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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1729/2018
Successivamente all'udienza dell'11 giugno 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa
Anna Zaccaria, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Elena Lacanna;
per parte convenuta l'avv.
Francesco Bello. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento. All'esito della Camera di
Consiglio, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza iscritta al n. r.g. 1729/2018, promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 Pt_1
(p.iva , con il patrocinio dell'avv. Elena Lacanna
[...] P.IVA_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t. (p.iva , con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Francesco Bello
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni pagina 1 di 6 giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta individuale Parte_1
, in persona del titolare , evocava in giudizio, dinanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Matera, il , per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“accertare e dichiarare che la penale applicata dal in danno della CP_1 [...]
è nulla e/o annullabile e comunque non dovuta, con condanna di Parte_1 parte convenuta alla corresponsione a favore dell'Impresa attrice della somma di €.
10.633,23, oltre rivalutazione monetaria, interessi di mora dal dovuto al soddisfo, nonché della somma di €. 5.000,00, in via equitativa, a titolo di risarcimento danni;
- in via subordinata, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui l' abbia a CP_2 verificare l'esistenza di ritardi da parte dell'attrice, chiede che la penale venga rideterminata nella misura dei lavori residui, con conseguente restituzione all'attrice della residua somma indebitamente trattenuta con rivalutazione, interessi di mora e danni;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che, in forza delle riserve proposte, il è debitore nei confronti di parte attrice della somma di €. Controparte_1
68.414,49, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e di mora dall'evento al soddisfo e, conseguentemente, condannare parte convenuta alla corresponsione in favore della parte attrice della suddetta somma con gli accessori;
- condannare il al pagamento delle spese ed onorari di lite, da Controparte_1 distrarre in favore dell'avvocato antistatario”.
A sostegno della domanda, deduceva che: con determina del III Settore del Comune di del 29.05.2014, veniva definitivamente aggiudicata alla ditta CP_1 [...]
la gara dei lavori di “Riqualificazione parchi urbani – Parco della Parte_1
Cigogna” con un importo netto di aggiudicazione di € 101.303,43 e in data 10.07.2014 veniva stipulato il relativo contratto di appalto, registrato a il 24.07.2014 al n. CP_1
1096 serie IT, che stabiliva il termine per l'esecuzione dei lavori in 120 giorni dalla consegna del cantiere;
la consegna avveniva con verbale del 25.08.2024 ad opera della
Direzione Lavori nella persona dell'arch. . Persona_1
Evidenziava che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la stazione appaltante si era resa responsabile di inadempienze contrattuali e di violazioni di legge in danno pagina 2 di 6 dell'appaltatore, che aveva provveduto alle relative contestazioni nei modi e termini di legge. In particolare, la stazione appaltante aveva illegittimamente applicato la penale per tardività nella consegna dei lavori ed inoltre aveva indebitamente rigettato le riserve senza dare avvio alla procedura, deflattiva del contenzioso, prevista dall'art. 240 del Codice dei contratti pubblici, con comportamento palesemente improntato ad eccesso ed abuso di potere, sfruttando illegittimamente la propria posizione di parte
“dominante” del contratto di appalto.
Si costituiva in giudizio il , contestando la domanda attrice e Controparte_1
chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto ed in diritto.
Espletata CTU, la causa viene discussa e decisa nell'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda attorea è solo in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
2.1. Parte attrice, in primo luogo, ha lamentato l'illegittimità della penale applicata in sede di approvazione del certificato di regolare esecuzione dal dirigente del III settore del Comune di , su proposta del responsabile unico del procedimento ed in CP_1 forza di richiesta avanzata dal direttore dei lavori, prevista dall'art. 18 del Capitolato speciale di appalto e dall'art. 145, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, nella misura massima del 10% del totale dell'importo contrattuale, determinata in € 10.633,23, a causa della mancata ultimazione delle opere.
Nel merito, ha dedotto che gli eventuali ritardi nel completamento dell'opera siano imputabili esclusivamente al comportamento della Direzione Lavori, per non aver provveduto alla redazione del nuovo certificato di ultimazione dei lavori ex art. 199 comma 2 D.P.R. 207/2010, non sussistendo alcun obbligo di comunicazione in capo all'impresa appaltatrice, ed avendo quest'ultima terminato i lavori nei tempi previsti.
In ogni caso, l'importo della penale deve essere rapportato ai lavori presuntivamente non eseguiti e non al totale dell'opera.
Va osservato che l'art. 18 del capitolato speciale d'appalto prevede l'applicazione di penali nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori (v. art. 145 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, applicabile ratione temporis).
La penale rientra, come noto, nella previsione di cui all'art. 1382 c.c., poiché con essa si conviene il pagamento di un importo predeterminato per l'ipotesi di ritardo colpevole da parte dell'appaltatore.
pagina 3 di 6 L'art. 1382 c.c. prevede: “La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
E' comunque ammessa la disapplicazione, totale o parziale, della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c. per due motivi: a) se il ritardo non è imputabile all'impresa; b) se la penale è manifestamente eccessiva.
L'appaltatore per ottenere la disapplicazione della penale deve dimostrare che il ritardo non sia a lui imputabile, secondo i principi generali in tema di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 24685/2021: “La parte cui venga applicata la clausola penale, e quindi imputato il ritardo nella prestazione contrattuale, per liberarsi da responsabilità deve provare che il ritardo derivi da una impossibilità della prestazione dovuta a causa oggettivamente non imputabile all'obbligato nel cui ambito è riconducibile l'impegno di cooperazione alla realizzazione dell'interesse della controparte a cui l'obbligato stesso è tenuto (v., tra le altre, sul principio dell'onere della prova: Cass. 03/09/1999, n. 9278; Cass. 03/05/2011, n. 9714; Cass. 30/04/2012,
n. 6594; Cass. 25/05/2017 n. 13142).
Ciò posto e passando all'esame della fattispecie oggetto di causa, va rilevato che dalla documentazione versata in atti e dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio - del tutto condivisibile in quanto fondata su obiettivi accertamenti di fatto e su argomentazioni logiche e ben motivate, anche in risposta ai rilievi delle parti (cfr.relazione scritta del
C.T.U. alla quale si rinvia in ogni sua parte) – emerge che i lavori sono stati eseguiti correttamente (nel rispetto dei progetti posti a base di gara) e ultimati nei tempi previsti.
Invero, nel certificato di ultimazione dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data
13.05.2015, si attesta che “i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data
10.07.2015 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile”, assegnando termine di quindici giorni per il completamento di “lavorazioni di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera” e, in particolare:“posa in opera di panchine in pietra e lavori consequenziali, piccoli lavori di dettaglio, pulizia e smobilitazione del cantiere”.
pagina 4 di 6 Inoltre, come evidenziato dal CTU, nella Relazione del RUP al Certificato di Regolare
Esecuzione redatto dal D.LL., circa l'andamento dei lavori (pag 6/21) si afferma che:
“i lavori si sono svolti per la maggior parte in conformità alle norme contrattuali, alle perizie suppletive, e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori….”
Il CTU, sulla base della documentazione sopra richiamata, ha reputato “i lavori eseguiti correttamente, rispetto alle tavole grafiche progettuali ed alle indicazioni della D.L.; pertanto, l'attuale rovinosa situazione delle panchine è frutto di una poco accorta e comunque carente progettazione e direi anche una poca attenzione da parte della D.L. il cui compito è si quello di controllare i lavori ma anche di correggere eventuali errori progettuali e suggerire modalità esecutive migliorative a parità di prezzi per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte”.
Il CTU ha, quindi, concluso che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei progetti posti a base di gara e ultimati nei tempi previsti.
2.3. In secondo luogo, parte attrice ha lamentato l'illegittimo rigetto delle riserve da parte dell'ente convenuto, senza dare avvio alla procedura, deflattiva del contenzioso, prevista dall'art. 240 del Codice dei contratti pubblici. Parte Sul punto, il CTU ha accertato che le riserve sono state presentate dall'impresa secondo i tempi e le modalità di rito indicate nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al bando di gara. Ha quindi verificato la fondatezza di parte delle riserve di parte attrice, come indicate nella relazione depositata il 24.05.2021. Ha concluso che
Parte dalla verifica e contabilità tra le poste attive e le poste passive l'impresa di
è creditrice nei confronti del della somma di € Parte_1 Controparte_1
35.715,32 (v. “Risposta alle controdeduzioni dei CTP” depositata il 14.09.2021).
********
In conclusione, non essendovi ragione per discostarsi dalle conclusioni del CTU, la domanda va accolta per quanto di ragione e il va condannato al Controparte_1 pagamento della somma di € 35.715,32 oltre interessi legali dalla domanda.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i valori medi relativi allo scaglione di riferimento.
pagina 5 di 6 Le spese di ctu, già liquidate con decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il CP_1
, in persona del pro tempore, al pagamento, in favore di parte
[...] CP_3 attrice, della somma di € 35.715,32 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1 alla controparte le spese di lite, liquidate in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Elena Lacanna, antistataria;
3) pone le spese di ctu, già liquidate con decreto in atti, a carico del CP_1
.
[...]
Così deciso in Matera in data 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 6 di 6