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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa Dott. Marescalco Paolo in funzione di Giudice del Lavoro dando pubblica lettura del dispositivo ,ed esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 c.p.c. ex L. nr. 69/2009 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. numero_2802/2023 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giorgio DI GIACOMO ,giusta procura in atti, ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
NUCCIARONE ,giusta procura in atti e
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo VENTURELLA, Controparte_2 giusta procura in atti , resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.09.20231il sig. ha proposto opposizione avverso la intimazione di Pt_1 pagamento nr. 29820239003881328000 notificata il 10.08.2023 e relativa all'avviso di addebito nr. 59820170001855651000, mai notificato, con il quale veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 11.447,78 per omesso pagamento di contributi previdenziali .
Come unico motivo di opposizione si deduce l'inesistenza o la nullità di qualsiasi notifica antecedente a quella da ultimo recapitata.
Si costituivano gli Enti resistenti contestando quanto dedotto da controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Dopo diverse udienze, in assenza di attività istruttoria, con termini per note difensive all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
L'opposizione va accolta.
pagina 1 di 2 Invero nell'esame dell'unico motivo di opposizione si rileva la fondatezza di quanto sostenuto dal procuratore di parte opponente circa la NULLITA' della notifica eseguita dall' il 15.12.2017 CP_1 notifica eseguita non a mani del destinatario della missiva ma “ a mani della portiera sig. Parte_2
In atti non viene prodotta la ulteriore raccomandata informativa che il notificatore deve inviare alla
[...] parte destinataria , nel caso in cui l'atto venga recapitato a persona diversa dal destinatario. Sul punto la difesa dell' richiama un orientamento giurisprudenziale minoritario che in tema di notifica diretta CP_1 degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale ( o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco , il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, .Tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato .
Ma diversamente da quanto prospettato dall' , questo giudice ritiene di accogliere la CP_1 prospettazione di parte opponente circa la necessità della “raccomandata informativa CAD , la cui spedizione è obbligatoria ed indispensabile nei casi in cui l'atto venga recapitato a persona diversa dal destinatario , secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Nel caso in esame l' ha prodotto unicamente la cartolina di consegna al portiere, senza allegare, CP_1 né dimostrare in alcun modo, l'invio della raccomandata informativa ( attività che non si è ritenuto di svolgere , quindi neanche si pone il problema della mancata produzione).
Da questa problematica esula la posizione di nei cui confronti come richiesto va dichiarata la CP_3 carenza di legittimazione passiva nel giudizio .
Per quanto sopra l'opposizione va accolta con annullamento dell'atto opposto;
atteso che sulla materia non c'è un univoco orientamento giurisprudenziale si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite come da dispositivo.,
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
Accoglie l'opposizione proposta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento , di cui in premessa
.Dichiara la carenza di legittimazione passiva di nei cui confronti compensa le spese . CP_3
Compensa tra le parti le spese legali..
Siracusa, 17 Giugno 2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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