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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/11/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
PU n. 21-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 12.7.2024 da UT TI (C.F.
[...]), residente in [...] per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 12.7.2024 UT TI ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
rilevata la non opponibilità alla procedura di liquidazione controllata dei pignoramenti presso terzi già incardinati e/o già definiti con ordinanza di assegnazione, in ragione della necessità di garantire la par condicio creditorum; considerata, infine, la natura della procedura di liquidazione controllata che comporta lo spossessamento del debitore di ogni suo bene, ferme le esclusioni di cui all'art. 268 co. 4 CCII e che non appare, pertanto, coercibile la promessa dell'istante di destinare parte del TFR alla soddisfazione dei creditori
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore
UT TI
NO
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. dott.ssa Marzia Raner, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma 3 CCII
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
1.300,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario
ORDINA ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale
DISPONE
a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, 07/11/2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 12.7.2024 da UT TI (C.F.
[...]), residente in [...] per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,
Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio
OSSERVA
Premesso che con ricorso depositato in data 12.7.2024 UT TI ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;
che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;
rilevata la non opponibilità alla procedura di liquidazione controllata dei pignoramenti presso terzi già incardinati e/o già definiti con ordinanza di assegnazione, in ragione della necessità di garantire la par condicio creditorum; considerata, infine, la natura della procedura di liquidazione controllata che comporta lo spossessamento del debitore di ogni suo bene, ferme le esclusioni di cui all'art. 268 co. 4 CCII e che non appare, pertanto, coercibile la promessa dell'istante di destinare parte del TFR alla soddisfazione dei creditori
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore
UT TI
NO
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. dott.ssa Marzia Raner, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10, comma 3 CCII
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro
1.300,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario
ORDINA ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale
DISPONE
a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, 07/11/2024
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi