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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/07/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 726/2025
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 726/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Pieri, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
e c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicolò Coppini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come nelle note scritte congiuntamente depositate in data 10-11/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025, hanno proposto Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta di modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario disposte con la sentenza n. 29/2019 di questo Tribunale, pubblicata il
15/01/2019.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato di non volersi riconciliare;
hanno altresì fornito le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 473-bis.51
1 c.p.c., in relazione alle informazioni di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., e prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, in particolare sulle modalità di mantenimento della IA nata in [...] Per_1
19/03/2006, maggiorenne e non economicamente indipendente.
Le parti hanno infatti allegato che in sede di divorzio è stato posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della IA corrispondendo l'importo di € 420,00 mensili, ed altresì che la IA si è di recente trasferita presso l'abitazione del padre, il quale attualmente provvede in via diretta al di lei mantenimento.
Il Collegio osserva che non vi sono ostacoli al recepimento delle condizioni concordate, le quali appaiono conformi al disposto dell'art. 337-septies c.c. e confacenti al superiore interesse della IA al soddisfacimento dei propri bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario disposte con la sentenza n. 29/2019 del
Tribunale di Prato, pubblicata il 15/01/2019 sulle condizioni di seguito riportate:
- Il sig. , a fronte ed in funzione delle mutate condizioni abitative della IA Controparte_1
SS, attualmente trasferita presso la di lui abitazione e, quindi, con lo stesso convivente, a partire dal mese di aprile 2025, non sarà più tenuto a versare alcunché in favore della sig.ra Pt_1
a titolo di mantenimento della IA SS con cessazione di ogni obbligo nei confronti
[...] della sig.ra che accetta, dichiarando i genitori reciprocamente di nulla più avere a che Parte_1 pretendere l'uno dall'altro, ad oggi, per le predette somme;
- per quanto concerne le spese ordinarie di mantenimento, pertanto, alla luce della modificata attuale collocazione abitativa della IA presso il padre, ed in funzione della stessa, Per_1 ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente, per il tempo in cui la stessa sarà presso l'uno o l'altro genitore;
- il padre sig. , provvederà a sostenere integralmente le spese straordinarie Controparte_1 per la IA che si intendono quindi a suo esclusivo onere e carico, precisando che Per_1
2 sono da intendersi quali spese straordinarie quelle di cui alle pagine 6 e 7 del Protocollo n. 468/19 del Tribunale di Prato che si allega (doc. 3);
- le parti concordemente stabiliscono che, la sig.ra , si impegna ed obbliga a rilasciare Parte_1
(libera e vuota da persone e cose di sua proprietà) la casa familiare posta in Prato, via del
Cilianuzzo n. 71/E con relative pertinenze ed autorimessa come meglio indicata in ricorso (di proprietà della sig.ra madre del sig. ), già a lei Persona_2 Controparte_1 assegnata, entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2026, con definitiva cessazione dell'assegnazione e di ogni e qualunque diritto della sig.ra sul medesimo bene Parte_1 immobile, la quale vi rinuncia espressamente, ora e per allora;
resta inteso che sino alla data del
31.12.2026 la sig.ra potrà continuare ad abitare nel predetto immobile in funzione del Parte_1 provvedimento di assegnazione, ai medesimi termini e condizioni, senza ulteriori oneri e/o costi a suo carico (salvo chiaramente quelli di gestione ordinaria dell'immobile dalla stessa fino adesso sostenuti quali: tutte le utenze, TARI, oneri condominiali ordinari e le spese di ordinaria manutenzione);
- resta inteso che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare continuando ad essere entrambi coinvolti nelle scelte di vita e crescita della IA anche se Per_1 maggiorenne;
- le parti, e confermano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1 autosufficienti e quindi di rinunciare ad ogni reciproca pretesa;
- Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
2) per l'effetto revoca, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere a quale contributo al mantenimento della IA , entro il giorno Parte_1 Per_1
5 (cinque) di ogni mese, l'importo di € 420,00, soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice
Istat;
3) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. dott. Giulia Simoni
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
3
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. 726/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Pieri, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
e c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicolò Coppini, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTI
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come nelle note scritte congiuntamente depositate in data 10-11/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/05/2025, hanno proposto Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta di modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario disposte con la sentenza n. 29/2019 di questo Tribunale, pubblicata il
15/01/2019.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato di non volersi riconciliare;
hanno altresì fornito le indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 473-bis.51
1 c.p.c., in relazione alle informazioni di cui all'art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., e prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
Rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, in particolare sulle modalità di mantenimento della IA nata in [...] Per_1
19/03/2006, maggiorenne e non economicamente indipendente.
Le parti hanno infatti allegato che in sede di divorzio è stato posto a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della IA corrispondendo l'importo di € 420,00 mensili, ed altresì che la IA si è di recente trasferita presso l'abitazione del padre, il quale attualmente provvede in via diretta al di lei mantenimento.
Il Collegio osserva che non vi sono ostacoli al recepimento delle condizioni concordate, le quali appaiono conformi al disposto dell'art. 337-septies c.c. e confacenti al superiore interesse della IA al soddisfacimento dei propri bisogni morali e materiali, tenuto conto delle condizioni economiche dei genitori.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) omologa l'accordo delle parti in ordine alla modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario disposte con la sentenza n. 29/2019 del
Tribunale di Prato, pubblicata il 15/01/2019 sulle condizioni di seguito riportate:
- Il sig. , a fronte ed in funzione delle mutate condizioni abitative della IA Controparte_1
SS, attualmente trasferita presso la di lui abitazione e, quindi, con lo stesso convivente, a partire dal mese di aprile 2025, non sarà più tenuto a versare alcunché in favore della sig.ra Pt_1
a titolo di mantenimento della IA SS con cessazione di ogni obbligo nei confronti
[...] della sig.ra che accetta, dichiarando i genitori reciprocamente di nulla più avere a che Parte_1 pretendere l'uno dall'altro, ad oggi, per le predette somme;
- per quanto concerne le spese ordinarie di mantenimento, pertanto, alla luce della modificata attuale collocazione abitativa della IA presso il padre, ed in funzione della stessa, Per_1 ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente, per il tempo in cui la stessa sarà presso l'uno o l'altro genitore;
- il padre sig. , provvederà a sostenere integralmente le spese straordinarie Controparte_1 per la IA che si intendono quindi a suo esclusivo onere e carico, precisando che Per_1
2 sono da intendersi quali spese straordinarie quelle di cui alle pagine 6 e 7 del Protocollo n. 468/19 del Tribunale di Prato che si allega (doc. 3);
- le parti concordemente stabiliscono che, la sig.ra , si impegna ed obbliga a rilasciare Parte_1
(libera e vuota da persone e cose di sua proprietà) la casa familiare posta in Prato, via del
Cilianuzzo n. 71/E con relative pertinenze ed autorimessa come meglio indicata in ricorso (di proprietà della sig.ra madre del sig. ), già a lei Persona_2 Controparte_1 assegnata, entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2026, con definitiva cessazione dell'assegnazione e di ogni e qualunque diritto della sig.ra sul medesimo bene Parte_1 immobile, la quale vi rinuncia espressamente, ora e per allora;
resta inteso che sino alla data del
31.12.2026 la sig.ra potrà continuare ad abitare nel predetto immobile in funzione del Parte_1 provvedimento di assegnazione, ai medesimi termini e condizioni, senza ulteriori oneri e/o costi a suo carico (salvo chiaramente quelli di gestione ordinaria dell'immobile dalla stessa fino adesso sostenuti quali: tutte le utenze, TARI, oneri condominiali ordinari e le spese di ordinaria manutenzione);
- resta inteso che entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a collaborare continuando ad essere entrambi coinvolti nelle scelte di vita e crescita della IA anche se Per_1 maggiorenne;
- le parti, e confermano di essere economicamente Controparte_1 Parte_1 autosufficienti e quindi di rinunciare ad ogni reciproca pretesa;
- Spese del presente procedimento integralmente compensate tra le parti.
2) per l'effetto revoca, con decorrenza dal mese di aprile 2025, l'obbligo di di Controparte_1 corrispondere a quale contributo al mantenimento della IA , entro il giorno Parte_1 Per_1
5 (cinque) di ogni mese, l'importo di € 420,00, soggetto a rivalutazione annuale in base all'indice
Istat;
3) nulla sulle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 16/07/2025 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. dott. Giulia Simoni
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
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