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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 384/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. Parte_1
e P.IVA. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentantepro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli Avvocati Vittorio
Chiriano e Maria Sacco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vittorio Chiriano, sito in Catanzaro, Corso Mazzini n. 4
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA. ), e per Controparte_1 P.IVA_3
essa, quale procuratrice (C.F.: CP_2 P.IVA_4
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Larussa ed pagina 1 di 7 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla
Via A. Turco, n. 83, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 3/04/2025 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 843/2023, emesso in data 5/12/2023 e notificatogli il
13/12/2023, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da e, per essa, della Controparte_1
sua procuratrice le aveva ingiunto di pagare in CP_2
favore di parte ricorrente la somma di € 898.295,69, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, in virtù di un credito originariamente vantato da – Cassa di Risparmio di Calabria CP_3
e Lucania S.P.A. - nei confronti della parte opponente (a titolo di saldo debitore di due contratti di mutuo stipulati in data 20.12.1993
e 7.03.1995), successivamente ceduto alla società opposta.
Parte opponente eccepiva, a supporto della spiegata opposizione: il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria, non essendo stati prodotti i contratti di cessione nonché la lista dei crediti ceduti da cui desumere la titolarità del credito ingiunto in capo alla l'intervenuta prescrizione del credito Controparte_1
pagina 2 di 7 azionato in via monitoria;
che la ricostruzione dei rapporti effettuata dalla controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe lacunosa e la documentazione allegata a supporto probatorio insufficiente, atteso che la ricorrente si sarebbe limitata a produrre una generica ed indeterminata dichiarazione di credito nella forma di “saldaconto”; che la Banca cedente avrebbe applicato illegittimamente interessi moratori usurari nel corso del tempo.
In virtù di quanto innanzi esposto, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo ogni provvedimento o declaratoria occorrenda, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali indicate in narrativa, in via gradata: 1) accertare e dichiarare: 1.1) la mancanza di titolarità del credito azionato con il decreto opposto, con conseguente difetto di legittimazione ad agire;
1.2) la prescrizione dell'intero credito ingiunto o, perlomeno, di tutti gli intessi fino al 2/12/2022; 1.3)
l'insussistenza del credito cui al decreto opposto;
2) e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto e della relativa pretesa di pagamento nei confronti della Parte_1
, e dichiarare nullo o di nessun effetto o revocare o
[...]
annullare il decreto ingiuntivo medesimo;
3) Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.»
Si costitutiva in giudizio la società opposta, rilevando l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione e chiedendo, pertanto, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: «Voglia l'adito sig. Giudice del Tribunale di Catanzaro, disattesa e reietta ogni contraria istanza,
pagina 3 di 7 eccezione e deduzione, in accoglimento di quanto da parte concludente in atti dedotto e rappresentato, previo accoglimento della richiesta ex art.648 c.p.c. di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che sarà rinnovata in sede di prima udienza di comparizione, ricorrendone presupposti e condizioni, non essendo infatti l'opposizione fondata su prova scritta e non risultando comunque di pronta soluzione le prospettazioni dei motivi posti a fondamento dell'opposizione medesima, rigettare in ogni sua parte l'opposizione spiegata dalla
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra con atto di Parte_1
citazione notificato il 22.01.2024, siccome destituita di fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata e gradata, e per la sola ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di revocare anche solo in parte il decreto ingiuntivo, si chiede che l'odierna parte opponente venga condannata al pagamento di quella maggiore o minore somma che in corso di causa dovesse accertarsi per come dovuta. Si esprime riserva di chiedere termine per avviare mediazione demandata ex art.5 del
D.Lgs.n.28/2010 e successive modifiche ed integrazioni all'esito del tentativo di conciliazione che si terrà alla prima effettiva udienza di comparizione parti, e quale attività da cui la parte creditrice non è decaduta. Con pronuncia di condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio in applicazione del principio di soccombenza.»
Su richiesta congiunta delle parti, all'udienza di prima trattazione e all'udienza del 5.12.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al fine di verificare l'esito delle trattative di bonario pagina 4 di 7 componimento pendenti tra le parti.
All'udienza del 14.03.2025, entrambi i difensori dichiaravano di aver transatto la controversia.
Questo Giudice, preso atto di quanto dichiarato dai procuratori delle parti, rinviava la causa al fine di consentirgli di precisare le proprie conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 26 e 27 marzo
2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando di aver definito e transatto in sede stragiudiziale la lite e hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese di lite.
All'esito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
S'impone una pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, affinché possa dichiararsi cessata la materia del contendere è necessario, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si verifichi la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione e alla definizione del giudizio ovvero il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le stesse, facendo del resto venir meno la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa pagina 5 di 7 connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 23/04/2015, n.8309).
Nel caso di specie, non si può dubitare che ricorra detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato, con le note scritte sostitutive dell'udienza del 3/04/2025 (cfr.) di avere definito bonariamente e transatto in via stragiudiziale la lite, dando altresì prova dell'avvenuto pagamento di quanto concordato nell'atto di transazione (vedi ricevuta bonifico e quietanza di pagamento, all.ti nn. 2 e 5 note di trattazione scritta depositate in data 27.03.2025).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacificamente intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo, che ha determinato il venir meno delle ragioni di contrasto.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere scaturisce altresì la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 843/2023.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, residua la questione delle spese di lite da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
pagina 6 di 7 Tuttavia, atteso che nella transazione tra le parti è stata prevista la compensazione integrale delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 843/2023;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Catanzaro lì 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al N.R.G. 384/2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. Parte_1
e P.IVA. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentantepro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione, dagli Avvocati Vittorio
Chiriano e Maria Sacco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vittorio Chiriano, sito in Catanzaro, Corso Mazzini n. 4
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F. e P.IVA. ), e per Controparte_1 P.IVA_3
essa, quale procuratrice (C.F.: CP_2 P.IVA_4
P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Larussa ed pagina 1 di 7 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla
Via A. Turco, n. 83, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e verbale dell'udienza del 3/04/2025 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato,
[...]
proponeva opposizione avverso il Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 843/2023, emesso in data 5/12/2023 e notificatogli il
13/12/2023, a mezzo del quale questo Tribunale, accogliendo il ricorso presentato da e, per essa, della Controparte_1
sua procuratrice le aveva ingiunto di pagare in CP_2
favore di parte ricorrente la somma di € 898.295,69, oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, in virtù di un credito originariamente vantato da – Cassa di Risparmio di Calabria CP_3
e Lucania S.P.A. - nei confronti della parte opponente (a titolo di saldo debitore di due contratti di mutuo stipulati in data 20.12.1993
e 7.03.1995), successivamente ceduto alla società opposta.
Parte opponente eccepiva, a supporto della spiegata opposizione: il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria, non essendo stati prodotti i contratti di cessione nonché la lista dei crediti ceduti da cui desumere la titolarità del credito ingiunto in capo alla l'intervenuta prescrizione del credito Controparte_1
pagina 2 di 7 azionato in via monitoria;
che la ricostruzione dei rapporti effettuata dalla controparte nel ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe lacunosa e la documentazione allegata a supporto probatorio insufficiente, atteso che la ricorrente si sarebbe limitata a produrre una generica ed indeterminata dichiarazione di credito nella forma di “saldaconto”; che la Banca cedente avrebbe applicato illegittimamente interessi moratori usurari nel corso del tempo.
In virtù di quanto innanzi esposto, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo ogni provvedimento o declaratoria occorrenda, disattesa e/o rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali indicate in narrativa, in via gradata: 1) accertare e dichiarare: 1.1) la mancanza di titolarità del credito azionato con il decreto opposto, con conseguente difetto di legittimazione ad agire;
1.2) la prescrizione dell'intero credito ingiunto o, perlomeno, di tutti gli intessi fino al 2/12/2022; 1.3)
l'insussistenza del credito cui al decreto opposto;
2) e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto opposto e della relativa pretesa di pagamento nei confronti della Parte_1
, e dichiarare nullo o di nessun effetto o revocare o
[...]
annullare il decreto ingiuntivo medesimo;
3) Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese del giudizio.»
Si costitutiva in giudizio la società opposta, rilevando l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione e chiedendo, pertanto, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Rassegnava dunque le seguenti conclusioni: «Voglia l'adito sig. Giudice del Tribunale di Catanzaro, disattesa e reietta ogni contraria istanza,
pagina 3 di 7 eccezione e deduzione, in accoglimento di quanto da parte concludente in atti dedotto e rappresentato, previo accoglimento della richiesta ex art.648 c.p.c. di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che sarà rinnovata in sede di prima udienza di comparizione, ricorrendone presupposti e condizioni, non essendo infatti l'opposizione fondata su prova scritta e non risultando comunque di pronta soluzione le prospettazioni dei motivi posti a fondamento dell'opposizione medesima, rigettare in ogni sua parte l'opposizione spiegata dalla
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra con atto di Parte_1
citazione notificato il 22.01.2024, siccome destituita di fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata e gradata, e per la sola ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere di revocare anche solo in parte il decreto ingiuntivo, si chiede che l'odierna parte opponente venga condannata al pagamento di quella maggiore o minore somma che in corso di causa dovesse accertarsi per come dovuta. Si esprime riserva di chiedere termine per avviare mediazione demandata ex art.5 del
D.Lgs.n.28/2010 e successive modifiche ed integrazioni all'esito del tentativo di conciliazione che si terrà alla prima effettiva udienza di comparizione parti, e quale attività da cui la parte creditrice non è decaduta. Con pronuncia di condanna al pagamento di spese e competenze di giudizio in applicazione del principio di soccombenza.»
Su richiesta congiunta delle parti, all'udienza di prima trattazione e all'udienza del 5.12.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al fine di verificare l'esito delle trattative di bonario pagina 4 di 7 componimento pendenti tra le parti.
All'udienza del 14.03.2025, entrambi i difensori dichiaravano di aver transatto la controversia.
Questo Giudice, preso atto di quanto dichiarato dai procuratori delle parti, rinviava la causa al fine di consentirgli di precisare le proprie conclusioni.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 26 e 27 marzo
2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, dichiarando di aver definito e transatto in sede stragiudiziale la lite e hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e compensate le spese di lite.
All'esito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dallo scrivente magistrato con l'emissione della presente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata nel termine di cui al terzo comma della citata norma, ratione temporis applicabile.
***
S'impone una pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, occorre innanzitutto ricordare che, affinché possa dichiararsi cessata la materia del contendere è necessario, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si verifichi la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione e alla definizione del giudizio ovvero il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le stesse, facendo del resto venir meno la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa pagina 5 di 7 connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la cui pronuncia si rende necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo (cfr.
Cassazione civile sez. II, 23/04/2015, n.8309).
Nel caso di specie, non si può dubitare che ricorra detta ipotesi, atteso che le parti, per mezzo dei loro procuratori, muniti del relativo potere, hanno espressamente dichiarato, con le note scritte sostitutive dell'udienza del 3/04/2025 (cfr.) di avere definito bonariamente e transatto in via stragiudiziale la lite, dando altresì prova dell'avvenuto pagamento di quanto concordato nell'atto di transazione (vedi ricevuta bonifico e quietanza di pagamento, all.ti nn. 2 e 5 note di trattazione scritta depositate in data 27.03.2025).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacificamente intervenuto, tra le parti, un accordo transattivo, che ha determinato il venir meno delle ragioni di contrasto.
Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere scaturisce altresì la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 843/2023.
Dunque, venuta meno la materia del contendere, residua la questione delle spese di lite da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
pagina 6 di 7 Tuttavia, atteso che nella transazione tra le parti è stata prevista la compensazione integrale delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 843/2023;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Catanzaro lì 17/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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