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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
4421/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Giugno, 6/4 con l'Avv. Sara Pagano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]H con l'Avv. Manuela Orsini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in QU (ECD) il 18.6.2004e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PA
(MI)
(anno 2017 atto n. 6 parte 2 serie C)
x separati consensualmente con verbale in data 19/12/2019 pagina 1 di 5 omologato con decreto del 13/02/2020
con i seguenti figli:
, nata il [...], cittadinanza italiana;
maggiorenne, Persona_1 economicamente indipendente
, nata il [...], cittadina italiana;
Persona_2
, nato il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2 Parte_3 genitori, con collocamento presso la madre.
2) Il IG. eserciterà il suo diritto di visita dei figli minori ogni lunedì e giovedì Parte_2 prelevandoli alle 16:30 all'uscita di scuola fino alle ore 19,30, avendoli già fatti cenare, nonché due week end al mese alternati, prelevandoli dal sabato mattina alle 9,00 dalla casa della IG.ra Pt_1 fino alle 20,30 della domenica sera, avendo cura di averli fatti cenare e di aver fatto completare
[...]
i compiti prima di riportarli dalla madre.
3) Nell'ipotesi in cui nei week end di spettanza della IG.ra quest'ultima debba lavorare, Parte_1 sulla base dei turni assegnati dal datore di lavoro, la stessa, nel caso in cui il IG. o la Parte_2 nonna paterna dei minori non siano disponibili, si avvarrà della collaborazione di una baby-sitter che accudisca di bambini, le cui generalità, nonché la spesa sostenuta, verranno comunicate al IG. Pt_2
[...]
4) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli minori trascorreranno una settimana, comprendente il giorno di Natale, con un genitore ed una settimana, comprendente il giorno di
Capodanno, con l'altro genitore. Si precisa, in ogni caso, che i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre e il 25 dicembre, in modo da consentire agli stessi di festeggiare la festività natalizia con i figli ogni anno.
5) Metà delle vacanze pasquali verranno trascorse dai figli minori con un genitore e l'altra metà dall'altro genitore, ad anni alterni. Si precisa, in ogni caso, che i genitori trascorreranno con i bambini, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
6) Durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore, indicativamente nel mese di agosto, e che vangano comunicate e concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
7) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 minori la somma mensile di € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio minore avendo la figlia più grande raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica), mediante bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese, fino a quando l'Inps non avrà provveduto a modificare, su richiesta della IG.ra
, la domanda di Assegno Unico Universale (di cui attualmente le parti beneficiano al Parte_1
50% ciascuno), versando, quindi, il 100% di detto importo alla IG.ra . A partire dal Parte_1 mese in cui l'Inps avrà corrisposto il 100% dell'assegno unico universale alla IG.ra , il Parte_1 IG. sarà tenuto a corrispondere un importo mensile a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 dei figli minori pari ad € 300,00 (di cui € 150,00 per ciascun figlio) e sarà annualmente rivalutata in pagina 2 di 5 base all'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno precedente, come da indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La suddetta somma verrà versata dal padre fino al raggiungimento della piena autonomia economica dei figli minori.
8) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli minori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e.mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) La IG.ra documenterà al IG. su richiesta di quest'ultimo, eventuali Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 5 bonus di cui dovesse beneficiare in futuro (per es. per acquisto materiale scolastico o attività sportive…) al fine di computare la somma ricevuta come bonus nelle richieste di pagamento delle spese straordinarie che, come sopra menzionato, saranno ripartite nelle misura del 50% ciascuno.
10) Le parti concordano che ciascun figlio minore dovrà frequentare almeno uno sport, che sarà concordato dai genitori con i figli stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in QU (ECD) in data 18/06/2004 tra e e trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di PA nel 2017;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (MI) dove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.4.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Giugno, 6/4 con l'Avv. Sara Pagano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]H con l'Avv. Manuela Orsini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in QU (ECD) il 18.6.2004e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di PA
(MI)
(anno 2017 atto n. 6 parte 2 serie C)
x separati consensualmente con verbale in data 19/12/2019 pagina 1 di 5 omologato con decreto del 13/02/2020
con i seguenti figli:
, nata il [...], cittadinanza italiana;
maggiorenne, Persona_1 economicamente indipendente
, nata il [...], cittadina italiana;
Persona_2
, nato il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_2 Parte_3 genitori, con collocamento presso la madre.
2) Il IG. eserciterà il suo diritto di visita dei figli minori ogni lunedì e giovedì Parte_2 prelevandoli alle 16:30 all'uscita di scuola fino alle ore 19,30, avendoli già fatti cenare, nonché due week end al mese alternati, prelevandoli dal sabato mattina alle 9,00 dalla casa della IG.ra Pt_1 fino alle 20,30 della domenica sera, avendo cura di averli fatti cenare e di aver fatto completare
[...]
i compiti prima di riportarli dalla madre.
3) Nell'ipotesi in cui nei week end di spettanza della IG.ra quest'ultima debba lavorare, Parte_1 sulla base dei turni assegnati dal datore di lavoro, la stessa, nel caso in cui il IG. o la Parte_2 nonna paterna dei minori non siano disponibili, si avvarrà della collaborazione di una baby-sitter che accudisca di bambini, le cui generalità, nonché la spesa sostenuta, verranno comunicate al IG. Pt_2
[...]
4) Durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i figli minori trascorreranno una settimana, comprendente il giorno di Natale, con un genitore ed una settimana, comprendente il giorno di
Capodanno, con l'altro genitore. Si precisa, in ogni caso, che i genitori trascorreranno con i figli, ad anni alterni, il 24 dicembre e il 25 dicembre, in modo da consentire agli stessi di festeggiare la festività natalizia con i figli ogni anno.
5) Metà delle vacanze pasquali verranno trascorse dai figli minori con un genitore e l'altra metà dall'altro genitore, ad anni alterni. Si precisa, in ogni caso, che i genitori trascorreranno con i bambini, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
6) Durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore, indicativamente nel mese di agosto, e che vangano comunicate e concordate tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
7) Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_2 Parte_1 minori la somma mensile di € 400,00 (di cui € 200,00 per ciascun figlio minore avendo la figlia più grande raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica), mediante bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese, fino a quando l'Inps non avrà provveduto a modificare, su richiesta della IG.ra
, la domanda di Assegno Unico Universale (di cui attualmente le parti beneficiano al Parte_1
50% ciascuno), versando, quindi, il 100% di detto importo alla IG.ra . A partire dal Parte_1 mese in cui l'Inps avrà corrisposto il 100% dell'assegno unico universale alla IG.ra , il Parte_1 IG. sarà tenuto a corrispondere un importo mensile a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 dei figli minori pari ad € 300,00 (di cui € 150,00 per ciascun figlio) e sarà annualmente rivalutata in pagina 2 di 5 base all'intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno precedente, come da indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La suddetta somma verrà versata dal padre fino al raggiungimento della piena autonomia economica dei figli minori.
8) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli minori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e.mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) La IG.ra documenterà al IG. su richiesta di quest'ultimo, eventuali Parte_1 Parte_2 pagina 3 di 5 bonus di cui dovesse beneficiare in futuro (per es. per acquisto materiale scolastico o attività sportive…) al fine di computare la somma ricevuta come bonus nelle richieste di pagamento delle spese straordinarie che, come sopra menzionato, saranno ripartite nelle misura del 50% ciascuno.
10) Le parti concordano che ciascun figlio minore dovrà frequentare almeno uno sport, che sarà concordato dai genitori con i figli stessi e compatibilmente con gli impegni scolastici.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in QU (ECD) in data 18/06/2004 tra e e trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di PA nel 2017;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PA (MI) dove l'atto è stato trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 7.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 5 di 5