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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/04/2024, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2841/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2841/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Augusto Mosconi e Lucia Ferliga, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Primo Massetti Grumelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 24.5.2023) Per parte ricorrente: “VOGLIA IL TRIBUNALE DI BRESCIA
1) dichiarare l'obbligo del padre di versare alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, come statuito dalla sentenza di separazione confermata anche in sede di appello, a titolo di contributo per il mantenimento, assegno non inferiore ad Euro 700,00 per ciascuna delle figlie, Persona_1
e , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con spese straordinarie per le due figlie Per_2 nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale – Ordine Avvocati di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016;
2) prendere atto che il Dr. ha dichiarato di voler continuare a corrispondere al figlio CP_1
per il contributo al suo mantenimento, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro Per_3
700,00 mensili oltre la contribuzione nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale – Ordine Avvocati di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo e senza inversione dell'onere della prova si insiste, per quanto occorrer possa, in tutte le istanze istruttorie (richiesta ammissione prova per testi ed interpello, istanze di esibizione ex art. 210 cpc) formulate nella seconda memoria ex art.
183 VI° comma cpc chiedendo, in denegata ipotesi di ammissione delle prove “ex adverso” richieste, oltre all'ammissione delle prove indicate anche l'ammissione delle prove formulate nella terza memoria.
4) spese e competenze legali rifuse”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
Disporre che il Dr. versi quale assegno per il concorso al mantenimento delle figlie CP_1
e , alla Dr. l'importo mensile di euro 800,00 (€ 400,00 mensile per Per_2 Persona_1 Pt_1
figlia) da pagarsi entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia.
Respingere ogni domanda della ricorrente.
In via subordinata, nel denegato caso in cui venisse accertata l'esistenza di una domanda sul punto, che allo stato parrebbe non essere stata proposta, e che venisse accertata la legittimazione, che si contesta, della Dr. a richiedere un assegno per il mantenimento del figlio , Pt_1 Per_3
Voglia questo Ill.mo Tribunale stabilire un assegno mensile per il mantenimento del figlio Per_3 non superiore ad €. 400,00 da pagarsi direttamente nelle mani dello stesso entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia. Spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova richiesti con la II memoria ex art. 183 VI comma cpc, e
l'ammissione delle restanti istanze istruttoria, ordini di esibizione e CTU richieste con le memorie
183 cpc da intendersi quivi riportate. Si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie di controparte per le motivazioni già esposte nelle memorie ex art. 183 cpc.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.3.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 20.7.1991 a Lonato (BS), trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 70, parte II, serie A, anno 1991, unione dalla quale erano nati i figli (il 13.10.1995), (il 10.8.2000), e (il 15.1.2002). Per_3 Persona_1 Per_2
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1462/2019, passata in giudicato, pubblicata il 16.5.2019, seguita dal provvedimento definitivo che aveva disposto l'addebito della separazione al l'assegnazione della casa coniugale alla e, CP_1 Pt_1
a carico del padre, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 700,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, escludendo, invece, la legittimazione della madre a chiedere un contributo al mantenimento del figlio , con lei non convivente in quanto studente Per_3
universitario di medicina fuori sede.
La ricorrente ribadiva la propria legittimazione a chiedere al n contributo al mantenimento CP_1
di , poiché il figlio, pur studiando medicina a Bari, vi rimaneva solo il tempo strettamente Per_3
necessario per sostenere gli esami e per frequentare le lezioni obbligatorie, ma rientrava sempre a
Brescia non appena possibile, e concludeva, quindi, chiedendo, oltre alla conferma delle condizioni di separazione per le due figlie, anche un contributo al mantenimento di . Per_3
In vista dell'udienza presidenziale depositava memoria integrativa in cui ribadiva la CP_1
prevalenza della presenza di a Bari e chiedeva una riduzione del contributo al Per_3 mantenimento delle figlie a proprio carico da € 700,00 mensili ad € 400,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie – dichiarandosi disponibile a pagare la stessa cifra direttamente nelle mani di – alla luce del peggioramento della sua condizione reddituale Per_3 rispetto all'epoca della separazione, poiché, a causa della pandemia da Covid, si era interrotta la sua collaborazione professionale con alcuni poliambulatori medici ed egli, non essendo proprietario di alcun immobile, aveva dovuto prenderne uno in locazione al canone di € 1.100,00 mensili, e della situazione particolarmente florida della moglie, medico anch'ella, e titolare di molteplici proprietà immobiliari, fra le quali la lussuosa casa coniugale, nonché di partecipazioni societarie, per un valore complessivo del suo patrimonio pari ad € 5.000.000,00.
Egli rassegnava, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 27.10.2021, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione e valorizzato l'impegno del AG, assunto in quella sede, a corrispondere direttamente a la stessa somma riconosciuta nei confronti delle Per_3
altre due figlie, fissata in € 700,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Brescia.
La decisione emessa nel frattempo dalla Corte d'Appello di Brescia sull'impugnazione proposta da entrambe le parti avverso la sentenza di separazione confermava le condizioni di quest'ultima, così la proponeva, in via transattiva, di definire il giudizio di divorzio mediante adesione alle Pt_1
stesse, proposta rifiutata dal CP_1
Con sentenza non definitiva n. 336/2022, pubblicata in data 14.2.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 24.5.2023, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 25.5.2023.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 336/2022, pubblicata il 14.2.2022: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2) Sul contributo al mantenimento dei figli
Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli, ciascuno in proporzione al proprio reddito, e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Nel caso di specie, è pacifico che tutti e tre i figli maggiorenni delle parti non siano economicamente autosufficienti, che e vivano presso la madre nella casa Persona_1 Per_2 familiare, di proprietà di quest'ultima, e che , invece, risieda in misura prevalente a Bari, Per_3 dove frequenta l'università, tanto che la madre ha rinunciato a chiedere al un contributo al CP_1
mantenimento di costui nelle proprie mani.
La ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento ordinario delle figlie fissato a Pt_1 carico del padre in sede di separazione, pari ad € 700,00 mensili per ciascuna, importo confermato in appello, mentre il ha chiesto una sua riduzione ad € 400,00 mensili per ciascuna, CP_1 lamentando un peggioramento della sua condizione economica rispetto all'epoca della separazione.
Dalla documentazione depositata in giudizio dal resistente emerge che costui ha percepito un reddito netto mensile di € 5.042,00 nel 2017, di € 5.704,00 nel 2018, di € 5.904,00 nel 2019, di €
3.814,50 nel 2020, e di € 3.884,00 nel 2021: seppure le dichiarazioni dei redditi mostrino una leggera flessione del reddito dichiarato dal dal 2017 ad oggi, non è stata depositata la CP_1
dichiarazione più recente, ossia quella 2023 per l'annualità 2022; inoltre, egli non ha contestato, nella prima difesa utile (ossia durante la prima udienza dinanzi al Giudice Istruttore del 9.2.2022, o, comunque, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), quanto affermato dalla controparte nella memoria integrativa circa il fatto che, oltre alla professione di medico ospedaliero, egli svolga quella di medico sportivo (“Il Dr. inoltre, prosegue anche la sua attività di medico sportivo CP_1
posto, peraltro, che l'attività sportiva è ripresa e quella agonistica non è mai stata sospesa ed anzi ogni volta che un atleta non professionista si è ammalato di COVID ed è poi guarito, per la ripresa della sua usuale attività, ha avuto necessita di una “rivalutazione clinica” e quindi di una ulteriore visita sportiva e di un ulteriore certificato in conformità alla decretazione vigente. Tant'è che il Dr. nel proprio sito web (www.maggipaolo.it) evidenzia, tra l'altro che “lavora dal 1994 come CP_1
cardiologo e medico dello sport mettendo da sempre al primo posto nel suo lavoro la tutela e la cura della salute e del benessere dei propri pazienti… Donde per sua stessa dichiarazione egli continua a svolgere anche l'attività di medico sportivo, oltre che quella di medico ospedaliero”, cfr. memoria integrativa della ricorrente, pag. 8). Anzi, in sede di udienza presidenziale, il AG non ha contestato di lavorare tutti i giorni fino alle dieci di sera (cfr. verbale dell'udienza del
27.10.2021, pag. 2), circostanza in evidente contrasto con la riduzione dell'attività lavorativa da lui lamentata.
Egli, ancora, nonostante nella memoria difensiva si sia presentato come del tutto privo di proprietà immobiliari, è proprietario di un immobile per la quota di 9/10 (circostanza già evidenziata in sede di separazione), e per 1/3 di immobili (7 vani) pervenutigli dalla successione siti a Brescia in viale
Europa, circostanza affermata dalla ricorrente nella memoria integrativa (cfr. pagine 6 e 7) e mai contestata dal resistente.
Il canone di locazione che il resistente deve sostenere, infine, è un elemento già preso in considerazione in sede di separazione (cfr. sentenza definitiva allegata quale doc. n. 5 al ricorso). Non essendo stato dimostrato dal resistente un peggioramento della sua condizione economica, deve essere confermato il contributo al mantenimento ordinario di € 700,00 mensili per ciascuna figlia posto a suo carico in sede di separazione e confermato in appello come congruo alla luce del suo reddito e delle esigenze delle figlie, da versare ogni mese nelle mani della madre con loro convivente.
Deve, inoltre, essere valorizzato l'impegno assunto dal AG in sede di udienza presidenziale, di versare direttamente nelle mani di la stessa cifra fissata a titolo di contributo al Per_3 mantenimento a favore delle altre due figlie, e (“il AG dichiara di aver Persona_1 Per_2 versato anche dopo la sentenza di separazione, la somma di € 700,00 mensili a e di volersi Per_3
impegnare a pagare per lui la stessa cifra che sarà tenuto a pagare per le figlie, perché i figli sono tutti uguali, cifra che, allo stato attuale, è pari ad € 700,00 mensili”, cfr. verbale dell'udienza del
27.10.2021, pag. 2).
Entrambi i genitori, infine, dovranno provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto il 14.7.2016 da questo Tribunale.
3) Sulle istanze istruttorie reiterate
Deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle prove chieste dalle parti, già espressa dal
Giudice Istruttore con ordinanza del 6.3.2023, che questo Collegio integralmente condivide e fa propria.
4) Sulle spese processuali
Appare corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, alla luce della reciprocità della soccombenza (la domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento di in favore della si è rivelata infondata, come confermato dalla Per_3 Pt_1 pronuncia della Corte d'Appello e dalla successiva decisione della ricorrente di rinunciare alla stessa, così come la domanda del resistente di ottenere una riduzione del contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico in sede di separazione, in questa sede rigettata), mentre debbono essere poste a carico del resistente, che ha rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla ricorrente nella memoria integrativa (cfr. pag. 3), il cui contenuto è risultato poi coincidente con quello della decisione in questa sede adottata, le spese di lite delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale ai sensi dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c. (a norma del quale “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”), spese che vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di CP_1
e di con il versamento dell'importo di € 700,00 Parte_2 Parte_3 mensili per ciascuna (ossia di € 1.400,00 mensili complessivi), da corrispondere nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria Parte_1
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
2) Prende atto dell'impegno di di corrispondere direttamente a CP_1 CP_2
a stessa cifra riconosciuta come dovuta nei confronti delle altre due figlie, che, in questa
[...] sede, è stata fissata in misura pari ad € 700,00 mensili per ciascuna a titolo di mantenimento ordinario, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016, da dividere in misura pari al 50% ciascuno fra i genitori;
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e condanna a rimborsare alla controparte, CP_1
le spese di lite relative alle fasi istruttoria/di trattazione e decisoria, che si Parte_1 liquidano in € 2.356,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.3.2024.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Michele Posio
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
Claudia Gheri Giudice relatrice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2841/2021, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1
studio degli Avv.ti Augusto Mosconi e Lucia Ferliga, che la rappresentano e difendono come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Primo Massetti Grumelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 24.5.2023) Per parte ricorrente: “VOGLIA IL TRIBUNALE DI BRESCIA
1) dichiarare l'obbligo del padre di versare alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese, come statuito dalla sentenza di separazione confermata anche in sede di appello, a titolo di contributo per il mantenimento, assegno non inferiore ad Euro 700,00 per ciascuna delle figlie, Persona_1
e , rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con spese straordinarie per le due figlie Per_2 nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale – Ordine Avvocati di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016;
2) prendere atto che il Dr. ha dichiarato di voler continuare a corrispondere al figlio CP_1
per il contributo al suo mantenimento, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di Euro Per_3
700,00 mensili oltre la contribuzione nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale – Ordine Avvocati di Brescia sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) in via istruttoria: per mero scrupolo difensivo e senza inversione dell'onere della prova si insiste, per quanto occorrer possa, in tutte le istanze istruttorie (richiesta ammissione prova per testi ed interpello, istanze di esibizione ex art. 210 cpc) formulate nella seconda memoria ex art.
183 VI° comma cpc chiedendo, in denegata ipotesi di ammissione delle prove “ex adverso” richieste, oltre all'ammissione delle prove indicate anche l'ammissione delle prove formulate nella terza memoria.
4) spese e competenze legali rifuse”;
Per parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta:
Disporre che il Dr. versi quale assegno per il concorso al mantenimento delle figlie CP_1
e , alla Dr. l'importo mensile di euro 800,00 (€ 400,00 mensile per Per_2 Persona_1 Pt_1
figlia) da pagarsi entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia.
Respingere ogni domanda della ricorrente.
In via subordinata, nel denegato caso in cui venisse accertata l'esistenza di una domanda sul punto, che allo stato parrebbe non essere stata proposta, e che venisse accertata la legittimazione, che si contesta, della Dr. a richiedere un assegno per il mantenimento del figlio , Pt_1 Per_3
Voglia questo Ill.mo Tribunale stabilire un assegno mensile per il mantenimento del figlio Per_3 non superiore ad €. 400,00 da pagarsi direttamente nelle mani dello stesso entro il giorno 10 di ciascun mese e rivalutarsi annualmente come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia. Spese di lite rifuse.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova richiesti con la II memoria ex art. 183 VI comma cpc, e
l'ammissione delle restanti istanze istruttoria, ordini di esibizione e CTU richieste con le memorie
183 cpc da intendersi quivi riportate. Si oppone alla ammissione delle istanze istruttorie di controparte per le motivazioni già esposte nelle memorie ex art. 183 cpc.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.3.2021 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 20.7.1991 a Lonato (BS), trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 70, parte II, serie A, anno 1991, unione dalla quale erano nati i figli (il 13.10.1995), (il 10.8.2000), e (il 15.1.2002). Per_3 Persona_1 Per_2
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 1462/2019, passata in giudicato, pubblicata il 16.5.2019, seguita dal provvedimento definitivo che aveva disposto l'addebito della separazione al l'assegnazione della casa coniugale alla e, CP_1 Pt_1
a carico del padre, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 700,00 mensili ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, escludendo, invece, la legittimazione della madre a chiedere un contributo al mantenimento del figlio , con lei non convivente in quanto studente Per_3
universitario di medicina fuori sede.
La ricorrente ribadiva la propria legittimazione a chiedere al n contributo al mantenimento CP_1
di , poiché il figlio, pur studiando medicina a Bari, vi rimaneva solo il tempo strettamente Per_3
necessario per sostenere gli esami e per frequentare le lezioni obbligatorie, ma rientrava sempre a
Brescia non appena possibile, e concludeva, quindi, chiedendo, oltre alla conferma delle condizioni di separazione per le due figlie, anche un contributo al mantenimento di . Per_3
In vista dell'udienza presidenziale depositava memoria integrativa in cui ribadiva la CP_1
prevalenza della presenza di a Bari e chiedeva una riduzione del contributo al Per_3 mantenimento delle figlie a proprio carico da € 700,00 mensili ad € 400,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie – dichiarandosi disponibile a pagare la stessa cifra direttamente nelle mani di – alla luce del peggioramento della sua condizione reddituale Per_3 rispetto all'epoca della separazione, poiché, a causa della pandemia da Covid, si era interrotta la sua collaborazione professionale con alcuni poliambulatori medici ed egli, non essendo proprietario di alcun immobile, aveva dovuto prenderne uno in locazione al canone di € 1.100,00 mensili, e della situazione particolarmente florida della moglie, medico anch'ella, e titolare di molteplici proprietà immobiliari, fra le quali la lussuosa casa coniugale, nonché di partecipazioni societarie, per un valore complessivo del suo patrimonio pari ad € 5.000.000,00.
Egli rassegnava, quindi, le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata in data 27.10.2021, in via temporanea ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione e valorizzato l'impegno del AG, assunto in quella sede, a corrispondere direttamente a la stessa somma riconosciuta nei confronti delle Per_3
altre due figlie, fissata in € 700,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese di cui al Protocollo in uso al Tribunale di Brescia.
La decisione emessa nel frattempo dalla Corte d'Appello di Brescia sull'impugnazione proposta da entrambe le parti avverso la sentenza di separazione confermava le condizioni di quest'ultima, così la proponeva, in via transattiva, di definire il giudizio di divorzio mediante adesione alle Pt_1
stesse, proposta rifiutata dal CP_1
Con sentenza non definitiva n. 336/2022, pubblicata in data 14.2.2022, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 24.5.2023, celebrata in modalità cartolare, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 25.5.2023.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La cessazione degli effetti civili del matrimonio è già stata pronunciata con sentenza non definitiva n. 336/2022, pubblicata il 14.2.2022: sul punto, pertanto, nulla è più da decidere.
2) Sul contributo al mantenimento dei figli
Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli, ciascuno in proporzione al proprio reddito, e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Nel caso di specie, è pacifico che tutti e tre i figli maggiorenni delle parti non siano economicamente autosufficienti, che e vivano presso la madre nella casa Persona_1 Per_2 familiare, di proprietà di quest'ultima, e che , invece, risieda in misura prevalente a Bari, Per_3 dove frequenta l'università, tanto che la madre ha rinunciato a chiedere al un contributo al CP_1
mantenimento di costui nelle proprie mani.
La ha chiesto la conferma del contributo al mantenimento ordinario delle figlie fissato a Pt_1 carico del padre in sede di separazione, pari ad € 700,00 mensili per ciascuna, importo confermato in appello, mentre il ha chiesto una sua riduzione ad € 400,00 mensili per ciascuna, CP_1 lamentando un peggioramento della sua condizione economica rispetto all'epoca della separazione.
Dalla documentazione depositata in giudizio dal resistente emerge che costui ha percepito un reddito netto mensile di € 5.042,00 nel 2017, di € 5.704,00 nel 2018, di € 5.904,00 nel 2019, di €
3.814,50 nel 2020, e di € 3.884,00 nel 2021: seppure le dichiarazioni dei redditi mostrino una leggera flessione del reddito dichiarato dal dal 2017 ad oggi, non è stata depositata la CP_1
dichiarazione più recente, ossia quella 2023 per l'annualità 2022; inoltre, egli non ha contestato, nella prima difesa utile (ossia durante la prima udienza dinanzi al Giudice Istruttore del 9.2.2022, o, comunque, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), quanto affermato dalla controparte nella memoria integrativa circa il fatto che, oltre alla professione di medico ospedaliero, egli svolga quella di medico sportivo (“Il Dr. inoltre, prosegue anche la sua attività di medico sportivo CP_1
posto, peraltro, che l'attività sportiva è ripresa e quella agonistica non è mai stata sospesa ed anzi ogni volta che un atleta non professionista si è ammalato di COVID ed è poi guarito, per la ripresa della sua usuale attività, ha avuto necessita di una “rivalutazione clinica” e quindi di una ulteriore visita sportiva e di un ulteriore certificato in conformità alla decretazione vigente. Tant'è che il Dr. nel proprio sito web (www.maggipaolo.it) evidenzia, tra l'altro che “lavora dal 1994 come CP_1
cardiologo e medico dello sport mettendo da sempre al primo posto nel suo lavoro la tutela e la cura della salute e del benessere dei propri pazienti… Donde per sua stessa dichiarazione egli continua a svolgere anche l'attività di medico sportivo, oltre che quella di medico ospedaliero”, cfr. memoria integrativa della ricorrente, pag. 8). Anzi, in sede di udienza presidenziale, il AG non ha contestato di lavorare tutti i giorni fino alle dieci di sera (cfr. verbale dell'udienza del
27.10.2021, pag. 2), circostanza in evidente contrasto con la riduzione dell'attività lavorativa da lui lamentata.
Egli, ancora, nonostante nella memoria difensiva si sia presentato come del tutto privo di proprietà immobiliari, è proprietario di un immobile per la quota di 9/10 (circostanza già evidenziata in sede di separazione), e per 1/3 di immobili (7 vani) pervenutigli dalla successione siti a Brescia in viale
Europa, circostanza affermata dalla ricorrente nella memoria integrativa (cfr. pagine 6 e 7) e mai contestata dal resistente.
Il canone di locazione che il resistente deve sostenere, infine, è un elemento già preso in considerazione in sede di separazione (cfr. sentenza definitiva allegata quale doc. n. 5 al ricorso). Non essendo stato dimostrato dal resistente un peggioramento della sua condizione economica, deve essere confermato il contributo al mantenimento ordinario di € 700,00 mensili per ciascuna figlia posto a suo carico in sede di separazione e confermato in appello come congruo alla luce del suo reddito e delle esigenze delle figlie, da versare ogni mese nelle mani della madre con loro convivente.
Deve, inoltre, essere valorizzato l'impegno assunto dal AG in sede di udienza presidenziale, di versare direttamente nelle mani di la stessa cifra fissata a titolo di contributo al Per_3 mantenimento a favore delle altre due figlie, e (“il AG dichiara di aver Persona_1 Per_2 versato anche dopo la sentenza di separazione, la somma di € 700,00 mensili a e di volersi Per_3
impegnare a pagare per lui la stessa cifra che sarà tenuto a pagare per le figlie, perché i figli sono tutti uguali, cifra che, allo stato attuale, è pari ad € 700,00 mensili”, cfr. verbale dell'udienza del
27.10.2021, pag. 2).
Entrambi i genitori, infine, dovranno provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, come da Protocollo sottoscritto il 14.7.2016 da questo Tribunale.
3) Sulle istanze istruttorie reiterate
Deve confermarsi la valutazione di inammissibilità delle prove chieste dalle parti, già espressa dal
Giudice Istruttore con ordinanza del 6.3.2023, che questo Collegio integralmente condivide e fa propria.
4) Sulle spese processuali
Appare corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., limitatamente alle fasi di studio e introduttiva, alla luce della reciprocità della soccombenza (la domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento di in favore della si è rivelata infondata, come confermato dalla Per_3 Pt_1 pronuncia della Corte d'Appello e dalla successiva decisione della ricorrente di rinunciare alla stessa, così come la domanda del resistente di ottenere una riduzione del contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico in sede di separazione, in questa sede rigettata), mentre debbono essere poste a carico del resistente, che ha rifiutato la proposta conciliativa avanzata dalla ricorrente nella memoria integrativa (cfr. pag. 3), il cui contenuto è risultato poi coincidente con quello della decisione in questa sede adottata, le spese di lite delle fasi istruttoria/di trattazione e decisionale ai sensi dell'art. 91, comma 1, seconda parte, c.p.c. (a norma del quale “se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”), spese che vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, alla luce della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di CP_1
e di con il versamento dell'importo di € 700,00 Parte_2 Parte_3 mensili per ciascuna (ossia di € 1.400,00 mensili complessivi), da corrispondere nelle mani di entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione monetaria Parte_1
annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
2) Prende atto dell'impegno di di corrispondere direttamente a CP_1 CP_2
a stessa cifra riconosciuta come dovuta nei confronti delle altre due figlie, che, in questa
[...] sede, è stata fissata in misura pari ad € 700,00 mensili per ciascuna a titolo di mantenimento ordinario, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016, da dividere in misura pari al 50% ciascuno fra i genitori;
3) Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio limitatamente alle fasi di studio e introduttiva e condanna a rimborsare alla controparte, CP_1
le spese di lite relative alle fasi istruttoria/di trattazione e decisoria, che si Parte_1 liquidano in € 2.356,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 28.3.2024.
La Giudice estensora Il Presidente
Claudia Gheri Michele Posio