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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1335/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n1335/2025 promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Chiara Lago
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Chiara Lago
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA), in data 10 settembre 2000
(anno 2000 atto n. 39 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 05/10/2016 omologato con decreto del 03/11/2016 depositato il 05/11/2016; con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] Persona_1 pagina1 di 3 , nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI inerenti alla prole
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Per_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. , come anche il fratello maggiore Per_2 Per_1 manterranno la residenza abituale presso la casa della madre in
Tradate, Via Broggi n. 11.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_2
4. La frequentazione tra il Sig. genitore non collocatario, e Parte_1
sarà libera e regolata tra le parti in base agli impegni lavorativi Per_2 paterni e scolastici di . Per_2
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
5. Disporre che provveda al mantenimento di , Parte_1 Per_2 in via indiretta, mediante versamento alla Sig.ra dell'importo Pt_2 di Euro 237,87= mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria da aprile 2026 secondo gli indici Istat purché
l'indice sia positivo. I coniugi concordemente stabiliscono che tale obbligo cesserà una volta decorsi 6 mesi dall'inizio da parte di Per_2 di una attività lavorativa stabile.
6. In considerazione del fatto che il figlio ormai maggiorenne, Per_1 lavora dal 1/3/2025, e che dal 31/3/2025 è stato assunto a tempo indeterminato full time dalla RA RL di TE (v. doc. n. 5, contratto di lavoro), i coniugi concordemente stabiliscono di dichiarare cessato l'obbligo dell'assegno di mantenimento di al Per_1 mese di aprile 2025.
7. Disporre che il Sig. provveda al pagamento del Parte_1
pagina2 di 3 50% delle spese straordinarie per la figlia minore , così come Per_2 disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Varese.
8. Il Sig. si impegna inoltre a versare alla Sig.ra Parte_1 la somma complessiva di €828,12=, relativa agli Parte_2 arretrati della rivalutazione Istat, in 4 tranche mensili pari ad
€207,00= l'una, dal mese di aprile 2025 al mese di luglio 2025.
9. L'SE IC rimarrà, come sinora, percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
10. I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti di identità e di espatrio personale e della minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/09/2000, in Tradate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate (anno 2000, atto n. 39, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i. pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n1335/2025 promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Chiara Lago
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Chiara Lago
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Tradate (VA), in data 10 settembre 2000
(anno 2000 atto n. 39 parte II serie A) separati consensualmente con verbale in data 05/10/2016 omologato con decreto del 03/11/2016 depositato il 05/11/2016; con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] Persona_1 pagina1 di 3 , nata a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI inerenti alla prole
3. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i Per_2 genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. , come anche il fratello maggiore Per_2 Per_1 manterranno la residenza abituale presso la casa della madre in
Tradate, Via Broggi n. 11.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_2
4. La frequentazione tra il Sig. genitore non collocatario, e Parte_1
sarà libera e regolata tra le parti in base agli impegni lavorativi Per_2 paterni e scolastici di . Per_2
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
5. Disporre che provveda al mantenimento di , Parte_1 Per_2 in via indiretta, mediante versamento alla Sig.ra dell'importo Pt_2 di Euro 237,87= mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria da aprile 2026 secondo gli indici Istat purché
l'indice sia positivo. I coniugi concordemente stabiliscono che tale obbligo cesserà una volta decorsi 6 mesi dall'inizio da parte di Per_2 di una attività lavorativa stabile.
6. In considerazione del fatto che il figlio ormai maggiorenne, Per_1 lavora dal 1/3/2025, e che dal 31/3/2025 è stato assunto a tempo indeterminato full time dalla RA RL di TE (v. doc. n. 5, contratto di lavoro), i coniugi concordemente stabiliscono di dichiarare cessato l'obbligo dell'assegno di mantenimento di al Per_1 mese di aprile 2025.
7. Disporre che il Sig. provveda al pagamento del Parte_1
pagina2 di 3 50% delle spese straordinarie per la figlia minore , così come Per_2 disciplinate dalle Linee Guida del Tribunale di Varese.
8. Il Sig. si impegna inoltre a versare alla Sig.ra Parte_1 la somma complessiva di €828,12=, relativa agli Parte_2 arretrati della rivalutazione Istat, in 4 tranche mensili pari ad
€207,00= l'una, dal mese di aprile 2025 al mese di luglio 2025.
9. L'SE IC rimarrà, come sinora, percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
10. I coniugi confermano il reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti di identità e di espatrio personale e della minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/09/2000, in Tradate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tradate (anno 2000, atto n. 39, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i. pagina3 di 3