagamento della terza annualità di premio, necessaria per l'operatività della polizza, è stato effettuato, tramite versamento alla società convenuta, con colpevole ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto, ossia in data 23.09.2021, con la conseguenza che, a prescindere dal versamento dello stesso alla compagnia assicuratrice, il non corretto adempimento dell'obbligazione ad opera di parte attrice ha comunque comportato la risoluzione di diritto della polizza o comunque la non operatività della stessa al momento della verificazione dell'evento oggetto di copertura, i.e. il decesso di Persona_1
Tale contesto, nella ricostruzione cronologica sopra evidenziata, non appare smentito da parte attrice che, invero, non si preoccupa di pagina 7 di 9 allegare il benché minimo elemento che consenta, sul piano dell'attività assertiva, di individuare quali siano le ragioni per cui il pagamento tardivo, anche laddove tempestivamente inoltrato alla compagnia assicuratrice, avrebbe giustificato l'operatività della polizza, tanto più se si evidenzia che il pagamento della terza annualità è arrivato addirittura ben dopo il decesso dell'assicurato.
Da tale difetto assoluto di allegazione consegue, come è prevedibile, la totale assenza di elementi da cui poter desumere, sul piano eziologico e alla stregua di criteri probabilistici, che ove il convenuto avesse diligentemente prestato la propria attività professionale secondo le modalità prospettate dall'odierno attore (ossia notiziando i condomini e costituendosi in giudizio), quest'ultimo avrebbe conseguito il riconoscimento integrale delle proprie ragioni nell'ambito del giudizio incardinato dal lavoratore.
Né tantomeno parte attrice, per come era suo onere, in punto di allegazione degli specifici inadempimenti ascritti a parte convenuta, si lamenta dell'illegittimità delle motivazioni poste alla base del licenziamento, avendo contestato, sotto tale profilo, unicamente la mancata preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale.
Tutte le carenze sopra evidenziate si traducono nella mancata specifica allegazione di elementi suscettibili di ritenere concreta la probabilità di un rigetto definitivo della domanda originariamente incardinata, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria formulata nel presente giudizio è del tutto carente del nesso di causalità tra le omissioni addebitate all'odierno convenuto (i.e. mancata costituzione in giudizio) e l'evento di danno, cristallizzato nel pregiudizio rappresentato dal riconoscimento, in via definitiva, delle ragioni addotte dalla lavoratrice, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, cui deve, di contro, necessariamente orientarsi l'accertamento sia del nesso di causalità materiale che del nesso di causalità giuridica.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Pt_1
- condanna parte attrice a rifondere a Controparte_1 le spese di lite che liquida in euro 14.000,00, oltre
[...] a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge pagina 8 di 9 - condanna parte attrice a rifondere a Controparte_3 le spese di lite che liquida in euro 14.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 127 ter c.c. ed ex art 281 sexies c.p.c. ult.
Co..
Pordenone, 17 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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